Ricorso terzi e locatari. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto alla relativa partita, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali - dell’utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso. L’assicurazione non comprende i danni: • a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; • di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: • il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; • quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
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Samples: Insurance Policy, Insurance Agreement
Ricorso terzi e locatari. La Società si obbliga a tenere indenne l’AssicuratoCompagnia risponde, fino alla concorrenza del massimale convenuto alla relativa partitaMassimale indicato in Polizza, delle somme che egli l’Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge - responsabile, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi e/o dei Locatari derivanti da sinistro Incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato o da lui detenute e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo. A seguito di Sinistro indennizzabile a termini di polizza. L’assicurazione ai sensi della presente garanzia, l’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – sospensioni, totali o parziali - parziali, dell’utilizzo di cose, beni nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza sottolimite del 2010% del massimale stessoMassimale assicurato per la presente garanzia. L’assicurazione non comprende i danni: In nessun caso la Compagnia corrisponderà per un unico evento somma maggiore del Massimale indicato in Polizza. • a cose alle Cose che l’Assicurato abbia in consegna o consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo fatta eccezione per i danni ai veicoli dei dipendenti dell’Assicurato o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportateterzi; • di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: • il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; • quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; L’Assicurato deve immediatamente informare la Società Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di luilui in relazione all’evento, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e difesa. La Compagnia ha la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della SocietàCompagnia. Quanto alle Per le spese giudiziali si applica l’art. l’articolo 1917 del Codice Civilecivile “Assicurazione della responsabilità civile”.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Ricorso terzi e locatari. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto alla relativa partita, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali - dell’utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 2010% del massimale stesso. L’assicurazione non comprende i danni: • a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; • di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: • il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; • quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
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Samples: Polizza All Risks Patrimonio
Ricorso terzi e locatari. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicuratoil Contraente/Assicurato, fino alla concorrenza nel limite del massimale convenuto alla relativa partitae senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c., delle somme che egli di quanto questi sia tenuto a corrispondere per capitalepagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese - spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di della presente polizza. L’assicurazione è estesa Relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – sospensioni, totali o parziali - parziali, dell’utilizzo di cosebeni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, l’assicurazione opera entro il massimale stabilito per questa garanzia “Ricorso terzi” e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso. L’assicurazione non comprende i danni: • - a cose che l’Assicurato il Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo . Si intendono comunque in garanzia i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato o di terzi del Contraente/Assicurato i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; • mezzi. - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: • il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente eIl Contraente/o affine se con lui convivente; • quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; L’Assicurato Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di luiLui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà (e, se richiesta, il dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicuratodel Contraente/Assicurato. L’Assicurato Il Contraente/Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti il Contraente/Assicurato e/o ovunque esista un interesse del Contraente/Assicurato stesso.
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Samples: Bando Di Gara
Ricorso terzi e locatari. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicuratoil Contraente/Assicurato, fino alla concorrenza nel limite del massimale convenuto alla relativa partitae senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c., delle somme che egli di quanto questi sia tenuto a corrispondere per capitalepagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese - spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di della presente polizza. L’assicurazione è estesa Relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – sospensioni, totali o parziali - parziali, dell’utilizzo di cosebeni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, l’assicurazione opera entro il massimale stabilito per questa garanzia “Ricorso terzi” e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso. L’assicurazione non comprende i danni: • danni a cose che l’Assicurato il Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo . Si intendono comunque in garanzia i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato o di terzi del Contraente/Assicurato i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; • di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolomezzi. Non sono comunque considerati terzi: • il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente eIl Contraente/o affine se con lui convivente; • quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; L’Assicurato Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di luiLui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà (e, se richiesta, il dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicuratodel Contraente/Assicurato. L’Assicurato Il Contraente/Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti il Contraente/Assicurato e/o ovunque esista un interesse del Contraente/Assicurato stesso.
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Samples: Insurance Policy
Ricorso terzi e locatari. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza nel limite del massimale convenuto alla relativa partitanell’art. 3 della Sezione 1 sotto la voce “Ricorso terzi e locatari” e senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 c.c., delle somme che egli di quanto questi sia tenuto a corrispondere per capitalepagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese - spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di della presente polizza. L’assicurazione è estesa Relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – sospensioni, totali o parziali - parziali, dell’utilizzo di cosebeni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, l’assicurazione opera entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso. Se dall’assicurazione fossero esclusi: • danni di importo non superiore ad un determinato ammontare (importo dei danni rientranti in franchigia), • beni non assicurati in quanto già coperti da apposita assicurazione o non sussista un interesse all’assicurazione dell’Assicurato pur essendo gli stessi beni in uso o detenzione dello stesso, e per questi motivi il sinistro che avesse colpito i beni assicurati risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista che subordina l’indennizzabilità dei danni a Terzi all’indennizzabilità del sinistro. L’assicurazione non comprende i danni: • danni a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; • di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: • il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; • quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di luiLui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà (e, se richiesta, il dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicuratodell’assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti l’Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell’assicurato stesso.
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Samples: Polizza All Risks