RISOLUZIONE DELL’ACCORDO. L’Agenzia, in caso di gravi o ripetuti inadempimenti degli obblighi derivanti dal Capitolato e dal presente accordo quadro da parte della Società, potrà risolvere l’accordo mediante semplice comunicazione scritta. La risoluzione consentirà all’Agenzia l’incameramento del deposito cauzionale nonché di affidare l’esecuzione del servizio o parte di essa ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d’urgenza, senza che questa Società abbia nulla a pretendere. L’affidamento a terzi verrà comunicato all’impresa per iscritto, anche a mezzo fax, con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidata e dell’importo relativo. Alla Società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, senza pregiudizio dei diritti dell’Agenzia sui beni dell’impresa. Nel caso di minore spesa, nulla compete alla Società inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. La risoluzione di cui al presente articolo potrà essere comunicata dall’Agenzia anche nell’ipotesi in cui sopravvengano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, nonché in caso di mancato utilizzo degli strumenti di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi degli artt. 3 e 13 della l. n. 136/2010.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Taxi
RISOLUZIONE DELL’ACCORDO. L’AgenziaAll’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale è riservato il potere di risolvere l’accordo nel caso in cui il contraente incorra in accertate violazioni o negligenze, tanto in caso di gravi o ripetuti inadempimenti degli obblighi derivanti dal Capitolato e dal ordine alle condizioni del presente accordo quadro da parte della Societàquanto a norme di legge o regolamenti, disposizioni amministrative e alle norme di buona amministrazione per fatti accertati ed unicamente imputabili allo stesso. Lo stesso potere di risoluzione l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale lo eserciterà ove l’Agenzia, per imperizia comprovata ed unicamente imputabile allo stesso, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita degli interventi. A tal fine potrà risolvere l’accordo mediante semplice comunicazione scrittacostituire motivo di revoca il mancato rispetto, imputabile per fatto accertato unicamente all’Agenzia, dei tempi indicati nel presente accordo e in alcun modo riassorbibili nel periodo di durata dell’accordo (art. 3). La risoluzione consentirà del presente accordo avverrà dandone comunicazione motivata all’Agenzia l’incameramento del deposito cauzionale nonché di affidare l’esecuzione del servizio o parte di essa ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d’urgenza, senza che questa Società abbia nulla a pretendere. L’affidamento a terzi verrà comunicato all’impresa per iscritto, anche Laore a mezzo faxpec. In tal caso, con l’indicazione l’Agenzia, dovrà provvedere alla restituzione delle somme all’Assessorato, entro la data che verrà comunicata, ad esclusione delle somme impegnate e/o liquidate a favore dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidata e dell’importo relativo. Alla Società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, senza pregiudizio dei diritti dell’Agenzia sui beni dell’impresa. Nel caso di minore spesa, nulla compete alla Società inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. La risoluzione di cui al presente articolo potrà essere comunicata dall’Agenzia anche nell’ipotesi in cui sopravvengano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, nonché in caso di mancato utilizzo degli strumenti di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi degli artt. 3 e 13 della l. n. 136/2010beneficiari.
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Samples: Accordo Di Collaborazione
RISOLUZIONE DELL’ACCORDO. L’Agenzia, in caso di gravi o ripetuti inadempimenti degli obblighi derivanti dal Capitolato e dal presente accordo quadro da parte della Società, potrà risolvere l’accordo mediante semplice comunicazione scritta. La risoluzione consentirà all’Agenzia l’incameramento del di incamerare il deposito cauzionale nonché di affidare l’esecuzione del servizio o parte di essa ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d’urgenza, senza che questa Società abbia nulla a pretendere. L’affidamento a terzi verrà comunicato all’impresa per iscritto, anche a mezzo fax, con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidata e dell’importo relativo. Alla Società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, senza pregiudizio dei diritti dell’Agenzia sui beni dell’impresa. Nel caso di minore spesa, nulla compete alla Società inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. La risoluzione di cui al presente articolo potrà essere comunicata dall’Agenzia anche nell’ipotesi in cui sopravvengano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, nonché in caso di mancato utilizzo degli strumenti di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi degli artt. 3 e 13 della l. n. 136/2010.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Taxi
RISOLUZIONE DELL’ACCORDO. L’Agenzia, in caso di gravi o ripetuti inadempimenti degli obblighi derivanti dal Capitolato e dal presente accordo quadro da parte della Società, potrà risolvere l’accordo mediante semplice comunicazione scritta. La risoluzione consentirà all’Agenzia l’incameramento di incamerare del deposito cauzionale nonché di affidare l’esecuzione del servizio o parte di essa ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d’urgenza, senza che questa Società abbia nulla a pretendere. L’affidamento a terzi verrà comunicato all’impresa per iscritto, anche a mezzo fax, con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidata e dell’importo relativo. Alla Società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, senza pregiudizio dei diritti dell’Agenzia sui beni dell’impresa. Nel caso di minore spesa, nulla compete alla Società inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. La risoluzione di cui al presente articolo potrà essere comunicata dall’Agenzia anche nell’ipotesi in cui sopravvengano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, nonché in caso di mancato utilizzo degli strumenti di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi degli artt. 3 e 13 della l. n. 136/2010.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Taxi