Riscatto Termini pag. 10 pag. 10 Clausole campione

Riscatto Termini pag. 10 pag. 10. 12.2 Riscatto Totale pag. 10 12.3 Riscatto Parziale pag. 10

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  • Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti. 2. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori. 3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

  • Termini di pagamento 5.1 Salvo quanto diversamente previsto nella Conferma d’Ordine del Venditore, il pagamento è dovuto entro e non oltre la scadenza indicata nella fattura emessa dal Venditore e nella valuta ivi specificata. 5.2 Qualsiasi pagamento si intende eseguito presso la sede del Venditore al momento in cui questo lo riceve. Salvo quanto diversamente pattuito, il rilascio di effetti cambiari o assegni non vale come pagamento e non comporta novazione dell’obbligazione originaria. Sono in ogni caso a carico del Compratore il costo della bollatura degli effetti e le relative spese bancarie. Inoltre, eventuali pagamenti fatti a vettori, agenti, rappresentanti o ausiliari di commercio del Venditore non si intendono effettuati finché le relative somme non pervengono nella effettiva disponibilità del Venditore. 5.3 Se il pagamento deve essere effettuato tramite lettera di credito (di seguito “L/C”), questa deve essere emessa conformemente alle Norme e Usi Uniformi della Camera di Commercio Internazionale per i Crediti Documentari in vigore al momento dell’ordine. Inoltre, la L/C dovrà essere irrevocabile e confermata da primaria banca italiana, di gradimento del Venditore, trasferibile in tutto o in parte, pagabile alla scadenza indicata nella Conferma d’Ordine ed escutibile dietro presentazione dei documenti ivi citati. Qualora il Venditore non richiedesse conferma della L/C, il pagamento e l’escussione di questa potrà in ogni caso essere fatto valere presso gli sportelli dell’istituto di credito emittente. L’apertura di una lettera di credito sarà comunicata al Venditore dall’istituto di credito confermante o emittente, a seconda dei casi, entro 10 (dieci) giorni lavorativi da quando il Compratore riceve la Fattura Proforma. La mancata comunicazione determinerà automaticamente la cancellazione dell’ordine, salvo diversa indicazione del Venditore. La lettera di credito rimarrà efficace e vincolante fino alla scadenza che viene espressa nella stessa. 5.4 Se, per qualsiasi ragione, i termini originari di pagamento sono prorogati, il Compratore si impegna a rinnovare la L/C accordando con il Venditore una nuova scadenza. Nel caso il Compratore non rinnovi la L/C entro 10 (dieci) giorni dalla data di posticipazione concordata fra le parti, il pagamento si intende come immediatamente dovuto. 5.5 In caso di mancato, ritardato o irregolare pagamento da parte del Compratore, il Venditore avrà diritto, a sua discrezione, di sospendere le forniture e/o di risolvere i contratti in corso, anche se non relativi ai pagamenti in questione. Più in particolare, se il ritardo nel pagamento supera i 30 (trenta) giorni di calendario, il Venditore è legittimato a chiedere l’adempimento o a risolvere il contratto e a trattenere a titolo di risarcimento danni qualsiasi somma già incassata, senza pregiudizio alcuno al diritto di pretendere ulteriori danni subiti e subenti. La sospensione delle forniture o la risoluzione dei contratti in corso non darà diritto al Compratore di pretendere alcun risarcimento dei danni. 5.6 In caso di mancato rispetto del termine di pagamento, il Compratore sarà tenuto, senza necessità di messa in mora, a corrispondere gli interessi di mora secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002, salvo comunque il maggior danno. 5.7 Qualsiasi eventuale contestazione sollevata dal Compratore e/o non conformità riscontrata non darà diritto al Compratore di sospendere i pagamenti, richiedere risarcimenti danni e/o variazioni dei prezzi e dei termini di pagamento concordati. 5.8 Fermo restando quanto precede, in caso di pagamenti concordati in misura dilazionata, qualora non venisse pagata puntualmente anche una sola rata di prezzo, il Venditore potrà esigere immediatamente l’intero prezzo con decadenza dal beneficio del termine del Compratore anche se non ricorrono le condizioni di cui all’art. 1186 cod. civ.

  • DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto).

  • Inizio e termine della garanzia (principio claims made)

  • Inderogabilità dei termini di esecuzione 1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa; d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto; f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

  • Condizioni per la stipulazione del contratto e l'inizio attività Il candidato dichiarato vincitore della selezione che abbia conseguito all'estero i titoli di studio richiesti all'articolo 3 che precede , qualora tali titoli non siano già stati dichiarati equipollenti ai sensi della legislazione vigente, dovrà trasmettere al Servizio Gestione Personale Docente, prima della stipulazione del contratto e a pena di decadenza dal diritto alla stipulazione dello stesso: Per i candidati non appartenenti all'Unione Europea che non siano ancora in possesso del Permesso di soggiorno in Italia, la suddetta consegna dovrà necessariamente avvenire prima dell'inizio dell'attività. Il candidato dichiarato vincitore della selezione non appartenente all'Unione Europea che, alla data di presentazione della domanda di ammissione, non sia ancora in possesso del Permesso di soggiorno in Italia e che abbia conseguito in Italia i titoli di studio richiesti all'articolo 3 che precede Il candidato non appartenente all'Unione Europea che, alla data di presentazione della domanda di ammissione, non sia ancora in possesso del permesso di soggiorno in Italia , laddove risulti vincitore della selezione, dovrà obbligatoriamente ottenere il nulla osta della Prefettura, necessario alla richiesta del visto d'ingresso. L'inizio della attività sarà possibile solo dopo la presentazione del visto summenzionato al Visiting Professor Welcome Office. La mancata presentazione del documento comporterà l'impossibilità di dare inizio all'attività.

  • Servizi di trasporto per ferrovia 19 Servizi di trasporto per via d’acqua 20 Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

  • RICORSO TERZI DA INCENDIO danni involontariamente cagionati a terzi in caso di incendio del veicolo che non si trovi in circolazione fino a un massimo di € 150.000,00 per ogni sinistro.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Aggravamento e diminuzione del rischio AVVERTENZA: gli aggravamenti e le diminuzioni di rischio devono essere comunicati alla Società per iscritto. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonchè la cessazione dell’assicurazione ai sen- si dell’art. 1898 del Codice Civile. Le diminuzioni di rischio comportano la riduzione del premio o delle rate di premio successive alla comunicazione (art. 1897 del Codice Civile) e la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.