LOTTO N. 2
LOTTO N. 2
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI “ALL RISKS”
PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE
La presente polizza è stipulata tra
Università degli Studi di Siena Xxx Xxxxxx xx Xxxxx, 00
00000 Xxxxx
P. IVA 00273530527
e
Società Assicuratrice |
Agenzia di |
. |
. |
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del: | 30.12.2017 |
Alle ore 24.00 del: | 30.12.2020 |
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
Alle ore 24.00 di ogni | 30.12 |
SOMMARIO
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art.1 | Definizioni |
Art.2 | Attività e caratteristiche del rischio |
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 | Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto |
Art.2 | Assicurazione presso diversi Assicuratori |
Art.3 | Durata del dell’assicurazione |
Art.4 | Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia |
Art.5 | Revisione del prezzo |
Art.6 | Recesso della Società |
Art. 6.1 | Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente |
Art. 6.2 | Recesso per aggravamento del rischio |
Art. 6.3 | Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso |
Art.7 | Prova del contratto e modifiche dell’assicurazione |
Art.8 | Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società |
Art.9 | Oneri fiscali |
Art.10 | Foro competente |
Art.11 | Interpretazione del contratto |
Art.12 | Ispezione e verifiche della Società |
Art.13 | Assicurazione per conto di chi spetta - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza |
Art.14 | Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio |
Art.15 | Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n. 136/2010 |
Art.16 | Rinvio alle norme di legge |
Art.17 | Rinuncia alla surrogazione |
Art.18 | Trattamento dei dati |
Art.19 | Estensione territoriale |
Art.20 | Coassicurazione e delega |
Art.21 | Clausola broker |
Art.22 | Clausole vessatorie |
SEZIONE 3 RISCHI COPERTI
Art.1 | Oggetto dell’assicurazione |
Art.2 | Esclusioni |
Art.3 | Beni esclusi |
SEZIONE 4 CONDIZIONI PARTICOLARI
Art.1 | Spese di demolizione e sgombero (inclusi pericolosi, tossici, nocivi) |
Art.2 | Perdita pigioni |
Art.3 | Onorari di architetti, professionisti e consulenti |
Art.4 | Spese peritali |
Art.5 | Ricorso terzi e locatari |
Art.6 | Rottura di lastre, vetri e insegne |
Art.7 | Fenomeno elettrico |
Art.8 | Merci in refrigerazione |
Art.9 | Assicurazione del costo di ricostruzione di archivi, documenti, disegni, registri e simili. |
Art.10 | Maggiori costi |
Art.11 | Acqua condotta |
Art.12 | Acqua piovana |
Art.13 | Dispersione liquidi e colaggio acqua da impianti di estinzione |
Art.14 | Ricerca della rottura |
Art.15 | Allagamenti |
Art.16 | Grandine su fragili |
Art.17 | Neve, ghiaccio, gelo |
Art.18 | Smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno e caduta massi |
Art.19 | Differenziale Storico-Artistico |
Art.20 | Furto e rapina (SEZIONE FURTO) |
Art.21 | Guasti alle apparecchiature elettroniche (SEZIONE ELETTRONICA) |
SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI
Art.1 | Obblighi in caso di sinistro |
Art.2 | Esagerazione dolosa del danno |
Art.3 | Procedura per la valutazione del danno |
Art.4 | Mandato dei periti |
Art.5 | Operazioni peritali |
Art.6 | Determinazione del danno (Valore a nuovo) |
Art.7 | Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale |
Art.8 | Leeway Clause |
Art.9 | Limite massimo di indennizzo |
Art.10 | Pagamento dell’indennizzo |
Art.11 | Indennizzo separato per ciascuna partita |
Art.12 | Anticipo Indennizzi |
Art.13 Art.14 | Rinuncia al diritto di surroga Macchinario in leasing (D.I.C./D.I.L.) |
SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 | Partite, somme assicurate e calcolo del premio |
Art.2 | Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti |
Art.3 | Riparto di coassicurazione |
Art.4 | Disposizione finale |
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art.1 - Definizioni
Allagamento: | Qualsiasi spandimento e/o riversamento di liquido, diverso da inondazioni e/o alluvioni. |
Annualità assicurativa: | Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell’assicurazione. |
Apparecchiature elettroniche: | Qualunque dispositivo alimentato elettricamente, anche se installato su automezzi, impiegato per l’ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alle finalità del risultato o dal medesimo è soggetto a controllo quali, ad esempio: ✓ Apparecchiature e strumenti di analisi, di laboratorio, tubi e valvole. ✓ Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal computer comprensivi di video e stampanti, mini elaboratori, macchine da scrivere elettroniche, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, telefoni anche cellulari, sistemi antifurto e di allarme in generale, conduttori esterni ed altre macchine e strumenti elettronici in uso all’assicurato, anche se di proprietà di terzi, ivi comprese le reti di telecomunicazioni interne nelle loro componenti hardware. ✓ Altre apparecchiature specifiche per l’esercizio dell’attività istituzionale quali a mero titolo esemplificativo e non limitativo: ▪ impianti di video-sorveglianza anche posti all’aperto; ▪ tabelloni pubblicitari elettronici posti all’aperto; |
Assicurato: | Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione |
Assicurazione: | Il contratto di Assicurazione |
Autocombustione: | Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma |
Automezzi: | Autovetture, motocicli, autocarri e motocarri in dotazione alla Contraente ovunque, sottotetto o all’aperto, nelle ubicazioni e nell’ambito delle pertinenze della Contraente. |
Beni assicurati: | La presente Assicurazione ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato, comodato precario, custodia, deposito, possesso, o in uso o in detenzione, o per i quali il Contraente abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività del Contraente e degli Assicurati, salvo solo quanto espressamente escluso. Limitatamente ai beni per i quali sono stipulati separati contratti assicurativi (leasing), l’assicurazione |
vale per le garanzie prestate dalla presente polizza, ma non presenti nella copertura “leasing”. Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero se tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto". Resta inteso che per l'individuazione della cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente. Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni (anche in misura preponderante), realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simili. I beni e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi e si intendono garantiti anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi per destinazione propria e/o per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico. Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private. I beni mobili e immobili sono pertinenti allo svolgimento dell'attività istituzionale del Contraente come previsto dai propri atti e regolamenti, dalla legge, da norme o disposizioni della Pubblica Amministrazione e comunque di fatto svolta, inclusi attività e servizi che in futuro potranno essere espletati. I beni mobili ed immobili, in uso a terzi, possono essere adibiti a qualsiasi attività. | |
Broker: | L’intermediario che ai sensi dell’art. 109, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 209/2005 abbia ricevuto o riceva mandato dal Contraente alla gestione ed esecuzione del contratto. |
Comunicazioni: | Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l’avvenuta comunicazione |
Conciliazione | La composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione. |
Connessioni ed infrastrutture | Recinzioni, piazzali e strade, fognature e cunicoli esterni ai fabbricati, raccordi ferroviari e stradali, insegne, cancelli, comprese relative fondazioni e basamenti. |
Contenuto e beni differenti dai fabbricati: | A titolo esemplificativo e non limitativo: ✓ Beni mobili in genere. ✓ Apparecchiature, attrezzature e macchinari come definite alla voce |
“Macchine” del presente articolo. ✓ Apparecchiature e sistemi elettronici come definiti alla voce “Apparecchiature elettroniche” del presente articolo ed attrezzature in genere non al servizio dei fabbricati come definite nella corrispondenti voci del presente articolo. ✓ Mobilio, arredi, arredi sacri, oggetti di ornamento, tappeti, il tutto anche d’antiquariato. ✓ Distributori automatici di cibi e bevande, materiale di consumo e merci. ✓ Macchine d’ufficio, attrezzature antinfortunistiche, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, apparecchiature di segnalazione e comunicazione ventilatori, umidificatori, registri, stampati, cancelleria, campionari, materiale didattico, armadi di sicurezza, casseforti. ✓ Indumenti ed altri oggetti personali (con esclusione dei veicoli immatricolati al P.R.A.), di normale uso, di proprietà dei dipendenti e/o collaboratori e/o visitatori. ✓ Merci e materie prime in genere, materiale occorrente per l’attività dell’assicurato, presidi e dispositivi sanitari di sicurezza, ingredienti di lavorazione, semilavorati, imballaggi, recipienti, derrate alimentari. ✓ Archivi cartacei e informatici, documenti, disegni, registri, referti, immagini, microfilms, fotocolors, schede, dischi, nastri per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, software e programmi informatici; clichès, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili. ✓ Mezzi di traino e trasporto. Sono pure compresi locomotori ed altri mezzi di locomozione interna non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato. ✓ Apparecchiature tecniche ad impiego mobile. ✓ Combustibili, lubrificanti, infiammabili, merci speciali, gas tecnici, materiali tossici nocivi inquinanti, residui di lavorazione, rifiuti urbani e speciali. ✓ Contenitori per rifiuti di qualsiasi forma e materiale, cassonetti, cestini per rifiuti, cassoni multi benna e carrabili, ogni altro contenitore di cui la Contraente si doti. Quant’altro, anche se non specificatamente elencato, normalmente pertinente e necessario all’esercizio di tutte le attività gestite e i servizi forniti dal Contraente, che non rientri nella definizione di “Fabbricati”. Il tutto anche se all’aperto se per sua naturale destinazione e comunque durante le operazioni di carico e scarico. |
Contraente: | Il soggetto che stipula l’assicurazione |
Cose assicurate: | Beni oggetto di copertura assicurativa; sono detti anche beni e enti assicurati. |
Danni indiretti: | Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. |
Danni materiali diretti e consequenziali: | I danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto diretto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione ed, in tale ipotesi, anche i danni materiali che subiscono altre cose assicurate, non direttamente colpite dall’evento, purché in conseguenza dell’evento stesso. |
Dati | Insieme d'informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi. |
Dipendenti | Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, l’Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell’esercizio della attività descritta in polizza, inclusi: ✓ le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l’attività sia diversa da quella descritta in polizza; ✓ quelli per i quali l’obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall’Assicurato; ✓ quelli per i quali l’Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l’obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall’Assicurato; sono parificati a dipendenti i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione. |
Eventi sociopolitici | I danni verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa o sabotaggio organizzato. |
Esplodenti | Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono; c) e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 Maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A. |
Esplosione | Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità. |
Fabbricato: | A titolo esemplificativo e non limitativo: ✓ L’intera costruzione edile nonché le sue pertinenze (centrale termica, box, recinzioni, tettoie, passaggi coperti, minori dipendenze e simili, strade e piazzali) compresi, fissi, infissi, lastre, vetrate ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici ed elettronici fissi, impianti di |
riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione come tendostrutture, serre, parchi e giardini in genere, palloni geodetici, pressostatici ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes, affreschi, mosaici, decorazioni, dipinti murali, armadi a muro e boiseries omenoni e simili, scaloni monumentali, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e statue e ciò che rappresenta valore artistico. ✓ Opere murarie e di finitura in generale, salvo che non siano naturale completamento di singoli macchine od apparecchi. ✓ Fabbricati in corso di costruzione, ristrutturazione o riparazione. ✓ Le addizioni e le migliorie apportate ai locali anche se il Contraente non ne è il proprietario. ✓ Nella valorizzazione sono compresi i costi per connessioni, infrastrutture, spese progettazione, direzione lavori, calcolo e collaudo, scavi, contributi per il rilascio della concessione edilizia, opere di urbanizzazione ed ogni altra imposta o tassa stabilita da leggi e/o disposizioni. Rientrano nella voce fabbricati anche giardini e parchi, alberi anche ad alto fusto e quanto possa trovarsi in tali aree o rientri nell’ambito dell’arredo di pertinenza pubblica. ✓ Fabbricati di interesse storico od artistico esenti da imposte sulle assicurazioni. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato, la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante. | |
Fenomeno elettrico: | Alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche elettriche, si manifesta sotto forma di fusioni, abbruciamenti, scoppi etc. negli impianti apparecchiature e macchinari, circuiti elettrici ed elettronici, adibiti alla produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto e utilizzazione di energia elettrica |
Fermentazione: | Trasformazione chimica della materia organica. |
Franamento: | Il distacco e/o lo scivolamento di terra e/o rocce, anche non dovuto ad infiltrazioni. |
Franchigia: | La parte di danno indennizzabile espressa in valore fisso che per ciascun sinistro resta a carico dell’assicurato. |
Furto: | Impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene. |
Guasti alle apparecchiature elettroniche: | Il danno oppure la rottura che compromette il regolare funzionamento di un sistema o di una apparecchiatura elettronica, conseguente ad un fenomeno interno che rende visibile o rilevabile: • una avaria o “failure”, corrispondente ad un cambiamento fisico nell'hardware; • un guasto o “fault”, corrispondente ad una situazione anomala |
dell'hardware o del software, che può essere causata da avaria, errori progettuali, interferenze ambientali o errori di tipo umano; un errore, corrispondente alla manifestazione di un guasto durante l'esecuzione di un programma. | |
Implosione | Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna. |
Incendio | Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. |
Infiammabili | Sostanze e prodotti non classificabili "esplodenti" ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche: gas combustibili; liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C; ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V. |
Indennizzo: | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Inondazioni e/o alluvioni: | Fuoriuscita, sotto l’azione di qualunque causa, di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d’acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili. |
Mancato freddo: | Danni subiti dal contenuto di impianti di refrigerazione a causa della mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita di liquidi, in conseguenza di un evento indennizzabile ai sensi di polizza o di un guasto o rottura accidentale di un impianto di refrigerazione o dei relativi impianti o dispositivi di controllo o adduzione, o per mancanza di energia elettrica. |
Massimale per sinistro o limite di indennizzo: | La massima esposizione della Società per ogni sinistro. |
Mediazione | L’attività svolta da un terzo soggetto imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (D.lgs 04/03/10 n. 28 e sue successive modifiche ed integrazioni); |
Opere d’arte: | Per opere d’arte s’intendono: • Sculture, gessi, stampe, disegni; • Quadri, dipinti, mosaici, arazzi; • Libri, incunaboli, manoscritti, pergamene, periodici, carteggi e documenti storici, carte geografiche; • Monete, pietre, perle, metalli preziosi, collezioni in genere; • Armi, uniformi, cimeli, medaglie, manifesti, fotografie; • Arredi, strumenti musicali, globi; • Reperti archeologici; |
Ed in generale ogni e qualsiasi oggetto o opera d’ingegno avente carattere storico e/o artistico e/o archeologico secondo quanto previsto dal T.U. sui beni culturali (D.Lgs. n.42/2004). | |
Polizza: | Il documento che prova l’assicurazione. |
Premio: | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Primo rischio assoluto: | La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art.1907 c.c. |
Rapina: | La sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia. |
Reti ed impianti: | Macchine, meccanismi, apparecchi, apparecchiature elettroniche, impianti, attrezzature, utensili, trasmissioni, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche, impianti completi per forza motrice, illuminazione, segnalazione e/o segnaletica, comunicazioni, impianti elettrici e simili e comunque tutti gli impianti fissi (comprese tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale complemento) relativi o al servizio delle reti di distribuzione dell’acqua, del gas, dell’energia elettrica, termica, calore e raffreddamento e della rete fognaria e relativi impianti di depurazione, anche all’aperto, interrate e/o aeree e che comunque riguardino le lavorazioni principali, complementari ed accessorie, nonché l'attività in genere dell'Assicurato, i suoi servizi generali e particolari, comprese le scorte che siano riferibili a detti impianti ed attrezzature ed i pezzi di ricambio. |
Rischio: | La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. |
Rischio locativo: | La responsabilità dell’Assicurato ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del c.c. per danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione dell’assicurato in conseguenza di evento garantito dalla presente polizza. |
Sabotaggio | Si intende un atto di chi distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell’attività. |
Scoperto: | La parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro resta a carico dell’assicurato. |
Sinistro: | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Smottamento: | Lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto ad infiltrazioni di acqua o altri fluidi. |
Società: | L’Impresa di Assicurazioni nonché le coassicuratrici. |
Sovraccarico neve: | Il peso di neve, ghiaccio, grandine sui beni o struttre tale da provocare danni ai beni. Sono compresi i danni ai fabbricati e al loro contenuto |
Xxxxxxxxx: | Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai fini dell’applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per “Terremoto”, si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto |
“singolo sinistro”. | |
Terrorismo: | Per terrorismo si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. |
Terzi interessati: | Le altre persone fisiche o giuridiche titolari di un interesse giuridicamente rilevante sui beni oggetto dell’assicurazione. |
Ubicazione: | Luoghi ove, in una stessa area non discontinua anche se suddivisa, si svolge l’attività dell’assicurato, anche all’aperto, inclusi i cantieri (anche mobili e/o temporanei) o dove insistono permanentemente o temporaneamente i beni dell’assicurato, anche presso terzi. Luoghi tra di loro confinanti ed accessibili da una o più ubicazioni fra di loro collegate, si considerano come un’unica ubicazione. |
Valore intero: | La forma assicurativa che copre l’intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale ex art. 1907 c.c. |
Valori: | Denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valute italiane ed estere, metalli preziosi e/o rari anche per uso industriale, oggetti preziosi e simili per omaggi e premi, libretti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole e qualsiasi altro titolo nominativo od al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, buoni carburante, fondi spese a mani dei dipendenti, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabile e non, e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore. |
Art.2 – Attività e caratteristiche del rischio
Descrizione dell’attività (a titolo esemplificativo ma non limitativo):
La garanzia della presente polizza è operante in relazione all’esercizio di tutte le attività che istituzionalmente competono all’Università degli Studi di Siena, dalla stessa esercitate per legge, regolamenti o atti in genere, compresi i provvedimenti emanati da propri organi, nonché eventuali modifiche e/o integrazioni presenti e future.
Si intendono comprese tutte le attività comunque e ovunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, anche mediante la partecipazione ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori. L’assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
Caratteristiche del rischio (a titolo esemplificativo ma non limitativo):
A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l’obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l’intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dal Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.
Si conviene tra le parti che :
a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità dell’Assicurato dopo l’emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che l’Assicurato detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui l’Assicurato consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l’esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
d) Gli immobili sia civili che industriali o a completamento di reti fognarie, acquedottistiche, elettriche, di distribuzione gas, di fibre ottiche, di proprietà del Contraente ma in uso a qualsiasi titolo ad Aziende ULSS o Aziende Ospedaliere pubbliche, Edilizie Residenziali Pubbliche, Provincia e Società di servizi al territorio (ex-municipalizzate), ecc, s’intendono esclusi sempreché assicurate da tali soggetti.
A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d’ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative del Contraente.
Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l’oggetto verranno attribuiti alla partita “Contenuto”.
Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell’ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.
Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l’esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici, le tensostrutture, le serre e simili.
Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l’attività potrà essere svolta ovunque nell’ambito dell’Unione Europea attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi. In particolare il contenuto si intende garantito anche se ubicato presso immobili di terzi o gestiti da terzi.
Il contenuto si intende garantito anche se posto all’aperto e/o trasportato a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell’inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.
Le attrezzature che per naturale destinazione debbono essere poste su automezzi di proprietà o in uso al Contraente si intendono coperte sempre e comunque quando all’interno di tali automezzi.
Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all’interno di aree private.
Nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti e dei macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti/attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature ecc., l’assicurazione stipulata con la presente polizza è estesa ai danni subiti dalle cose e/o partite tutte assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza
stessa, anche se originatisi a causa e/o in connessione con le suddette circostanze ed è valida sia per i nuovi enti, in qualunque stadio si trovino i lavori, sia per i materiali occorrenti e trovantisi a piè d’opera nel perimetro del fabbricato e/o in prossimità del medesimo, di qualunque genere essi siano, sia per i macchinari e attrezzature di cantiere – anche di terzi – se per essi esiste interesse dell’Assicurato o se l’Assicurato – prima del sinistro – ne abbia assunto la responsabilità e/o l’onere di assicurare.
Per tutto quanto non specificato si rinvia a quanto riportato nello Statuto riguardante l’oggetto sociale.
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto
Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 2 – Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch’esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C..
In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell’art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C
Art. 3 – Durata del contratto
L’Assicurazione è stipulata per la durata di anni 3 con effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2017 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2020. Non è previsto il tacito rinnovo del contratto pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l’assicurazione cesserà alla scadenza.
Nell’ipotesi in cui la normativa di riferimento - in vigore alla data di scadenza della presente polizza - lo consenta, il Contraente ha la facoltà altresì ove lo ritenga conveniente, di notificare il rinnovo del contratto per una durata massima di tre anni con preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza.
E’ inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto per qualsiasi causa, richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della
nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.
La Società si impegna altresì a concedere la proroga tecnica della presente assicurazione nei casi previsti al successivo art. 6, alle condizioni e nelle modalità di cui al paragrafo 6.3
Art. 4 – Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia
Il premio dell’Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale all’attivazione della polizza, ossia al 31/12/2017 e al 31/12 di ogni scadenza anniversaria.
Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza , se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.
Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.
Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile. Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
In relazione alle variazioni verificatesi relativamente agli enti assicurati durante il periodo assicurativo annuale, le somme assicurate sono soggette ad adeguamento, in aumento o diminuzione, ed il relativo premio, attivo o passivo, sarà dovuto alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:
a) Per gli enti di nuova acquisizione o alienati, nonché in caso di variazione delle valorizzazioni degli enti già assicurati, il Contraente comunicherà, entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
• Sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere.
• Sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.
b) Per gli enti acquisiti temporaneamente dall’Assicurato durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dal Contraente che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.
Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita. Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.
Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta. Nel caso che entro il termine sopra indicato il Contraente non abbia inoltrato alcuna
comunicazione si intenderà che i valori delle partite assicurate non hanno subito variazioni durante l’annualità trascorsa.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 5 – Revisione del prezzo
Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all’Art. 1 - “Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto”, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 25%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti”, la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.
Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui all’art. 4 “Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia”.
Art. 6 – Recesso della Società
La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:
Art. 6.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 1893 c.c., al pagamento dell’indennizzo per l’intero.
Art. 6.2 – Recesso per aggravamento del rischio
Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’art. 5 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).
Art. 6.3 - Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso
La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.
In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate agli art. 6.1 e 6.2, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all’art. 14 – “Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio” necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.
In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate di cui agli art. 6.1 e 6.2, qualora alla data di efficacia dello stesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni (c.d. “proroga tecnica”).
Art. 7 – Prova del contratto e modifiche dell’assicurazione
La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell’appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.
Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 9 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 10 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 11 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società
La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc… L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’Assicurato.
Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall’Assicurato.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall’Assicurato e dalla Società.
In caso di sinistro, spetta in particolare all’Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. I Xxxxx interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che per il tramite del Contraente.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i Terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.
L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, ove pertinente, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
E’ data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell’Assicurato o dei Terzi interessati in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di Xxxxx interessati che dell’Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società:
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purchè editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
xxxxxxxx denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:
a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva;
b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento;
c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento;
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
• la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa;
• rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di €25,00 a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Art. 15 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 16 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 17 – Rinuncia alla surrogazione
Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.
Art. 18 - Trattamento dei dati
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 19 – Estensione territoriale
L’Assicurazione vale per il territorio dell’Europa geografica restando comunque esclusi i danni verificatisi ed i giudizi instaurati in Usa e Canada.
Art. 20 - Coassicurazione e Delega
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione.
La Spettabile , all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto
mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:
• firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
• incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi,
• ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.
in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.
Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 21 – Xxxxxxxx broker (Opzionale)
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Xxxxxxx al broker incaricato,
[Denominazione e Ragione Sociale] con sede operativa in . - Via , n……. -Tel.
…………………….. Fax: …………………….., iscritto al RUI al n°…………………………
La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.
Art. 22– Clausole vessatorie
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Norme che regolano l’Assicurazione in Generale:
Art…………………………………………….
Art…………………………………………….
Art…………………………………………….
Art…………………………………………….
Art…………………………………………….
Art…………………………………………….
<L’indicazione delle suddette clausole è a carico della Società aggiudicataria, che dovrà provvedervi prima della stipula e segnatamente nel termine indicato nel Disciplinare di gara.>
SEZIONE 3 RISCHI COPERTI
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione
La Società indennizza tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che “consequenziali”, causati agli enti assicurati, ovunque ubicati, generalmente in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso, anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, dei Rappresentanti Legali, o dei Soci a responsabilità illimitata. Sono parificati ai danni materiali i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.
Art. 2 - Esclusioni
La Società, salvo quanto non espressamente derogato nel seguito, non è obbligata unicamente, anche in deroga agli artt. 1900 e 1912 del c.c., ad indennizzare i danni causati da:
a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi Governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
b) bradisismo e maremoti;
c) esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) dolo, giudizialmente accertato, del Contraente e/o dell'Assicurato e dei Soci a responsabilità illimitata e degli Amministratori; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica la risarcibilità di eventuali sinistri;
e) graduale deterioramento per effetto di: siccità, umidità atmosferica, corrosione, ruggine, termiti, insetti, vermi, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non escluso;
f) appropriazione indebita; smarrimento; saccheggio; xxxxxxxx e/o sparizioni riscontrati/e nel corso di inventari.
g) danni indiretti di qualsiasi natura;
h) durante il trasporto delle cose assicurate all'esterno di aree private;
i) inquinamento di aria, acqua, suolo.
j) deperimento, usura, logorio causati da naturale uso o funzionamento;
k) lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari. Non sono in ogni caso esclusi né i danni da incendio, esplosione, scoppio,
né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione.
l) normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti;
m) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e/o macchinari assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle condizioni "Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro", "Oneri di urbanizzazione – ordinanze di Autorità” e “Adeguamento anti sismico”;
n) limitatamente agli Enti ricompresi nella definizione di “apparecchiature elettroniche”, i danni derivanti da volontaria inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio delle cose assicurate; i danni cagionati a lampade e altre fonti di luce, se non connessi a danni sofferti da altre parti delle cose assicurate; i danni oggetto delle prestazioni dei contratti di manutenzione stipulati dall’Assicurato o di cui deve rispondere il produttore o il venditore; i danni imputabili a variazione di tensione nella rete, salvo che le stesse siano alimentate con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature;
o) errori di progettazione, uso di merci o macchinari difettosi, omissione di manovra o controlli, sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori;
p) tutti i danni, anche indiretti, - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:
• virus informatici di qualsiasi tipo;
• accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
• cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici salvo che provocati da altro evento non rientrante fra le esclusioni di polizza; in quest'ultimo caso si intendono coperti esclusivamente i relativi costi di ricostruzione e rifacimento entro il limite di indennizzo previsto per "Assicurazione del costo di ricostruzione di archivi, documenti, registri, disegni e materiale meccanografico e simili enti";
q) la Società non indennizza i danni direttamente o indirettamente causati dalla impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d’uso di:
• riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
• acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell’errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
• acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell’azione di comandi predisposti all’interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.
La presente esclusione non pregiudica la indennizzabilità dei danni conseguenti alle cose assicurate e derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio.
Tutto quanto sopra, salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.
Art. 3 – Beni esclusi
La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti da:
1. Strade e pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati;
2. Enti all’aperto non per naturale destinazione o per movimentazione e trasporto nell’ambito delle ubicazioni assicurate;
3. Boschi, alberi, coltivazioni, ad eccezione di quanto contenuto nell’orto botanico;
4. Mezzi di locomozione iscritti al P.R.A. di proprietà dell’assicurato, aeromobili, natanti e loro accessori;
5. Le opere d’Arte e i beni museali, se assicurati con specifica polizza.
SEZIONE 4
CONDIZIONI PARTICOLARI
(integrano e/o prevalgono sulle Condizioni di cui alla Sezione 3 Rischi Coperti)
Art. 1 – Spese di demolizione e sgombero (inclusi pericolosi, tossici, nocivi)
La Società, in caso di sinistro non escluso a termini della presente polizza, indennizza fino al limite di indennizzo a Primo Rischio Assoluto stabilito nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro”:
a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell’Autorità o motivi di igiene e sicurezza.
d) Le spese sostenute per rimuovere, smontare, svuotare eventualmente decontaminare, trasportare, conservare, allocare provvisoriamente e ricollocare i beni mobili assicurati non colpiti da sinistro o parzialmente danneggiati comprese le spese per demolire fabbricati o porzioni di fabbricati rimasti illesi, necessarie per eseguire le operazioni di cui sopra.
È fatto salvo quanto previsto dall’Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.
Art. 2 – Perdita pigioni
Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all’Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Perdita pigioni” anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi dalla data del sinistro.
Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dal Contraente-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presunta ad essi relativa.
La garanzia sarà prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Perdita pigioni”.
Art. 3 – Onorari di architetti, professionisti e consulenti
La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, corrisponderà all’Assicurato, in eccesso a quanto indennizzabile in base all’Art.6 Sezione 5 della presente polizza, gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri, società di revisione e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola “Spese Peritali”.
La garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Onorari di architetti, professionisti e consulenti”.
Art. 4 – Spese peritali
La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborserà all’Assicurato le spese e/o onorari di competenza da quest‘ ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere scelti e nominati conformemente all’Art.3 della Sezione 5, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Spese peritali”.
Art. 5 – Xxxxxxx xxxxx e locatari
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell’apposita scheda della Sezione 6, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro non escluso a termini della presente polizza.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia “Ricorso terzi” e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso.
L’assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente e/o l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all’Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell’Assicurato stesso.
La società nei casi di responsabilità nelle sue qualità di locatore dei fabbricati, risponde dei danni diretti e materiali, cagionati da eventi assicurati in polizza, alle cose mobili di proprietà dei locatari o di terzi verso i quali i locatari stessi debbano rispondere. Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell’Assicurato. L’assicurato deve immediatamente informare la società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art.1917 del Codice Civile.
Art. 6 – Rottura di lastre, vetri e insegne
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura di lastre, vetri e insegne facenti parte di vetrine, porte, finestre, cristalli, specchi, tavoli ecc. all’interno o all’esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso all’art.3 Sezione 3, la garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Rottura lastre, vetri e insegne”.
Art. 7 – Fenomeno elettrico
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fenomeno elettrico manifestatosi nelle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, la Società non risponde dei danni :
a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
b) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
c) dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.
La presente garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Fenomeno elettrico”.
Art. 8 – Merci in refrigerazione
La Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo, fuoriuscita del fluido frigorifero e conseguenti:
a) ad eventi garantiti in polizza;
b) all’accidentale verificarsi di guasti o rotture dell’impianto frigorifero e nei relativi dispositivo di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione o distribuzione nell’energia elettrica.
La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto continuità non minore di 6 ore.
Art. 9 – Assicurazione del costo di ricostruzione di archivi, documenti, disegni, registri e simili.
La Società risponde, senza l’applicazione della regola proporzionale di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione, del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 6 mesi dal sinistro (salvo quanto diversamente convenuto), per la ricostruzione ed il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati.
Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l’Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.
Art. 10 – Maggiori costi
Se le cose assicurate subiscono un danno in relazione a un evento non escluso dalla presente polizza, la Società, indennizza le spese fisse insopprimibili connesse all’esercizio delle attività proprie dell’Assicurato, nonché le maggiori spese/costi (necessarie ed effettivamente sostenute rispetto a quelle normali), per la prosecuzione delle attività, operazioni e/o servizi e costituite (a titolo esemplificativo e non limitativo) da:
- canoni di locazione;
- stipendi e compensi (inclusi straordinari) a dipendenti e/o non;
- trasporti anche celeri e/o aerei;
- noleggio attrezzature e veicoli;
- installazione temporanee di telefono, telex, ecc.;
- installazione di condutture temporanee;
- l’uso di apparecchi sostitutivi anche c/o terzi;
- l’applicazione di altri metodi di lavoro, servizio o di lavorazione (incluso lavoro straordinario, notturno e festivo);
- l’uso di servizi e/o di proprietà di Terzi;
- trasporto dipendenti;
- trasporto di acqua e liquami;
- altre spese non espressamente escluse.
La Società non risponde delle maggiori spese dovute a:
a) limitazioni dell’attività e difficoltà nella rimessa in efficienza della cosa danneggiata se derivanti da provvedimenti di un governo o di altra autorità non connessi a sinistro indennizzabile;
b) modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata;
Nel determinare l’importo dell’indennizzo va tenuto conto di tutte le circostanze che, qualora il sinistro non si fosse verificato, avrebbero comunque compromesso o interrotto l’esercizio della cosa assicurata (festività aziendali, lavori di revisione e manutenzione necessari e programmati ed altre interruzioni).
Nel caso in cui, l’Assicurato svolga attività fra loro interdipendenti e/o complementari, la determinazione del danno sarà effettuata anche tenendo conto delle altre ubicazioni assicurate che in virtù del predetto legame di interdipendenza, abbiano risentito degli effetti di tale evento dannoso.
L’assicurazione è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto fino alla concorrenza dell’importo indicato nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Maggiori costi”.
Art. 11 - Eventi socio-politici
Relativamente ai danni alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, sabotaggio, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell’apposita scheda della Sezione 6.
Art. 12 - Terrorismo e/o sabotaggio
La Società risponde delle perdite, danni, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o sabotaggio.
In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l’estensione medesima, importo maggiore a quello indicato nell’apposita scheda della Sezione 6.
Art. 13 - Acqua condotta
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale, compresa l’azione del gelo ed occlusione, di impianti idrici, igienici, di vasi, serbatoi, fosse biologiche, bacini chiarificatori, xxxxx xxxx, pozzetti di pertinenza del fabbricato/i assicurato/i.
La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza dell’importo indicato nell’apposita scheda della Sezione 6.
Art. 14 - Acqua piovana
La Società risponde dei danni materiali e diretti provocati dalla penetrazione di acque meteoriche attraverso le coperture dei fabbricati in conseguenza di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali e dei condotti di scarico.
La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza dell’importo indicato nell’apposita scheda della Sezione 6.
Art. 15 – Dispersione liquidi e colaggio acqua da impianti di estinzione
La società risponde dei danni derivanti dalla perdita per dispersione di liquidi in genere causata unicamente da rottura accidentale degli appositi contenitori.
Sono esclusi dalla presente garanzia:
a. i danni da stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
b. i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
c. i danni causati ad altre cose assicurate dalla dispersione del liquido.
La società indennizza altresì i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasti o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni.
La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza dell’importo indicato nell’apposita scheda della Sezione 6.
Art. 16 – Ricerca della rottura
La società risponde delle spese necessariamente sostenute per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato e di impianti, al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.
La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza dell’importo indicato nell’apposita scheda della Sezione 6.
Art. 17 – Allagamenti
La società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da allagamento verificatosi all’interno dei Fabbricati a seguito di:
1. formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua;
2. fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici.
Art. 18 – Eventi atmosferici
La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d’aria, grandine, pioggia, neve.
Le cose assicurate poste sottotetto ai fabbricati descritti in polizza, sono comprese in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrate in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza dell’importo indicato nell’apposita scheda della Sezione 6.
Art. 19 – Grandine su fragili
La società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da grandine a:
a) serramenti, vetrate e lucernari in genere;
b) lastre di cemento-amianto, od altri conglomerati artificiali, e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.
Art. 20 – Sovraccarico da neve. Xxxxxxxx, gelo.
La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:
- crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie o costruzioni in genere, causati dal peso della neve , nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni medesime;
- caduta di oggetti, strutture o loro parti, alberi, rami causata dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
- infiltrazioni, all’interno dei fabbricati, di neve, nevischio, ghiaccio, grandine ed acqua, penetrati attraverso lesioni , brecce, rotture o fenditure, causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
- gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, al servizio di fabbricati e/o attività descritti/a in polizza, purché l’attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 96 ore antecedentemente al sinistro.
Art. 21 – Smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno e caduta massi
La società risponde dei danni subiti dagli Enti assicurati alle partite tutte in conseguenza di smottamenti, franamenti, valanghe, slavine, cedimenti del terreno e caduta massi, comunque occasionati, anche se tali eventi sono causati da terremoto.
Art. 22 – Differenziale storico-artistico
Nel limite globale della somma assicurata alla partita “Fabbricati”, la società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possano subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall’art.6 della Sezione 5 della presente polizza.
A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la società, nonché nella perdita economica subita dall’Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.
La garanzia sarà prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Differenziale storico/artistico”.
In caso di difforme valutazione circa l’opportunità e l’entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell’Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d’ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l’ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.
Art. 23 – Furto e rapina (SEZIONE FURTO)
La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a:
a) perdita o danneggiamento dell'arredamento, degli impianti, delle attrezzature e delle merci situati negli stabilimenti dell'Assicurato e/o presso terzi causati da furto, comunque perpetrati, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi;
b) distruzione o danneggiamento agli stabilimenti ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina.
a condizione però che l'Assicurato sia il proprietario degli oggetti indicati alle lettere a), e b) o ne sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento.
Limitatamente alle attrezzature e alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile, la garanzia furto e rapina si intende operante anche nella fase di trasporto sui veicoli, a condizione che:
• in caso di furto, il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;
• gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto e all’espletamento delle attività a cui sono destinate;
• gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall’esterno. Durante lo spostamento a mezzo aereo, con linee aeree regolari, o ferroviari, le apparecchiature elettroniche ad impiego mobile si intendono garantite purché vengano trasportate come “bagaglio a mano”, qualora peso e dimensione lo consentano, pena il decadimento dal diritto all’indennizzo.
Agli effetti della presente polizza, con il termine rapina si comprende anche l’estorsione, cioè il caso in cui l’Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l’Assicurato stesso e/o suoi dipendenti, sia verso altre persone.
Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del Contraente e dell’Assicurato
Si precisa che, la Società risponde del furto commesso anche da dipendenti della Contraente o dall’Assicurato e/o con la loro complicità e/o partecipazione sempreché si verifichino le seguenti circostanze:
1. la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipe non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i valori assicurati o della sorveglianza dei locali stessi;
2. il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
Valori
Relativamente ai "Valori", sono indennizzabili i danni:
1) di furto, rapina ed estorsione all'interno delle ubicazioni assicurate;
2) in occasione di:
• furto a seguito di infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto di valori;
• furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
• furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
• rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);
commessi sui dipendenti dell'Assicurato (intendendosi per tali l'Assicurato, i suoi familiari, i commessi, gli impiegati, i dirigenti, o le persone di fiducia, anche non dipendenti, appositamente incaricate), adibiti al trasporto dei suddetti valori mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di X. Xxxxxx e dello stato della Città del Vaticano, detengono i valori stessi.
E’ ammesso il temporaneo deposito dei valori trasportati nelle casseforti di Clienti ai quali il portavalori li abbia affidati in custodia; nella dimora abituale del portavalori o di terzi ove abbia a soggiornare, purché in cassaforte; oppure anche fuori cassaforte quando nell’abitazione sia presente il portavalori o persona di sua fiducia; negli alberghi ove soggiorna il portavalori, purché consegnati alla direzione dell’albergo oppure in cassaforte oppure riposti nella camera di albergo quando in essa sia presente il portavalori o persona di sua fiducia.
Relativamente ad effetti, titoli, assegni e simili, l’assicurazione è prestata anche per le spese sostenute dall’Assicurato per bolli, costi di rifacimento e/o ammortamento e/o annullamento degli stessi.
Assegni in bianco
Il danno derivante da furto e/o rapina di assegni in bianco è indennizzabile soltanto quando gli assegni rubati siano incassati presso qualsiasi Istituto di Credito nello Stato Italiano e/o nel resto del mondo; il relativo indennizzo è limitato, per ciascun assegno, alla somma pagata, fermo restando che l'importo indennizzabile non potrà comunque superare il valore massimo di emissione consentito dal taglio dell'assegno stesso. A tal fine l'Assicurato si obbliga a tenere una registrazione completa, regolare ed aggiornata, dei vari assegni in bianco (distinti per ogni taglio se trattasi di assegni circolari).
In caso di furto e/o rapina, l'Assicurato deve provvedere, appena a conoscenza del furto e/o rapina stessi, al fermo immediato degli assegni rubati ed all'espletamento della procedura di ammortamento in quanto sia ammessa, inteso che le relative spese saranno rimborsate dalla Società a termini delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Nessun indennizzo spetterà all'Assicurato qualora l'incasso degli assegni rubati venga effettuato dopo che sia espletata e perfezionata la procedura di ammortamento oppure dopo 12 mesi dalla data dall'avvenuto sinistro, nel caso che il ricorso per la procedura di ammortamento risulti improponibile.
Guasti ladri
La Società risponde dei guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza, e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.
Determinazione dell’ammontare del danno
Resta, inoltre, convenuto tra le parti che in caso di sinistro:
a) la valutazione del danno verrà effettuata senza applicare la regola proporzionale di cui all’art. 1907 c.c.;
b) relativamente a denaro e valori in genere, la Società non sarà tenuta a corrispondere complessivamente un somma superiore a quella stabilita nell’Allegato 1;
c) la somma assicurata per ciascuna partita si intende automaticamente reintegrata della somma che verrà liquidata, fermo restando l’impegno dell’assicurato di pagare il premio relativo a detto reintegro dal momento del sinistro entro 30 giorni dal ricevimento del relativo documento contrattuale emesso dalla Società, salvo il caso di limiti di indennizzo per i quali fosse espressamente previsto un massimo indennizzo “annuo”.
In caso di ritrovamento delle refurtiva, la Società indennizzerà i danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge.
Art. 24 - Guasti alle apparecchiature elettroniche (SEZIONE ELETTRONICA)
La Società indennizza i danni derivanti ai sistemi, impianti ed alle apparecchiature elettroniche, derivanti da rottura e/o guasto originato da cause interne, come definiti in polizza nonché per quanto eventualmente non coperto dalle specifiche garanzie, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: mancato funzionamento di dispositivi di protezione, fenomeno elettrico, nonché da furto e rapina compresi i danneggiamenti causati alle cose stesse per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli.
In caso di danno indennizzabile a termini della presente sezione si intendono assicurati anche:
• i costi necessari per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili e per la ricostruzione dei dati ivi contenuti .
• i maggiori costi sostenuti dall’Assicurato rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dagli enti danneggiati.
• i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d’uso in caso di danno ai supporti dati su cui sono memorizzati i programmi in licenza d’uso L’indennizzo sarà limitato ai costi effettivamente sostenuti entro 12 mesi dalla data del sinistro.
Limiti di indennizzo e franchigie
In nessun caso la Società pagherà importi maggiori di quelli indicati nella tabella di cui all’art.2 sez. 6 della presente polizza. Le garanzie ed i rispettivi limiti d’indennizzo previsti alla presente Sezione si intendono prestati a primo rischio assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’art. 1907 Cod. Civ.
Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) per i quali deve rispondere per legge, per contratto nonché per contratto di assistenza tecnica, il costruttore, venditore, locatore, manutentore delle cose assicurate;
b) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
c) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
d) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
e) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
f) i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'ente assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
• controlli di funzionalità;
• manutenzione preventiva;
• eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
• eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne;
I danni imputabili a variazione di tensione nella rete a monte degli enti assicurati sono indennizzabili a condizione che gli stessi siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.
In caso di danno a fonti di luce (emesse con qualsiasi lunghezza d’onda), ai tubi ed alle valvole elettroniche, l’indennizzo verrà calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, dalla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o di colpi effettuati o altri parametri rispetto alla durata presunta delle fonti di luce, dei tubi o delle valvole stesse.
Inoltre, se in conseguenza di danno risarcibile a termini della presente clausola ad elaboratori di processo, di comando, di controllo e regolazione del macchinario, si verifichi una rottura e/o un guasto meccanico di altre parti del macchinario stesso, detti guasti conseguenti si intendono esclusi dalla copertura prestata dalla presente polizza.
SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente deve:
a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della società ai termini dell’art. 1914 del Codice Civile;
b) entro quindici giorni da quando l’ufficio competente ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla società.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.
Il Contraente deve altresì:
c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
e) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l’Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.
Xxxxx restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell’attività.
Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.
Art. 2 – Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 3 – Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta da una delle parti :
b) fra due periti nominati uno dalla società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.
Art. 4 – Mandato dei periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, è verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art.1 della presente Sezione;
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art.6 della presente Sezione;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art.3 – lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza è violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità di legge.
Art. 5 – Operazioni peritali
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.
Art. 6 – Determinazione del danno (Valore a nuovo)
Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l’indennizzo verrà calcolato in base al costo di “ricostruzione e rimpiazzo a nuovo” delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:
a) in caso di distruzione:
• per i fabbricati e per i beni immobili, il costo nonché ogni spesa necessaria per la ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell’area);
• per i beni mobili, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
• per le opere d’arte ed i valori l’indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati all’Art.2 della Sezione 6.
• per le merci il valore di acquisto al momento del sinistro
b) in caso di danno parziale:
• il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.
Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri :
c) L’assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda soltanto fabbricati, reti ed impianti, contenuto
in stato di attività, escluso quanto non più in esercizio alla data del sinistro.
d) In nessun caso potrà essere indennizzato per ciascun fabbricato, macchinario o impianto un importo superiore a 3 volte il relativo valore determinato in base allo stato d’uso.
e) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
f) la società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
g) qualora l’Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di “ricostruzione e rimpiazzo” o le riparazioni ed i restauri, la società provvederà all’indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell’art.1908 C.C..
h) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l’ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto all’Art.2 Sezione 3 della presente polizza.
i) Xxx i danni alle merci, si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.
j) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni
k) per le opere d’arte parzialmente danneggiate l’indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l’eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell’opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera specificato all’Art.2 della Sezione 6.
l) Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla Legge per l’ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti.
m) Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto fra le parti che:
I) l’assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria;
II) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi riportata;
III) la Società non è obbligata a pagare l’importo liquidato prima della loro scadenza;
IV) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.
n) Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, l’indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l’Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l’abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.
o) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l’Assicurato dovrà rispettare le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l’indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle “Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche” in vigore all’epoca della realizzazione degli stessi.
L’indennizzo sarà pari all’importo del danno come stimato ai punti che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l’eventuale valore di recupero dei
residui.
Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, è consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.
Art. 7 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale
Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo definito “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”, risulta che i valori di una o più partite con esclusione di quelle assicurate con con forma “a primo rischio assoluto”, prese ciascuna separatamente, eccedevano, al momento del sinistro, le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un’assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 20% di quest’ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata, il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l’eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l’indennizzo non potrà superare la somma assicurata. Relativamente alla partita fabbricati, entro 180 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione, la Società avrà la facoltà di provvedere con proprie risorse economiche alla valutazione del costo di ricostruzione a nuovo dei fabbricati assicurati, attraverso il ricorso ad una Società di Stima benevisa ad entrambe le parti. Le risultanze della valutazione verranno comunicate dalla Società al Contraente e, se accolte, verrà preso atto delle eventuali differenze a decorrere dalla successiva scadenza del premio o della rata di premio. I nuovi valori assicurati costituiranno stima accettata tra le parti, intendendo per tale il valore a nuovo attribuito al bene in accordo tra il Contraente e la Società. Fino alla data in cui tale comunicazione sia stata ricevuta dalla Contraente, l’Assicurazione si intende operante in totale deroga alla regola proporzionale di cui all’art. 1907 c.c. Non si farà luogo in alcun caso all’applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri nei quali l’indennizzo non superi la somma di €.50.000,00.=.
Art. 8 – Acquisizione e cessione di enti - Xxxxxx Xxxxxx
Si conviene tra le parti che:
a) Agli effetti della determinazione dei beni assicurati, rientrano immediatamente ed automaticamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l’emissione della polizza, inclusi modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte, nuove costruzioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, nel limite del 30% della somma assicurata alla partita corrispondente come risultante dall’ultimo atto di aggiornamento o regolazione. La garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
b) Si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
c) Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l’esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
d) A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d’ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell’assicurato.
e) Agli effetti della determinazione del valore dei beni assicurati, rientrano inoltre immediatamente ed automaticamente nella garanzia gli incrementi di valore dovuti a variazione nei costi di costruzione dei
fabbricati o nel valore commerciale o di rimpiazzo degli altri Enti, incluse le opere d’arte, nel limite del 20 % della somma assicurata alla partita corrispondente come risultante al momento del sinistro e dopo l’applicazione delle inclusioni di cui alla lettera a). Tale importo costituirà il riferimento per la determinazione della somma assicurata ai fini dell’applicazione della deroga proporzionale.
Art. 9 – Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 10 – Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutando il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l’Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell’importo pari alla minore somma proposta dall’opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall’opposizione stessa.
Art. 11 – Indennizzo separato per ciascuna partita
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall’Art.6 della presente Sezione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla società a titolo di indennità per il sinistro.
Art. 12 – Anticipo indennizzi
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto, partita per partita, pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 50.000,00.
Se la contestazione sorgesse su una o più partite resta stabilito il pieno diritto all’ottenimento dell’acconto per le rimanenti partite.
L’obbligazione della società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
Tale limite deve intendersi prestato per singolo sinistro.
Nel caso che l’assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell’acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere altri anticipi, sul supplemento spettantegli, che verranno determinati in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.
Art. 13 – Rinuncia all’azione di xxxxxxx
A parziale deroga dell’art. 1916 del C.C. la società rinuncia all’azione di surroga nei confronti dei dipendenti, utenti, fornitori e collaboratori in genere (compresi i volontari) del Contraente e/o dell’Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo e colpa grave giudizialmente accertata.
Art. 14 – Macchinario in leasing (D.I.C./D.I.L.)
Qualora i macchinari in uso all’Assicurato a titolo di locazione finanziaria fossero già assicurati dal Locatore, a norma della presente condizione particolare la Società garantisce i beni medesimi:
- Per il loro intero valore contro gli eventi garantiti dalla presente polizza e non previsti da altre eventuali assicurazioni;
- Per l’eccedenza a completamento del loro intero valore contro gli eventi garantiti sia dalla presente polizza che da altre eventuali assicurazioni.
-
SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art. 1 – Partite, somme assicurate e calcolo del premio.
Partita | Descrizione | Forma | Valore | Tasso Imp.le | Premio annuo imp.le |
1 | Fabbricati | Valore intero | € 129.739.643,27 | ...‰ | €………………………. |
2 | Fabbricati soggetti a vincolo | Valore intero | € 230.311.215,19 | ...‰ | €………………………. |
3 | Contenuto | Valore intero | € 264.130.097,05 | …‰ | €………………………. |
4 | Opere d’arte | Primo rischio assoluto | € 250.000,00 | …‰ | €………………………. |
5 | Ricorso terzi e locatari | Primo rischio assoluto | € 5.000.000,00 | ...‰ | €………………………. |
6 | Demolizione e sgombero | Primo rischio assoluto | € 500.000,00 | ...‰ | €………………………. |
7 | Furto e rapina beni mobili (esclusi i valori) | Primo rischio assoluto | € 100.000,00 | ...‰ | €………………………. |
7a | Furto e rapina opere d’arte | Primo rischio assoluto | € 50.000,00 | ...‰ | €………………………. |
7b | Furto e rapina - Valori in cassaforte | Primo rischio assoluto | € 15.000,00 | ...‰ | €………………………. |
7c | Furto e rapina – Valori ovunque riposti | Primo rischio assoluto | € 8.000,00 | ...‰ | €………………………. |
7d | Portavalori | Primo rischio assoluto | € 15.000,00 | ...‰ | €………………………. |
7e | Guasti ladri | Primo rischio assoluto | € 20.000,00 | ...‰ | €………………………. |
8 | Guasti alle apparecchiature elettroniche | Primo rischio assoluto | € 5.000.000,00 | ...‰ | €………………………. |
9 | Supporto dati | Primo rischio assoluto | € 100.000,00 | ...‰ | €………………………. |
10 | Maggiori costi | Primo rischio assoluto | € 100.000,00 | ...‰ | €………………………. |
Premio annuo lordo anticipato annualità successive così suddiviso:
Premio annuo imponibile | € | .= |
Imposte (22,25%) | € | .= |
TOTALE | € | .= |
Art. 2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Premesso che l’esposizione della società non potrà superare i seguenti limiti generali :
Limite | Importo |
Limite per sinistro e per anno | € 50.000.000,00 |
E che agli indennizzi verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta di € 700,00 per ogni evento ad esclusione delle garanzie e casi sottoriportati.
Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l’applicazione dei relativi scoperti e franchigie.
SEZIONE ALL RISKS INCENDIO | ||
Garanzia | Limiti di indennizzo | Scoperto e/o franchigia |
Demolizione e sgombero | La somma assicurata alla partita 7 (Art.1 Sez.6) per sinistro e per periodo assicurativo | Nessuno |
Perdita Pigioni | Fino alla concorrenza dell’ammontare della pigione di 1 anno per sinistro | Nessuno |
Onorari di architetti, professionisti e consulenti | € 50.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo | Nessuno |
Spese peritali | € 50.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo | Nessuno |
Ricorso terzi e locatari | La somma assicurata alla partita 5 per sinistro e per periodo assicurativo | Nessuno |
Rottura lastre, vetri e insegne | € 2.500,00 per singola lastra/insegna, € 100.000,00 per periodo assicurativo | Nessuno |
Eventi socio-politici | 80% del capitale assicurato per singola ubicazione, con il massimo per sinistro e per anno di € 10.000.000,00 | € 1.000,00 per sinistro |
Terrorismo e sabotaggio | 30% del capitale assicurato per singola ubicazione, con il massimo per sinistro e per anno di € 10.000.000,00 | 10% con il minimo di € 5.000,00 per sinistro |
Eventi atmosferici | 80% del capitale assicurato per singola ubicazione, con il massimo per sinistro e per anno di € 10.000.000,00 | 10% con il minimo di € 1.000,00 per sinistro |
Neve, ghiaccio, gelo | 50% della somma assicurate per singola ubicazione, con il massimo per sinistro e per anno | 10% con il minimo di € 2.000,00 per sinistro |
di € 15.000.000,00 | ||
Grandine su fragili | € 50.000,00 per sinistro | € 1.500,00 per sinistro |
Merci in refrigerazione | € 50.000,00 per sinistro e € 150.000,00 per periodo assicurativo | € 500,00 per sinistro |
Ricostruzione archivi | € 100.000,00 per sinistro | Nessuno |
Maggiori costi | € 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo | Nessuno |
Inondazioni, alluvioni, allagamenti | 50% della somma assicurata per singola ubicazione e relativo contenuto con un massimo risarcimento di € 20.000.000,00 per sinistro/anno assicurativo | 10% con il minimo di € 15.000,00 per sinistro |
Terremoto | 50% della somma assicurata per singola ubicazione e relativo contenuto con un massimo risarcimento di € 20.000.000,00 per sinistro/anno assicurativo | 10% con il minimo di € 15.000,00 per sinistro |
Fenomeno elettrico | € 70.000,00 per sinistro | € 500,00 per sinistro |
Opere d’Arte | € 250.000,00 per sinistro | Nessuno |
Danni da acqua (condotta e piovana) | € 50.000,00 per sinistro e per anno | € 1.500,00 per sinistro |
Ricerca e riparazione danni da acqua | € 50.000,00 per sinistro e per anno | € 500,00 per sinistro |
Colaggio acqua da impianti di estinzione | € 50.000,00 per sinistro e per anno | 10% con il minimo di € 500,00 per sinistro |
Dispersione liquidi | € 100.000,00 per sinistro e per anno | 10% con il minimo di € 500,00 per sinistro |
Smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno | 30% della somma assicurata per singola ubicazione e relativo contenuto con un massimo risarcimento di € 2.000.000,00 per sinistro/anno assicurativo | 10% con il minimo di € 15.000,00 per sinistro |
Differenziale Storico – Artistico | € 5.000.000,00 per sinistro e per anno | Nessuno |
SEZIONE FURTO | ||
Garanzia | Limiti di indennizzo | Scoperto e/o franchigia |
Enti impiego mobile | € 10.000,00 per sinistro | € 500,00 |
Furto, Rapina, Estorsione di Valori a Primo Rischio Assoluto | € 100.000,00 per i valori in cassaforte per sinistro, € 15.000,00 per i valori ovunque posti | 10% con il minimo di € 2.500,00 per sinistro, per i valori in cassaforte, nessuna franchigia per valori ovunque posti |
Furto, Xxxxxx, Estorsione del Contenuto a Primo Rischio Assoluto | € 250.000,00 per sinistro e periodo assicurativo | € 7.500,00 per sinistro |
Furto, Rapina Beni Storico-artistici | € 150.000,00 per sinistro | € 7.500,00 per sinistro |
Furto, rapina Beni Museali | La somma assicurata alla partita 8a con il limite di € 500.000,00 | € 7.500,00 per sinistro |
per singolo oggetto per sinistro | ||
Guasti Cagionati dai Ladri | € 20.000,00 per sinistro | € 500,00 per sinistro |
Portavalori | € 20.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo | 10% con il minimo di € 2.000,00 per sinistro |
SEZIONE ELETTRONICA | ||
Garanzia | Limiti di indennizzo | Scoperto e/o franchigia |
Guasti alle apparecchiature elettroniche | La somma assicurata alla partita 9 | € 2.500,00 per sinistro |
Supporto dati | La somma assicurata alla partita 10 | 10% con il minimo di € 2.000,00 per sinistro |
Maggiori costi | La somma assicurata alla partita 11 | 10% con il minimo di € 2.000,00 per sinistro |
Programmi in licenza d’uso | € 50.000,00 per sinistro | 10% con il minimo di € 2.000,00 per sinistro |
Beni ad impiego mobile | € 15.000,00 per sinistro | 10% con il minimo di € 2.000,00 per sinistro |
Nessun altro limite, sottolimite, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.
Si conviene che se ad un unico evento si riferiscono due o più franchigie, verrà applicata esclusivamente quella maggiore.
Art. 3 – Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
Art. 4 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
IL CONTRAENTE | LA SOCIETÀ |
Firmato digitalmente da
XXXXX XXXXXXXX
SerialNumber = IT:SMPFBA66R01H501D C = IT
Data e ora della firma: 14/07/2017 18:34:26