RISOLUZIONE DELLA PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE. Le parti concordano che all’Organizzatore verrà riservata la facoltà di risolvere la proposta di partecipazione controfirmata, dandone comunicazione scritta al Partecipante, in caso di inosservanza o non efficace attuazione, anche parziale, da parte del Partecipante stesso degli obblighi e doveri comportamentali di cui al Cap. III art. 8. Tale inosservanza comporterà per il partecipante la risoluzione del contratto ipso iure costituendo grave inadempimento ex art. 1456 c.c.