La risoluzione del contratto Clausole campione

La risoluzione del contratto. 1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'altro contraente, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto secondo quanto stabilito dalla disciplina del codice civile. In tal caso esso è tenuto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite sino al momento della risoluzione ai prezzi di contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento ed al rimborso dei maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio.
La risoluzione del contratto. La Società potrà risolvere il presente contratto di appalto al verificarsi dei presupposti di cui all’Art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Si precisa che s’intenderanno quali gravi inadempimenti del Fornitore alle obbligazioni contrattuali, altresì, senza che la seguente elencazione possa ritenersi esaustiva: - l’applicazione di penali per ritardo per importi eccedenti il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, di cui all’Art. 3 del Capitolato Speciale d’oneri; - il verificarsi di un ritardo nei tempi di esecuzione del servizio di oltre quattro (4) giorni dalla data indicata nell’ordine, di cui all’Art. 3 del Capitolato Speciale d’oneri; - la violazione degli obblighi di cui all’Art. 5 del Capitolato Speciale d’oneri; - la violazione degli obblighi in materia di previdenza ed assicurazione obbligatorie di cui all’Art. 6 del Capitolato Speciale d’oneri; - la violazione degli obblighi in materia di sicurezza e igiene del luogo di lavoro, di cui all’Art. 7 del Capitolato Speciale d’oneri; - la violazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’Art. 8 del Capitolato Speciale d’oneri; - la violazione della disciplina sul subappalto, di cui all’Art. 9 del Capitolato Speciale d’oneri; - reiterate negligenze o deficienze nel servizio, che a giudizio della Società compromettano gravemente l’esecuzione dell’appalto e/o l’esercizio delle proprie attività; - la cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente sia indirettamente, anche per interposta persona, degli obblighi e dei diritti relativi all’appalto. Resta ferma la facoltà della Società di procedere alla risoluzione del contratto di appalto per gravi inadempimenti o gravi ritardi, ribadendosi che le ipotesi sopra elencate non potranno ritenersi esaustive. Nel caso di risoluzione del contratto per colpa del Fornitore, questo sarà tenuto al risarcimento di tutti danni patiti dalla Società.
La risoluzione del contratto. 1. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto, incamerando la garanzia definitiva, nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:
La risoluzione del contratto. L’appalto pubblico può essere risolto mediante l’azione di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. o, in alternativa, con determinazione unilaterale dell’amministrazione ai sensi degli artt. 135 (risoluzione del contratto per reati accertati) e 136 (risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo) del d.lgs. n. 163/06, che riproducono le disposizioni degli artt. 118 e 119 del d.P.R. n. 554/99. Un consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso anche dalla più ampia dottrina, escludendo l’applicabilità della regola contenuta nell’art. 1458 c.c., attribuisce alla risoluzione efficacia retroattiva50. La risoluzione, quindi, anche in questi casi pone nel nulla la causa giustificativa delle reciproche attribuzioni patrimoniali già effettuate da ciascuno dei contraenti e dovrebbe imporre il ripristino della situazione giuridica ed economica preesistente alla conclusione del contratto risolto, come se questo non fosse mai venuto in essere. Tuttavia, il corollario, secondo cui ciascun contraente è tenuto a restituire o ricevere in restituzione rispettivamente la prestazione ricevuta o quella eseguita, generalmente discendente dalla natura retroattiva della risoluzione, trova un ostacolo insuperabile nelle dinamiche dei contratti d’appalto pubblico, in cui la realizzazione, pur parziale, di lavori strumentali alla realizzazione di un’opera di interesse generale non solo non permette la riduzione in pristino, ma obbliga — per espresso disposto degli artt. 135, comma 2, e 136, comma 1, del d.lgs. n. 163/06 (già art. 340 della legge n. 2248/1865, all. F) — la stazione appaltante alla corresponsione in favore dell’appaltatore di una somma di denaro equivalente alle lavorazioni regolarmente eseguite. La pervasività dell’interesse alla realizzazione dell’opera pubblica emerge anche sotto altri profili e caratterizza i rimedi risolutori dell’appalto pubblico in modo così significativo da rendere difficile la riconduzione tout court degli stessi agli ordinari schemi di diritto comune. Per la difficoltà di distinguere il diritto potestativo dell’amministrazione (di natura privatistica) dal potere discrezionale (pubblicistico) si è a lungo discusso sulla natura della rescissione51.
La risoluzione del contratto. 16. L'azione per l'adempimento contrattuale
La risoluzione del contratto. La risoluzione del contratto (cfr. artt. 1453 e ss. codice civile) è un istituto che si riferisce a una disfunzione del rapporto contrattuale sopravvenuta e causata da una delle fattispecie espressamente indicate dal codice. A differenza di quanto accade nei casi di nullità e annullabilità del contratto, la risoluzione opera anche se all’origine, il contratto era stato validamente stipulato ed era esente da vizi. In questo caso inoltre, a differenza di quanto abbiamo visto accadere nelle ipotesi di rescissione del contratto, la stipula è avvenuta in condizioni per così dire “normali”. I tipi di risoluzione del contratto indicati dal codice sono tre: Il primo tipo di risoluzione è quella determinata dall’inadempimento di una delle parti (che non deve avere scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra, ex art. 1455 c.c.) nel caso di contratto a prestazioni corrispettive: in tale evenienza, la parte non inadempiente (ossia quella che ha adempiuto regolarmente le proprie obbligazioni) ha la possibilità scegliere tra la richiesta di adempimento o la risoluzione del contratto. In sostanza chi ha adempiuto la sua prestazione, nel caso di inadempimento dell'altra parte, potrà esperire giudizialmente due diversi tipi di azione: quella diretta ad ottenere l'adempimento (Vedi: l'azione per l'adempimento contrattuale) oppure quella diretta a far dichiarare risolto il contratto con contestuale richiesta di risarcimento del danno. Alla parte adempiente il codice riconosce anche una soluzione diversa: essa può intimare per iscritto alla parte inadempiente di adempiere entro un congruo termine (che non potrà comunque essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore), con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto. Allo scadere invano di detto termine, il contratto è risolto di diritto (ossia senza necessità di ulteriore attivazione da parte del contraente diligente). Si veda in proposito: La diffida ad adempiere. Per quanto concerne gli effetti, la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti a esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende le prestazioni già eseguite. Anche se è stata espressamente pattuita, inoltre, la risoluzione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi...
La risoluzione del contratto. La risoluzione puo’ essere: DI DIRITTO: per effetto dell’inadempimento, senza adire il giudice - A. per effetto di clausola risolutiva espressa: il contratto si risolve se l’adempimento non segue le modalità convenute - B. la parte adempiente diffida l’altra parte ad adempiere, assegnando un congruo termine non inferiore a gg.15, decorso inutilmente il quale, il rapporto si intende risolto - C. per scadenza del termine essenziale: termine che, ove non osservato, toglie utilità alla prestazione per il creditore SENTENZA COSTITUTIVA): in tutti gli altri casi.
La risoluzione del contratto. I rimedi riconosciuti dalla legge al committente che abbiamo appena esaminato (richiesta di eliminazione delle difformita` e dei vizi oppure – in alternativa – di diminuzione del prezzo da corrispondersi per l’opera) sono rimedi che possiamo definire
La risoluzione del contratto. 104. Il difetto funzionale della causa .......................................................... pag. 509 105. Risoluzione per inadempimento ......................................................... » 512 106. Eccezione di inadempimento .............................................................. » 521
La risoluzione del contratto. Il contratto in esame si risolve in presenza di : -mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni determinato dalle parti, e comunque non inferiore a 1/20 del loro numero complessivo;