Ristrutturazione dei crediti. 1. Per l'attivita' di consulenza e gestione crediti a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi, svolta successivamente alla costituzione dell'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, le banche e gli intermediari finanziari possono avvalersi di agenti in attivita' finanziaria iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2.».
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Ristrutturazione dei crediti. 1. Per l'attivita' l‟attività di consulenza e gestione crediti a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi, svolta successivamente alla costituzione dell'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, le banche e gli intermediari finanziari possono avvalersi di agenti in attivita' attività finanziaria iscritti nell'elenco nell‟elenco di cui all'articolo all‟articolo 128-quater, comma 2.».”
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