Ricorso terzi e locatari Clausole campione
Ricorso terzi e locatari. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto alla relativa partita, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali - dell’utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso. L’assicurazione non comprende i danni: • a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; • di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: • il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; • quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
Ricorso terzi e locatari. Rottura di lastre, vetri e insegne
Ricorso terzi e locatari. La società si obbliga a tenere indenne l’assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per Danni materiali e diretti cagionati alle Cose di terzi e/o locatari da Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. In deroga a quanto previsto nell’art 2.3 – Esclusioni comuni lettera i) - l’Assicurazione è estesa ai danni che derivano da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo dei beni e di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi. - a Cose che l’assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo le Cose dei locatari, i veicoli dei dipendenti dell’assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta durante queste operazioni, e le Cose trasportate sugli stessi mezzi; - di qualsiasi natura conseguenti a Inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono considerati terzi: - il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato e ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; - quando l’assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - le società le quali rispetto all’assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate, come previsto dalle normative di legge in vigore, e gli amministratori delle stesse.
Ricorso terzi e locatari. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del limite di indennizzo convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere, per capitali e spese - quale civilmente responsabile - ai sensi di Legge, per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.
Ricorso terzi e locatari. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel limite del massimale convenuto nella partita 6) dell’art. 3 della Sezione 1 sotto la voce “Ricorso terzi e locatari” e senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 .c.c., di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza. Relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, l’assicurazione opera entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso. L’assicurazione non comprende i danni a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate. L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà (e, se richiesta, il dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa dell’assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti l’Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell’assicurato stesso.
Ricorso terzi e locatari. Assimoco, fino alla concorrenza del Massimale assicurato, risarcisce le somme che l’Assicurato, per capitale, interessi e spese, è tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per Danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. Ai soli fini della presente garanzia il Sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato. Assimoco pagherà il risarcimento anche nel caso di danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell’utilizzo dei beni, nonché di attività di servizi, sino alla concorrenza del 10% del Massimale assicurato. L’Assicurazione non comprende i danni:
