Inadempienze e penali Clausole campione

Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze alla presente convenzione, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell’Istituto dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda il competente ufficio aziendale procede all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all’Istituto per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l’Istituto dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio del flusso informatico di cui all’art. 10 fino al suo ripristino.
Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze. L’Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi di cui all’art. 4 del presente contratto ed in generale di quanto previsto dal citato Regolamento 79/R del 17.11.2016. Di fronte a tale violazione sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza al suddetto obbligo, si procederà a sospendere il contratto.
Inadempienze e penali. Qualora durante l'esecuzione del contratto siano rilevati ritardi, difformità o inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato o a quanto offerto dall'operatore economico in sede di gara, l'Amministrazione si riserva di applicare le seguenti penali: (a) Penale pari a € 300,00 (euro trecento/00) ogni volta per ciascuna delle seguenti inadempienze: • comportamenti considerati dall'Amministrazione inadeguati e non consoni al luogo di lavoro e/o comportamenti scorretti e scortesi con il pubblico e con il personale operante presso Palazzo delle Orsoline; • mancata segnalazione di sostituzioni o cambiamenti degli addetti ai servizi; • mancata comunicazione dei periodi di tirocinio per i nuovi addetti, con l'indicazione dei nominativi e delle date di riferimento; • mancata tempestiva sostituzione del personale che risultasse assente per qualsiasi motivo; • uso improprio delle attrezzature e dei servizi presso Palazzo delle Orsoline; • mancato utilizzo del cartellino di riconoscimento da parte del personale addetto ai servizi. Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel presente Capitolato, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05g (zerovirgolazerocinquepermille) e l'1g (unpermille) dell'importo contrattuale, IVA e oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo. Sono considerate gravi inadempienze (con un elenco non esaustivo ma esemplificativo e sempre fatta salva la valutazione dell'Amministrazione sull'impatto del disservizio sull'utenza e sull'organizzazione complessiva): • sospensione, abbandono o mancata effettuazione dei servizi senza giustificazione, né preavviso; • violazione degli orari concordati e delle modalità di organizzazione del servizio; • impiego di personale con qualifiche inferiori a quelle stabilite; • mancato rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali; • mancata eliminazione di inconvenienti dopo la formale segnalazione da parte dell'Amministrazione. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali saranno contestati all'Appaltatore tramite PEC. L'operatore economico dovrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni nel termine massimo di quindi (15) giorni dalla stessa contestazione. Qualora le giustificazioni addotte non siano accoglibili a giudizio insindacabile dell'Ammi...
Inadempienze e penali. Ove riscontrasse la violazione degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, il Comune di Carmignano provvederà alla formale contestazione per iscritto con lettera raccomandata A/R. L’Impresa affidataria potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Ove, ad insindacabile giudizio del Comune di Carmignano, le controdeduzioni risultassero irrilevanti, saranno applicate le seguenti penalità: A) euro 30,00 per ogni utente rispetto al quale non sia stato fatto l’attacco alla rete e non sia iniziato il servizio entro un mese dalla data dell’abbonamento, purchè l’utente stesso abbia soddisfatto tutte le condizioni dell’abbonamento stesso; B) di Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione di interventi a carattere d’urgenza e/o riferiti alle risoluzioni di guasti, situazioni impiantistiche e disfunzioni che possano ledere l’incolumità di addetti e/o cittadini; C) Euro 3,00 per ogni giorno di mancata accensione della lampada e mancata riattivazione della medesima entro le 24 ore; D) di Euro 200,00 riferito ad ogni mancata formazione di elementi di protezione di scavi, tracciati, deposito di materiali ecc. che determinino pericolo per addetti o cittadini E) di euro 20,00 per ogni giorno di ritardo nella sostituzione delle lampade di cui all’art.4 Non è precluso al Comune di Carmignano il diritto di sanzionare eventuali inadempienze e/o comportamenti rilevanti rispetto alla corretta esecuzione del servizio, anche se non espressamente elencati.
Inadempienze e penali. 1-Qualora il Comune di Aprilia accerti il ritardo, l’inadempimento, l’inesattezza o la violazione rispetto agli obblighi stabiliti nei documenti che compongono la presente convenzione da parte del soggetto partner, provvederà ad applicare le sotto elencate penali contrattuali: a) impiego di personale con titoli diversi da quelli richiesti/offerti: applicazione di una penale di € 150,00/giorno per ogni operatore; b) mancata immediata sostituzione del personale assente per diversa causa: applicazione di una penale di €. 150,00/giorno per ogni mancata sostituzione; c) mancato servizio per un intero giorno: applicazione di una penale di € 500,00/giorno; d) sostituzione del personale assente con operatori di qualifica e competenze diverse da quelle previste nel Documento Operativo: applicazione una penale di €. 150,00/giorno per operatore; e) mancata sostituzione del personale non idoneo: applicazione di una penale di €. 200,00 /giorno per operatore, per ogni giorno successivo al secondo dalla formale comunicazione del diniego di autorizzazione da parte dell’Autorità procedente; f) mancata messa a disposizione della sede funzionante entro 15 giorni dalla data di avvio delle attività: applicazione di una penale di €. 300,00 per ogni giorno di ritardo; g) mancata fornitura degli arredi, delle attrezzature e di quant’altro necessario al buon funzionamento: applicazione di una penale da €. 100,00/giorno a €. 500,00/giorno; h) mancata sostituzione o manutenzione delle attrezzature informatiche: applicazione di una penale pari ad €. 150,00/giornaliere; i) mancata trasmissione delle relazioni richieste dal RUP: applicazione di una penale di € 200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla data stabilita di invio; 2-In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata. 3-Le penali verranno applicate con Determinazione Dirigenziale fatto salvo il pagamento dei maggiori danni subiti dalla Stazione appaltante.
Inadempienze e penali. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo “RISOLUZIONE E RECESSO”, nei casi di inadempienza degli obblighi contrattuali verranno applicate alla Ditta fornitrice penali, il cui importo, è il seguente: a) Il mancato rispetto dei tempi di consegna entro i termini stabiliti dall’offerente in sede di gara (Art. 5.2, comma 8)comporterà una penale pari al 0,1% dell’importo contrattuale per ogni giorno solare e continuativo di ritardo, fino ad un massimo del 5%, oltre il quale il contratto si intende risolto di diritto. b) Il mancato rispetto dei tempi di installazione entro il termine massimo di 10 giorni solari consecutivi dalla data di consegna e verifica di conformità della merce (Art. 5.2, comma 14), verrà applicatauna penale pari al 0,1% dell’importo contrattuale per ogni giorno solare e continuativo di ritardo, fino ad un massimo del 5%, oltre il quale il contratto si intende risolto di diritto. c) Il mancato rispetto dei tempi previsti per il termine delle operazioni d’installazione comprensiva del “quick training” iniziale (Art. 5.2, comma 16),comporterà una penale pari al 0,1% dell’importo contrattuale per ogni giorno solare e continuativo di ritardo, fino ad un massimo del 5%, oltre il quale il contratto si intende risolto di diritto. d) Il mancato rispetto dei tempi previsti per il termine delle operazioni di collaudo comprensiva della verifica delle caratteristiche prestazionali, ove richieste,(Art. 5.2, comma 20),comporterà una penale pari al 0,1% dell’importo contrattuale per ogni giorno solare e continuativo di ritardo, fino ad un massimo del 5%, oltre il quale il contratto si intende risolto di diritto. e) Il mancato rispetto dei tempi di riconsegna/installazione/collaudo, di cui all’Art. 5.2, comma 2, comporterà una penale pari al 0,5% dell’importo contrattuale per ogni giorno solare e continuativo di ritardo, fino ad un massimo del 5%, oltre il quale l’Agenzia provvederà di diritto alla rescissione del contratto. f) La mancata o intempestiva comunicazione di indisponibilità della strumentazione offerta, di cui all’Art. 5.5, comma 2, comporterà una penale pari allo 0,1% dell’importo contrattuale per ogni giorno solare e continuativo di ritardo, fino ad un massimo del 5%, oltre il quale l’Agenzia provvederà alla rescissione del contratto. g) Il mancato rispetto dei tempi previsti per gli interventi tecnici(3 giorni lavorativi dalla chiamata) necessari a ripristinare il corretto funzionamento delle apparecchiature(Art. 5.4, comma 6),com...
Inadempienze e penali. 1. Le Parti danno atto che, per quanto riguarda i casi di inadempimento o ritardo nell’adempimento e le conseguenti penali, si fa riferimento a quanto previsto dall’ articolo ………. del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, già allegato al presente Atto sotto la lettera “ ”
Inadempienze e penali. 1. Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente Convenzione, il Comune di Riccione si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che l’EAP potrà produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata alla rilevanza dell’inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d’immagine provocato al Comune di Riccione, salvo il risarcimento del danno ulteriore. 2. La penale potrà essere escussa sulla garanzia definitiva costituita ai sensi dell’art. 7, in ipotesi di espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla convenzione e a quelle che l’EAP si è impegnato ad eseguire, come risultanti dal progetto definitivo, in misura compresa tra un minimo di € 150,00 ed un massimo di € 2.000,00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione. 3. Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, nell’Avviso pubblicato, per quanto riguarda il Comune di Riccione, e nella domanda di partecipazione, da parte dell’EAP.
Inadempienze e penali. 1.L’Agenzia si riserva la facoltà di disporre ispezioni per verificare l’esatto adempimento, da parte del Fornitore, degli obblighi relativi alla qualità del servizio reso, anche attraverso il sistema di controlli di cui al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico – Allegato 1B, alle modalità di esecuzione, al numero del personale impiegato ed al numero delle ore di lavoro prestate.
Inadempienze e penali. In caso di violazione degli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel presente Capitolato speciale ovvero nell’offerta tecnica del broker, l’Unione provvederà a formalizzare circostanziata contestazione scritta con diffida ad adempiere, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al Broker il termine minimo di 15 giorni naturali e consecutivi per produrre controdeduzioni scritte. Qualora tali controdeduzioni non fossero ritenute idonee a giustificare il comportamento del Broker, verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale nella misura di: - € 500,00, salvo l’eventuale diritto alle ulteriori somme, per gravi omissioni e ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere; - € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dall’Ente per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Le sanzioni pecuniarie sopra descritte non si escludono e sono cumulabili tra di loro. L’Ente si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l’incarico al Broker con preavviso di almeno 60 giorni, qualora si verificasse, da parte di questo, il ripetersi di inadempienze rispetto agli impegni assunti in sede contrattuale; in tal caso il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. La radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi comporta l’immediata risoluzione del contratto.