LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Clausole campione
LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Società potrà risolvere il presente contratto di appalto al verificarsi dei presupposti di cui all’Art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Si precisa che s’intenderanno quali gravi inadempimenti del Fornitore alle obbligazioni contrattuali, altresì, senza che la seguente elencazione possa ritenersi esaustiva: - l’applicazione di penali per ritardo per importi eccedenti il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, di cui all’Art. 3 del Capitolato Speciale d’oneri; - il verificarsi di un ritardo nei tempi di esecuzione del servizio di oltre quattro (4) giorni dalla data indicata nell’ordine, di cui all’Art. 3 del Capitolato Speciale d’oneri; - la violazione degli obblighi di cui all’Art. 5 del Capitolato Speciale d’oneri; - la violazione degli obblighi in materia di previdenza ed assicurazione obbligatorie di cui all’Art. 6 del Capitolato Speciale d’oneri; - la violazione degli obblighi in materia di sicurezza e igiene del luogo di lavoro, di cui all’Art. 7 del Capitolato Speciale d’oneri; - la violazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’Art. 8 del Capitolato Speciale d’oneri; - la violazione della disciplina sul subappalto, di cui all’Art. 9 del Capitolato Speciale d’oneri; - reiterate negligenze o deficienze nel servizio, che a giudizio della Società compromettano gravemente l’esecuzione dell’appalto e/o l’esercizio delle proprie attività; - la cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente sia indirettamente, anche per interposta persona, degli obblighi e dei diritti relativi all’appalto. Resta ferma la facoltà della Società di procedere alla risoluzione del contratto di appalto per gravi inadempimenti o gravi ritardi, ribadendosi che le ipotesi sopra elencate non potranno ritenersi esaustive. Nel caso di risoluzione del contratto per colpa del Fornitore, questo sarà tenuto al risarcimento di tutti danni patiti dalla Società.
LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'altro contraente, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto secondo quanto stabilito dalla disciplina del codice civile. In tal caso esso è tenuto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite sino al momento della risoluzione ai prezzi di contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento ed al rimborso dei maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio.
2. Il Comune ha, inoltre, facoltà di risolvere i contratti ad esecuzione periodica e continuativa, in qualunque momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. In questo caso, esso è tenuto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite sino al momento della risoluzione ai prezzi di contratto, nonché al pagamento, a titolo di indennizzo, di una somma pari al decimo dell’importo delle prestazioni eseguite non essendo applicabile l’art. 1671 del codice civile.
3. E' ammessa la risoluzione del contratto per sopravvenuta eccessiva onerosità per una delle due parti, qualora non sia prevista la revisione dei prezzi.
4. Il Comune può prevede delle particolari condizioni o specifiche modalità di adempimento della prestazione la cui violazione comporti di diritto l’effetto della risoluzione ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, salva comunque la facoltà di non far valere la clausola risolutiva espressa.
LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In conclusione, l’ultimo rimedio previsto dall’art. 1668 Cod. civ. consiste nella risoluzione del con- tratto che il committente può chiedere nei casi in cui “le difformità o i vizi dell’opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione”. In base ad una lettura strettamente aderente al dato letterale della disposizione, tanto la dottrina quanto la giurisprudenza ritengono che l’azione di risoluzione in oggetto si ponga in rapporto di specia- lità rispetto a quella prevista dall’art. 1455 Cod. civ. per tutti i contratti in generale e che legittima il creditore a richiedere la risoluzione del contratto quando l’inadempimento non è di “scarsa importanza”. Appare chiaro che il requisito della totale inidoneità dell’opera alla sua destinazione è ben più rigoroso di quello contenuto nell’art. 1455 Cod. civ. con la conseguenza che la risoluzione del contratto ex art. 1668 Cod. civ. si pone come extrema ratio ossia come soluzione a cui ricorrere solo in presenza di difetti particolarmente gravi. Dalla casistica giurisprudenziale, per la verità non particolarmente ricca in merito, si possono ricavare ulteriori dati interpretativi per delimitare l’ambito di operatività di tale rimedio (Trib. di Pavia 1° febbraio 1986) secondo i quali il committente è legittimato a richiedere la risoluzione del contratto anche quanto l’inidoneità dell’opera è eliminabile e non definitiva purché l’opera, al momento della realizzazione, sia comunque assolutamente inidonea all’uso a cui è destinata; secondo altro criterio interpretativo l’ini- doneità può essere valutata anche in maniera sogget- tiva avuto riguardo, cioè, agli interessi specifici del committente. La dottrina ritiene che l’azione di risarcimento del danno sia cumulabile con l’azione “speciale” di riso- luzione del contratto di appalto fondando tale tesi sull’applicabilità in simili fattispecie dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale che (art. 1453 Cod. civ.) anche in caso di risoluzione del contratto fanno salvo il diritto del creditore (committente) al risarcimento del danno. Ad oggi, la giurisprudenza maggioritaria consente la risoluzione del contratto esclusivamente nel caso in cui i difetti dell’opera possano incidere in modo importante sulla struttura e sulla funzionalità dell’o- pera e conseguentemente siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione ovvero all’uso al quale è preordinata (Cass. nn. 9295/2006; 15167/ 2001; 1395/1996; 9078/1994) (19). Conclude...
LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Clausola generale di risoluzione del contratto:
LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 1. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto, incamerando la garanzia definitiva, nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:
a) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte;
b) qualora l’appaltatore non osservi o violi le condizioni o clausole previste dalle norme di natura generale o speciale vigenti nella materia oggetto d’incarico;
c) per inosservanza delle istruzioni e direttive impartite dal responsabile del procedimento o dal direttore dell’esecuzione;
d) qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto.
2. La risoluzione opererà di diritto dalla data di notifica della volontà dell’Amministrazione di valersi della clausola risolutiva e deve essere preceduta, nelle ipotesi previste alle lettere a), b) e c), dalla contestazione degli addebiti all'appaltatore, con assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto. Nell’ipotesi di cui alla lettera d) il responsabile del procedimento o direttore dell'esecuzione del contratto, assegna un termine, salvo i casi d'urgenza, non inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve di diritto il contratto.
3. Si procederà alla risoluzione del contratto: quando il Comune e l'appaltatore, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'appaltatore ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva;
a) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'appaltatore per causa ad esso non imputabile; l'appaltatore ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva;
b) ricorso al subappalto senza l'autorizzazione scritta da parte del Comune; il Comune incamera la garanzia definitiva;
c) ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi alla società aggiudicataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse; la società aggiudicataria ha diritto alla restituzione della ga...
LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Introduzione 365
LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'altro contraente, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto secondo quanto stabilito dalla disciplina del codice civile.
2. Il Comune può prevedere delle particolari condizioni o specifiche modalità di adempimento della prestazione la cui violazione comporti di diritto l’effetto della risoluzione ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La risoluzione puo’ essere: DI DIRITTO: per effetto dell’inadempimento, senza adire il giudice - A. per effetto di clausola risolutiva espressa: il contratto si risolve se l’adempimento non segue le modalità convenute - B. la parte adempiente diffida l’altra parte ad adempiere, assegnando un congruo termine non inferiore a gg.15, decorso inutilmente il quale, il rapporto si intende risolto - C. per scadenza del termine essenziale: termine che, ove non osservato, toglie utilità alla prestazione per il creditore SENTENZA COSTITUTIVA): in tutti gli altri casi.
LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La risoluzione del contratto può verificarsi nei seguenti casi: 🡺 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO �� RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA 🡺 RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITÀ 🡺 RISOLUZIONE CONSENSUALE
LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La legge prevede il rimedio della risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui si riscontrino anomalie nell’equilibrio delle prestazioni dopo la conclusione del contratto. In tal caso, quindi, il fondamento economico dell’attribuzione non è viziato sin dall’origine (come nelle ipotesi di rescindibilità appena viste), ma viene ad alterarsi in seguito. La risoluzione del contratto riguarda soltanto i contratti a prestazioni corrispettive, cioè quei contratti ca- ratterizzati dall’esistenza di un vincolo (il sinallagma) che lega le prestazioni cui sono tenuti l’uno verso l’altro i contraenti per cui la sorte dell’una si riflette sulla vita dell’altra. Ed è proprio questo vincolo di corrispettività che può risultare alterato da fenomeni come l’inadempimento di un’obbligazione, l’impos- sibilità sopravvenuta di adempiere per causa non imputabile al debitore o l’eccessiva onerosità sopravve- nuta della prestazione per uno dei contraenti. La risoluzione del contratto può essere volontaria o legale. Sono cause di risoluzione volontaria il mutuo dissenso ed il recesso unilaterale. Sono cause di risoluzione legale l’inadempimento, l’impossibilità sopravvenuta e l’eccessiva onerosità.
