Risoluzione per furto dell’Autoveicolo. In caso di Furto dell’Autoveicolo e di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato do- minio o del locatario in caso di locazione finanziaria, la Copertura assicurati- va cessa a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità competente. La Polizza è risolta ed il Contraente deve darne notizia all’Impre- sa fornendo copia della denuncia di Xxxxx presentata all’Autorità. In deroga all’art. 1896, primo comma, secondo periodo del C.C., l’Assicurato ha diritto al rimborso del rateo di Premio riguardante il residuo periodo di Copertura as- sicurativa al netto dell’imposta pagata e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. L’Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di Premio successive alla data del Furto stesso.
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