INADEMPIMENTI E PENALI Clausole campione

INADEMPIMENTI E PENALI. Nel caso in cui il servizio non venga svolto a regola d’arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, la Stazione appaltante provederà ad inviare una formale lettera di contestazione via PEC, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentare, se ritenuto, le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore a 5 giorni dalla stessa contestazione. Xxx, in esito al procedimento di cui al paragrafo precedente, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento contrattuale, la stessa si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimento, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato agli Uffici Giudiziari, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale variabile da un importo minimo del 1% ad un importo massimo del 5% del canone mensile di aggiudicazione (importo contratto : 24 mesi), qualora si accertino inadempienze o carenze nell’esecuzione o nella qualità del servizio prestato. Qualora l’importo della penale sia superiore al 10% dell’importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. L’applicazione della penale non esonera la Ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente. Saranno considerate inadempienze, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti manchevolezze: - rilievi sulla carente o incompleta esecuzione delle prestazioni indicate nel presente Capitolato ed elencate nella parte tecnica, nell’articolo 26 (MODALITA’ DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIO); - inosservanza degli orari concordati con gli Uffici Giudiziari per lo svolgimento del servizio presso ciascuna sede; - non utilizzo dell’uniforme e/o del cartellino di riconoscimento; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell’invio della comunicazione sul personale impiegato, in caso di modifiche dell’elenco originario fornito in sede di stipulazione del contratto e avvio del servizio; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nella sostituzione del personale non gradito; - comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, a...
INADEMPIMENTI E PENALI. Le parti convengono di disciplinare le modalità di erogazione del servizio sulla base degli standard di servizio e qualità indicati all’art. 6. Tale disciplina integra la causa del rapporto negoziale e riveste importanza essenziale per Publiacqua, perché correlata e motivata in relazione agli standard di servizio pubblico vincolativamente assunti sia verso l’utenza con la Carta dei servizi, sia verso i propri soci. Al fine di garantire efficacemente il rispetto degli standard, senza creare effetti ritorsivi su Publiacqua in ragione della sua posizione di socio di LeSoluzioni, le parti convengono che il mancato raggiungimento degli standard costituirà parametro di valutazione negativo per la determinazione della parte variabile della retribuzione dei dipendenti di LeSoluzioni. LeSoluzioni si impegna a fornire mensilmente report sui livelli di servizio, redatti in applicazione di criteri di rilevazione oggettivi e con formato previamente condivisi con Publiacqua. Publiacqua contesterà per iscritto le inadempienze riscontrate, concedendo a LeSoluzioni termine - di norma non inferiore a 15 giorni - per le proprie controdeduzioni. Qualora il mancato rispetto degli SLA risultasse privo di giusta causa, ogni singola inadempienza, opportunamente pesata, sarà considerata nel pannello di valutazione della quota di retribuzione variabile da attribuire ad ogni dipendente appartenente al settore stesso che ha dato causa all’inadempienza. LeSoluzioni sottoporrà all’approvazione di Publiacqua una proposta di pannello di valutazione consuntivato dell’anno precedente, che dovrà indicare le valutazioni e i pesi applicati ad ogni eventuale inadempienza. Il pannello di valutazione dovrà essere definito secondo principi di proporzionalità e appropriatezza. Qualora le parti non raggiungano un accordo sulla misura delle inadempienze, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., qualora gli importi in contestazione superino il 15% del valore del contratto.
INADEMPIMENTI E PENALI. In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali l’Azienda X.X.XX. si riserva di applicare le seguenti penali:
INADEMPIMENTI E PENALI. Eventuali disservizi imputabili al Fornitore o inadempienze saranno formalmente rilevate e contestate dal DEC nelle modalità descritte allo Schema di Contratto e di seguito indicate: - in caso mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 4 del presente Capitolato Tecnico per la consegna dei prodotti nonché dei termini di volta in volta indicati dal DEC per la sostituzione di materiale contestato/respinto per difformità qualitative rispetto alle caratteristiche dei prodotti richieste dal Capitolato Tecnico ed offerte in sede di gara, è prevista una penale pecuniaria, per ogni giorno di ritardo pari a € 70,00 e pari a € 100,00 per le consegne in urgenza; - in caso mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 6 del presente Capitolato Tecnico per la sostituzione dei prodotti in caso di innovazione tecnologica, è prevista una penale pecuniaria pari a € 300,00; - con riferimento alle apparecchiature da acquisire in Comodato, dettagliatamente previste nell’allegato n. 1 - CAPITOLATO TECNICO nei casi sotto specificati, l’Azienda Ospedaliera procederà al richiamo verbale della Ditta affinchè vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o siano elimate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni; qualora il richiamo abbia avuto esito negativo, si procederà ad una formale diffida alla ditta, con applicazione di una penale da € 100 (cento) a € 500,00 (cinquecento), da commisurarsi alla gravità del caso, riservandosi l’Azienda Ospedaliera di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti: o in caso di inadempimento, totale o parziale, nel corso dell’anno solare di riferimento, dell’obbligo di Manutenzione Programmata di cui all’art. 13 del presente Capitolato Tecnico;
INADEMPIMENTI E PENALI. 1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, per ragioni non imputabili all’Azienda Sanitaria né a causa di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti di cui al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico, le Aziende Sanitarie applicano al Fornitore una penale pari all’1 per mille del valore della fornitura oggetto di contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui la Richiesta di Consegna/Ordine di Consegna sia stata solo parzialmente evasa, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo.
INADEMPIMENTI E PENALI. 1. La Regione Lazio ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l’efficacia del Contratto, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all’applicazione del contratto.
INADEMPIMENTI E PENALI. Le attività oggetto del presente Capitolato devono essere pienamente e correttamente eseguite nel rigoroso rispetto della tempistica e delle modalità previste negli atti di gara e nell’offerta tecnico-economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara. Qualora il Direttori Lavori accertasse l’inidoneità di una qualunque attività svolta dall’Appaltatore, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi previsti, potrà richiedere all’Appaltatore di porre rimedio a tali inconvenienti senza onere alcuno in capo alla Società stessa, fissando a tal fine un termine perentorio per l’adempimento. Zètema avrà la facoltà di applicare le penali di seguito indicate e relative ad eventuali inadempimenti concernenti attività specifiche del presente capitolato.
INADEMPIMENTI E PENALI. Le non conformità alle prescrizioni indicate ai punti precedenti e o a quanto offerto costituiscono inadempimenti soggetti al pagamento di penali, il cui importo – salvo ed impregiudicato in tutti i casi il risarcimento del maggior danno – è il seguente:
INADEMPIMENTI E PENALI. In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali, l’Azienda Ulss 8 “Berica” si riserva di applicare le seguenti penali:
INADEMPIMENTI E PENALI. Le segnalazioni di non conformità di qualunque genere all’Aggiudicataria da parte dell’Ufficio Assicurazioni del Comune sono da considerarsi a tutti gli effetti come formali contestazioni di inadempimento che potranno dare corso all’applicazione delle penali e/o, nei casi di maggiore gravità, alla risoluzione del contratto. Qualora l’Aggiudicataria non ottemperasse agli obblighi assunti, oppure fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto all’oggetto, il Comune invierà comunicazione scritta, mediante posta elettronica certificata o raccomandata a.r., con specifica motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni in esso contenute. In caso di contestazioni, l’Aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni al Comune nel termine massimo di 10 giorni dal ricevimento delle stesse. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall’aggiudicataria non fossero ritenute valide e /o soddisfacenti dal Comune, si potrà procedere all’applicazione delle seguenti penalità, commisurate ai disagi occorsi: