INADEMPIMENTI E PENALI. Le non conformità alle prescrizioni indicate ai punti precedenti e o a quanto offerto costituiscono inadempimenti soggetti al pagamento di penali, il cui importo – salvo ed impregiudicato in tutti i casi il risarcimento del maggior danno – è il seguente:
1. nel caso di ritardi di consegna, di manchevolezze e/o deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: per ogni giorno di ritardo, penale fino al 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale ed in proporzione alla gravità dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento (la penale non potrà essere complessivamente superiore al 10% dell’ammontare del singolo ordine);
2. in caso di non conformità inerenti il mancato rispetto dei tempi di intervento previsti per le manutenzioni, ordinarie e straordinarie e fatta salva la causa non imputabile a negligenza dell’affidatario: penale pari a € 100,00 per ogni ora di ritardo rispetto a quelle previste per il primo intervento ritardo o inadempienza; penale di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo oltre quelli previsti per la consegna dell’apparecchiatura sostitutiva;
3. nel caso inadempimenti dell’obbligo di ritiro dei prodotti difettosi: penale pari al 2% calcolato sull’importo della fornitura non ritirata. Al verificarsi di una delle condizioni suindicate l’Azienda assegnerà un termine congruo per la formulazione di controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni formulate siano valutate insufficienti ovvero decorso inutilmente il termine assegnato per la loro formulazione, si applicheranno le penali o, nei casi previsti, si risolverà il contratto mediante semplice comunicazione racc. A/R indirizzata alla sede legale dell’aggiudicatario. L’ammontare delle penali eventualmente applicate verrà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell’Affidatario, ovvero, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non vanti crediti sufficienti a compensare l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate sulla cauzione.
INADEMPIMENTI E PENALI. Qualora l’Affidatario non osservi qualsiasi prescrizione contenuta nel presente atto convenzionale, per ciascuna carenza rilevata e per ogni infrazione che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste dall’atto convenzionale, l'Azienda ULSS 9 Scaligera potrà applicare nei confronti dell’Affidatario le seguenti penalità non liquidando le somme spettanti all’Affidatario per effetto della presente convenzione ed incamerando il deposito cauzionale: - in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, verrà applicata una penale sino a Euro 2.000,00=; - in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori dell’Affidatario, verrà applicata una penale sino a Euro 2.500,00=; - in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera o suo delegato, verrà applicata una penale sino a Euro 1.000,00=. Il Dirigente competente dell’Azienda ULSS 9 Scaligera od un suo delegato contesterà per iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l’hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 7 giorni, entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell’inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l'Azienda ULSS 9 Xxxxxxxxx deciderà sull'applicazione della penale. Delle penali applicate sarà data comunicazione all’Affidatario a mezzo di raccomandata r.r.. o P.E.C.. L’Affidatario dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito. Resta salva la facoltà insindacabile dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata e prolungata del personale, di ricorrere ad altre ditte per l'effettuazione del servizio. In tal caso tutti gli oneri saranno a carico dell’Affidatario. È fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave inadempimento, alla risoluzione dell’ atto convenzionale secondo quanto previsto dal seguente art. 28.
INADEMPIMENTI E PENALI. Le parti convengono di disciplinare le modalità di erogazione del servizio sulla base degli standard di servizio e qualità indicati all’art. 6. Tale disciplina integra la causa del rapporto negoziale e riveste importanza essenziale per Publiacqua, perché correlata e motivata in relazione agli standard di servizio pubblico vincolativamente assunti sia verso l’utenza con la Carta dei servizi, sia verso i propri soci. Al fine di garantire efficacemente il rispetto degli standard, senza creare effetti ritorsivi su Publiacqua in ragione della sua posizione di socio di LeSoluzioni, le parti convengono che il mancato raggiungimento degli standard costituirà parametro di valutazione negativo per la determinazione della parte variabile della retribuzione dei dipendenti di LeSoluzioni. LeSoluzioni si impegna a fornire mensilmente report sui livelli di servizio, redatti in applicazione di criteri di rilevazione oggettivi e con formato previamente condivisi con Publiacqua. Publiacqua contesterà per iscritto le inadempienze riscontrate, concedendo a LeSoluzioni termine - di norma non inferiore a 15 giorni - per le proprie controdeduzioni. Qualora il mancato rispetto degli SLA risultasse privo di giusta causa, ogni singola inadempienza, opportunamente pesata, sarà considerata nel pannello di valutazione della quota di retribuzione variabile da attribuire ad ogni dipendente appartenente al settore stesso che ha dato causa all’inadempienza. LeSoluzioni sottoporrà all’approvazione di Publiacqua una proposta di pannello di valutazione consuntivato dell’anno precedente, che dovrà indicare le valutazioni e i pesi applicati ad ogni eventuale inadempienza. Il pannello di valutazione dovrà essere definito secondo principi di proporzionalità e appropriatezza. Qualora le parti non raggiungano un accordo sulla misura delle inadempienze, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., qualora gli importi in contestazione superino il 15% del valore del contratto.
INADEMPIMENTI E PENALI. In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali l’Azienda X.X.XX. si riserva di applicare le seguenti penali:
1) in caso di ritardo nella consegna delle apparecchiature, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna entro i termini previsti dall’art. 3 del presente capitolato, sarà addebitata – per ogni giorno di ritardo - una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento. La penale sarà applicata anche nel caso di consegna parziale. La consegna delle restanti apparecchiature dovrà, in ogni caso, avvenire entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data del contratto. L’Azienda X.X.XX., in caso di ritardo, procederà come di seguito indicato:
1. assegnerà alla Ditta un termine di 10 giorni per effettuare la consegna
2. se la consegna non verrà effettuata entro il suddetto termine, l’Azienda X.X.XX. si riserva di acquisire quanto ordinato nel “libero mercato” , e comunicherà alla Ditta inadempiente l’eventuale annullamento dell’ordine, oltre all’addebito dei maggiori costi sostenuti
3. decorsi 10 giorni di ritardo, l’Azienda X.X.XX. deciderà se risolvere il contratto e procederà all’annullamento dell’ordine
4. con l’annullamento dell’ordine cessa la corresponsione delle penali, fatti salvi i maggiori danni
5. l’Azienda X.X.XX. addebiterà le penali fino al massimo del 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. In tal caso l’Azienda X.X.XX. chiederà, a titolo di risarcimento danni, il costo maggiore sostenuto per le quantità residue poste in gara.
2) in caso di ritardo nel collaudo delle apparecchiature, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda al collaudo entro i termini previsti dall’art. 6 del presente capitolato, sarà addebitata – per ogni giorno di ritardo - una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento.
3) in caso di fornitura di materiali difettosi/non conformi, l’Azienda contesta i difetti ed invita la ditta all’immediata sostituzione in 48 ore. In caso di ritardo nella sostituzione l’Azi...
INADEMPIMENTI E PENALI. In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali, l’Azienda Ulss 8 “Berica” si riserva di applicare le seguenti penali:
1 in caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna nel termine pattuito, come da art. 16 CONSEGNE del presente disciplinare, sarà dovuta una penale pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, per ciascun giorno di ritardo fino ad un massimo di 10 giorni e comunque in misura non superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale; Nel caso in cui l’ordine sia stato solo parzialmente evaso, fuori dall’ipotesi di consegna frazionata autorizzata e concordata, di cui al suddetto art. 16 del presente disciplinare, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo 2 in caso di ritardo che si protrae per oltre 10 giorni l’Azienda X.X.XX. si riserva di risolvere il contratto con incameramento della cauzione;
INADEMPIMENTI E PENALI. In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali, ciascuna Azienda X.X.XX. si riserva di applicare le seguenti penali:
INADEMPIMENTI E PENALI. Qualora si verificassero, da parte del concessionario, comprovate carenze di gestione, comportamenti irrispettosi nei confronti degli utenti, o qualsiasi altro fatto che costituisca un inadempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto e dall'offerta presentata in sede di gara, il Comune procede alla contestazione scritta delle infrazioni al concessionario. Il concessionario deve rispondere per iscritto alle infrazioni contestate entro 5 giorni dal ricevimento delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute adeguate, il Comune addebita al concessionario una penale da Euro 100,00 a Euro 500,00 a seconda della gravità dell'infrazione, che verrà dedotta dalla cauzione definitiva di cui all'art. 16.
INADEMPIMENTI E PENALI. 10 13. CORRISPETTIVI 11
INADEMPIMENTI E PENALI. Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dal Disciplinare di gara e dal Contratto, l’Amministrazione avrà facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare nei confronti dell’aggiudicatario penali da un minimo di Euro 250 a un massimo di Euro 500 per ogni violazione. Tali sanzioni verranno commisurate alla gravità dell’inadempimento. DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA L’importo delle penali verrà dedotto dalla rata di pagamento successiva alla definizione della procedura di contestazione o sarà trattenuto sull’importo della cauzione prestata che, in tal caso, dovrà essere opportunamente reintegrata. Per l’applicazione delle penali l’Amministrazione adotterà il seguente procedimento: le singole inadempienze verranno tempestivamente contestate per iscritto, con l’imposizione di un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle eventuali deduzioni da parte dell’aggiudicatario. La decisione definitiva verrà assunta dal Direttore Generale della Direzione Generale degli Affari Generali, delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli enti territoriali.
INADEMPIMENTI E PENALI. Nel caso di inadempimento degli obblighi a carico del concessionario l’Amministrazione comunale contesterà l’inadempienza riscontrata, con l’invito a presentare eventuali controdeduzioni entro 10 giorni dalla comunicazione della contestazione. Se, in esito al, procedimento di cui sopra, venga confermato l’inadempimento contestato e la responsabilità del concessionario, il Comune irrogherà una penale che potrà variare da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 1.000,00 euro, per ciascun inadempimento. La penale verrà determinata in base alla gravità dell’inadempimento con riguardo al pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e al danno di immagine arrecato all’Amministrazione Comunale, oltre del valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore. In caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori di cui all’art. 8, come sopra indicato, si applicherà una penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.