Riposo giornaliero e settimanale. Artt. 119 e 120 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione di secondo livello) Il riposo giornaliero deve essere di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore. Tale disposizione può essere derogata dalla contrattazione di secondo livello. In attesa di regolamentazione, è consentito il frazionamento del riposo giornaliero per non più di 20 giorni lavorativi per anno solare, nelle seguenti ipotesi: a. cambio del turno; b. interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti ed attrezzature; c. attività straordinarie finalizzate alla sicurezza; d. allestimenti in fase di avvio di nuove attività; e. quando l’intervallo tra la chiusura e l’apertura del giorno successivo sia inferiore alle 11 ore; f. vigilanza degli impianti e custodia; g. tempo degli inventari, redazione bilanci, adempimenti fiscali o amministrativi straordinari. Il riposo settimanale deve essere di 24 ore, in aggiunta a quello giornaliero, ogni 7 giorni, normalmente coincidente con la domenica. Tale disposizione può essere derogata dalla contrattazione di secondo livello, e mediante questa, il riposo settimanale potrà essere fruito ad intervalli più lunghi di una settimana, purché la sua durata complessiva, ogni 14 giorni o nel diverso periodo determinato dalla contrattazione di secondo livello, corrisponda mediamente ad almeno 24+11 ore di riposo ogni 6 giornate effettivamente lavorate. In via transitoria, in mancanza di accordi di secondo livello, il numero di riposi che, in ciascun anno possono essere fruiti ad intervalli più lunghi di una settimana, è pari a 20. In caso di rinvio del riposo oltre il settimo giorno, in assenza di relativo accordo di secondo livello, sarà riconosciuta al Lavoratore a titolo risarcitorio una indennità fissa di euro 10,00 per ciascuna settimana il cui riposo sia soggetto a rinvio, con il limite massimo di due settimane al mese. Banca delle ore Art. 118 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione di secondo livello) Nel caso di lavoro per più intensa attività, con successivi prevedibili periodi di attività ridotta, il Datore può: a. intensificare l’orario ordinario con successiva rarefazione (superare l’orario normale di lavoro nel limite di 48 ore per un massimo di 24 settimane all’anno, accreditando le ore eccedenti in Banca delle Ore con maggiorazione del 5% della XXX); b. recuperare, mediante rarefazione, le ore lavorate nell’intensificazione; c. ridurre l’orario di lavoro (rarefazione) a fronte di successiva prevedibile intensificazione (il Datore, potrà ridurre l’orario settimanale lavorato fino al limite minimo di 24 ore, anticipando la retribuzione contrattuale di 40 ore settimanali e ponendo le ore anticipate al lavoratore a debito nel suo conto della Banca delle ore, senza riconoscere alcuna maggiorazione). Il limite massimo potrà essere di 168 ore a favore del Datore o del Lavoratore ed il saldo al 31 dicembre dovrà essere riportato nell’anno successivo. L’accredito del saldo comporterà una maggiorazione complessiva del 15% (5% all’atto dell’intensificazione e 10% al momento di chiusura del rapporto). Su richiesta del Lavoratore, con l’accordo del Datore di lavoro, ed al massimo per una volta all’anno, eventuali saldi d’intensificazione potranno essere monetizzati con la retribuzione corrente maggiorata del 20%; pertanto, l’intensificazione non goduta determinerà una maggiorazione complessiva del 25% (5% all’atto dell’intensificazione e 20% all’atto della liquidazione). La comunicazione d’intensificazione dovrà avvenire con preavviso normale di 72 ore o, eccezionalmente, 24 ore; la volontaria accettazione del minor preavviso determina il diritto alle indennità previste nella tabella 3 della presente Sintesi. Nel caso di lavoro a tempo parziale i limiti e benefici saranno proporzionati pro-quota. Le maggiorazioni non concorrono a formare base di calcolo per il TFR e per retribuzioni differite per festività e ferie.
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Samples: CCNL Turismo E Pubblici Esercizi, CCNL Turismo E Pubblici Esercizi
Riposo giornaliero e settimanale. Artt. 119 151 e 120 152 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione di secondo livello) Il riposo giornaliero deve essere di almeno 11 ore consecutive ogni nelle 24 ore. Tale disposizione può essere derogata dalla contrattazione di secondo livello. In attesa di regolamentazione, è consentito Consentito il frazionamento del riposo giornaliero per non più di 20 12 giorni lavorativi per anno solare, nelle seguenti ipotesi: a. cambio del turno; b. interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti ed attrezzature; c. attività straordinarie finalizzate alla sicurezza; d. allestimenti in fase di avvio di nuove attività; e. quando l’intervallo tra la chiusura e l’apertura del giorno successivo sia inferiore alle 11 ore; f. vigilanza degli impianti e custodia; g. - tempo degli inventari, redazione dei bilanci, adempimenti fiscali o amministrativi straordinari; - cambio della turnistica o del “nastro orario”; - attività straordinarie finalizzate alla sicurezza; - fase d’avvio di nuove attività (nei primi 90 giorni); - attività promozionali o commerciali in occasione delle festività natalizie e pasquali; - vigilanza degli impianti e custodia dei beni. Nei casi di riposo frazionato, in aggiunta ad altre eventuali maggiorazioni spettanti al Lavoratore, sarà dovuta la maggiorazione del 15% della X.X.X. per tutte le ore di lavoro svolto all’interno del riposo inizialmente previsto. Il riposo settimanale deve essere di 24 ore, in aggiunta a quello giornaliero, ogni 7 giorni, normalmente coincidente con la domenicadomenica o, in caso di lavoro a turni o di aperture “7 giorni su 7”, in altro giorno della settimana preventivamente stabilito. Tale disposizione può essere derogata dalla contrattazione di secondo livello, e mediante questa, il riposo settimanale potrà essere fruito ad intervalli più lunghi di una settimana, purché la sua durata complessiva, ogni 14 giorni o nel diverso periodo determinato dalla contrattazione di secondo livello, corrisponda mediamente ad almeno 24+11 ore di riposo ogni 6 7 giornate effettivamente lavorate. In via transitoria, in mancanza di accordi di secondo livello, il numero di riposi che, in ciascun anno possono essere fruiti ad intervalli più lunghi di una settimana, è pari a 20. In caso di rinvio del riposo oltre il settimo giorno, in assenza di relativo accordo di secondo livello, sarà riconosciuta al Lavoratore a titolo risarcitorio una indennità fissa di euro 10,00 per ciascuna settimana il cui riposo sia soggetto a rinvio, con il limite massimo di due settimane al mese. Banca delle ore Art. 118 216 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione di secondo livello) Nel caso di lavoro per più intensa attività, con successivi prevedibili periodi di attività ridotta, il Datore può: a. intensificare l’orario ordinario con successiva rarefazione (superare l’orario normale di lavoro nel limite di 48 ore per un massimo di 24 settimane all’anno, accreditando le ore eccedenti in Banca delle Ore con maggiorazione del 5% della XXXle maggiorazioni previste nella tabella sotto riportata); b. recuperare, mediante rarefazione, le ore lavorate nell’intensificazione; c. ridurre l’orario di lavoro (rarefazione) a fronte di successiva prevedibile intensificazione (il Datore, potrà ridurre l’orario settimanale lavorato fino al limite minimo di 24 28 ore, anticipando la retribuzione contrattuale di 40 ore settimanali e ponendo le ore anticipate al lavoratore a debito nel suo conto della Banca delle ore, senza riconoscere alcuna maggiorazione). Il limite massimo potrà essere di 168 ore a favore del Datore o del Lavoratore ed il saldo al 31 dicembre dovrà essere riportato nell’anno successivo. L’accredito del saldo comporterà una maggiorazione complessiva del 15% (5% all’atto dell’intensificazione e 10% al momento di chiusura del rapporto). Su richiesta del Lavoratore, con l’accordo del Datore di lavoro, ed al massimo per una volta all’anno, eventuali saldi d’intensificazione potranno essere monetizzati con la retribuzione corrente maggiorata del 20%; pertanto, l’intensificazione non goduta determinerà una maggiorazione complessiva del 25% (5% all’atto dell’intensificazione e 20% all’atto della liquidazione). La comunicazione d’intensificazione dovrà avvenire con preavviso normale di 72 ore o, eccezionalmente, 24 ore; la volontaria accettazione del minor preavviso determina il diritto alle indennità previste nella tabella 3 della presente Sintesi. Nel caso di lavoro a tempo parziale i limiti e benefici saranno proporzionati pro-quota. Le maggiorazioni non concorrono a formare base di calcolo per il TFR e per retribuzioni differite per festività e ferie.
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Samples: CCNL Studi Professionali
Riposo giornaliero e settimanale. Artt. 119 86 e 120 87 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione di secondo livello) Il riposo giornaliero deve essere di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore. Tale disposizione può essere derogata dalla contrattazione di secondo livello. In attesa di regolamentazione, è consentito il frazionamento del riposo giornaliero per non più di 20 giorni lavorativi per anno solare, nelle seguenti ipotesi: a. cambio del turnoturno o nastro orario; b. interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti ed e attrezzature; c. manutenzioni svolte presso terzi; d. attività straordinarie finalizzate alla sicurezza; d. e. allestimenti in fase di avvio di nuove attività; e. f. quando l’intervallo tra la chiusura fine e l’apertura l’inizio dell’attività del giorno successivo sia inferiore alle 11 ore; f. g. vigilanza degli impianti e custodia; g. h. tempo degli inventari, redazione bilanci, adempimenti fiscali o amministrativi straordinari. Il riposo settimanale deve essere di 24 ore, in aggiunta a quello giornaliero, ogni 7 giorni, normalmente coincidente con la domenica. Tale disposizione può essere derogata dalla contrattazione di secondo livello, e mediante questa, il riposo settimanale potrà essere fruito ad intervalli più lunghi di una settimana, purché la sua durata complessiva, ogni 14 giorni o nel diverso periodo determinato dalla contrattazione di secondo livello, corrisponda mediamente ad almeno 24+11 ore di riposo ogni 6 giornate effettivamente lavorate. In via transitoria, in mancanza attesa di accordi di secondo livelloregolamentazione, il numero di dei riposi che, in ciascun anno solare, possono essere fruiti ad intervalli più lunghi di una settimana, settimana è pari a 20di 20 (con il limite massimo di 2 settimane al mese). In caso di rinvio del riposo oltre il settimo 7° giorno, in assenza di relativo accordo di secondo livello, sarà è riconosciuta al Lavoratore a titolo risarcitorio una indennità un’indennità fissa di euro 10,00 € per ciascuna settimana il cui riposo sia soggetto a rinvio, con il limite massimo di due settimane al mesesettimana. Banca delle ore Art. 118 149 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione di secondo livello) Nel caso di lavoro per più intensa attività, con successivi prevedibili periodi di attività ridotta, il Datore può: a. intensificare l’orario ordinario con successiva rarefazione (superare l’orario normale di lavoro nel limite di 48 ore per un massimo di 24 settimane all’anno, accreditando le ore eccedenti in Banca delle Ore con maggiorazione del 5% della XXX); b. recuperare, mediante rarefazione, le ore lavorate nell’intensificazione; c. ridurre l’orario di lavoro (rarefazione) a fronte di successiva prevedibile intensificazione (il Datore, potrà ridurre l’orario settimanale lavorato fino al limite minimo di 24 ore, anticipando la retribuzione contrattuale di 40 ore settimanali e ponendo le ore anticipate al lavoratore a debito nel suo conto della Banca delle ore, senza riconoscere alcuna maggiorazione). Il limite massimo potrà essere di 168 ore a favore del Datore o del Lavoratore ed il saldo al 31 dicembre dovrà essere riportato nell’anno successivo. L’accredito In caso di cessazione, con le competenze di chiusura, sarà addebitato o accreditato il saldo della Banca delle Ore. In caso di accredito, spetterà un’ulteriore maggiorazione del saldo comporterà una 5% della XXX (maggiorazione complessiva del 15% (10%: 5% all’atto dell’intensificazione e 105% al momento di chiusura del rapportoall’atto della liquidazione). Su richiesta del Lavoratore, il saldo potrà essere monetizzato con l’accordo il riconoscimento di una maggiorazione del Datore di lavoro, ed al massimo per una volta all’anno, eventuali saldi d’intensificazione potranno essere monetizzati con la retribuzione corrente maggiorata 15% (maggiorazione complessiva del 20%; pertanto, l’intensificazione non goduta determinerà una maggiorazione complessiva del 25% (: 5% all’atto dell’intensificazione e 2015% all’atto della liquidazione). La comunicazione d’intensificazione dovrà avvenire con preavviso normale di 72 ore o, eccezionalmente, 24 ore; la volontaria accettazione del minor preavviso determina il diritto alle indennità previste nella tabella 3 della presente Sintesi. Nel caso di lavoro a tempo parziale i limiti e benefici saranno proporzionati pro-quota. Le maggiorazioni non concorrono a formare base di calcolo per il TFR e per retribuzioni differite per festività e ferie.
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Samples: CCNL Servizi
Riposo giornaliero e settimanale. ArttIl lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità. 119 e 120 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione di secondo livello) Il I casi in cui il riposo giornaliero deve essere di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore. Tale disposizione può essere derogata dalla contrattazione di secondo livello. In attesa di regolamentazione, è consentito il frazionamento del riposo giornaliero per non più di 20 giorni lavorativi per anno solare, frazionato riguarda tutte le prestazioni lavorative svolte nelle seguenti ipotesi: a. :
a) cambio del turno; b. ;
b) interventi di ripristino della funzionalità di macchinariimpianti, impianti ed macchinari e attrezzature; c. ;
c) manutenzione svolta presso terzi;
d) attività straordinarie finalizzate alla sicurezza; d. allestimenti in fase di avvio di nuove attività; e. quando l’intervallo che prevedono straordinari;
e) aziende che abbiano un intervallo tra la chiusura e l’apertura l'apertura del giorno successivo sia inferiore alle 11 ore; f. vigilanza degli impianti e custodia; g. tempo degli inventari, redazione bilanci, adempimenti fiscali o amministrativi straordinari. In tali ipotesi il riposo minimo continuativo è fissato in almeno 9 ore. Il riposo settimanale deve essere di 24 ore, in aggiunta a quello giornaliero, lavoratore ha diritto ogni 7 giornigiorni ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, normalmente coincidente di regola in coincidenza con la domenica. Tale disposizione può Può essere derogata dalla contrattazione di secondo livello, e mediante questa, il riposo settimanale potrà essere fruito ad intervalli più lunghi di una settimana, purché la sua durata complessiva, ogni 14 giorni o nel diverso periodo determinato dalla contrattazione di secondo livello, corrisponda mediamente ad almeno 24+11 ore previsto un giorno di riposo ogni 6 giornate effettivamente lavorate. In via transitoriadifferente dalla domenica, anche a turni, in mancanza di accordi di secondo livello, il numero di riposi che, in ciascun anno possono essere fruiti ad intervalli più lunghi di una settimana, è pari a 20. In caso di rinvio conformità con le esigenze tecniche ed organizzative del riposo oltre il settimo giorno, in assenza di relativo accordo di secondo livello, sarà riconosciuta al Lavoratore a titolo risarcitorio una indennità fissa di euro 10,00 per ciascuna settimana il cui riposo sia soggetto a rinvio, con il limite massimo di due settimane al mese. Banca delle ore Art. 118 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione di secondo livello) Nel caso di lavoro per più intensa attività, con successivi prevedibili periodi di attività ridotta, il Datore può: a. intensificare l’orario ordinario con successiva rarefazione (superare l’orario normale di lavoro nel limite di 48 ore per un massimo di 24 settimane all’anno, accreditando le ore eccedenti in Banca delle Ore con maggiorazione del 5% della XXX); b. recuperare, mediante rarefazione, le ore lavorate nell’intensificazione; c. ridurre l’orario di lavoro (rarefazione) a fronte di successiva prevedibile intensificazione (il Datore, potrà ridurre l’orario settimanale lavorato fino al limite minimo di 24 ore, anticipando la retribuzione contrattuale di 40 ore settimanali e ponendo le ore anticipate al lavoratore a debito nel suo conto della Banca delle ore, senza riconoscere alcuna maggiorazione). Il limite massimo potrà essere di 168 ore a favore del Datore o del Lavoratore ed il saldo al 31 dicembre dovrà essere riportato nell’anno successivo. L’accredito del saldo comporterà una maggiorazione complessiva del 15% (5% all’atto dell’intensificazione e 10% al momento di chiusura del rapporto). Su richiesta del Lavoratore, con l’accordo del Datore datore di lavoro, che deve essere prefissato all’atto dell’assunzione. Nel rispetto delle sue credenze religiose, qualora la struttura tecnica ed al massimo organizzativa del datore di lavoro lo renda possibile, il lavoratore potrà godere del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica. In tal caso, non troveranno applicazione le maggiorazioni salariali per una volta all’annoil lavoro domenicale né le disposizioni contrattuali che prevedano riposi compensativi. Qualora il lavoratore fosse chiamato a prestare la propria attività lavorativa in giorno di riposo settimanale, eventuali saldi d’intensificazione potranno essere monetizzati con la retribuzione corrente maggiorata del 20%; pertanto, l’intensificazione non goduta determinerà una maggiorazione complessiva del 25% (5% all’atto dell’intensificazione e 20% all’atto della liquidazione). La comunicazione d’intensificazione dovrà avvenire con preavviso normale di 72 ore o, eccezionalmente, 24 ore; la volontaria accettazione del minor preavviso determina acquisendo il diritto alle indennità previste nella tabella 3 della presente Sintesi. Nel caso a godere di riposo compensativo nei giorni successivi, non si darà luogo ad alcuna maggiorazione per lavoro a tempo parziale i limiti e benefici saranno proporzionati pro-quota. Le maggiorazioni non concorrono a formare base di calcolo per il TFR e per retribuzioni differite per festività e feriefestivo.
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Samples: Collective Labor Agreement
Riposo giornaliero e settimanale. Artt. 119 86 e 120 87 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione di secondo livello) Il riposo giornaliero deve essere di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore. Tale disposizione può essere derogata dalla contrattazione di secondo livello. In attesa di regolamentazione, è consentito il frazionamento del riposo giornaliero per non più di 20 giorni lavorativi per anno solare, nelle seguenti ipotesi: a. cambio del turno; b. interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti ed attrezzature; c. manutenzioni svolte presso terzi; d. attività straordinarie finalizzate alla sicurezza; d. e. allestimenti in fase di avvio di nuove attività; e. f. quando l’intervallo tra la chiusura e l’apertura del giorno successivo sia inferiore alle 11 ore; f. g. vigilanza degli impianti e custodia; g. h. tempo degli inventari, redazione bilanci, adempimenti fiscali o amministrativi straordinari. Il riposo settimanale deve essere di 24 ore, in aggiunta a quello giornaliero, ogni 7 giorni, normalmente coincidente con la domenica. Tale disposizione può essere derogata dalla contrattazione di secondo livello, e mediante questa, il riposo settimanale potrà essere fruito ad intervalli più lunghi di una settimana, purché la sua durata complessiva, ogni 14 giorni o nel diverso periodo determinato dalla contrattazione di secondo livello, corrisponda mediamente ad almeno 24+11 ore di riposo ogni 6 giornate effettivamente lavorate. In via transitoria, in mancanza di accordi di secondo livello, il numero di riposi che, in ciascun anno possono essere fruiti ad intervalli più lunghi di una settimana, è pari a 20. In caso di rinvio del riposo oltre il settimo giorno, in assenza di relativo accordo di secondo livello, sarà riconosciuta al Lavoratore a titolo risarcitorio una indennità fissa di euro 10,00 per ciascuna settimana il cui riposo sia soggetto a rinvio, con il limite massimo di due settimane al mese. Banca delle ore Art. 118 148 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione di secondo livello) Nel caso di lavoro per più intensa attività, con successivi prevedibili periodi di attività ridotta, il Datore può: a. intensificare l’orario ordinario con successiva rarefazione (superare l’orario normale di lavoro nel limite di 48 ore per un massimo di 24 settimane all’anno, accreditando le ore eccedenti in Banca delle Ore con maggiorazione del 5% della XXX); b. recuperare, mediante rarefazione, le ore lavorate nell’intensificazione; c. ridurre l’orario di lavoro (rarefazione) a fronte di successiva prevedibile intensificazione (il Datore, potrà ridurre l’orario settimanale lavorato fino al limite minimo di 24 ore, anticipando la retribuzione contrattuale di 40 ore settimanali e ponendo le ore anticipate al lavoratore a debito nel suo conto della Banca delle ore, senza riconoscere alcuna maggiorazione). Il limite massimo potrà essere di 168 ore a favore del Datore o del Lavoratore ed il saldo al 31 dicembre dovrà essere riportato nell’anno successivo. L’accredito del saldo comporterà una maggiorazione complessiva del 15% (5% all’atto dell’intensificazione e 10% al momento di chiusura del rapporto). Su richiesta del Lavoratore, con l’accordo del Datore di lavoro, ed al massimo per una volta all’anno, eventuali saldi d’intensificazione potranno essere monetizzati con la retribuzione corrente maggiorata del 20%; pertanto, l’intensificazione non goduta determinerà una maggiorazione complessiva del 25% (5% all’atto dell’intensificazione e 20% all’atto della liquidazione). La comunicazione d’intensificazione dovrà avvenire con preavviso normale di 72 ore o, eccezionalmente, 24 ore; la volontaria accettazione del minor preavviso determina il diritto alle indennità previste nella tabella 3 della presente Sintesi. Nel caso di lavoro a tempo parziale i limiti e benefici saranno proporzionati pro-quota. Le maggiorazioni non concorrono a formare base di calcolo per il TFR e per retribuzioni differite per festività e ferie.
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