Inadempienze e penali Clausole campione

Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze alla presente convenzione, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell’Istituto dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda il competente ufficio aziendale procede all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all’Istituto per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l’Istituto dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio del flusso informatico di cui all’art. 10 fino al suo ripristino.
Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze. L’Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi di cui all’art. 4 del presente contratto ed in generale di quanto previsto dal citato Regolamento 79/R del 17.11.2016. Di fronte a tale violazione sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza al suddetto obbligo, si procederà a sospendere il contratto.
Inadempienze e penali. L’Azienda, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme. Qualora venga riscontrata una violazione di lieve entità che non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata all’impresa aggiudicataria una semplice ammonizione. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'Impresa e da questa non giustificato nei termini temporali assegnati, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal capitolato speciale e dal progetto presentato dall'Impresa in sede di offerta, l'Amministrazione provvederà a contestare gli addebiti per iscritto all’Impresa Aggiudicataria, che potrà presentare le proprie giustificazioni entro i 10 giorni successivi. In caso di mancato riscontro, e comunque qualora le giustificazioni addotte siano ritenute insufficienti, l'Amministrazione provvederà ad applicare una penale, da un minimo di euro 300,00 ad un massimo di euro 5.000,00, in base alla gravità dell’inadempienza. Si individuano in particolare le seguenti penalità: - € 200,00 mancata comunicazione delle modifiche del personale; - € 300,00 mancato rispetto degli orari di presenza; - € 300,00 in caso di inadempienze ritenute lievi (es. difformità del servizio rispetto al progetto presentato, modifica dell’esecuzione di ciascuna delle attività proposte in sede di offerta, comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza, interventi di pulizia eseguiti in modo insoddisfacente); - fino a € 1.000,00 per ogni altra violazione degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato (mancato rispetto delle norme igienico sanitarie da parte del personale addetto al servizio, interventi di pulizia non eseguiti, mancato adempimento degli interventi manutentivi); - € 1.000,00 in caso di inadempienze ritenute gravi (es. mancata sostituzione del personale assente entro il secondo giorno, grave negligenza nei doveri di sorveglianza dei minori affidati, utilizzo di personale professionalmente non idoneo); - fino ad € 5.000,00 in caso di mancata attuazione delle migliorie offerte in sede di gara o di mancato espletamento del servizio senza giustificato motivo; Le inadempienze sopra descritte, individuate a mero titolo esemplificativo, non precludono all’Amministrazione il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, ma comunque rilevant...
Inadempienze e penali. È considerato inadempimento la dotazione delle licenze e servizi connessi non conforme a quanto ordinato. In tale evenienza il Fornitore dovrà sostituire con immediatezza, entro 3 (tre) giorni lavorativi, il prodotto contestato conformemente a quanto richiesto in sede di offerta e successivamente ordinato. Nel caso ulteriore in cui l’Operatore Economico aggiudicatario risultasse inadempiente nell’esecuzione della prestazione di aggiornamento, manutenzione, supporto e formazione e/o non osservasse in parte o in tutto le condizioni riportate in tutti gli atti di gara nonché nella propria offerta e nel contratto, sarà facoltà dell’Agenzia procedere alla contestazione dell’addebito ai sensi dell’art. 1454 cc. Qualora l’aggiudicatario incorra nei casi di inadempimento durante l’esecuzione, l’Agenzia procederà alla contestazione previo invio di posta elettronica certificata e alla messa in mora dell’aggiudicatario indicando i termini per l’esecuzione della prestazione. L’aggiudicatario dovrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 15 giorni. In caso di mancato riscontro entro i termini di cui sopra o qualora le controdeduzioni non siano ritenute adeguate, verranno applicate le penali di cui alla tabella di seguito riportata, in cui vengono dettagliate le principali cause di inadempimento: Termini di consegna Qualora la Ditta aggiudicataria non rispetti i termini di consegna di cui al’art.4 1‰ per giornata (in riferimento all’importo complessivo dell’appalto) Termini di sostituzione del materiale non conforme Qualora la Ditta aggiudicataria non rispetti i termini di sostituzione, entro i 3 giorni lavorativi 1‰ per giornata (in riferimento all’importo complessivo dell’appalto) Interventi di supporto tecnico Qualora la Ditta aggiudicataria non rispetti gli SLA definiti nella tabella dell’art. 4 1‰ per ora (in riferimento all’importo complessivo dell’appalto) Interventi di formazione/consulenza Qualora la Ditta aggiudicataria non rispetti i termini di erogazione di cui all’art. 4 1‰ per giornata (in riferimento all’importo complessivo dell’appalto) In ogni caso è sempre fatto salvo il diritto dell’Agenzia al risarcimento del maggior danno eventualmente subito, dovuto al ritardo e alla non conformità della prestazione resa. Le penalità e il maggior danno cagionato dall’Operatore Economico aggiudicatario saranno trattenuti dall’Agenzia sulla fattura in pagamento e, ove questo non bastasse, sulla cauzione definitiva, secondo i principi della compen...
Inadempienze e penali. In caso di violazione degli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel presente Capitolato speciale ovvero nell’offerta tecnica del broker, l’Unione provvederà a formalizzare circostanziata contestazione scritta con diffida ad adempiere, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al Broker il termine minimo di 15 giorni naturali e consecutivi per produrre controdeduzioni scritte. Qualora tali controdeduzioni non fossero ritenute idonee a giustificare il comportamento del Broker, verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale nella misura di: - € 500,00, salvo l’eventuale diritto alle ulteriori somme, per gravi omissioni e ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere; - € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dall’Ente per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Le sanzioni pecuniarie sopra descritte non si escludono e sono cumulabili tra di loro. L’Ente si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l’incarico al Broker con preavviso di almeno 60 giorni, qualora si verificasse, da parte di questo, il ripetersi di inadempienze rispetto agli impegni assunti in sede contrattuale; in tal caso il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. La radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi comporta l’immediata risoluzione del contratto.
Inadempienze e penali. Tutte le clausole del presente Capitolato sono da intendersi come essenziali. Ogni disservizio e/o inadempienza rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente Capitolato ad opera dell'Impresa aggiudicataria sarà oggetto di contestazione scritta (a mezzo pec). A tal fine la Fondazione invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a produrre giustificazioni e comunque conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall’Impresa aggiudicataria, che dovranno pervenire alla Fondazione entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti, si procederà all’applicazione di una penalità variabile da euro 250,00 a euro 1.500,00 in ragione dell’importanza delle irregolarità, del disservizio provocato e del ripetersi nel tempo delle manchevolezze. L’applicazione delle penalità non esclude il risarcimento dei danni derivanti dal mancato o non conforme servizio. Nel caso in cui l’Impresa aggiudicataria sia incorsa in almeno tre distinte contestazioni assoggettate a penalità, la Fondazione potrà procedere alla risoluzione immediata ex art. 1456 c.c., con richiesta di risarcimento dei danni tutti, anche indiretti, causati dagli inadempimenti contestati.
Inadempienze e penali. Nel caso in cui l’affidatario non rispettasse le clausole del presente capitolato, l’Agenzia avrà la facoltà di applicare le penali appresso indicate:
Inadempienze e penali. 1. Le Parti danno atto che, per quanto riguarda i casi di inadempimento o ritardo nell'adempimento e le conseguenti penali, si fa riferimento a quanto previsto dall' articolo 3.10 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, contenuto nel progetto allegato alla presente convenzione sotto la lettera ”A”.
Inadempienze e penali. 1. Le inadempienze eventualmente riscontrate durante l’esecuzione del servizio, oggetto del presente Contratto, non imputabili a forza maggiore o a caso fortuito, saranno contestate dalla “Stazione appaltante” - a mezzo raccomandata A.R. - alla “Società aggiudicataria”.
Inadempienze e penali. Ferme le cause di risoluzione previste dalla legge, dal disciplinare di gara e dal presente capitolato, la Stazione Appaltante si riserva di applicare specifiche penalità a fronte di inadempimenti o disservizi che non siano di gravità tale da compromettere la prosecuzione del rapporto. Le penali saranno applicate previa contestazione scritta dell’addebito, da inviarsi via pec al Direttore Tecnico. L’Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie deduzioni alla Stazione Appaltante entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione della contestazione. In particolare possono essere applicate penali a fronte delle seguenti ipotesi di inadempimento o disservizio: