Termini di pagamento Clausole campione

Termini di pagamento. I termini di pagamento delle prestazioni eseguite da Schenker sono i seguenti: • a vista per i diritti doganali; • non oltre 60 gg data fattura fine mese per tutte le altre competenze, anche in applicazione del disposto del comma 12 dell’art. 83-bis della legge 133/2008. In caso di ritardato pagamento, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2002, si applicheranno gli interessi di mora al tasso BCE (vigente al momento della richiesta di pagamento), aumentato di 8 punti percentuali. Inoltre il mancato pagamento anche di una sola fattura, o frazionamento di essa se previsto, determina la decadenza del beneficio del termine convenuto, con ogni conseguenza di legge al riguardo, nonché l'applicazione degli interessi moratori nella misura sopra indicata. Schenker ha facoltà di compensare i crediti maturati dal Mandante e/o dal Mittente nei propri confronti a qualunque titolo, ivi compresi gli importi dei contrassegni incassati per loro conto, le note di credito emesse a loro favore e il risarcimento per accertati danni alle merci trasportate, con le somme dovute dal Mandante e/o dal Mittente medesimi a titolo di corrispettivo per i servizi di trasporto effettuati. Il Mandante e/o il Mittente autorizzano pertanto Schenker, anche a nome dei propri aventi causa, ad operare detta compensazione.
Termini di pagamento. Il pagamento delle prestazioni effettuate sarà disposto sulla base delle quotazioni riportate dal fornitore, verso presentazione di regolare fattura sulla base degli interventi e delle prestazioni realmente eseguiti.
Termini di pagamento. 1. Il contratto deve fissare i termini di pagamento della subfornitura, decorrenti dal momento della consegna del bene o dal momento della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, e deve precisare, altresì, gli eventuali sconti in caso di pagamento anticipato rispetto alla consegna.
Termini di pagamento. Se le Tariffe sono applicabili all’utilizzo dei Servizi da parte del Cliente, a tali Servizi si applicano i termini della presente Sezione 2 (Termini di Pagamento).
Termini di pagamento. Le disposizioni riguardanti i termini di pagamento, come si è già avuto modo di illustrare in occasione dell’adozione dell’art. 62, anticipano il recepimento della Direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, andando ben oltre il dettato della stessa che preserva comunque l’autonomia contrattuale delle parti consentendo alle stesse, a determinate condizioni, di derogare ai termini di legge. L’articolo 62 comma 3, invece, nel prevedere i termini legali, inderogabili dalle parti, di 30 e di 60 giorni in relazione, rispettivamente, ai prodotti alimentari deteriorabili e non, ha introdotto un elemento di rigidità che risulta in aperto contrasto con lo spirito ed i principi cui è informata la Direttiva, senza peraltro tenere nella dovuta considerazione l’attuale momento di profonda crisi economica, cui pure il legislatore ha fatto riferimento nel motivare il proprio intervento. Al riguardo, fermo restando il richiamato dettato normativo, il decreto attuativo specifica, nell’ambito delle definizioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) che la durabilità del prodotto (superiore o inferiore a 60 giorni) si riferisce alla durata complessiva del prodotto stabilita dal produttore, facendo in tal modo luce su un punto controverso della disciplina. L’art. 5, relativo ai termini di pagamento e fatturazione, chiarisce inoltre che i termini legali decorrono dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. A tal fine, la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso di: - consegna della fattura a mano; - invio a mezzo di raccomandata A.R.; - posta elettronica certificata (PEC); - impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale. In mancanza di una data certa, si assume che la fattura sia ricevuta nella data di consegna dei prodotti. Infine, viene specificato l’obbligo a carico del cedente di emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti: ne consegue pertanto che i prodotti deteriorabili dovranno presumibilmente essere fatturati a parte rispetto a quelli non deteriorabili.
Termini di pagamento. Il Cliente pagherà i corrispettivi stabiliti nell'Ordine entro 30 giorni dalla data di fatturazione, fatto salvo se diversamente concordato dalle parti. Salvo ove diversamente specificato nell'Ordine applicabile, i canoni relativi ai Prodotti e Servizi di Manutenzione vengono fatturati in anticipo, mentre i Servizi professionali saranno fatturati su base mensile secondo le tariffe applicate. I corrispettivi relativi ai Prodotti e Servizi acquistati da un partner SISW autorizzato saranno pagati solo a tale partner.
Termini di pagamento. 1. Il pagamento delle singole commesse dovrà avvenire entro ...... giorni20 dalla consegna21.
Termini di pagamento. DrugDev, a nome della CRO, effettuerà i pagamenti al Beneficiario con cadenza trimestrale, sulla base delle visite completate per Soggetto in studio, in conformità al Budget allegato. Il novanta percento (90%) degli importi maturati, compresi eventuali Mancati superamenti dello screening, esigibili ai sensi dei termini del presente Accordo, saranno corrisposti sulla base delle CRF inserite nel sistema elettronico di acquisizione dei dati nei 3 mesi precedenti. Il saldo dell’importo dovuto, pari al rimanente dieci per cento (10%), sarà corrisposto previa verifica del numero effettivo di visite dei Soggetti in studio e vincolato all’accettazione finale da parte dello Sponsor di tutte le pagine delle CRF senza dubbi rimanenti, all’ottenimento di tutti i chiarimenti sui dati, alla ricezione e approvazione di qualsiasi documento regolatorio pendente come richiesto dalla CRO e/o dallo Sponsor, alla restituzione di tutte le forniture non utilizzate allo Sponsor o al suo delegato, e alla soddisfazione di tutti gli altri obblighi previsti dal presente Accordo. Quando si applica la regolarizzazione automatica dell’IVA da parte del destinatario del servizio (meccanismo di inversione contabile), l’IVA è sola responsabilità di IQVIA Ltd. IQVIA Ltd. è un’entità legale del Regno Unito registrata ai fini dell’IVA con il numero: [GB 450 3154 85]. [IQVIA Ltd.] non è presente con un’attività commerciale sul territorio di Italiano Di conseguenza, i servizi che l’Istituto fornisce a IQVIA, Ltd. sono servizi forniti ad un’entità legale domiciliata nel Regno Unito. Le fatture emesse in questo contesto non devono includere l’IVA e devono includere la dichiarazione che tutte le formalità legate all’IVA saranno versate dal destinatario dei servizi.
Termini di pagamento. In caso di Danno Parziale, la liquidazione del danno verrà effet- tuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell’intera documentazione tecnica (peri- zia, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le ripara- zioni l’ammontare del costo delle stesse. In caso di Xxxxx Totale, la liquidazione del danno verrà effet- tuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui al punto A. In caso di recupero del Veicolo rubato, l’Assicurato/Aderente deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti MACH 1 appena ne abbia avuto notizia e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L’Assicurato/Aderente è tenuto a prestarsi per tutte le forma- lità relative al trapasso di proprietà del Veicolo mettendo a di- sposizione della Società i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di denuncia del Furto senza ritrovamento, la Società liquida il Danno come perdita totale an- che in caso di successivo ritrovamento. Qualora la Società abbia già risarcito integralmente il Danno, il Xxxxxxx recuperato verrà gestito dalla Società come se fosse di proprietà della stessa ivi compreso per tutto quanto attinente al recupero, la vendita e/o successiva radiazione per demolizione del Veicolo, a meno che l’Assicurato/Aderente oppure il Con- traente non restituisca alla Società l’intero importo riscosso a ti- tolo di Indennizzo per il Veicolo medesimo. L’Assicurato/Aderente ha facoltà di chiedere, e la Società di con- cedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il Veicolo ri- manga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l’importo eventualmente riscosso a titolo di Indennizzo, dedotti i danni parziali. Qualora invece il Veicolo venga recuperato prima del trentesimo giorno dalla data di denuncia del Furto, la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti dal Veicolo in occasione del Sinistro.
Termini di pagamento. Quando non sia diversamente convenuto, le prestazioni del Laboratorio devono essere pagate al ricevimento della fattura o entro la data riportata in fattura. In caso di ritardo nel pagamento, salvo diversi accordi scritti, verranno addebitati gli interessi moratori ai sensi degli art.4 e 5 del D.Lgs. n.231 del 9/10/2002 dalla scadenza del pagamento. Inoltre, è responsabilità del Cliente pagare i costi necessari al recupero crediti sostenuti da Laser Lab incluse le spese legali a qualsivoglia titolo.