Common use of Ricorso terzi e locatari Clause in Contracts

Ricorso terzi e locatari. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto alla relativa partita, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali - dell’utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso. L’assicurazione non comprende i danni: • a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; • di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: • il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; • quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.

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Samples: www.agcm.it, Progetto Di Gara_lotto 1 All Risks_property

Ricorso terzi e locatari. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza nel limite del massimale convenuto alla relativa partitanell’art. 3 della Sezione 1 sotto la voce “Ricorso terzi e locatari” e senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 c.c., delle somme che egli di quanto questi sia tenuto a corrispondere per capitalepagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese - spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di della presente polizza. L’assicurazione è estesa Relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – sospensioni, totali o parziali - parziali, dell’utilizzo di cosebeni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, l’assicurazione opera entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso. Se dall’assicurazione fossero esclusi: • danni di importo non superiore ad un determinato ammontare (importo dei danni rientranti in franchigia), • beni non assicurati in quanto già coperti da apposita assicurazione o non sussista un interesse all’assicurazione dell’Assicurato pur essendo gli stessi beni in uso o detenzione dello stesso, e per questi motivi il sinistro che avesse colpito i beni assicurati risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista che subordina l’indennizzabilità dei danni a Terzi all’indennizzabilità del sinistro. L’assicurazione non comprende i danni: • danni a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; • di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: • il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; • quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di luiLui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà (e, se richiesta, il dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicuratodell’assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti l’Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell’assicurato stesso.

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Samples: www.apam.it

Ricorso terzi e locatari. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto alla relativa partita, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali - dell’utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 2010% del massimale stesso. L’assicurazione non comprende i danni: a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.

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Samples: trasparenza.mit.gov.it

Ricorso terzi e locatari. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicuratoil Contraente/Assicurato, fino alla concorrenza nel limite del massimale convenuto alla relativa partitae senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c., delle somme che egli di quanto questi sia tenuto a corrispondere per capitalepagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese - spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di della presente polizza. L’assicurazione è estesa Relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – sospensioni, totali o parziali - parziali, dell’utilizzo di cosebeni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, l’assicurazione opera entro il massimale stabilito per questa garanzia “Ricorso terzi” e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso. L’assicurazione non comprende i danni: - a cose che l’Assicurato il Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo . Si intendono comunque in garanzia i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato o di terzi del Contraente/Assicurato i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; • mezzi. - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: • il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente eIl Contraente/o affine se con lui convivente; • quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; L’Assicurato Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di luiLui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà (e, se richiesta, il dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicuratodel Contraente/Assicurato. L’Assicurato Il Contraente/Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti il Contraente/Assicurato e/o ovunque esista un interesse del Contraente/Assicurato stesso.

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Samples: Disciplinare Di Gara Servizi Assicurativi 5