Ristrutturazioni aziendali. Nei casi di rilevanti ristrutturazioni aziendali anche derivanti da innovazioni tecnologiche, fusioni, concentrazioni, scorporo di attività, che possano incidere concretamente sui livelli occupazionali aziendali, ovvero comportino modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di gruppi di personale o ne comportino la mobilità, intesa come mutamento di sede di lavoro, l’Ente informerà la Commissione Congiunta di cui al successivo art. 2.8 bis e gli organismi sindacali aziendali in via preventiva rispetto alla realizzazione dei provvedimenti deliberati. In caso di trasferimento anche parziale di azienda, l’ente provvederà all’informativa nei modi e con gli effetti di cui all’art. 2 del D.lgs. 18/2001. Al riguardo, su richiesta degli organismi sindacali aziendali e prima della fase di realizzazione, si effettuerà un confronto tra le parti sui possibili effetti in materia di: a) occupazione con riferimento a modifiche a livelli occupazionali; b) condizioni di lavoro, con riferimento a problemi legati alla mobilità territoriale, professionalità e mansioni dei lavoratori/trici; c) organizzazione del lavoro, con riferimento alle esigenze di formazione e di qualificazione professionale ed alla applicazione della normativa in tema di parità uomo-donna (L. 9 dicembre 1977, n. 903, e successive modificazioni e integrazioni). In sede di confronto l’Ente fornirà le ulteriori informazioni che venissero richieste dagli organismi sindacali aziendali che siano oggettivamente utili alla migliore comprensione delle finalità delle ristrutturazioni in questione, dei tempi di realizzazione nonché degli eventuali riflessi organizzativi. Il confronto tra le parti, che sarà finalizzato ad una possibile intesa, avverrà tenendo conto tanto delle esigenze dei lavoratori/trici interessati quanto delle esigenze dell’Ente e si esaurirà comunque entro 30 giorni dalla data dell’incontro informativo. L’Ente potrà attuare i provvedimenti per la parte concernente le ricadute sui lavoratori/trici di cui ai punti a) b) e c), trascorsi i 30 giorni indicati al precedente comma. Durante i predetti 30 giorni le organizzazioni sindacali si asterranno da ogni azione diretta. In caso di eccedenza di personale l’Ente, prima di prendere ogni altra iniziativa, e fare eventualmente ricorso alla L. 23 luglio 1991, n. 223, ove ne sussistano i presupposti, attiverà una fase preventiva di confronto sindacale secondo le disposizioni che seguono. In un apposito incontro con le OO. SS., l’Ente informerà le stesse in ordine alla situazione di eccedenza di personale, ai motivi che la determinano, al numero dei lavoratori/trici coinvolti con relativa collocazione aziendale e profili professionali. Nel corso del confronto, le Parti esamineranno l’attuabilità di misure quali, ad esempio, forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, contratti di riduzione d’orario, part-time, incentivazioni all’esodo anticipato volontario (L. n. 291/88, art. 4, comma 2-bis), anche accompagnate da offerta di partecipazione a corsi di formazione ai fini dell’eventuale riconversione professionale. L’Ente fornirà indicazioni circa i motivi per i quali ritenga non adottabile e non idonea ed efficace, nella fattispecie, alcuna di tali misure. Il confronto, che sarà finalizzato ad una possibile intesa, si esaurirà, salvo diverso accordo tra le Parti, entro 30 giorni dalla data della prima riunione informativa. Nel caso non si raggiunga alcuna intesa, su richiesta di una delle parti verrà attivata un ulteriore fase di verifica tra le Parti firmatarie del presente contratto. Tale fase dovrà esaurirsi nell’ulteriore termine di trenta giorni o eventuale periodo diverso pattuito tra le Parti. Decorso detto periodo senza che sia stato raggiunto un accordo, l’Ente adotterà i provvedimenti ritenuti necessari.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ristrutturazioni aziendali. Nei 11.1 Fermo restando quanto alla l. 223/91, nei casi di rilevanti ristrutturazioni aziendali aziendali, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, fusioni, concentrazioni, scorporo di attività, che possano incidere concretamente sui livelli occupazionali aziendali, ovvero comportino modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di gruppi di personale o ne comportino la mobilità, intesa come mutamento di sede di lavoropersonale, l’Ente informerà la Commissione Congiunta di cui al successivo artle XX.XX. 2.8 bis e gli organismi sindacali aziendali firmatarie, in via preventiva rispetto alla realizzazione dei provvedimenti deliberati. .
11.2 In caso di trasferimento trasferimento, anche parziale parziale, di azienda, l’ente l’Ente provvederà all’informativa nei modi e con gli effetti di cui all’artall'art. 2 del 2, D.lgs. 18/2001. n. 18/01 (e ss.mm.ii.).
11.3 Al riguardo, su richiesta degli organismi sindacali aziendali delle XX.XX., e prima della fase di realizzazione, si effettuerà un confronto tra le parti sui possibili effetti in materia di:
(a) occupazione con riferimento a modifiche a livelli occupazionali;
(b) condizioni di lavoro, con riferimento a problemi legati alla mobilità territoriale, professionalità e mansioni dei lavoratori/trici;
(c) organizzazione del lavoro, con riferimento alle esigenze di formazione e di qualificazione professionale ed alla applicazione e all'applicazione della normativa in tema di parità uomo-uomo- donna (L. 9 dicembre 1977legge 9.12.77, n. 903, 903 e successive modificazioni e integrazioni). .
11.4 In sede di confronto confronto, l’Ente fornirà le ulteriori informazioni che venissero richieste dagli organismi sindacali aziendali che dalle XX.XX., purché siano oggettivamente utili alla migliore comprensione delle finalità delle ristrutturazioni in questione, dei tempi di realizzazione realizzazione, nonché degli eventuali riflessi organizzativi. .
11.5 Il confronto tra le partiParti, che sarà finalizzato ad una possibile intesa, avverrà tenendo conto tanto delle esigenze dei lavoratori/trici interessati quanto delle esigenze dell’Ente di quelle dell’Ente, e si esaurirà comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data dell’incontro informativo. .
11.6 L’Ente potrà attuare i provvedimenti per la parte concernente le ricadute sui lavoratori/trici di cui ai punti a) b) e c), trascorsi i 30 giorni indicati al precedente comma. Durante i predetti 30 giorni giorni, le organizzazioni sindacali XX.XX. si asterranno da ogni azione diretta. In caso di eccedenza di personale l’Ente, prima di prendere ogni altra iniziativa, e fare eventualmente ricorso alla L. 23 luglio 1991, n. 223, ove ne sussistano i presupposti, attiverà una fase preventiva di confronto sindacale secondo le disposizioni che seguono. In un apposito incontro con le OO. SS., l’Ente informerà le stesse in ordine alla situazione di eccedenza di personale, ai motivi che la determinano, al numero dei lavoratori/trici coinvolti con relativa collocazione aziendale e profili professionali. Nel corso del confronto, le Parti esamineranno l’attuabilità di misure quali, ad esempio, forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, contratti di riduzione d’orario, part-time, incentivazioni all’esodo anticipato volontario (L. n. 291/88, art. 4, comma 2-bis), anche accompagnate da offerta di partecipazione a corsi di formazione ai fini dell’eventuale riconversione professionale. L’Ente fornirà indicazioni circa i motivi per i quali ritenga non adottabile e non idonea ed efficace, nella fattispecie, alcuna di tali misure. Il confronto, che sarà finalizzato ad una possibile intesa, si esaurirà, salvo diverso accordo tra le Parti, entro 30 giorni dalla data della prima riunione informativa. Nel caso non si raggiunga alcuna intesa, su richiesta di una delle parti verrà attivata un ulteriore fase di verifica tra le Parti firmatarie del presente contratto. Tale fase dovrà esaurirsi nell’ulteriore termine di trenta giorni o eventuale periodo diverso pattuito tra le Parti. Decorso detto periodo senza che sia stato raggiunto un accordo, l’Ente adotterà i provvedimenti ritenuti necessari.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ristrutturazioni aziendali. Nei casi di rilevanti ristrutturazioni aziendali anche derivanti da innovazioni tecnologiche, fusioni, concentrazioni, scorporo di attività, che possano incidere concretamente significativamente sui livelli occupazionali aziendali, ovvero comportino modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di gruppi di personale o ne comportino la mobilità, intesa come mutamento di sede di lavoro, l’Ente informerà la Commissione Congiunta di cui al successivo artle XX.XX. 2.8 bis e gli organismi sindacali aziendali in via preventiva rispetto alla realizzazione dei provvedimenti deliberati. In caso di trasferimento anche parziale di azienda, l’ente provvederà all’informativa nei modi e con gli effetti di cui all’art. 2 del D.lgs. 18/2001alla normativa vigente. Al riguardo, su richiesta degli organismi sindacali aziendali e prima della fase di realizzazione, si effettuerà un confronto tra le parti sui possibili effetti in materia di:
a) occupazione con riferimento a modifiche a livelli occupazionali;
b) condizioni di lavoro, con riferimento a problemi legati alla mobilità territoriale, professionalità e mansioni dei lavoratori/trici;
c) organizzazione del lavoro, con riferimento alle esigenze di formazione e di qualificazione professionale ed alla applicazione della normativa in tema di parità uomo-donna (L. 9 dicembre 1977, n. 903, e successive modificazioni e integrazioni)donna. In sede di confronto l’Ente fornirà le ulteriori informazioni che venissero richieste dagli organismi sindacali aziendali che siano oggettivamente utili alla migliore comprensione delle finalità delle ristrutturazioni in questione, dei tempi di realizzazione nonché degli eventuali riflessi organizzativi. Il confronto tra le parti, che sarà finalizzato ad una possibile intesa, avverrà tenendo conto tanto delle esigenze dei lavoratori/trici interessati quanto delle esigenze dell’Ente e si esaurirà comunque entro 30 giorni dalla data dell’incontro informativo. L’Ente potrà attuare i provvedimenti per la parte concernente le ricadute sui lavoratori/trici di cui ai punti a) b) e c), trascorsi i 30 giorni indicati al precedente comma. Durante i predetti 30 giorni le organizzazioni sindacali si asterranno da ogni azione diretta. In caso di eccedenza di personale l’Ente, prima di prendere ogni altra iniziativa, e fare eventualmente ricorso alla L. 23 luglio 1991, n. 223, ove ne sussistano i presupposti, attiverà una fase preventiva di confronto sindacale secondo le disposizioni che seguono. In un apposito incontro con le OO. SS., l’Ente informerà le stesse in ordine alla situazione di eccedenza di personale, ai motivi che la determinano, al numero dei lavoratori/trici coinvolti con relativa collocazione aziendale e profili professionali. Nel corso del confronto, le Parti esamineranno gli Enti si impegnano a valutare l’attuabilità di misure quali, quali ad esempio, esempio forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, contratti di riduzione d’orario, part-time, incentivazioni all’esodo anticipato volontario (L. n. 291/88, art. 4, comma 2-bis)volontario, anche accompagnate da offerta di partecipazione a corsi di formazione ai fini dell’eventuale riconversione professionale. L’Ente fornirà indicazioni circa i motivi per i quali ritenga non adottabile e non idonea ed efficace, nella fattispecie, alcuna di tali misure. Il confronto, che sarà finalizzato ad una possibile intesa, si esaurirà, salvo diverso accordo tra le Parti, entro 30 90 giorni dalla data della prima riunione informativa. Nel caso non si raggiunga alcuna intesa, su richiesta di una delle parti verrà attivata un ulteriore fase di verifica tra le Parti firmatarie del presente contratto. Tale fase dovrà esaurirsi nell’ulteriore termine di trenta giorni o eventuale periodo diverso pattuito tra le Parti. Decorso detto periodo senza che sia stato raggiunto un accordo, l’Ente adotterà i provvedimenti ritenuti necessari. In caso di liquidazione e/o soppressione dell’Ente, i termini relativi al confronto sono raddoppiati. Gli Enti firmatari del presente CCNL, in caso di ristrutturazioni aziendali ovvero di liquidazione/soppressione di un Ente, si impegnano a valutare i profili professionali del personale dichiarato in eccedenza all’atto di eventuali procedure di selezione effettuate nei sei mesi successivi alla cessazione dei rapporti di lavoro.
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Ristrutturazioni aziendali. Nei casi di rilevanti ristrutturazioni aziendali anche derivanti da innovazioni tecnologiche, fusioni, concentrazioni, scorporo di attività, che possano incidere concretamente significativamente sui livelli occupazionali aziendali, ovvero comportino modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di gruppi di personale o ne comportino la mobilità, intesa come mutamento di sede di lavoro, l’Ente informerà la Commissione Congiunta di cui al successivo artle XX.XX. 2.8 bis e gli organismi sindacali aziendali in via preventiva rispetto alla realizzazione dei provvedimenti deliberati. In caso di trasferimento anche parziale di azienda, l’ente provvederà all’informativa nei modi e con gli effetti di cui all’art. 2 del D.lgs. 18/2001alla normativa vigente. Al riguardo, su richiesta degli organismi sindacali aziendali e prima della fase di realizzazione, si effettuerà un confronto tra le parti sui possibili effetti in materia di:
a) occupazione con riferimento a modifiche a livelli occupazionali;
b) condizioni di lavoro, con riferimento a problemi legati alla mobilità territoriale, professionalità e mansioni dei lavoratori/trici;
c) organizzazione del lavoro, con riferimento alle esigenze di formazione e di qualificazione professionale ed alla applicazione della normativa in tema di parità uomo-donna (L. 9 dicembre 1977, n. 903, e successive modificazioni e integrazioni)donna. In sede di confronto l’Ente fornirà le ulteriori informazioni che venissero richieste dagli organismi sindacali aziendali che siano oggettivamente utili alla migliore comprensione delle finalità delle ristrutturazioni in questione, dei tempi di realizzazione nonché degli eventuali riflessi organizzativi. Il confronto tra le parti, che sarà finalizzato ad una possibile intesa, avverrà tenendo conto tanto delle esigenze dei lavoratori/trici interessati quanto delle esigenze dell’Ente e si esaurirà comunque entro 30 giorni dalla data dell’incontro informativo. L’Ente potrà attuare i provvedimenti per la parte concernente le ricadute sui lavoratori/lavoratori/ trici di cui ai punti a) b) e c), trascorsi i 30 giorni indicati al precedente comma. Durante i predetti 30 giorni le organizzazioni sindacali si asterranno da ogni azione diretta. In caso di eccedenza di personale l’Ente, prima di prendere ogni altra iniziativa, e fare eventualmente ricorso alla L. 23 luglio 1991, n. 223, ove ne sussistano i presupposti, attiverà una fase preventiva di confronto sindacale secondo le disposizioni che seguono. In un apposito incontro con le OO. SS., l’Ente informerà le stesse in ordine alla situazione di eccedenza di personale, ai motivi che la determinano, al numero dei lavoratori/trici coinvolti con relativa collocazione aziendale e profili professionali. Nel corso del confronto, le Parti esamineranno gli Enti si impegnano a valutare l’attuabilità di misure quali, quali ad esempio, esempio forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, contratti di riduzione d’orario, part-time, incentivazioni all’esodo anticipato volontario (L. n. 291/88, art. 4, comma 2-bis)volontario, anche accompagnate da offerta di partecipazione a corsi di formazione ai fini dell’eventuale riconversione professionale. L’Ente fornirà indicazioni circa i motivi per i quali ritenga non adottabile e non idonea ed efficace, nella fattispecie, alcuna di tali misure. Il confronto, che sarà finalizzato ad una possibile intesa, si esaurirà, salvo diverso accordo tra le Parti, entro 30 90 giorni dalla data della prima riunione informativa. Nel caso non si raggiunga alcuna intesa, su richiesta di una delle parti verrà attivata un ulteriore fase di verifica tra le Parti firmatarie del presente contratto. Tale fase dovrà esaurirsi nell’ulteriore termine di trenta giorni o eventuale periodo diverso pattuito tra le Parti. Decorso detto periodo senza che sia stato raggiunto un accordo, l’Ente adotterà i provvedimenti ritenuti necessari. In caso di liquidazione e/o soppressione dell’Ente, i termini relativi al confronto sono raddoppiati. Gli Enti firmatari del presente CCNL, in caso di ristrutturazioni aziendali ovvero di liquidazione/soppressione di un Ente, si impegnano a valutare i profili professionali del personale dichiarato in eccedenza all’atto di eventuali procedure di selezione effettuate nei sei mesi successivi alla cessazione dei rapporti di lavoro.
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Ristrutturazioni aziendali. Nei casi di rilevanti ristrutturazioni aziendali anche derivanti da innovazioni tecnologiche, fusioni, concentrazioni, scorporo di attività, che possano incidere concretamente sui livelli occupazionali aziendali, ovvero comportino modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di gruppi di personale o ne comportino la mobilità, intesa come mutamento di sede di lavoro, l’Ente informerà la Commissione Congiunta di cui al successivo art. 2.8 bis e informerà, gli organismi sindacali aziendali in via preventiva rispetto alla realizzazione dei provvedimenti deliberati. In caso di trasferimento anche parziale di azienda, l’ente provvederà all’informativa nei modi e con gli effetti di cui all’art. 2 del D.lgs. 18/2001. Al riguardo, su richiesta degli organismi sindacali aziendali e prima della fase di realizzazione, si effettuerà un confronto tra le parti sui possibili effetti in materia di:
a) occupazione con riferimento a modifiche a livelli occupazionali;
b) condizioni di lavoro, con riferimento a problemi legati alla mobilità territoriale, professionalità e mansioni dei lavoratori/trici;
c) organizzazione del lavoro, con riferimento alle esigenze di formazione e di qualificazione professionale ed alla applicazione della normativa in tema di parità uomo-donna (L. 9 dicembre 1977, n. 903, e successive modificazioni e integrazioni). In sede di confronto l’Ente fornirà le ulteriori informazioni che venissero richieste dagli organismi sindacali aziendali che siano oggettivamente utili alla migliore comprensione delle finalità delle ristrutturazioni in questione, dei tempi di realizzazione nonché degli eventuali riflessi organizzativi. Il confronto tra le parti, che sarà finalizzato ad una possibile intesa, avverrà tenendo conto tanto delle esigenze dei lavoratori/trici interessati quanto delle esigenze dell’Ente e si esaurirà comunque entro 30 giorni dalla data dell’incontro informativo. L’Ente potrà attuare i provvedimenti per la parte concernente le ricadute sui lavoratori/trici di cui ai punti a) b) e c), trascorsi i 30 giorni indicati al precedente comma. Durante i predetti 30 giorni le organizzazioni sindacali si asterranno da ogni azione diretta. In caso di eccedenza di personale l’Ente, prima di prendere ogni altra iniziativa, e fare eventualmente ricorso alla L. 23 luglio 1991, n. 223, ove ne sussistano i presupposti, attiverà una fase preventiva di confronto sindacale secondo le disposizioni che seguono. In un apposito incontro con le OO. SSXX.XX., l’Ente informerà le stesse in ordine alla situazione di eccedenza di personale, ai motivi che la determinano, al numero dei lavoratori/trici coinvolti con relativa collocazione aziendale e profili professionali. Nel corso del confronto, le Parti esamineranno l’attuabilità di misure quali, ad esempio, forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, contratti di riduzione d’orario, part-time, incentivazioni all’esodo anticipato volontario (L. n. 291/88, art. 4, comma 2-bis), anche accompagnate da offerta di partecipazione a corsi di formazione ai fini dell’eventuale riconversione professionale. L’Ente fornirà indicazioni circa i motivi per i quali ritenga non adottabile e non idonea ed efficace, nella fattispecie, alcuna di tali misure. Il confronto, che sarà finalizzato ad una possibile intesa, si esaurirà, salvo diverso accordo tra le Parti, entro 30 giorni dalla data della prima riunione informativa. Nel caso non si raggiunga alcuna intesa, su richiesta di una delle parti verrà attivata un ulteriore fase di verifica tra le Parti firmatarie del presente contratto. Tale fase dovrà esaurirsi nell’ulteriore termine di trenta giorni o eventuale periodo diverso pattuito tra le Parti. Decorso detto periodo senza che sia stato raggiunto un accordo, l’Ente adotterà i provvedimenti ritenuti necessari.
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Ristrutturazioni aziendali. Nei casi di rilevanti ristrutturazioni aziendali anche derivanti da innovazioni tecnologiche, fusioni, concentrazioni, scorporo di attività, che possano incidere concretamente sui livelli occupazionali aziendali, ovvero comportino modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di gruppi di personale o ne comportino la mobilità, intesa - così come mutamento di sede di lavoro, l’Ente informerà la Commissione Congiunta definiti dall'art. 15 del CCNL 17/9/2007 - le Imprese forniranno l'informazione di cui al successivo artpredetto articolo, specificando le finalità del progetto di riorganizzazione, la relativa struttura organizzativa risultante, tempi e modalità del progetto in esame. 2.8 bis e gli organismi sindacali aziendali in via preventiva rispetto alla realizzazione Qualora si prevedessero uno o più dei provvedimenti deliberati. In caso di trasferimento anche parziale di azienda, l’ente provvederà all’informativa nei modi e con gli effetti di cui all’art. 2 del D.lgs. 18/2001. Al riguardo, su richiesta degli organismi sindacali aziendali e prima della fase di realizzazione, si effettuerà un confronto tra le parti sui possibili effetti in materia di:
a) occupazione con riferimento a modifiche a livelli occupazionali;
b) condizioni di lavoro, con riferimento a problemi legati alla mobilità territoriale, professionalità e mansioni dei lavoratori/trici;
c) organizzazione del lavoro, con riferimento alle esigenze di formazione e di qualificazione professionale ed alla applicazione della normativa in tema di parità uomo-donna (L. 9 dicembre 1977, n. 903, e successive modificazioni e integrazioni). In sede di confronto l’Ente fornirà le ulteriori informazioni che venissero richieste dagli organismi sindacali aziendali che siano oggettivamente utili alla migliore comprensione delle finalità delle ristrutturazioni in questione, dei tempi di realizzazione nonché degli eventuali riflessi organizzativi. Il confronto tra le parti, che sarà finalizzato ad una possibile intesa, avverrà tenendo conto tanto delle esigenze dei lavoratori/trici interessati quanto delle esigenze dell’Ente e si esaurirà comunque entro 30 giorni dalla data dell’incontro informativo. L’Ente potrà attuare i provvedimenti per la parte concernente le ricadute sui lavoratori/trici di cui ai punti a) ), b) e c), trascorsi i 30 giorni indicati al precedente comma) del medesimo art. Durante i predetti 30 giorni 15 le organizzazioni sindacali si asterranno da ogni azione diretta. In caso di eccedenza di personale l’Ente, prima di prendere ogni altra iniziativa, e fare eventualmente ricorso alla L. 23 luglio 1991, n. 223, ove ne sussistano i presupposti, attiverà una fase preventiva di confronto sindacale secondo le disposizioni che seguono. In Imprese - in un apposito incontro con le OO. SSsu richiesta delle XX.XX., l’Ente informerà ovvero nell'ambito del previsto confronto - forniranno anche precisazioni relative alle funzioni, responsabilità, organici e collegamenti dell'eventuale nuova struttura. Se per effetto dei processi di ristrutturazione si rendesse necessario procedere a nuove assunzioni per le stesse in ordine alla situazione di eccedenza di personale, ai motivi che la determinano, quali sia previsto un inquadramento superiore al numero dei lavoratori/trici coinvolti con relativa collocazione aziendale e profili professionali. Nel corso del confronto5° livello, le Parti esamineranno l’attuabilità Compagnie verificheranno preliminarmente la possibilità di misure qualiattivare la mobilità interna. Tale mobilità - per quanto riguarda posizioni di 4° e 5° livello, ad esempio, forme flessibili che si collocano nelle previsioni di gestione del tempo di lavoro, contratti di riduzione d’orario, part-time, incentivazioni all’esodo anticipato volontario (L. n. 291/88, cui agli art. 466, comma 2-bis)69, anche accompagnate 98 e 99 - potrà essere favorita dal ricorso alla formazione e riqualificazione professionale nonchè da offerta eventuali bandi interni. In quest'ultima ipotesi le RSA potranno fornire suggerimenti e proposte. Le Imprese informeranno le RSA sulle esigenze predette e comunicheranno quante posizioni sono state ricoperte da lavoratori "movimentati". La composizione delle commissioni inquadramento, formazione, pari opportunità, osservatorio, è fissata in 5 per parte. Le commissioni sono validamente costituite con la presenza di partecipazione a corsi di formazione ai fini dell’eventuale riconversione professionalealmeno la metà più uno dei suoi componenti. L’Ente fornirà indicazioni circa i motivi per i quali ritenga non adottabile e non idonea ed efficace, nella fattispecie, alcuna di tali misure. Il confronto, che sarà finalizzato ad Le decisioni vengono adottate con una possibile intesa, si esaurirà, salvo diverso accordo tra le Parti, entro 30 giorni dalla data maggioranza della prima riunione informativa. Nel caso non si raggiunga alcuna intesa, su richiesta di una delle parti verrà attivata un ulteriore fase di verifica tra le Parti firmatarie del presente contratto. Tale fase dovrà esaurirsi nell’ulteriore termine di trenta giorni o eventuale periodo diverso pattuito tra le Parti. Decorso detto periodo senza che sia stato raggiunto un accordo, l’Ente adotterà i provvedimenti ritenuti necessarimetà più uno dei votanti.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Ristrutturazioni aziendali. Nei 11.1 Fermo restando quanto alla l. 223/91, nei casi di rilevanti ristrutturazioni aziendali aziendali, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, fusioni, concentrazioni, scorporo di attività, che possano incidere concretamente sui livelli occupazionali aziendali, ovvero comportino modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di gruppi di personale o ne comportino la mobilità, intesa come mutamento di sede di lavoro, l’Ente informerà la Commissione Congiunta di cui al successivo art. 2.8 bis e gli organismi sindacali aziendali in via preventiva rispetto alla realizzazione dei provvedimenti deliberati. prestazione
11.2 In caso di trasferimento trasferimento, anche parziale parziale, di azienda, l’ente l’Ente provvederà all’informativa nei modi e con gli effetti di cui all’artall'art. 2 del 2, D.lgs. 18/2001. n. 18/01 (e ss.mm.ii.).
11.3 Al riguardo, su richiesta degli organismi sindacali aziendali delle XX.XX., e prima della fase di realizzazione, si effettuerà un confronto tra le parti sui possibili effetti in materia di:
(a) occupazione con riferimento a modifiche a livelli occupazionali;
(b) condizioni di lavoro, con riferimento a problemi legati alla mobilità territoriale, professionalità e mansioni dei lavoratori/trici;
(c) organizzazione del lavoro, con riferimento alle esigenze di formazione e di qualificazione professionale ed alla applicazione e all'applicazione della normativa in tema di parità uomo-donna (L. 9 dicembre 1977legge 9.12.77, n. 903, 903 e successive modificazioni e integrazioni). .
11.4 In sede di confronto confronto, l’Ente fornirà le ulteriori informazioni che venissero richieste dagli organismi sindacali aziendali che dalle XX.XX., purché siano oggettivamente utili alla migliore comprensione delle finalità delle ristrutturazioni in questione, dei tempi di realizzazione realizzazione, nonché degli eventuali riflessi organizzativi. .
11.5 Il confronto tra le partiParti, che sarà finalizzato ad una possibile intesa, avverrà tenendo conto tanto delle esigenze dei lavoratori/trici interessati quanto delle esigenze dell’Ente di quelle dell’Ente, e si esaurirà comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data dell’incontro informativo. .
11.6 L’Ente potrà attuare i provvedimenti per la parte concernente le ricadute sui lavoratori/trici di cui ai punti a) b) e c), trascorsi i 30 giorni indicati al precedente comma. Durante i predetti 30 giorni giorni, le organizzazioni sindacali XX.XX. si asterranno da ogni azione diretta. In caso di eccedenza di personale l’Ente, prima di prendere ogni altra iniziativa, e fare eventualmente ricorso alla L. 23 luglio 1991, n. 223, ove ne sussistano i presupposti, attiverà una fase preventiva di confronto sindacale secondo le disposizioni che seguono. In un apposito incontro con le OO. SS., l’Ente informerà le stesse in ordine alla situazione di eccedenza di personale, ai motivi che la determinano, al numero dei lavoratori/trici coinvolti con relativa collocazione aziendale e profili professionali. Nel corso del confronto, le Parti esamineranno l’attuabilità di misure quali, ad esempio, forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, contratti di riduzione d’orario, part-time, incentivazioni all’esodo anticipato volontario (L. n. 291/88, art. 4, comma 2-bis), anche accompagnate da offerta di partecipazione a corsi di formazione ai fini dell’eventuale riconversione professionale. L’Ente fornirà indicazioni circa i motivi per i quali ritenga non adottabile e non idonea ed efficace, nella fattispecie, alcuna di tali misure. Il confronto, che sarà finalizzato ad una possibile intesa, si esaurirà, salvo diverso accordo tra le Parti, entro 30 giorni dalla data della prima riunione informativa. Nel caso non si raggiunga alcuna intesa, su richiesta di una delle parti verrà attivata un ulteriore fase di verifica tra le Parti firmatarie del presente contratto. Tale fase dovrà esaurirsi nell’ulteriore termine di trenta giorni o eventuale periodo diverso pattuito tra le Parti. Decorso detto periodo senza che sia stato raggiunto un accordo, l’Ente adotterà i provvedimenti ritenuti necessari.
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