Common use of Riserva di approvvigionamento, forza maggiore e altri impedimenti Clause in Contracts

Riserva di approvvigionamento, forza maggiore e altri impedimenti. 1. Non ci assumiamo alcun rischio di approvvigionamento, salvo nei casi in cui esso sia stato espressamente concordato. Provvederemo a informare in tempo e per iscritto i nostri clienti, qualora, per motivi non imputabili alla nostra azienda, la rispettiva fornitura o prestazione da parte dei nostri fornitori non dovesse aver luogo o avvenisse in modo incorretto o non puntuale. In tal caso, qualora avessimo soddisfatto il suddetto nostro obbligo di fornire informazioni e non avessimo assunto il rischio di approvvigionamento, avremo diritto a posticipare la consegna per tutta la durata dell’impedimento oppure a retrocedere parzialmente o totalmente dalla parte insoddisfatta del Contratto. Quali casi di forza maggiore si intendono, ad esempio, scioperi, serrate, interventi delle autorità, carenze di energia o di materie prime, colli di bottiglia dei trasporti, impedimenti accidentali della produzione causati, per esempio, da acqua, fuoco, danni alle macchine, nonché tutti gli altri tipi di contrattempi che da un punto di vista oggettivo non possono essere imputati alla nostra azienda. 2. Se in seguito agli eventi descritti al capoverso 1 viene superato un periodo o un termine di consegna concordato in modo vincolante, il cliente è autorizzato, dopo l’infruttuoso scadere di una ragionevole proroga, a retrocedere dalla parte insoddisfatta del Contratto. Non sussistono ulteriori diritti del Cliente. Le suddette circostanze non rientrano nella nostra sfera di responsabilità anche se si verificano durante una mora già sussistente.

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