Common use of Risoluzione dell’Accordo Clause in Contracts

Risoluzione dell’Accordo. All’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale è riservato il potere di risolvere l’accordo nel caso in cui il contraente incorra in accertate violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni del presente accordo quanto a norme di legge o regolamenti, disposizioni amministrative e alle norme di buona amministrazione per fatti accertati ed unicamente imputabili allo stesso. Lo stesso potere di risoluzione l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale lo eserciterà ove l’Agenzia, per imperizia comprovata ed unicamente imputabile allo stesso, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita degli interventi. A tal fine potrà costituire motivo di revoca il mancato rispetto, imputabile per fatto accertato unicamente all’Agenzia, dei tempi indicati nel presente accordo e in alcun modo riassorbibili nel periodo di durata dell’accordo (art. 3). La risoluzione del presente accordo avverrà dandone comunicazione motivata all’Agenzia Laore a mezzo pec. In tal caso, l’Agenzia, dovrà provvedere alla restituzione delle somme all’Assessorato, entro la data che verrà comunicata, ad esclusione delle somme impegnate e/o liquidate a favore dei beneficiari.

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Risoluzione dell’Accordo. All’Assessorato dell’Agricoltura L’Agenzia, in caso di gravi o ripetuti inadempimenti degli obblighi derivanti dal Capitolato e Riforma Agro-Pastorale è riservato il potere di dal presente accordo quadro da parte della Società, potrà risolvere l’accordo nel caso in cui il contraente incorra in accertate violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni del presente accordo quanto a norme di legge o regolamenti, disposizioni amministrative e alle norme di buona amministrazione per fatti accertati ed unicamente imputabili allo stesso. Lo stesso potere di risoluzione l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale lo eserciterà ove l’Agenzia, per imperizia comprovata ed unicamente imputabile allo stesso, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita degli interventi. A tal fine potrà costituire motivo di revoca il mancato rispetto, imputabile per fatto accertato unicamente all’Agenzia, dei tempi indicati nel presente accordo e in alcun modo riassorbibili nel periodo di durata dell’accordo (art. 3)mediante semplice comunicazione scritta. La risoluzione consentirà all’Agenzia di incamerare il deposito cauzionale nonché di affidare l’esecuzione del presente accordo avverrà dandone comunicazione motivata all’Agenzia Laore servizio o parte di essa ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d’urgenza, senza che questa Società abbia nulla a pretendere. L’affidamento a terzi verrà comunicato all’impresa per iscritto, anche a mezzo pecfax, con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidata e dell’importo relativo. In tal casoAlla Società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, l’Agenziaove questo non sia sufficiente, dovrà provvedere da eventuali crediti dell’impresa, senza pregiudizio dei diritti dell’Agenzia sui beni dell’impresa. Nel caso di minore spesa, nulla compete alla restituzione delle somme all’AssessoratoSocietà inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. La risoluzione di cui al presente articolo potrà essere comunicata dall’Agenzia anche nell’ipotesi in cui sopravvengano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, entro la data che verrà comunicata, ad esclusione delle somme impegnate e/o liquidate a favore nonché in caso di mancato utilizzo degli strumenti di tracciabilità dei beneficiariflussi finanziari ai sensi degli artt. 3 e 13 della l. n. 136/2010.

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Risoluzione dell’Accordo. All’Assessorato dell’Agricoltura L’Agenzia, in caso di gravi o ripetuti inadempimenti degli obblighi derivanti dal Capitolato e Riforma Agro-Pastorale è riservato il potere di dal presente accordo quadro da parte della Società, potrà risolvere l’accordo nel caso in cui il contraente incorra in accertate violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni del presente accordo quanto a norme di legge o regolamenti, disposizioni amministrative e alle norme di buona amministrazione per fatti accertati ed unicamente imputabili allo stesso. Lo stesso potere di risoluzione l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale lo eserciterà ove l’Agenzia, per imperizia comprovata ed unicamente imputabile allo stesso, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita degli interventi. A tal fine potrà costituire motivo di revoca il mancato rispetto, imputabile per fatto accertato unicamente all’Agenzia, dei tempi indicati nel presente accordo e in alcun modo riassorbibili nel periodo di durata dell’accordo (art. 3)mediante semplice comunicazione scritta. La risoluzione consentirà all’Agenzia di incamerare del presente accordo avverrà dandone comunicazione motivata all’Agenzia Laore deposito cauzionale nonché di affidare l’esecuzione del servizio o parte di essa ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d’urgenza, senza che questa Società abbia nulla a pretendere. L’affidamento a terzi verrà comunicato all’impresa per iscritto, anche a mezzo pecfax, con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidata e dell’importo relativo. In tal casoAlla Società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, l’Agenziaove questo non sia sufficiente, dovrà provvedere da eventuali crediti dell’impresa, senza pregiudizio dei diritti dell’Agenzia sui beni dell’impresa. Nel caso di minore spesa, nulla compete alla restituzione delle somme all’AssessoratoSocietà inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. La risoluzione di cui al presente articolo potrà essere comunicata dall’Agenzia anche nell’ipotesi in cui sopravvengano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, entro la data che verrà comunicata, ad esclusione delle somme impegnate e/o liquidate a favore nonché in caso di mancato utilizzo degli strumenti di tracciabilità dei beneficiariflussi finanziari ai sensi degli artt. 3 e 13 della l. n. 136/2010.

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Risoluzione dell’Accordo. All’Assessorato dell’Agricoltura L’Agenzia, in caso di gravi o ripetuti inadempimenti degli obblighi derivanti dal Capitolato e Riforma Agro-Pastorale è riservato il potere di dal presente accordo quadro da parte della Società, potrà risolvere l’accordo nel caso in cui il contraente incorra in accertate violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni del presente accordo quanto a norme di legge o regolamenti, disposizioni amministrative e alle norme di buona amministrazione per fatti accertati ed unicamente imputabili allo stesso. Lo stesso potere di risoluzione l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale lo eserciterà ove l’Agenzia, per imperizia comprovata ed unicamente imputabile allo stesso, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita degli interventi. A tal fine potrà costituire motivo di revoca il mancato rispetto, imputabile per fatto accertato unicamente all’Agenzia, dei tempi indicati nel presente accordo e in alcun modo riassorbibili nel periodo di durata dell’accordo (art. 3)mediante semplice comunicazione scritta. La risoluzione consentirà all’Agenzia l’incameramento del presente accordo avverrà dandone comunicazione motivata all’Agenzia Laore deposito cauzionale nonché di affidare l’esecuzione del servizio o parte di essa ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d’urgenza, senza che questa Società abbia nulla a pretendere. L’affidamento a terzi verrà comunicato all’impresa per iscritto, anche a mezzo pecfax, con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidata e dell’importo relativo. In tal casoAlla Società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, l’Agenziaove questo non sia sufficiente, dovrà provvedere da eventuali crediti dell’impresa, senza pregiudizio dei diritti dell’Agenzia sui beni dell’impresa. Nel caso di minore spesa, nulla compete alla restituzione delle somme all’AssessoratoSocietà inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. La risoluzione di cui al presente articolo potrà essere comunicata dall’Agenzia anche nell’ipotesi in cui sopravvengano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, entro la data che verrà comunicata, ad esclusione delle somme impegnate e/o liquidate a favore nonché in caso di mancato utilizzo degli strumenti di tracciabilità dei beneficiariflussi finanziari ai sensi degli artt. 3 e 13 della l. n. 136/2010.

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