SOLUZIONE Clausole campione

SOLUZIONE. [1] Tanto la Cassazione quanto la Corte d’Appello muovono dalla constatazione che il negozio dal quale scaturiva la lite era rimasto inefficace in seguito al mancato avveramento della condicio iuris apposta dai contraenti e che, di conseguenza, non vi era possibilità alcuna per discorrere dell’inadempimento delle obbligazioni, invero mai sorte, che lo stesso prevedeva in capo alle parti. Secondo il ragionamento sviluppato da entrambi i collegi, la controversia doveva essere piuttosto decisa verificando se alla società committente fosse o meno rimproverabile una violazione del dovere di comportamento secondo buona fede in pendenza della condizione contrattuale previsto dall’art. 1358 c.c.: a tale riguardo, evidenzia in particolare la Suprema Corte come «chi si sia obbligato sotto la condizione sospensiva dell’ottenimento di determinate autorizzazioni o concessioni amministrative necessarie per la realizzazione delle finalità economiche che l’altra parte si propone, ha il dovere di compiere, per conservarne integre le ragioni, comportandosi secondo buona fede (art. 1358 c.c.), tutte le attività che da lui dipendono per l’avveramento di siffatta condizione, in modo da non impedire che la P.A. provveda sul rilascio degli auspicati provvedimenti ampliativi»; per poi soggiungere che «in un contratto diretto alla progettazione e realizzazione di opere edili, è configurabile, in capo al committente, un dovere di cooperare all’adempimento dell’esecutore dei lavori, affinché quest’ultimo possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio, se del caso anche favorendo l’elaborazione di varianti progettuali resesi necessarie in corso d’opera, vieppiù ove (…) l’approvazione del progetto sia stata elevata dalle parti a condizione di efficacia dell’intero contratto». Il ragionamento sviluppato dalla Corte d’Appello e successivamente confermato dalla Cassazione peraltro esclude che alla società committente sia addebitabile una violazione del dovere di correttezza pendente condicione, facendo leva su due ordini di argomenti. Il primo rileva che, nelle ipotesi considerate, il giudizio circa l’inosservanza dell’art. 1358 c.c. presuppone l’accertamento del fatto che, avuto riguardo alla situazione esistente nel momento in cui si è verificato tale inadempimento, «la condizione avrebbe potuto avverarsi, essendo certo il legittimo rilascio delle autorizzazioni o concessioni amministrative con riguardo alla normativa applicabile» (a tale riguardo la sentenza ...
SOLUZIONE. [1] L’assunto posto dai ricorrenti alla base della censura appena richiamata era che, nella fattispecie, non si trattasse della prova, indubbiamente non somministrabile per testes, di xxxxx aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale versato in atti, bensì della prova, sicuramente ammessa anche per testimoni, dell’effettivo contenuto di quel documento medesimo, ovverosia dell’effettiva volontà dei paciscenti al di là delle parole concretamente impiegate. La prova testimoniale di cui la Corte d’appello aveva escluso l’ammissibilità non sarebbe, insomma, servita per smentire il contenuto del documento contrattuale, bensì, più semplicemente, per precisarlo. Nel sindacare la fondatezza della ricostruzione offerta dai ricorrenti del thema probandum, il giudice di legittimità non poteva che attenersi ai canoni dell’interpretazione contrattuale dettati dall’art. 1362, c.c., a tenore del quale, nell’indagare su quella che sia stata la comune intenzione delle parti, necessario è valutare il comportamento dalle stesse tenuto al di là del senso letterale delle parole utilizzate. E valorizzando, in obbedienza a questi criteri, il fatto che l’appartamento fosse stato mostrato ai futuri acquirenti come fornito della veranda senza nulla, al tempo stesso, comunicare in merito al suo carattere abusivo, la Corte ha ritenuto come ben si potesse sollevare il dubbio che quella, ancorché non espressamente menzionata, fosse elemento integrante del compendio posto in vendita, a maggior ragione in relazione alla clausola contrattuale per cui quel compendio doveva intendersi trasferito «nello stato di fatto e di diritto in cui si trova[va]». Necessario si rendeva, a quel punto, un approfondimento istruttorio: e trattandosi di approfondimento finalizzato non già a sconfessare il contenuto di un documento ma ad esplicitarne il significato, nulla poteva impedire il ricorso a quel fine alla prova testimoniale, come la Corte ha pianamente riconosciuto, uniformandosi a quel suo costante insegnamento per cui il divieto di avvalersi di quello strumento sancito dall’art. 2722 c.c. concerne esclusivamente gli accordi diretti a modificare, ampliandolo o restringendolo, il contenuto di un determinato negozio documentalmente consacrato, mentre non investe affatto la prova diretta a individuare la reale portata del negozio in questione, attraverso l’accertamento degli elementi di fatto risultati determinanti nella formazione del consenso delle parti (il provvedimento richiama Xxx...
SOLUZIONE. Verificare lo stato delle periferiche connesse mediante la procedura descritta di seguito, quindi configurare le impostazioni.
SOLUZIONE. Verificare che il software sia compatibile con il sistema operativo in uso. ⇒ Windows / Selezionare il software da installare (pagina 3) ⇒ Mac OS / Installazione del driver della stampante (pagina 18) VERIFICA E possibile controllare l'indirizzo IP della macchina.
SOLUZIONE. 1) Fare clic sul pulsante [Start] e successivamente selezionare [Opzioni] → [System] → [App e funzionalità]. (In Windows 8.1/Windows Server 2012, fare clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante [Start], selezionare [Pannello di controllo] → [Disinstalla un programma].) (In Windows 7/Windows Server 2008, fare clic sul pulsante [Start], selezionare [Pannello di controllo] → [Programmi e funzionalità].)
SOLUZIONE. Toccare il tasto [Impostazioni] nella schermata iniziale, selezionare [Stato] → [Stato di rete].
SOLUZIONE. Al subentro, il RCE e lo staff impegnato nella presa in carico assicureranno il committment da parte di tutta l’organizzazione per abilitare la massima collaborazione di tutte le strutture impattate dal CE. • Durante l’erogazione dei servizi a regime, il Piano generale della fornitura evidenzierà due fabbisogni principali. Il primo, legato ad aspetti operativi, riguarderà la necessità, in base alla natura del servizio erogato (es. gestione applicativa on site) o alla tipologia di processi perimetrati nell’ambito del contratto (es. servizi erogati a livello di reparto all’interno di un presi- dio ospedaliero), del presidio operativo sul territorio. Il secondo, legato alla governance, accentuerà le normali attività di allineamento e circolazione delle informazioni concernenti lo stato di avanzamento delle attività e l’accesso alle tematiche e ai contenuti progettuali di interesse, grazie alla dotazione completa e innovativa di strumenti di cooperazione e knowledge sharing impiegati. • Al termine delle attività (e in occasione di ogni trasferimento di know-how in corso d’opera), garantiremo la copertura totale degli utenti direzionali, tecnici e finali delle soluzioni applicative gestite e/o trasformate e la piena fruibilità delle innovazioni introdotte. Tutte le esigenze delineate ruotano attorno alla capacità di trasformare e articolare ulteriormente la configurazione e l’approc- cio modulabile proposto, impiegando gli asset e gli strumenti necessari per la gestione ottimale degli elementi critici individuati. • Impiegheremo un bacino di risorse formate e arricchito costantemente per garantire livelli di disponibilità ridondanti per la gestione di picchi di lavoro. • Attiveremo le risorse con modalità pressoché immediate, grazie alla dotazione di sistemi - integrati al livello di governo del CQ - per la pianificazione (HPE PPM) e la gestione del ciclo di vita del software (HPE ALM), che ci permetteranno di ingag- giare le risorse con le competenze e il profilo professionale di interesse nel posto giusto e al momento giusto. • Con professionisti dislocati nelle 38 città presidiate, sfrutteremo la presenza capillare sul territorio, la ridondanza di compe- tenze presso le Factory nazionali e la diponibilità dei Laboratori di formazione e dei Centri di competenza, per raggiungere e sensibilizzare tutti i Referenti coinvolti dall’operatività dei servizi erogati e dalla qualità dei prodotti consegnati, sfruttando altresì l’impiego, nell’ambito di forniture di qua...
SOLUZIONE. [1-2] La terza sezione della Corte di Cassazione, rigettando il ricorso e dichiarando taluni motivi infondati ed altri inammissibili, conferma la sentenza d’appello, in accoglimento delle pretese risarcitorie sulla base della norma generale contenuta nell’art. 1463 c.c. La Suprema Corte afferma, in primo luogo, che il Tribunale aveva fatto corretta applicazione delle norme richiamate, inquadrando la fattispecie in esame nell'ipotesi in cui la causa del contratto, consistente nella fruizione di un viaggio con finalità turistica, diviene inattuabile per una causa di forza maggiore, non prevedibile e non ascrivibile alla condotta dei contraenti. In secondo luogo, chiarisce la portata dell’istituto della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, specificando che può essere invocato da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico (e, cioè, sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile) con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori.
SOLUZIONE. [1] La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la clausola volta a subordinare l’esigibilità dei crediti della società locatrice nei confronti dell’originaria conduttrice alla sorte del nuovo contratto di locazione concluso nel 2010 configurasse una condizione sospensiva meramente potestativa (come tale, nulla), visto che il suo avveramento era sostanzialmente rimesso alla volontà della medesima locatrice, detenendo essa la maggioranza del capitale della società che aveva assunto in locazione il parcheggio multipiano con detto contratto; da questo punto di vista, l’apparente alterità soggettiva della conduttrice costituiva una mera fictio iuris e, come tale, integrava un abuso della personalità giuridica.
SOLUZIONE. La Suprema Corte, richiamando l’interpretazione normativa data dalle Sezioni Unite[2], riteneva che l’intervenuta registrazione tardiva avesse effetto sanante con efficacia retroattiva, ma non riguardava il periodo intercorrente tra il reale inizio dell’occupazione dell’immobile e la data di inizio del rapporto locatizio così come attestata dal contratto (nel caso di specie nella registrazione è stata indicata come data di inizio locazione quella del 01.09.2012, mentre la locazione ha avuto inizio nel novembre 2011, per effetto dell’iniziale consegna dell’immobile e pagamento dei canoni corrispondenti). Gli Xxxxxxxxx, quindi, accolgono parzialmente il ricorso – esclusivamente il primo motivo, ritenendo quindi che la parte di negozio non “coperta” da registrazione rimane non sanabile; il provvedimento impugnato è cassato con rinvio a diversa composizione della Corte d’Appello competente.