Rimpiazzo combustibile Clausole campione

Rimpiazzo combustibile. L’Assicuratore rimborsa il costo di rimpiazzo del combustibile (nafta - gasolio - kerosene) in caso di spargimento conseguente ad evento garantito ai termini del presente Capitolato di polizza o guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato. In nessun caso per questa specifica estensione di garanzia l’Assicuratore rimborserà una somma superiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00) per sinistro e per Periodo Assicurativo annuo (o minor periodo).
Rimpiazzo combustibile. La Società risarcisce il costo sostenuto per il rimpiazzo del combustibile liquido che sia stato versato per la rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.
Rimpiazzo combustibile. La società risarcisce il costo sostenuto per il rimpiazzo del Combustibile liquido versato a seguito della rottura Accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del Fabbricato.
Rimpiazzo combustibile. La Società risarcisce il costo di rimpiazzo del combustibile (nafta ‐ gasolio ‐ kerosene) in caso di spargimento conseguente ad evento garantito in polizza o guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.
Rimpiazzo combustibile. La Società rimborsa il costo di rimpiazzo del combustibile (nafta – gasolio – kerosene) in caso di spargimento conseguente ad evento garantito in polizza o guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato. L’ammontare dell’indennizzo sarà determinato nei limiti e con le detrazioni di cui al successivo Allegato B alla presente polizza.
Rimpiazzo combustibile. La Società si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile impiegato per il funzionamento degli impianti di riscaldamento e/o di condizionamento condominiali, in caso di perdita a seguito di guasto accidentale della cisterna e/o delle tubazioni di alimentazione della caldaia.
Rimpiazzo combustibile. La Compagnia rimborsa le spese per il rimpiazzo del combustibile, in caso di spargimento a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione o di guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato nel quale si svolge l’attività assicurata, sino alla concorrenza di euro 1.500,00 per sinistro ed anno assicurativo. L’assicurazione non opera per fabbricati vuoti ed inoccupati.