CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI POLIZZA DI ASSICURAZIONE
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX
XXXXX X. 0 INCENDIO
E RISCHI COMPLEMENTARI
Codice CIG:
La presente polizza è stipulata tra
COMUNE DI NETTUNO |
Xxx X. Xxxxxxxxx, 00 |
00000 Xxxxxxx (XX) |
Cod. Fiscale: 02910820584 |
e
Società Assicuratrice |
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del : | 31.07.2022 |
Alle ore 24.00 del : | 30.07.2025 |
Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.
I moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.
SEZIONE 1 ‐ DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
ART. 1 ‐ DEFINIZIONI
Assicurazione: | Il contratto di assicurazione. |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: | Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell’assicurazione. |
Assicurato: | La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione |
Broker: | Mediazioni Assicurative S.r.l.. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. |
Contraente: | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. |
Cose: | Sia gli oggetti materiali sia gli animali. |
Danni materiali: | Il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa. |
Danno corporale: | Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale. |
Franchigia: | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Indennizzo: | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Massimale per sinistro: | La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
Polizza: | Il documento che prova l'assicurazione. |
Premio: | La somma dovuta dalla Contraente alla Società. |
Rischio: | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Scoperto: | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Sinistro: | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Società: | L’impresa assicuratrice nonché le eventuali coassicuratrici. |
Cose assicurate: | Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati |
Danni diretti: | I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale é prestata l'assicurazione |
Xxxxx consequenziali: | Xxxxx alle cose assicurate non provocati direttamente dall’evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso. |
Danni indiretti: | Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate |
Fabbricati | Tutti i fabbricati, impianti sportivi in genere e gli impianti ad essi pertinenti, di proprietà ed in comproprietà anche se locati e/o dati comunque in uso e/o godimento a terzi, e/o presi in locazione e/o comunque in uso e/o gestione da parte del Contraente ed in particolare l'intera costruzione edile nonché le sue pertinenze (centrale termica, box, recinzioni, tettoie, minori dipendenze e simili) compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, fontane, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di controllo e di prevenzione, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione (ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, parquetes, moquettes), tendostrutture, affreschi, mosaici, decorazioni, dipinti murali, omenoni e |
simili, scaloni monumentali, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e statue, ivi compreso ciò che rappresenta valore artistico. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante. Si intendono altresì incluse le aree verdi (es. pinete, parchi, giardini, terreni esclusi),e quant'altro attinente l'attività istituzionale dell'Ente nulla escluso ed eccettuato. | |
Contenuto: | Macchine, meccanismi, apparecchi impianti (comprese tutte le parti ed |
(in fabbricati e/o all’esterno in aree adiacenti e/o di pertinenza degli stessi) | opere murarie che ne siano naturale complemento).Si intendono inclusi calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, apparecchi |
audiovisivi, personal computer, macchine da scrivere, fotocopiatrici ed | |
apparecchiature elettroniche in genere, fatto salvo se assicurate con | |
diversa polizza. | |
Con la medesima definizione si intendono inoltre, a titolo esemplificativo e | |
non limitativo, attrezzi, mobilio ed arredi, materiale scientifico e | |
farmaceutico, medicinali, utensili e relativi ricambi e basamenti, armadi di | |
sicurezza o corazzati, fissi ed infissi, casseforti o blocchi di cassette di | |
sicurezza, mobilio e arredo, strumenti scientifici e didattici, strumenti | |
musicali, e qualsiasi materiale uso ufficio, materiale didattico, oggetti in uso | |
nelle scuole, autoveicoli, cicli e motocicli, iscritti o non iscritti al P.R.A., | |
ricoverati in magazzini, depositi, garage o locali in genere, indumenti ed | |
effetti personali di normale uso di proprietà dei dipendenti e quant'altro di | |
affine e inerente l'attività dell'Assicurato, quadri ed oggetti d’arte, raccolte | |
e collezioni in genere, biblioteche, beni librari, documenti, archivi, ivi | |
compresi quelli a carattere storico, naturalistico ed archeologico, statue, | |
sculture, affreschi, arazzi, opere di abbellimento ed utilità, macchine | |
d’ufficio, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, | |
trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o | |
riscaldamento; impianti di illuminazione pubblica a completamento dei | |
fabbricati ed impianti semaforici e di segnalazione in genere; merci, derrate | |
alimentari, prodotti farmaceutici registri, cancelleria, valori e quant’altro di | |
simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed | |
amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in | |
genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant'altro | |
non rientri nelle definizione "Fabbricati". Il tutto sia di proprietà | |
dell'Assicurato che di terzi e/o in suo possesso o disponibilità a qualsiasi | |
titolo anche temporaneo con la sola esclusione di quanto già garantito alla | |
definizione Fabbricato. | |
Rete fognaria: | Canalizzazioni, condotte, pozzetti, impianti di sollevamento e pompe sommerse e non, impianti di depurazione e trattamento delle acque, e quant’altro a completamento e servizio della rete fognaria stessa |
Acquedotto: | Impianti di captazione ed adduzione, serbatoi tanto interrati che fuori terra, impianti di depurazione, trattamento e potabilizzazione, pompe sommerse, canalizzazioni, condutture, vasche ed in generale quant’altro a completamento e servizio dell’acquedotto. |
Rete di illuminazione pubblica: | Rete di alimentazione interrata e non, pali a sostegno dei corpi illuminanti, corpi illuminanti (proiettori, gruppi ottici, cappe di chiusura, ecc.), centraline, stabilizzatori, centralino di comando e quant’altro a |
completamento e servizio della rete stessa. | |
Valori: | Per “valori” si intendono monete, biglietti di banca, titoli di credito, ricette e/o fustelle ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati del Contraente o delle ubicazioni assicurate. |
Inondazioni e/o alluvioni: | Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d’acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili. |
Terrorismo e sabotaggio: | Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. |
Xxxxxxxxx: | Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell’applicazione delle franchigie e/o limiti di risarcimento eventualmente previste/i per “Terremoto”, si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto “singolo sinistro”. |
Allagamenti: | Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni. |
Autocombustione: | Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma. |
Incendio: | Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. |
Esplosione: | Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità. |
Implosione: | Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna. |
Scoppio: | Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio. |
Fenomeno Elettrico: | Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti macchinari, apparecchiatura, circuiti e simili, serventi alla produzione, trasformazioni distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrici riscaldamento ed illuminazione |
ART.2 – ENTI ESCLUSI
La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti da:
1. Gioielli, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale);
2. Strade e pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati;
3. Enti all’aperto non per naturale destinazione o per movimentazione e trasporto nell’ambito delle ubicazioni assicurate;
ART.3‐UBICAZIONE DEL RISCHIO
Vari: come risultante dall’inventario dei beni immobili tenuto dal Contraente o come risultante da qualsiasi atto o deliberazione dell’Ente che dimostri che il bene (mobile e/o immobile) in questione sia di proprietà, in comproprietà, in uso e/o in locazione dell’Ente stesso.
ART.4‐USO DEI FABBRICATI
Attività varie – Per varie si intendono pertinenti allo svolgimento dell'attività istituzionale dell’Ente, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: uffici e caserme dei VV.UU. , VV.FF. e Protezione Civile, uffici dei servizi municipali, magazzini, esercizi pubblici, capannoni industriali, ambulatori e laboratori, servizi socio‐ sanitari, centri di rieducazione, civili abitazioni, uffici giudiziari, farmacie, colonie marine, scuole di ogni grado, asili, teatri, pinacoteche, musei, mercati, biblioteche, chiese, cimiteri, centri sportivi compresi campi, piste e pedane, altri edifici compresi quelli storici, autofficine e autorimesse, bagni e lavatoi, cabine elettriche e centrali telefoniche, sottopassaggi, sotterranei e terrazze impianti semaforici, Enti culturali e monumenti, chioschi e pensiline, e strutture (anche mobili) comunque utilizzati per l'esercizio di tutte le attività dell'Amministrazione Comunale, comunque e da chiunque svolte.
SEZIONE 2 ‐ NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
ART.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di Dolo. Resta fermo il diritto della società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.
ART. 2 ‐ ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che, per gli stessi enti oggetto del presente contratto, esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 c.c.).
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
ART. 3 ‐ DURATA DEL CONTRATTO
L’Assicurazione è stipulata per la durata di anni 3 (tre) con effetto dalle ore 24.00 del 31/07/2022 e scadenza alle ore 24.00 del 31/07/2025. La rata successiva alla prima scadrà il giorno 31/01/2023.
L’assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto. È però facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto per qualsiasi causa, richiedere alla Società una proroga tecnica temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione, e comunque per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni. La società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall’inizio della proroga, salvo ulteriori proroghe concordate fra le parti.
ART. 4 ‐ PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del 31/07/2022 anche se il pagamento del primo Premio potrà essere effettuato dal Contraente entro 60 (sessanta) giorni successivi al medesimo.
Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive e le eventuali appendici comportanti un premio, l'Assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 del 60° giorno dalla scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:
• l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
• Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa. L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente Polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Art. 5 ‐ REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO
Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
ART. 6 ‐ RECESSO PER SINISTRO
La Società e/o il Contraente hanno facoltà, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell’indennizzo, di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione della raccomandata da parte del Contraente/Società. In caso di recesso da parte della Società, la stessa rimborserà al contraente i ratei di premio pagati e non goduti escluse le imposte
ART. 7 ‐ OBBLIGO DI RICORSO AL MEPA E CONVENZIONI CONSIP
I servizi oggetto del presente contratto, al momento dell’indizione, non costituiscono oggetto di convenzioni CONSIP e non sono disponibili nel MEPA. Il contratto stipulato all’esito della presente procedura è sottoposto alla condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012 [come convertito con L. n. 135/2012], in caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o di centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. Resta salva la possibilità per il contraente di adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli previsti nelle suddette convenzioni.
ART. 8 ‐ MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell’appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.
ART. 9 ‐ FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata A/R o PEC (mail o simili), indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
ART. 10 ‐ ONERI FISCALI
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
ART. 11 ‐ FORO COMPETENTE E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
ART. 12 ‐ ISPEZIONI E VERIFICHE DELLA SOCIETÀ
La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest’ultimo caso previo benestaredell’Assicurato.
ART. 13 ‐ ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta e pertanto si applica l’art. 1981 del Codice Civile.
ART.14 ‐ TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
ART. 15 ‐ OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO
La Società si obbliga a fornire al Contraente, entro 30 giorni dal termine dell’annualità assicurativa, il dettaglio di tutti i Sinistri denunciati così impostato:
- Sinistri riservati, con indicazione dell’importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento “senza seguito” del Sinistro stesso;
- Sinistri liquidati, con indicazione dell’importo liquidato;
- Sinistri respinti e senza seguito, con precisazione scritta delle motivazioni.
Tutti i Sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del Sinistro denunciato, indicazione dei Beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell’evento e data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d’accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i Sinistri denunciati.
Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.
In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso in caso di Sinistro, la statistica dettagliata dei Sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.
ART. 16 ‐ COASSICURAZIONE E DELEGA
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando ‐ in deroga al medesimo articolo
1911 c.c. ‐ la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione.
La Spettabile , all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto
mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:
• firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
• incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi,
• ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.
in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.
Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
ART.17 ‐ XXXXXXXX BROKER
L’assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società Mediazioni Assicurative Srl
, in qualità di broker, ai sensi del D.lgs. n. 209/05 e ss.mm.ii.
L’assicurato e la società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del broker incaricato.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la società dà atto che ogni comunicazione fatta dal contraente/assicurato al broker si intenderà come fatta alla società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal broker alla società si intenderà come fatta dal contraente/assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli assicuratori solo dopo il consenso scritto.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art 118 del D.lgs. 209/2005 ed all’art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad incassare i premi. La società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal contraente tramite il broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art.
1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.
La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 12% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Xxxxxx, alla Società.
ART.18 ‐ OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA L. N. 136/2010
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136/2010.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura‐ Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
La Stazione appaltante può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte
interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
ART. 19 ‐ RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
ART.20 ‐ RINUNCIA ALLA RIVALSA
In caso di sinistro, escluso il caso di dolo, la società rinuncia espressamente al diritto di rivalsa nei confronti dei terzi responsabili, a condizione che l'assicurato rinuncia l'analogo Diritto allo stesso spettante a termini di legge
ART. 21 ‐ TRATTAMENTO DEI DATI ‐ NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
1. Oggetto del trattamento. Nell’adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto, la Società è nominata Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (di seguito Responsabile) di titolarità del Comune Contraente (di seguito “Titolare”). Il trattamento potrà riguardare solamente le tipologie di documenti, dati, banche dati o fascicoli indispensabili per rendere il Servizio oggetto del contratto, che saranno messi a disposizione dal Titolare o forniti/raccolti direttamente presso l’interessato. Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento del contratto.
2. Durata dei trattamenti. Ogni trattamento dei dati succitati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al presente contratto. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all’atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest’ultimo sarà tenuto a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge.
In entrambi i casi, il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l’attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni di titolarità del Titolare. Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La presente nomina avrà efficacia fintanto che il contratto richiamato in premessa avrà efficacia, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o i servizi del Responsabile non fossero più erogati, anche la presente nomina verrà automaticamente meno, senza bisogno di comunicazioni o revoche, ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.
3. Istruzioni documentate art. 28, comma 3, del Regolamento UE 2016/679. Nello svolgimento del Servizio, in merito ai trattamenti che dovranno essere effettuati, si dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679, in particolare:
▪ adottare le misure organizzative, fisiche, procedurali e logiche sulla sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell’art. 32 del Regolamento. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità̀ per i
diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento;
▪ individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
▪ se si raccolgono dati per conto del Comune Contraente, fornire agli interessati tutte le informazioni previste dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679;
▪ vigilare ‐ anche secondo le prassi istituite ed in accordo con il Titolare ‐ che gli incaricati al trattamento dei dati personali della Società si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
▪ assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all’Autorità di Controllo;
▪ se richiesto, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli 13 – 22 del Regolamento;
▪ se richiesto, assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
▪ comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all’estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati in azienda.
La Società si impegna altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento del Servizio. A tal fine il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del Servizio, salvo quanto previsto dall’articolo precedente.
4. Garanzie prestate dal Responsabile. Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al Titolare al momento dell’incarico conferito.
Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto.
Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di sub fornitori di servizi informatici (hosting provider, prestatori di servizi cloud, ecc.), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.
I dati oggetto del Servizio dovranno essere trattati o comunque utilizzati dalla Società esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che le derivano dal contratto. Conseguentemente i dati non saranno:
1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del contratto;
2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse dal contratto.
In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare.
5. Registro categorie di attività di trattamento. Il Responsabile si impegna a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Titolare, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:
a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del Regolamento.
6. Sub‐responsabili. Manleva. Con il presente contratto, il Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento nella prestazione del Servizio, fermo l’obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub‐ responsabile. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub‐responsabili, egli si impegna a selezionare sub‐responsabili tra
soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.
Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub‐ responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.
Qualora il sub‐responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile riconosce di conservare nei confronti del Titolare l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi dei sub‐responsabili coinvolti, nonché si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della applicabile normativa sulla tutela dei dati personali da parte del Responsabile e dei suoi sub‐responsabili.
Il Responsabile informa il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
7. Obblighi di collaborazione. Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso il Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest’ultimo, a che le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica siano utilizzate solo per tali finalità. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell’Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.
Resta inteso che la nomina di cui al presente articolo non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dalla medesima.
Resta inteso che il presente contratto non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dal medesimo.
SEZIONE 3 ‐ NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA
ART. 1 – RICHIO ASSICURATO
La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti, anche se conseguenti a colpa grave del Contraente/Assicurato o delle persone delle quali lo stesso debba rispondere, causati alle cose assicurate, anche di proprietà di terzi, da:
a) Incendio, fulmine, scoppio od esplosione non causati da ordigni esplosivi. Qualora tuttavia l’ordigno esplosivo fosse un residuato bellico la cui esistenza non fosse conosciuta dall’Assicurato o dal Contraente, si conviene che i danni provocati dalla sua esplosione si intendono ricompresi in garanzia.
b) Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate (esclusi ordigni esplosivi), oggetti orbitanti, meteoriti.
c) Acqua condotta e liquidi condotti in genere a seguito di guasto, rottura accidentale, scoppio, intasamento, traboccamento, rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici di riscaldamento e condizionamento, e simili, al servizio di fabbricati e/o delle attività descritte in polizza.
d) Rigurgito acque di scarico
e) Implosione, autocombustione
f) Bang sonico determinato dal superamento, da parte di aeromobili, del muro del suono;
g) Urto di veicoli stradali non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio, in transito, sosta o fermata sulla pubblica via od in aree private di proprietà dell'Assicurato o di terzi.
h) Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
i) Rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.
j) Caduta di satelliti artificiali e corpi celesti;
La Società indennizza altresì:
k) I danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, derivanti da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 40 m da esse.
l) I guasti arrecati per ordine dell'Autorità o prodotti dal Contraente e/o dall’Assicurato, dai dipendenti degli stessi o da Terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso coperto dalla presente polizza.
ART. 2 – SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO
La Società, entro il limite massimo di € 250.000,00, indennizza:
a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e autorizzato i residuati del sinistro, anche tossici, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento, anche non danneggiati, (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell’Autorità o motivi di igiene e sicurezza.
ART. 3 – ESCLUSIONI
La Società non è obbligata unicamente a indennizzare i danni causati da:
a) atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, scioperi, di sommosse, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
b) esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
c) dolo del Contraente e dell'Assicurato; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica l’indennizzabilità di eventuali sinistri;
d) danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto previsto espressamente incluso in garanzia nella presente polizza
e) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalla garanzia "spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro".
f) alle sole parti usurate, corrose o difettose, degli apparecchi e degli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio.
g) furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione.
h) terremoto, maremoto ed eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e allagamenti;
i) verificatisi in conseguenza di eventi atmosferici;
ART.4 ‐ ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. Si intende non applicabile il secondo comma dell’art. 1891 del C.C.
ART.5 – ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
ART.6 – FABBRICATI IN COMPROPRIETA’ O IN CONDOMINIO
Qualora si assicuri una porzione di fabbricato, l'assicurazione della stessa comprende anche la quota relativa alle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.
ART.7 – ONERI DI RICOSTRUZIONE
Le parti si danno atto che la somma assicurata alla partita fabbricati, sono compresi i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sul Assicurato e/o che che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della Ricostruzione
ART.8 – PRECISAZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La società da e prende atto che con la presente polizza Il contraente nell'assicurare ed assicura tutto quanto costituisce il complesso patrimoniale e quanto contribuisce direttamente che indirettamente all'attività, fatta eccezione per i terreni sui quali insistono i fabbricati. In caso di sinistro, qualora una determinata cosa è o bene non trovassero preciso assegnazione in una delle partite di polizza, ovvero dall'assegnazione risultasse dubbio e controversa, questi verranno attribuiti partita contenuto
ART.9 – COMPENSAZIONE FRA PARTITE
L'eccedenza tra somma assicurata e valori accertati, che si riscontrasse al momento del sinistro su una o più partite, viene riportata sul insieme delle partite che risultassero insufficientemente assicurate, purché per queste sia previsto un tasso di premio uguale o inferiore, mediante di ripartizione proporzionale alle insufficienze riscontrate.
E’ facoltà dell'assicurato effettuare tale trasferimento anche dalla partita riguardante l'indennità aggiuntiva a percentuale, rinunciando ovviamente, in proporzione, all'eventuale risarcimento da quest'ultima derivante.
ART. 10 MODIFICA DEGLI ENTI ASSICURATI
Ogni opera di modificazione di ampliamento dei fabbricati assicurati deve intendersi compresa nell' assicurazione senza alcun obbligo di comunicazione alla società purché tale opera non comporti un mutamento della natura del rischio considerato in polizza.
ART. 11 – CONTIGUITÀ E VICINANZE PERICOLOSE
L’Assicurato è sollevato dall’obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di mt. 20 dai fabbricati assicurati contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.
ART. 12 – DANNI PRECEDENTI
La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nel quinquennio precedente la data di effetto della presente assicurazione, non può essere invocato dalla società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro salvo il caso di manifesta malafede
ART. 13 – BENI SU MEZZI DI TRASPORTO
Le garanzie prestate a termini di polizza si intendono operanti anche per i beni posti su mezzi di trasporto in sosta, sia di proprietà dell'assicurato, sia di terzi, anche Durante l'esecuzione delle operazioni di carico e scarico.
ART.14 – RICORSO TERZI
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese – quali civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali direttamente causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L’Assicurazione non comprende i danni:
1. a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
2. di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
a. il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell’Assicurato, nonché qualsiasi parente e/o affine se con lui convivente;
b. quando il Contraente o l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il Socio a responsabilità illimitata, l’Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
c. le Società le quali rispetto al contraente o all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’Art. 2359 del C.C. così come modificato
dalla legge 127/91, nonché delle Società medesime, l’Amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui i punti a) e b).
L’Assicurato deve immediatamente informare la società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’Art. 1917 del C.C.
ART. 15 – DANNI INDIRETTI – INDENNITA’ AGGIUNTIVA A PERCENTUALE
sull'importo di ogni sinistro indennizzabile, relativamente alle partite per le quali è previsto l'indennizzo di cui alla presente condizione aggiuntiva ed indicate nella scheda di polizza, sarà riconosciuta all'assicurato un ulteriore importo forfettario, la misura del 10%, a titolo di indennizzo di danni o spese causati Indirettamente dal sinistro, senza obbligo di documentazione, da parte dell'assicurato, di tali danni a spese. In ogni caso per tale garanzia la sua mamma massima a carico della compagnia non potrà superare 5.000.000,00 complessivamente.
ART. 16 – XXXX XXXXXXX
La società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati (esclusi In ogni caso i veicoli a iscritti al PRA), da urto di veicoli, natanti o mezzi ferroviari, non appartamenti all'assicurato nel suo servizio.
Ai fini della presente estensione di garanzia è stato convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuata nei termini previsti al capitolato scoperti e franchigie e limiti di indennizzo.
ART.17 – PERDITA PIGIONI
Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all’Assicurato anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati, entro il limite del 15% del valore della singola unità immobiliare danneggiata e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi
Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dall’Assicurato‐Proprietario che vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presunta ad essi relativa.
ART. 18 – CONTENUTO PRESSO TERZI
Il Contenuto assicurato si intende garantito, a primo rischio assoluto entro il limite previsto nell’art. scoperti, franchigie e limiti di indennizzo, anche quando si trovi presso Terzi o in locazione, comodato, uso e comunque in disponibilità del Contraente oppure sia in conto deposito e/o per lavorazioni e/o per riparazioni.
ART.19 – SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI ACQUA CONDOTTA
La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta e liquidi in genere, a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento o di raffreddamento pertinenti al fabbricato assicurato, indennizza, nei limiti previsti all’art. scoperti, franchigie e limiti all’indennizzo:
a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta;
b) le spese necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato, ai fini della ricerca e riparazione del guasto.
La Società non risponde dei danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti all’art. scoperti, franchigie e limiti di indennizzo sotto la voce “Spese ricerca e riparazione guasti acqua condotta”.
ART.20 – FENOMENO ELETTRICO
La Società si obbliga ad indennizzare i danni alle macchine, apparecchi, impianti e circuiti elettrici ed
elettronici, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. Sono esclusi dall'assicurazione:
a) lampade, valvole termoioniche, resistenze elettriche scoperte;
b) i danni dovuti alla mancanza della manutenzione prescritta dal costruttore delle apparecchiature. L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art.1907 C.C. fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’art. franchigie e limiti di indennizzo sotto la voce “Fenomeno elettrico”.
ART. 21 ‐ COSE PARTICOLARI
La società risponde, nei limiti previsti al capitolo scoperti, franchigie limiti all'indennizzo, del costo del materiale nonché delle prestazioni dell'ingegno e delle operazioni manuali e meccaniche, sostenuto per la ricostruzione di cose particolari e qualsiasi altra spesa purché documentata, sostenuto dalla contraente entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro.
ART.22 – EVENTI SOCIO‐POLITICI / ATTI DI TERRORISMO
La Società risponde:
1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommosse o di sabotaggio organizzato.
2) dei danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatesi in occasione di, atti di terrorismo. Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 14 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto anno relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l’imposta.
3) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati ‐ anche a mezzo di ordigni esplosivi ‐ da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente o in associazione atti vandalici o dolosi, compresi quelli di sabotaggio.
La Società non risponde dei danni:
a) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
b) causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
c) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse però oltre trenta giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 3) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 5 sotto la voce “Eventi socio‐politici”.
ART.23 – EVENTI ATMOSFERICI
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia.
La Società risponde dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sempreché siano
stati arrecati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione.
La Società non risponde:
a) Dei danni da inondazioni, alluvioni, allagamenti conseguenti a fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, formazioni di ruscelli, accumuli di acqua ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine o trombe d'aria;
b) Dei danni causati da cedimenti o franamenti del terreno, ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria;
c) Di danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e dal loro contenuto a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, le pareti o dai serramenti della violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione;
d) dei danni subiti da:
• insegne od antenne e consimili installazioni esterne
• alberi, cespugli e coltivazioni in genere;
• enti all'aperto non per naturale destinazione, baracche di legno e plastica.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’art. scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.
ART.24 – INONDAZIONI, ALLUVIONI ED ALLAGAMENTI
La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da mareggiate, maree, maremoti, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione, alluvione o allagamento sugli enti assicurati eccetto quelli che si trovano all’aperto per natura e destinazione;
c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
d) a enti mobili all’aperto;
e) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 centimetri dal livello dei pavimenti.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Inondazioni, alluvioni, allagamenti”.
ART.25 – NEVE, GHIACCIO, GELO
La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:
a) crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie o costruzioni in genere, causati dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni medesime;
b) caduta di oggetti, strutture o loro parti, alberi, rami causata dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
c) infiltrazioni, all'interno dei fabbricati, di neve, nevischio, ghiaccio, grandine ed acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure, causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
d) gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, al servizio dei fabbricati e/o attività descritti/a in polizza, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 48 ore antecedentemente al sinistro.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’art. scoperti, franchigie e limiti all’indennizzo, sotto la voce “Neve, ghiaccio, gelo”.
La società non risarcisce i danni causati da:
valanghe e slavine, da gelo , ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia, ai fabbricati non conforme alle vigenti normative ai sovraccarichi di neve da loro contenuto, ai fabbricati in costruzione in corso di rifacimento e da loro contenuto, capannoni pressostatici da loro contenuto, a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché al impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da
crollo totale o parziale del fabbricato in seguito a sovraccarico di neve.
ART.26 – ACQUA PIOVANA
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.
Sono compresi i danni conseguenti ad infiltrazione e congelamento nelle coibentazioni interne, Sono tuttavia esclusi dall’assicurazione:
a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana;
c) i danni indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie;
La presente garanzia è regolata dalle norme della presente polizza se non contrastanti con quanto sopra.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’art. scopertii, franchigie e limiti di indennizzo, sotto la voce “Acqua piovana”.
d) i danni causati da cedimento o franamento del terreno.
ART.27 – TERREMOTO
Premesso che, agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del rischio, le somme assicurate con le singole partite, le definizioni, le disposizioni e le condizioni tutte previste dal presente capitolato, si intendono richiamate e confermate, salvo quanto di seguito espressamente derogato, la Società risponde dei danni materiali e diretti ‐ compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio ‐ subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto.
Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, la Società non risponde dei danni:
a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
b) causati da eruzione vulcanica e da maremoto;
c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti all’art. scopertii, franchigie e limiti di indennizzo sotto la voce “Terremoto”.
ART.28 – ROTTURA DI VETRI E CRISTALLI
La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura di vetri e cristalli facenti parte di vetrine, porte, finestre, tavoli ecc. all'interno o all'esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso. Le scheggiature e le rigature non sono parificate a rotture e quindi non sono indennizzabili.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’art. scopertii, franchigie e limiti di indennizzo sotto la voce “cristalli”.
ART.29 – MERCI IN REFRIGERAZIONE
La Società risponde dei danni subiti da merci in refrigerazione a causa di:
a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
b) fuoriuscita del liquido refrigerante. Conseguenti a:
1. qualsiasi evento garantito nella presente polizza;
2. accidentale verificarsi di guasti o rotture dell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua o di produzione e distribuzione dell’energia elettrica direttamente pertinenti l’impianto stesso.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’art. scopertii, franchigie e limiti di indennizzo sotto la voce “Merci in refrigerazione”.
ART.30 – DIFFERENZIALE STORICO‐ARTISTICO
Nella somma assicurata alla partita “Fabbricati”, la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico‐artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale.
A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall’Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.
La garanzia sarà prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 5 sotto la voce “Differenziale storico/artistico”.
In caso di difforme valutazione circa l’opportunità e l’entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell’Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d’ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l’ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.
ART.31 – CEDIMENTO, FRANAMENTO, SMOTTAMENTO DEL TERRENO
A parziale deroga dell’articolo esclusione, la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati in seguito a cedimento, franamento, smottamento del terreno, purché tali eventi non siano stato determinati dal terremoto.
ART.32 – INTASAMENTO GRONDAIE E PLUVIALI
La società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da Acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e pluviali. Sono inoltre garantiti danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde e pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale. Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo scoperti e franchigie il limite di indennizzo.
ART.33 – RIGURGITO FOGNATURE
La società risponde dei danni subiti dai terzi avvenuti da spargimenti di acqua ed altro liquido derivanti da rigurgito di fognature perché riguardanti impianti di esclusiva pertinenza del fabbricato. Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo scoperti e franchigie limiti di indennizzo.
ART.34 – FURTO DI FISSI ED INFISSI
La Società risponde dei danni da furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri, fino alla concorrenza di EURO 5.000,00= per singolo sinistro.
ART.35 ‐ ESPLOSIONI E SCOPPI ESTERNI
La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e scoppi esterni verificatisi per cause indipendenti dalle attività dichiarate in polizza, escluse distruzioni e danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi.
ART.36‐ ALIMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI
La Società prende atto che, per l’alimentazione degli impianti di riscaldamento, condizionamento, distribuzione di energia elettrica, l’Assicurato può fare uso di qualsiasi combustibile in quantità necessaria per il funzionamento degli impianti stessi. È pertanto tollerata l’esistenza di depositi e/o serbatoi, interrati o non, di detti combustibili.
ART.37‐ DANNI CONSEQUENZIALI
La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati a causa delle seguenti circostanze:
• mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
• mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione;
• colaggio o fuoriuscita dei fluidi;
purché tali circostanze siano conseguenti ad eventi garantiti in polizza i quali abbiano dato luogo a danno risarcibile con la polizza stessa.
ART.38 ‐ DOLO E COLPA GRAVE
La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui l’Assicurato deve rispondere a norma di legge esclusi però il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali dell’Assicurato stesso con lui conviventi se l’Assicurato è una persona fisica; i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori se l’Assicurato è una persona giuridica.
ART.39 ‐ ESONERO DICHIARAZIONE SINISTRI PREGRESSI
La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito i fabbricati oggetto dell’assicurazione nell’ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere invocato dalla Compagnia come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.
ART.40 ‐ RIMPIAZZO COMBUSTIBILE
La Società risarcisce il costo di rimpiazzo del combustibile (nafta ‐ gasolio ‐ kerosene) in caso di spargimento conseguente ad evento garantito in polizza o guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.
ART.41 ‐ CHIUSURA INCHIESTA
In caso di danno l’Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta; l’Assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società, non appena possibile, il certificato di chiusura per l’evento riguardante il sinistro considerato. L’Assicurato si obbliga inoltre a rimborsare l’indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data del pagamento del medesimo indennizzo, qualora dagli atti dell’indagine preliminare o dall’eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.
ART.42 ‐ CONTENUTO IN LEASING
Premesso che nei beni oggetto di copertura possono esistere beni in "leasing" già coperti da garanzia assicurativa da altre Società, di comune accordo tra le parti si conviene quanto segue:
a) qualora la somma assicurata con dette coperture fosse insufficiente, la Società concorrerà al pagamento dell'indennizzo per la parte eventualmente scoperta (fermi restando franchigie e/o scoperti);
b) la Società risarcirà totalmente i danni materiali e diretti conseguenti ad eventi garantiti con la presente polizza ma non previsti dalla copertura suddetta;
c) si intendono invece esclusi dalla presente polizza macchinari e/o attrezzature integralmente già assicurate.
ART.43‐ ESISTENZA COPERTURA ELETTRONICA
Dalla presente polizza deve intendersi escluso quanto assicurato con apposita polizza elettronica.
SEZIONE 4 ‐ NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI
ART.1 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente deve:
a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell’art. 1914 del Codice Civile;
b) entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto al broker oppure alla Società.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.
Il Contraente deve altresì:
c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
e) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l’Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali. Xxxxx restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell’attività.
ART. 2 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
ART. 3 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta da una delle parti :
b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà, fatto salvo tuttavia quanto previsto all’art. onorario periti.
ART.4 – MANDATO DEI PERITI
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonchè verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art.1 della presente Sezione.
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.6 della presente Sezione.
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.4.3 della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonchè violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.
ART.5 – VALORE DELLE COSE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
Fabbricati e Beni mobili contenuto
Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l’indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:
1) in caso di distruzione:
• per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
• per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
2) in caso di danno parziale:
• il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.
• relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
1) In caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
a) l'ammontare del danno della relativa indennità come se l'estensione valore a nuovo non esistesse;
b) il supplemento che, aggiunta all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo;
2) gli effetti delle norme di polizza, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma risulti:
a) superiore o uguale al rispettivo valore a nuovo è dato dall' intero ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore rispetto rispettivo valore a nuovo ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrazione integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'Intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo; tale disposizione si applica esclusivamente nel caso in cui Il contraente rinunci a quanto previsto dalla norma di rivalutazione:
3) In caso di coesistenza di più assicurazione gli effetti della determinazione del supplemento dell'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4) Il pagamento del supplemento di indennità eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o rimpiazzo sulla stessa area sulla quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se da ciò non derivi aggravio per la società, purché non avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 48 mesi dall'atto di liquidazione parziale o amichevole o del verbale definitivo di perizia.
5) Resta convenuto, a deroga di quanto sopra, che la società accorderà degli acconti di quanto dovuto per il supplemento di indennità a termini di detta clausola.
Tali acconti saranno commisurati allo stato di avanzamento dei lavori di rimpiazzo, ripristino o ricostruzione se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati deve rispettare le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche vigenti al momento del sinistro, si conviene che il supplemento di indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi, nei limiti della somma assicurata.
Scorte e merci
Il risarcimento verrà effettuato in base al valore di acquisto al momento del sinistro.
Valori
L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà determinato nel modo seguente:
- Per i titoli, monete o banconote estere, in base al loro valore risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla borsa valori di Milano.
- I titoli non sono quotati alla Borsa di Milano si prenderanno per basi le quotazioni ufficiali di quella borsa ove titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal sindacato di borsa di Milano.
- Per i titoli per i quali ha messo l'ammortamento, in base alla somma nominale da essi portata.
- Per i valori non specificati precedenti punti, in base al valore loro nominale. Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
a) La società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essere liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) L’Assicurato deve restituire alla società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane Inoltre stabilito che l'assicurazione Vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile esercizio dell'azione cambiaria.
Oggetti d’arte
Il risarcimento verrà effettuato in base al valore commerciale al momento del sinistro, nei limiti del risarcimento eventualmente specificati. Se l'assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro e quello di detta stima. In caso di danno parziale verrà risarcito il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati, Comprensivo dell'eventuale deprezzamento a seguito del danno.
ART.6 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l’Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell’importo pari alla minore somma proposta dall’opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall’opposizione stessa.
Se è stata aperta un’inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzi il caso di dolo da parte dell’Assicurato o del Contraente.
Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione dell’importo convenuto se l’Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l’intero importo anticipato.
ART.7 – ANTICIPO INDENNIZZI
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquistate, con il massimo di € 2.000.000,00 a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno €. 25.000,00=
L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
ART.8 – INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto alle norme per la valutazione e pagamento dell’indennizzo di cui alla presente sezione, a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.
ART.9 – COPERTURA AUTOMATICA NUOVI BENI.
Premesso che:
- per acquisizione si intende sia l'acquisto sia la presa in consegna di bene a qualsiasi titolo
- Per alienazione si intende sia la vendita sia la cessazione d'uso di bene a qualsiasi titolo;
per comprovare l'inclusione e/o esclusione di beni farà fede la documentazione amministrativa del contraente, restando inteso che l'assicurazione conserva la sua efficacia rispetto al nuovo stato delle cose, senza obbligo di comunicazioni preventive da parte del contraente stesso, con l'esplicito impegno di quest'ultimo a comunicare, al termine di ciascun periodo assicurativo annuo, le acquisizioni e alle nazioni intervenute nel corso del medesimo periodo al fine di consentire alla società di procedere:
- alla determinazione alla regolazione del premio definitivo per il periodo assicurativo hanno trascorso, con L'intesa che porto, in aumento è in diminuzione rispetto al premio corrisposto in via anticipata, verrà convenzionalmente imputato nella misura del 50%
- al conteggio dei premio dovuto a saldo del periodo assicurativo anno in corso.
Le differenze attive o passive risultante dall'adeguamento e/o regolazione devono essere pagate dalla parte dei critici nei 60 giorni successivi alla data di ricevimento della relativa appendice da parte del contraente, restando convenuto che le eventuali differenze passive verranno rimborsate al contraente al netto delle imposte
La Società si impegna inoltre a ritenere assicurati nel limite del 30% della somma totale, senza obbligo di preventiva comunicazione, i nuovi beni dell’Assicurato acquisiti nel corso dell’assicurazione.
Nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei beni assicurati, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto.
L’Assicurato è tenuto a comunicare annualmente, in sede di regolazione premio, le variazioni di capitali dovute ad inclusioni degli enti intervenute durante il corso dell’assicurazione.
ART.10 –DEROGA ALLA PROPORZIONALE
A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1907 del codice civile, si conviene che nell' applicazione della regola proporzionale prevista da detto articolo non si terrà conto dell'eventuale maggior esistenza, sempre che questa si mantenga entro il limite del 20% della somma assicurata ad ogni singola partita.
Se detto limite del 20% risultasse superato, si applicherà Allora il disposto del citato articolo 1907 del codice civile sull'eccedenza del predetto 20%.
ART.11 – ONORARI DI ARCHITETTI, PROFESSIONISTI E CONSULENTI
La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, corrisponderà all’Assicurato, in eccesso a quanto indennizzabile in base al limite di indennizzo previsto, della presente polizza, gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali".
La garanzia sarà prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Onorari di architetti, professionisti e consulenti”.
ART.12 – SPESE PERITALI
La Società risarcirà la remunerazione dovuta dall’Assicurato per il lavoro svolto dal proprio perito e le relative spese al fine di produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento che l’Assicurato sia tenuto a fornire alla Società in termini di polizza, in caso di sinistro e per anno assicurativo.
SEZIONE 5 ‐ MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 – Partite, somme assicurate e calcolo del premio
ENTI E SOMME ASSICURATE
L’elenco dei beni immobili e mobili dell’Ente e i relativi valori si evincono:
• Dall'Inventario dei beni immobili e dall'Inventario dei beni mobili, tenuti dal Contraente/Assicurato a qualsiasi titolo;
• Da qualsiasi atto o deliberazione dell'Ente che dimostri che il bene in questione sia di proprietà, in uso e/o locazione dell'Ente stesso;
Partita | Enti Assicurati | Somme Assicurate in Euro | Tasso Lordo ‰ | Premio Lordo Annuo |
1 | Fabbricati | € 75.000.000,00= | €……………………..= | |
2 | Contenuto | € 3.000.000,00= | €……………………..= | |
3 | Ricorso terzi | € 3.000.000,00= | €……………………..= | |
4 | Veicoli Immatricolati al PRA di proprietà o in uso alla contraente ricoverati in locali in uso a qualsiasi titolo alla Contraente. Questa Partita è assicurata a Primo Rischio Assoluto, in deroga a quanto disposto dall’art. 1907 del C.C. | € 10.000,00= | €……………………..= |
Scomposizione del premio
Premio annuo imponibile | € | .= |
Imposte | € | .= |
TOTALE | € | .= |
Art.2 – Sotto limiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Si conviene che per le singole garanzie sotto riportate, siano applicati i relativi sotto limiti per sinistro e l’applicazione dei relativi scoperti e franchigie.
Xxxxxxxx | Xxxxxxx risarcimento | Scoperto e/o franchigia |
Sez. 3 Art. 16 Urto veicolo | Franchigia € 250,00 | |
Sez. 3 Art. 18 ‐Contenuto presso Terzi | € 100.000,00= per sinistro | Nessuno |
Sez. 3 Art. 19 ‐ Acqua condotta – Spese di ricerca e riparazione dei danni | € 50.000,00 | €.250,00.= per sinistro |
Sez. 3 Art. 20 ‐ Fenomeno elettrico | € 60.000,00 | € 250,00 |
Sez. 3 Art. 21 ‐Spese di ricostruzione di cose particolari | €.50.000,00 = per sinistro | €.250,00. = per sinistro |
Sez. 3 Art. 22.1 ‐Eventi socio‐politici | 70% del valore complessivo relativo all’ubicazione colpita | Scoperto 10% minimo € 2.000,00. = per sinistrò |
Sez. 3 Art. 22.2‐Terrorismo e sabotaggio | massimo in aggregato per sinistro e per anno di € 3.000.000,00 | Scoperto 10% minimo € 10.000,00. = per sinistro |
Sez. 3 Art. 23 ‐Eventi atmosferici | 50% del valore complessivo relativo all’ubicazione colpita E del relativo contenuto con il massimo di € 5.000.000,00 per sinistro e per anno | Scoperto 10% minimo € 2.500,00. = per sinistro |
Sez. 3 Art. 23 ‐Eventi atmosferici sub‐ limite Grandine | € 50.000,00 | Franchigia € 1.000,00 = per sinistro |
Sez. 3 Art. 24 ‐Inondazioni, alluvioni, allagamenti | 50% del valore per singolo fabbricato e relativo contenuto con un limite di indennizzo in aggregato di € 7.000.000,00 per anno | Scoperto 20% minimo € 10.000,00. = per sinistro per singolo fabbricato e relativo contenuto |
Sez. 3 Art. 25 ‐Neve, ghiaccio, gelo | 30% delle somme assicurate con il massimo di € 1.000.000,00 | Scoperto 10% minimo € 10.000,00.= per sinistro |
Sez. 3 Art. 26 ‐Acqua piovana | € 150.000,00 | Franchigia €. 500,00.= per sinistro |
Sez. 3 Art. 27 ‐ Terremoto | 50 % della somma assicurata del Valore Assicurato per ogni singola ubicazione e relativo contenuto. | Scoperto 20% del Valore del danno con il minimo di Euro 20.000,00 ed il massimo di €. 50.000,00=; |
Sez. 3 Art. 28 ‐Rottura vetri e cristalli | € 15.000,00. = | €.100,00. = per singola lastra |
Sez. 3 Art. 29 ‐Merci in refrigerazione | € 10.000,00= per sinistro | € 250,00 per r sinistro |
Sez. 3 Art. 30 ‐Differenziale storico‐ artistico | € 250.000,00= per sinistro e per anno | Nessuno |
Sez. 3 Art. 31 ‐Cedimento, franamento e smottamento del terreno | € 500.000,00= per ogni singola ubicazione | Scoperto 20% minimo € 10.000,00. = per sinistro |
Sez. 3 Art. 32 ‐Intasamento gronde e pluviali | €.150.000,00. | Franchigia €.500,00.= per sinistro |
Sez. 3 Art. 33 ‐ Rigurgito Fognature | € 50.000,00 | Franchigia € 250,00.= per sinistro |
Sez. 3 Art. 00 ‐Xxxxx xx Xxxxx ed infissi | € 5.000,00 = per sinistro | Nessuno |
Sez. 3 Art. 40 ‐Rimpiazzo combustibile | € 15.000,00= per sinistro | Nessuno |
Sez. 4 Art. 11‐ Onorari di architetti, professionisti e consulenti | € 100.000,00 | Nessuno |
Sez. 4 Art. 12 Spese peritali | 10% dell’indennizzo dovuto a termini di polizza con il massimo di € 50.000,00= per sinistro | Nessuno |
Nessun altro limite, sotto limite, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.
Art.3 – Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
Art.4 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
L'ASSICURATO LA SOCIETÀ
Xxxxxxxx da approvare esplicitamente per iscritto
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Norme che regolano l’Assicurazione in Generale:
• Durata del contratto
• Recesso per sinistro
• Esagerazione dolosa del danno
• Procedura per la valutazione del danno
• Assicurazione presso diversi assicuratori
• Anticipo e Pagamento dell’indennizzo
Il Contraente La Società
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