RITARDI NELL’ESECUZIONE E PENALI Clausole campione

RITARDI NELL’ESECUZIONE E PENALI. È stabilita una penale da calcolarsi in base alla gravità del ritardo, tra un minimo dell’1 per mille e un massimo del 3 per mille sull’importo aggiudicato, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni, previa contestazione formale degli addebiti. Oltre la penale di cui sopra, l’aggiudicatario risponderà di ogni danno che, per effetto del ritardo, dovesse derivare al Committente. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l’affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.
RITARDI NELL’ESECUZIONE E PENALI. Viene fissata una penale che verrà calcolata, in base alla gravità del ritardo, comunque tra un minimo dell’1% ad un massimo del 3% sull’importo aggiudicato, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni, previa contestazione formale degli addebiti. Oltre alla penale di cui sopra, l’aggiudicatario risponderà di ogni danno che, per effetto del ritardo, dovesse derivare a Pugliapromozione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l’affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa. L'importo relativo alla penale sarà trattenuto sul mandato di pagamento successivo all'addebito. Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.