Common use of Risoluzione stragiudiziale delle controversie. Condizioni di procedibilità Clause in Contracts

Risoluzione stragiudiziale delle controversie. Condizioni di procedibilità. 1. In relazione all’obbligo sancito dall’art 5, comma 1, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 di esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità nei casi previsti dalla legge per l’esercizio di azioni individuali davanti all’Autorità Giudiziaria, le Parti concordano (in attuazione del richiamato art. 5, comma 5) di sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal presente contratto all’Organismo costituito dal “Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la risoluzione delle controversie bancarie , finanziarie e societarie – ADR”, iscritto nel registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia. Nel rispetto della libertà di scelta dell’organismo, le Parti – anche dopo la sottoscrizione del presente contratto - potranno comunque concordare di rivolgersi ad altro organismo iscritto nel medesimo registro del Ministero di Giustizia.

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Samples: wiki.wikimedia.it, Contratto Relativo Alla Prestazione Dei Servizi Bancari, risparmio.supermoney.eu

Risoluzione stragiudiziale delle controversie. Condizioni di procedibilità. La ‹‹Banca›› informa il Cliente che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, del D. Lgs. In relazione all’obbligo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità di un’azione giudiziaria avente ad oggetto il presente Contratto, l’esperimento preventivo del procedimento di mediazione. Pertanto la ‹‹Banca›› e il Cliente sottoporranno le controversie che dovessero sorgere dal presente contratto, ai sensi ed ai fini dell’obbligo sancito dall’art 5, comma 1, del d.lgsD.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 28, al tentativo di esperire mediazione presso un Organismo abilitato a svolgere il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità nei casi previsti dalla legge per l’esercizio di azioni individuali davanti all’Autorità Giudiziaria, le Parti concordano (in attuazione del richiamato artmediazione previsto dal citato D. Lgs. 5, comma 5) di sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal presente contratto all’Organismo costituito dal “Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la risoluzione delle controversie bancarie , finanziarie e societarie – ADR”, n. 28/2010 ed iscritto nel registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia. Nel rispetto della libertà di scelta dell’organismo, le Parti – anche dopo la sottoscrizione del presente contratto - potranno comunque concordare di rivolgersi ad altro organismo iscritto nel medesimo registro Registro del Ministero di Giustizia. La scelta dell’Organismo verrà demandata alla prima parte istante ovvero concordata tra le Parti. È fatta in ogni caso salva la facoltà, per il solo Cliente che rivesta la qualità di Consumatore, di ricorrere ad ogni altro mezzo di tutela previsto dall’ordinamento e, in particolare, con riferimento a controversie attinenti alle operazioni e servizi bancari e finanziari, di attivare il procedimento di ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario di cui all’art. 128-bis TUB, che parimenti assolve la condizione di procedibilità di cui al richiamato art. 5 comma 1.

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Samples: Condizioni Generali Di Finanziamento Per I Clienti Consumatori, Condizioni Generali Di Finanziamento Per I Clienti Consumatori

Risoluzione stragiudiziale delle controversie. Condizioni di procedibilità. 1La Banca informa il Cliente che, ai sensi e per gli effetti dell’art. In relazione all’obbligo sancito dall’art 5, comma 1, del d.lgsD.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 28, costituisce condizione di esperire procedibilità di un’azione giudiziaria avente ad oggetto il presente contratto, l’esperimento preventivo del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità nei casi previsti dalla legge per l’esercizio di azioni individuali davanti all’Autorità Giudiziaria, le Parti concordano (in attuazione del richiamato art. 5, comma 5) di sottoporre Pertanto la Banca e il Cliente sottoporranno le controversie che dovessero sorgere dal presente contratto all’Organismo costituito contratto, ai sensi ed ai fini dell’obbligo sancito dall'art 5, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo2010, n. 28, al tentativo di mediazione presso un Organismo abilitato a svolgere il procedimento di mediazione previsto dal “Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la risoluzione delle controversie bancarie , finanziarie e societarie – ADR”, iscritto citato D.Lgs. n. 28/2010 ed Iscritto nel registro degli organismi tenuto presso il Registro del Ministero della Giustizia. Nel rispetto della libertà La scelta dell'Organismo verrà demandata alla prima parte istante ovvero concordata tra le Parti. È fatta in ogni caso salva la facoltà, per il solo Cliente che rivesta la qualità di scelta dell’organismoCliente, le Parti – anche dopo di ricorrere ad ogni altro mezzo di tutela previsto dall’ordinamento e, in particolare, con riferimento a controversie attinenti alle operazioni e servizi bancari e finanziari, di attivare il procedimento di ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario di cui all’art. 128-bis TUB, che parimenti assolve la sottoscrizione del presente contratto - potranno comunque concordare condizione di rivolgersi ad altro organismo iscritto nel medesimo registro del Ministero procedibilità di Giustiziacui al richiamato art. 5 comma 1.

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