Common use of Riequilibrio del PEF Clause in Contracts

Riequilibrio del PEF. 1. Il PEF viene riequilibrato in ragione di uno scostamento tra il risultato netto previsionale del PEF e il consuntivo del CER dell’esercizio in questione. 2. A seconda dei risultati di tale confronto e dell’ampiezza dell’eventuale scostamento registrato, si produrranno i seguenti effetti alternativi: a. laddove l’entità dello scostamento fosse compreso in una fascia tra +/- 1,5% del fatturato (ricavi operativi del PEF), l’importo corrispondente a detto scostamento in più o in meno si intenderà integralmente compensato ed annullato in via convenzionale per espresso consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di esse avrà diritto a pretendere alcunché nei confronti dell’altra relativamente all’esercizio in questione; b. laddove l’entità dello scostamento fosse eccedente la fascia di cui alla precedente lettera a), l’importo corrispondente alla parte eccedente lo scostamento verrà registrato e accantonato (rispettivamente a credito o a debito) per essere poi compensa- to alla fine del periodo di Contratto con i corrispondenti importi registrati per ciascuno degli anni successivi; c. laddove l’entità dello scostamento fosse eccedente una più ampia fascia di +/- 2,5% del fatturato (ricavi operativi del PEF), ovvero nel caso in cui l’entità dello scostamento di due esercizi consecutivi ricadessero nella fattispecie di cui alla lettera b) e facessero registrare saldi totali entrambi positivi od entrambi negativi, le Parti provvederanno a riequilibrare il PEF superandone la precedente versione, per la parte eccedente la soglia di cui alla lettera a) – previo assorbimento di tutti gli importi annuali nel frattempo registrati e accantonati – attraverso la sottoscrizione di un apposito atto aggiuntivo che modifichi il PEF sostituendo quindi l’allegato “8”al presente Contratto; 3. Alla conclusione del quinto anno di affidamento le Parti verificano l’andamento dei PEF/CER, valutando le poste eventualmente accantonate nei cinque anni precedenti e, nel rispetto delle previsioni sull’allocazione dei rischi stabilite, procedono all’eventuale riequilibrio del PEF. 4. Entro il mese di luglio dell’anno successivo all’ultimo anno di vigenza del periodo contrattuale, acquisito il CER dell’anno precedente, le Parti procederanno al consuntivo dell’esercizio in questione – registrando come da prassi il relativo risultato e l’eventuale importo in più o in meno rispetto al risultato stimato nel PEF – nonché alla compensazione finale di tutti gli importi annuali registrati e accantonati, esclusi ovviamente quelli già precedentemente assorbiti. 5. Laddove al termine della compensazione finale di tali importi residuasse un saldo totale compreso in una fascia predeterminata pari al +/- 0,1% del fatturato (ricavi operativi del PEF) dell'intero periodo contrattuale, l’importo corrispondente a detto saldo si intenderà integralmente compensato ed annullato in via convenzionale per espresso consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di esse avrà diritto a pretendere alcunché nei confronti dell’altra a tale titolo. 6. Laddove invece al termine della compensazione finale di tali importi residuasse un saldo totale eccedente la fascia predeterminata di cui al comma precedente, l’importo corrispondente alla variazione in più o meno rispetto alla fascia verrà definitivamente iscritto a credito di una Parte e a debito dell’altra Parte, generando conseguentemente l’obbligo di versamento del medesimo, a cura della Parte debitrice. 7. Tra le cause che determinano il ricorso al riequilibrio del PEF con le modalità di cui al successivo articolo 17 comma 3 lettere a), c), d) ed e), sono comprese: ◦ modifiche delle norme legislative, i cui effetti determinano nuove condizioni per l’esercizio del servizio previsto nel Contratto; ◦ quelle di cui al precedente articolo 15 comma 2 che non abbiano avuto trattazione ex ante o per le quali le azioni definite non abbiano prodotto gli effetti previsti. In quest’ultimo caso il riequilibrio si applica, a partire dall’anno successivo a quello della trattazione ex ante; 8. Qualora lo squilibrio tra PEF/CER sia dovuto ad una delle seguenti cause, gli effetti economici del riequilibrio non potranno far carico alla Regione: ◦ dinamica negativa dei costi di produzione addebitabile ad inefficienze gestionali/organizzative; ◦ dinamica negativa dei ricavi da tariffa addebitabile ad inefficienze commerciali; ◦ incrementi del costo unitario del personale per effetto dell’applicazione del CCNL e della contrattazione integrativa aziendale; ◦ incremento oneri finanziari, tranne quelli eventualmente maturati per tardati pagamenti da parte della Regione stessa. 9. Il nuovo PEF predisposto da T.F.T, una volta condiviso con la Regione, sostituisce il precedente, nei termini di cui all'articolo 1.

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Riequilibrio del PEF. 1. Il PEF viene riequilibrato in ragione di uno scostamento tra il risultato netto previsionale del PEF e il consuntivo del CER dell’esercizio in questione. 2. A seconda dei risultati di tale confronto e dell’ampiezza dell’eventuale scostamento registrato, si produrranno i seguenti effetti alternativi: a. laddove l’entità dello scostamento fosse compreso in una fascia tra +/- 1,5% del fatturato (ricavi operativi del PEF), l’importo corrispondente a detto scostamento in più o in meno si intenderà integralmente compensato ed annullato in via convenzionale per espresso consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di esse avrà diritto a pretendere alcunché nei confronti dell’altra relativamente all’esercizio in questione; b. laddove l’entità dello scostamento fosse eccedente la fascia di cui alla precedente lettera a), l’importo corrispondente alla parte eccedente lo scostamento verrà registrato e accantonato (rispettivamente a credito o a debito) per essere poi compensa- to alla fine del periodo di Contratto con i corrispondenti importi registrati per ciascuno degli anni successivi; c. laddove l’entità dello scostamento fosse eccedente una più ampia fascia di +/- 2,5% del fatturato (ricavi operativi del PEF), ovvero nel caso in cui l’entità dello scostamento di due esercizi consecutivi ricadessero nella fattispecie di cui alla lettera b) e facessero registrare saldi totali entrambi positivi od entrambi negativi, le Le Parti provvederanno a riequilibrare provvedono ad aggiornare il PEF superandone la precedente versione, per la parte eccedente la soglia di cui alla lettera a) versione – previo assorbimento di tutti gli importi annuali nel frattempo registrati e accantonati – attraverso la sottoscrizione di un apposito atto aggiuntivo che modifichi ripristini l’originario equilibrio economico-finanziario di cui al precedente articolo 6 comma 1 modificando il PEF e sostituendo quindi l’allegato “8”al (All.3) al Contratto, oltre a quanto previsto nel precedente articolo anche nelle seguenti ulteriori ipotesi: a) nel caso di accantonamenti, di cui al comma 3 lettera b) del precedente articolo, per due esercizi consecutivi entrambi positivi od entrambi negativi, laddove l’ammontare complessivo dell’accantonamento sia superiore al valore del 2,5% del valore a PEF dei ricavi operativi del biennio considerato; b) nel caso in cui il volume di produzione dei servizi vari di oltre il 2% (due per cento) rispetto al perimetro dei servizi previsti nel PEF; c) nel caso in cui la redazione del PRO, per periodi regolatori (di 5 anni) successivi al primo, renda necessaria una modifica del PEF, secondo quanto previsto al successivo comma 4; d) nei casi di adeguamenti, non previsti nel PEF, conseguenti a provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, disposizioni normative o prescrizioni di qualsiasi natura da parte di Enti o Autorità competenti, che comportino ulteriori investimenti o comunque nuove e più onerose condizioni per l’esercizio del servizio; e) nel caso di sopravvenute disposizioni normative ovvero delibere ART aventi natura cogente che dispongano – con specifico riferimento ai contratti di servizio di trasporto ferroviario – un parametro del WACC o lo stesso WACC diverso da quello previsto nel PEF allegato al presente Contrattocontratto. 2. Nei casi previsti le Parti procedono a definire le azioni e a determinare il nuovo PEF, entro 60 giorni dall’esito del confronto PEF/CER. Le Parti procedono al riequilibrio economico-finanziario, attraverso la ridefinizione del PEF, intervenendo prioritariamente: a) fattori di produzione; b) sul corrispettivo; c) sul sistema tariffario; d) sul programma di investimenti di cui al successivo articolo 16, solo laddove non siano state assunte obbligazione giuridicamente vincolanti; e) sul livello dei servizi. 3. Alla conclusione Si conviene che, in ogni caso, nella ridefinizione del quinto anno PEF si debba tenere conto degli obiettivi di affidamento produttività in valore percentuale e assoluto assunti da Trenitalia nel presente Contratto e le Parti verificano l’andamento si impegnano a gestire, in modo equo, eventuali e potenziali situazioni di inefficienza rilevate o di mancati recuperi di produttività addebitabili alla gestione del servizio che abbiano riflesso sulla struttura dei PEF/CER, valutando le poste eventualmente accantonate nei cinque anni precedenti e, nel rispetto delle previsioni sull’allocazione dei rischi stabilite, procedono all’eventuale riequilibrio costi operativi presa a riferimento per la ridefinizione del PEFPEF stesso. 4. Entro Ove le Parti non trovino un accordo sull’aggiornamento del PEF entro 60 giorni dall’apertura delle trattative, Trenitalia ha diritto di risolvere il mese presente Atto, fermo restando l’obbligo di luglio dell’anno successivo all’ultimo garantire il servizio per i successivi 6 mesi agli stessi patti e condizioni, fatto salvo il diritto di Trenitalia a vedersi riconosciute le somme necessarie a garantire l’equilibrio economico-finanziario inclusa la remunerazione del capitale investito per il periodo di servizio effettivamente reso. 5. Nel quinto anno e decimo anno di vigenza contrattuale, a valle della ricezione dei nuovi parametri di efficacia ed efficienza forniti da ART e la definizione del PRO per il relativo periodo regolatorio quinquennale, le Parti effettuano una verifica degli importi derivanti dagli scostamenti PEF/CER accantonati a credito e a debito degli anni precedenti, a norma dell’ art.8, e definiscono la conseguente eventuale revisione/rimodulazione del PEF rideterminando eventualmente il tasso di inflazione previsto a PEF, sempre mantenendo l’originario equilibrio economico-finanziario del Contratto, inclusa la remunerazione del capitale. In caso di importi accantonati a credito della Regione, le Parti potranno definire il riutilizzo per progetti di miglioramento della qualità del servizio ferroviario regionale. 6. Infine, la tabella di Listino Prezzi (All.6), derivata dai valori del primo anno del PEF ed aggiornata secondo la previsione del PEF annualmente, è utilizzata come riferimento per valorizzare eventuali richieste di servizi in più o in meno da parte della Regione. Al riguardo, Trenitalia si rende disponibile ad effettuare su richiesta della Regione - avvalendosi del predetto Listino Prezzi – ogni simulazione necessaria a valutare le ricadute economiche delle richieste della Regione in merito ad eventuali variazioni dell’offerta. Nel caso in cui la Regione proceda alla richiesta di servizi in più non trova applicazione la previsione di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo. 7. Al termine dell’ultimo anno di vigenza del periodo contrattuale, acquisito il CER certificato dell’anno precedente, le Parti procederanno procedono al consuntivo dell’esercizio in questione – registrando questione, registrando, come da prassi prassi, il relativo risultato netto regolatorio dell’intero periodo contrattuale e l’eventuale importo in più o in meno rispetto al risultato netto regolatorio stimato nel PEF – nonché PEF. Le Parti provvedono, altresì, alla compensazione finale di tutti gli importi annuali registrati e accantonati, esclusi ovviamente quelli già precedentemente assorbitiassorbiti e liquidati. 58. Laddove al termine della compensazione finale di tali importi residuasse residui un saldo totale compreso in una fascia predeterminata pari al +/- 0,1% più o meno zero virgola cinque per cento (+0,5%) del fatturato (ricavi operativi del PEF) dell'intero periodo contrattualesuccessivo all’ultimo periodo regolatorio, l’importo corrispondente a detto saldo si intenderà intende integralmente compensato ed annullato in via convenzionale per espresso consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di esse avrà diritto a pretendere alcunché nei confronti dell’altra a tale titolo. 69. Laddove invece Laddove, invece, al termine della compensazione finale di tali importi residuasse residui un saldo totale eccedente la fascia predeterminata di cui al comma precedente, l’importo corrispondente alla variazione in più o meno rispetto alla predetta fascia verrà è definitivamente iscritto a credito di una Parte e a debito dell’altra Parte, generando conseguentemente l’obbligo di versamento regolazione del medesimo, medesimo – a cura della Parte debitricedebitrice – entro i successivi sessanta giorni. 7. Tra le cause che determinano il ricorso al riequilibrio del PEF con le modalità di cui al successivo articolo 17 comma 3 lettere a), c), d) ed e), sono comprese: ◦ modifiche delle norme legislative, i cui effetti determinano nuove condizioni per l’esercizio del servizio previsto nel Contratto; ◦ quelle di cui al precedente articolo 15 comma 2 che non abbiano avuto trattazione ex ante o per le quali le azioni definite non abbiano prodotto gli effetti previsti. In quest’ultimo caso il riequilibrio si applica, a partire dall’anno successivo a quello della trattazione ex ante; 8. Qualora lo squilibrio tra PEF/CER sia dovuto ad una delle seguenti cause, gli effetti economici del riequilibrio non potranno far carico alla Regione: ◦ dinamica negativa dei costi di produzione addebitabile ad inefficienze gestionali/organizzative; ◦ dinamica negativa dei ricavi da tariffa addebitabile ad inefficienze commerciali; ◦ incrementi del costo unitario del personale per effetto dell’applicazione del CCNL e della contrattazione integrativa aziendale; ◦ incremento oneri finanziari, tranne quelli eventualmente maturati per tardati pagamenti da parte della Regione stessa. 9. Il nuovo PEF predisposto da T.F.T, una volta condiviso con la Regione, sostituisce il precedente, nei termini di cui all'articolo 1.

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Riequilibrio del PEF. 1. Il PEF viene riequilibrato in ragione di uno scostamento tra il risultato netto previsionale del PEF e il consuntivo del CER dell’esercizio in questione. 2. A seconda dei risultati di tale confronto e dell’ampiezza dell’eventuale scostamento registrato, si produrranno i seguenti effetti alternativi: a. laddove l’entità dello scostamento fosse compreso in una fascia tra +/- 1,5% del fatturato (ricavi operativi del PEF), l’importo corrispondente a detto scostamento in più o in meno si intenderà integralmente compensato ed annullato in via convenzionale per espresso consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di esse avrà diritto a pretendere alcunché nei confronti dell’altra relativamente all’esercizio in questione; b. laddove l’entità dello scostamento fosse eccedente la fascia di cui alla precedente lettera a), l’importo corrispondente alla parte eccedente lo scostamento verrà registrato e accantonato (rispettivamente a credito o a debito) per essere poi compensa- to alla fine del periodo di Contratto con i corrispondenti importi registrati per ciascuno degli anni successivi; c. laddove l’entità dello scostamento fosse eccedente una più ampia fascia di +/- 2,5% del fatturato (ricavi operativi del PEF), ovvero nel caso in cui l’entità dello scostamento di due esercizi consecutivi ricadessero nella fattispecie di cui alla lettera b) e facessero registrare saldi totali entrambi positivi od entrambi negativi, le Le Parti provvederanno a riequilibrare provvedono ad aggiornare il PEF superandone la precedente versione, per la parte eccedente la soglia di cui alla lettera a) versione – previo assorbimento di tutti gli importi annuali di cui all’art. 8 comma 3 lett. b) nel frattempo registrati e accantonati rendicontati – attraverso la sottoscrizione di un apposito atto aggiuntivo che modifichi ripristini l’originario equilibrio economico-finanziario di cui al precedente articolo 6 comma 1, modificando il PEF e sostituendo quindi l’allegato “8”al presente (All. 3) al Contratto, nei seguenti casi: a) nel caso in cui i risultati del confronto PEF/CER di due esercizi consecutivi ricadano nella fattispecie di cui all’art.8 comma 3 lett. b, e facciano registrare scostamenti totali, entrambi positivi od entrambi negativi, di ammontare complessivo del biennio superiore al 5% dei Ricavi operativi dello stesso biennio di cui al PEF; 3b) nel caso di cui all’ art. Alla conclusione 8 comma 3 lett. c); c) nel caso di modifica permanente del quinto anno programma di affidamento esercizio dei servizi ferroviari superiore al 2% (due per cento) rispetto al perimetro degli stessi servizi previsti nel PEF; d) nel caso in cui la redazione del PRO, per il secondo periodo regolatorio, renda necessaria una modifica del PEF; e) nei casi di adempimento a sopravvenute disposizioni normative, nonché in caso di adeguamenti, non previsti nel PEF, conseguenti a provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, disposizioni normative o prescrizioni di qualsiasi natura da parte di Enti o Autorità competenti, diversi dalla Regione, che comportino una variazione significativa dell’ammontare complessivo degli investimenti in capo a Trenitalia o comunque nuove e più onerose condizioni per l’esercizio del servizio. 2. In tutti i casi elencati sub comma 1), le Parti verificano l’andamento dei procedono a determinare il nuovo PEF, entro 60 giorni dall’esito dell’ultimo confronto PEF/CER, valutando le poste eventualmente accantonate nei cinque anni precedenti eprocedendo al riequilibrio economico-finanziario, nel rispetto delle previsioni sull’allocazione dei rischi stabilite, procedono all’eventuale riequilibrio attraverso la ridefinizione del PEF., intervenendo prioritariamente: 4. Entro il mese a) sui fattori di luglio dell’anno successivo all’ultimo anno produzione; b) sul corrispettivo; c) sul sistema tariffario; d) sul programma di vigenza del periodo contrattuale, acquisito il CER dell’anno precedente, le Parti procederanno al consuntivo dell’esercizio in questione – registrando come da prassi il relativo risultato e l’eventuale importo in più o in meno rispetto al risultato stimato nel PEF – nonché alla compensazione finale di tutti gli importi annuali registrati e accantonati, esclusi ovviamente quelli già precedentemente assorbiti. 5. Laddove al termine della compensazione finale di tali importi residuasse un saldo totale compreso in una fascia predeterminata pari al +/- 0,1% del fatturato (ricavi operativi del PEF) dell'intero periodo contrattuale, l’importo corrispondente a detto saldo si intenderà integralmente compensato ed annullato in via convenzionale per espresso consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di esse avrà diritto a pretendere alcunché nei confronti dell’altra a tale titolo. 6. Laddove invece al termine della compensazione finale di tali importi residuasse un saldo totale eccedente la fascia predeterminata di cui al comma precedente, l’importo corrispondente alla variazione in più o meno rispetto alla fascia verrà definitivamente iscritto a credito di una Parte e a debito dell’altra Parte, generando conseguentemente l’obbligo di versamento del medesimo, a cura della Parte debitrice. 7. Tra le cause che determinano il ricorso al riequilibrio del PEF con le modalità investimenti di cui al successivo articolo 17 comma 3 lettere a)16, c), d) ed e), sono comprese: ◦ modifiche delle norme legislative, i cui effetti determinano nuove condizioni per l’esercizio del servizio previsto nel Contratto; ◦ quelle di cui al precedente articolo 15 comma 2 che solo laddove non abbiano avuto trattazione ex ante o per le quali le azioni definite non abbiano prodotto gli effetti previsti. In quest’ultimo caso il riequilibrio si applica, a partire dall’anno successivo a quello della trattazione ex antesiano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti; 8e) sul livello dei servizi. Qualora lo squilibrio tra PEF/CER sia dovuto ad una Ove le Parti non trovino un accordo sull’aggiornamento del PEF entro 60 giorni dall’apertura delle seguenti causetrattative, gli effetti economici Trenitalia ha diritto di risolvere il presente Contratto, fermo restando l’obbligo di garantire il servizio per i successivi 6 mesi agli stessi patti e condizioni, fatto salvo il diritto di Trenitalia a vedersi riconosciute le somme necessarie a garantire l’equilibrio economico-finanziario inclusa la remunerazione del riequilibrio non potranno far carico alla Regione: ◦ dinamica negativa dei costi capitale investito per il periodo di produzione addebitabile ad inefficienze gestionali/organizzative; ◦ dinamica negativa dei ricavi da tariffa addebitabile ad inefficienze commerciali; ◦ incrementi del costo unitario del personale per effetto dell’applicazione del CCNL e della contrattazione integrativa aziendale; ◦ incremento oneri finanziari, tranne quelli eventualmente maturati per tardati pagamenti da parte della Regione stessaservizio effettivamente reso. 9. Il nuovo PEF predisposto da T.F.T, una volta condiviso con la Regione, sostituisce il precedente, nei termini di cui all'articolo 1.

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Riequilibrio del PEF. 1. Il PEF viene riequilibrato in ragione di uno scostamento tra il risultato netto previsionale del PEF e il consuntivo del CER dell’esercizio in questione. 2. A seconda dei risultati di tale confronto e dell’ampiezza dell’eventuale scostamento registrato, si produrranno i seguenti effetti alternativi: a. laddove l’entità dello scostamento fosse compreso in una fascia tra +/- 1,5% del fatturato (ricavi operativi del PEF), l’importo corrispondente a detto scostamento in più o in meno si intenderà integralmente compensato ed annullato in via convenzionale per espresso consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di esse avrà diritto a pretendere alcunché nei confronti dell’altra relativamente all’esercizio in questione; b. laddove l’entità dello scostamento fosse eccedente la fascia di cui alla precedente lettera a), l’importo corrispondente alla parte eccedente lo scostamento verrà registrato e accantonato (rispettivamente a credito o a debito) per essere poi compensa- to alla fine del periodo di Contratto con i corrispondenti importi registrati per ciascuno degli anni successivi; c. laddove l’entità dello scostamento fosse eccedente una più ampia fascia di +/- 2,5% del fatturato (ricavi operativi del PEF), ovvero nel caso in cui l’entità dello scostamento di due esercizi consecutivi ricadessero nella fattispecie di cui alla lettera b) e facessero registrare saldi totali entrambi positivi od entrambi negativi, le Le Parti provvederanno a riequilibrare provvedono ad aggiornare il PEF superandone la precedente versione, per la parte eccedente la soglia di cui alla lettera a) versione – previo assorbimento di tutti gli importi annuali nel frattempo registrati e accantonati – attraverso la sottoscrizione di un apposito atto aggiuntivo che modifichi ripristini l’originario equilibrio economico- finanziario di cui al precedente articolo 6 comma 1 modificando il PEF PEF, sostituendo quindi l’allegato “8”al 3 al Contratto, nelle seguenti ulteriori ipotesi: a) nel caso in cui i consuntivi di due esercizi consecutivi ricadano nella fattispecie di cui all’articolo 8 comma 3 lettera b) e facciano registrare saldi totali entrambi positivi od entrambi negativi e comunque di importo complessivamente pari al +5% del valore dei ricavi operativi medi del biennio; b) nel caso in cui il volume di produzione dei servizi vari di oltre il 2% (due per cento) rispetto al perimetro dei servizi previsti nel PEF; c) nel caso in cui la redazione del PRO, per periodi regolatori (di 5 anni) successivi al primo, renda necessario una modifica del PEF, secondo quanto previsto al successivo comma 4; d) nei casi di adempimento a sopravvenute disposizioni normative nonché in caso di adeguamenti, non previsti nel PEF, conseguenti a provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, disposizioni normative o prescrizioni di qualsiasi natura da parte di Enti o Autorità competenti, diversi dalla Regione Calabria e da ARTCal, che comportino ulteriori investimenti o comunque nuove e più onerose condizioni per l’esercizio del servizio; e) nel caso di sopravvenute disposizioni normative ovvero delibere ART aventi natura cogente che dispongano – con specifico riferimento ai contratti di servizio di trasporto ferroviario – un parametro del WACC o lo stesso WACC diverso da quello previsto nel PEF allegato al presente Contrattocontratto. 2. Nei casi previsti, le Parti procedono a definire le azioni e a determinare il nuovo PEF, entro 90 giorni dall’esito del confronto PEF/CER. Le Parti procedono al riequilibrio economico-finanziario, attraverso la ridefinizione del PEF, intervenendo prioritariamente: a) sui fattori di produzione; b) sul corrispettivo; c) sulle tariffe; d) sul programma di investimenti di cui al successivo articolo 15, solo laddove non siano state assunte obbligazione giuridicamente vincolanti; e) sul livello dei servizi. 3. Alla conclusione del quinto anno di affidamento Ove le Parti verificano l’andamento dei PEF/CERnon trovino un accordo sull’aggiornamento del PEF entro 90 giorni dall’apertura delle trattative, valutando Trenitalia ha diritto di risolvere il presente Atto, fermo restando l’obbligo di garantire il servizio per i successivi 6 mesi, agli stessi patti e condizioni, fatto salvo il diritto di Trenitalia a vedersi riconosciute le poste eventualmente accantonate nei cinque anni precedenti e, nel rispetto delle previsioni sull’allocazione dei rischi stabilite, procedono all’eventuale riequilibrio somme necessarie a garantire l’equilibrio economico-finanziario inclusa la remunerazione del PEF.capitale investito per il periodo di servizio effettivamente reso 4. Entro Nel quinto anno e nel decimo anno di vigenza contrattuale, a valle della ricezione dei nuovi parametri di efficacia ed efficienza forniti da ART, effettuata una verifica degli importi derivanti dagli scostamenti PEF/CER accantonati a credito e a debito degli anni precedenti, a norma dell’art. 8, le Parti definiscono il mese PRO per il relativo periodo regolatorio quinquennale, e la conseguente eventuale revisione/rimodulazione del PEF, rideterminando eventualmente il tasso di luglio dell’anno successivo all’ultimo inflazione previsto a PEF, sempre mantenendo l’originario equilibrio economico-finanziario del Contratto, inclusa l’originale remunerazione del capitale. In caso di importi accantonati a credito di ARTCal, le Parti potranno definire il riutilizzo per progetti di miglioramento della qualità e/o quantità del servizio ferroviario regionale. 5. Infine, la tabella di Listino Prezzi (All. 5), derivata dai valori del primo anno del PEF ed aggiornata secondo la previsione del PEF annualmente, è utilizzata come riferimento per valorizzare eventuali richieste di servizi in più o in meno da parte di ARTCal. Al riguardo, Trenitalia si rende disponibile ad effettuare su richiesta di ARTCal – avvalendosi del predetto Listino Prezzi – ogni simulazione necessaria a valutare le ricadute economiche delle richieste in merito ad eventuali variazioni dell’offerta. 6. Al termine dell’ultimo anno di vigenza del periodo contrattuale, acquisito il CER certificato dell’anno precedente, le Parti procederanno procedono al consuntivo dell’esercizio in questione – registrando questione, registrando, come da prassi prassi, il relativo risultato netto regolatorio dell’intero periodo contrattuale e l’eventuale importo in più o in meno rispetto al risultato netto regolatorio stimato nel PEF – nonché PEF. Le Parti provvedono, altresì, alla compensazione finale di tutti gli importi annuali registrati e accantonati, esclusi ovviamente quelli già precedentemente assorbitiassorbiti e liquidati. 57. Laddove al termine della compensazione finale di tali importi residuasse residui un saldo totale compreso in una fascia predeterminata pari al +/- 0,1% più o meno zero virgola cinque per cento (+0,5%) del fatturato (ricavi operativi del PEF) dell'intero dell’ultimo periodo contrattualeregolatorio quinquennale, l’importo corrispondente a detto saldo si intenderà intende integralmente compensato ed annullato in via convenzionale per espresso consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di esse avrà diritto a pretendere alcunché nei confronti dell’altra a tale titolo. 68. Laddove invece Laddove, invece, al termine della compensazione finale di tali importi residuasse residui un saldo totale eccedente la fascia predeterminata di cui al comma precedente, l’importo corrispondente alla variazione in più o meno rispetto alla predetta fascia verrà è definitivamente iscritto a credito di una Parte e a debito dell’altra Parte, generando conseguentemente l’obbligo di versamento regolazione del medesimo, medesimo – a cura della Parte debitricedebitrice – entro il 1° marzo dell’esercizio finanziario successivo. 7. Tra le cause che determinano il ricorso al riequilibrio del PEF con le modalità di cui al successivo articolo 17 comma 3 lettere a), c), d) ed e), sono comprese: ◦ modifiche delle norme legislative, i cui effetti determinano nuove condizioni per l’esercizio del servizio previsto nel Contratto; ◦ quelle di cui al precedente articolo 15 comma 2 che non abbiano avuto trattazione ex ante o per le quali le azioni definite non abbiano prodotto gli effetti previsti. In quest’ultimo caso il riequilibrio si applica, a partire dall’anno successivo a quello della trattazione ex ante; 8. Qualora lo squilibrio tra PEF/CER sia dovuto ad una delle seguenti cause, gli effetti economici del riequilibrio non potranno far carico alla Regione: ◦ dinamica negativa dei costi di produzione addebitabile ad inefficienze gestionali/organizzative; ◦ dinamica negativa dei ricavi da tariffa addebitabile ad inefficienze commerciali; ◦ incrementi del costo unitario del personale per effetto dell’applicazione del CCNL e della contrattazione integrativa aziendale; ◦ incremento oneri finanziari, tranne quelli eventualmente maturati per tardati pagamenti da parte della Regione stessa. 9. Il nuovo PEF predisposto da T.F.T, una volta condiviso con la Regione, sostituisce il precedente, nei termini di cui all'articolo 1.

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