Rinnovazione della registrazione internazionale. 1) La registrazione potrà sempre essere rinnovata per un periodo di venti anni a decorrere dalla scadenza dei periodo precedente, mediante il semplice pagamento d’un emolumento di base e, occorrendo, degli emolumenti suppletivi e di quelli complementari previsti nell’articolo 8, comma 2). 2) La rinnovazione non potrà comportare alcuna modificazione rispetto all’ultimo stato della precedente registrazione. 3) La prima rinnovazione, eseguita conformemente alle disposizioni dell’Atto di Nizza del 15 giugno 195712 o del presente Atto, dovrà recare l’indicazione delle classi della classificazione internazionale cui la registrazione si riferisce. 4) Sei mesi prima della scadenza del termine di protezione, l’Ufficio internazionale richiamerà l’attenzione del titolare del marchio e del suo mandatario, mediante un avviso ufficioso, sulla data esatta di tale scadenza. 5) Mediante il pagamento di una soprattassa, stabilita dal Regolamento d’ese- cuzione13, un periodo di grazia di sei mesi sarà concesso per la rinnovazione della registrazione internazionale.
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Samples: Accordo Di Madrid, Accordo Di Madrid Per La Registrazione Internazionale Dei Marchi
Rinnovazione della registrazione internazionale. 1) La Qualsiasi registrazione potrà sempre internazionale può essere rinnovata per un periodo di venti dieci anni a decorrere dalla scadenza dei del periodo precedente, mediante il semplice pagamento d’un emolumento di base e, occorrendoin conformità dell’articolo 8.7), degli emolumenti emo- lumenti suppletivi e di quelli complementari previsti nell’articolo 8, comma 28.2).
2) La rinnovazione non potrà comportare alcuna modificazione rispetto all’ultimo stato della precedente registrazioneregistrazione internazionale.
3) La prima rinnovazione, eseguita conformemente alle disposizioni dell’Atto di Nizza del 15 giugno 195712 o del presente Atto, dovrà recare l’indicazione delle classi della classificazione internazionale cui la registrazione si riferisce.
4) Sei mesi prima della scadenza del termine di protezione, l’Ufficio internazionale richiamerà l’attenzione del titolare del marchio e della registrazione internazionale e, all’occor- renza, del suo mandatario, mediante un avviso ufficioso, sulla data esatta di tale scadenza.
54) Mediante il pagamento di una soprattassa, soprattassa stabilita dal Regolamento d’ese- cuzione13regolamento d’esecuzione, un periodo di grazia di sei mesi sarà concesso per la rinnovazione della registrazione internazionale.
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Samples: Protocollo Relativo All’accordo Di Madrid Per La Registrazione Internazionale Dei Marchi, Protocollo Relativo All’accordo Di Madrid Per La Registrazione Internazionale Dei Marchi
Rinnovazione della registrazione internazionale. 1) La Qualsiasi registrazione potrà sempre internazionale può essere rinnovata per un periodo di venti dieci anni a decorrere dalla scadenza dei del periodo precedente, mediante il semplice pagamento paga- mento d’un emolumento di base e, occorrendoin conformità dell’articolo 8.7), degli emolumenti suppletivi e di quelli complementari previsti nell’articolo 8, comma 28.2).
2) La rinnovazione non potrà comportare alcuna modificazione rispetto all’ultimo stato della precedente registrazioneregistrazione internazionale.
3) La prima rinnovazione, eseguita conformemente alle disposizioni dell’Atto di Nizza del 15 giugno 195712 o del presente Atto, dovrà recare l’indicazione delle classi della classificazione internazionale cui la registrazione si riferisce.
4) Sei mesi prima della scadenza del termine di protezione, l’Ufficio internazionale richiamerà l’attenzione del titolare del marchio e della registrazione internazionale e, all’occorrenza, del suo mandatario, mediante un avviso ufficioso, sulla data esatta di tale scadenza.
54) Mediante il pagamento di una soprattassa, soprattassa stabilita dal Regolamento d’ese- cuzione13regolamento d’esecuzione, un periodo di grazia di sei mesi sarà concesso per la rinnovazione della registrazione internazionale.
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Samples: Protocollo Relativo All’accordo Di Madrid Per La Registrazione Internazionale Dei Marchi