INADEMPIMENTI E PENALI. Le non conformità alle prescrizioni indicate ai punti precedenti e o a quanto offerto costituiscono inadempimenti soggetti al pagamento di penali, il cui importo – salvo ed impregiudicato in tutti i casi il risarcimento del maggior danno – è il seguente:
1. nel caso di ritardi di consegna, di manchevolezze e/o deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: per ogni giorno di ritardo, penale fino al 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale ed in proporzione alla gravità dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento (la penale non potrà essere complessivamente superiore al 10% dell’ammontare del singolo ordine);
2. in caso di non conformità inerenti il mancato rispetto dei tempi di intervento previsti per le manutenzioni, ordinarie e straordinarie e fatta salva la causa non imputabile a negligenza dell’affidatario: penale pari a € 100,00 per ogni ora di ritardo rispetto a quelle previste per il primo intervento ritardo o inadempienza; penale di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo oltre quelli previsti per la consegna dell’apparecchiatura sostitutiva;
3. nel caso inadempimenti dell’obbligo di ritiro dei prodotti difettosi: penale pari al 2% calcolato sull’importo della fornitura non ritirata. Al verificarsi di una delle condizioni suindicate l’Azienda assegnerà un termine congruo per la formulazione di controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni formulate siano valutate insufficienti ovvero decorso inutilmente il termine assegnato per la loro formulazione, si applicheranno le penali o, nei casi previsti, si risolverà il contratto mediante semplice comunicazione racc. A/R indirizzata alla sede legale dell’aggiudicatario. L’ammontare delle penali eventualmente applicate verrà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell’Affidatario, ovvero, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non vanti crediti sufficienti a compensare l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate sulla cauzione.
INADEMPIMENTI E PENALI. 1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, per ragioni non imputabili all’Azienda Sanitaria né a causa di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti di cui al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico, le Aziende Sanitarie applicano al Fornitore una penale pari all’1 per mille del valore della fornitura oggetto di contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui la Richiesta di Consegna/Ordine di Consegna sia stata solo parzialmente evasa, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo.
2. Oltre all’applicazione della penale suddetta, nel periodo di indisponibilità, le Aziende Sanitarie si riservano comunque la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato. L’eventuale differenza di prezzo sarà addebitata al Fornitore inadempiente: resterà cioè a carico dell’inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante, a causa dell’inadempienza stessa.
3. Nel caso di mancata consegna che si protrae per un periodo di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta/Ordine, le Aziende Sanitarie si riservano inoltre la facoltà di recedere dall’Ordinativo di Fornitura comunicando il detto recesso tramite lettera a/r o Posta Elettronica Certificata, senza che nulla possa essere eccepito o richiesto dal Fornitore, a titolo di risarcimento, compenso, indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga all’art. 1671 c.c.
4. In caso di indisponibilità temporanea dei prodotti per causa di forza maggiore quali di cui al paragrafo 6 del Capitolato, in caso di mancata comunicazione da parte del Fornitore, le Aziende Sanitarie, si riservano comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato, applicando comunque le penali di cui al comma 1 del presente articolo, addebitando l’eventuale differenza di prezzo al Fornitore inadempiente, secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. Salvo, in ogni caso, il diritto di recedere dall’Ordinativo di Fornitura di cui al comma 3 del successivo presente articolo e all’art.21.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Azienda Sanitaria né a causa di forza maggiore rispetto al termine stabilito per la sostituzione della merce per difformità quali/quantitativa, le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di applicare le penali pari all’1 per mille del valore della mer...
INADEMPIMENTI E PENALI. In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali l’Azienda X.X.XX. si riserva di applicare le seguenti penali:
1) in caso di ritardo nella consegna delle apparecchiature, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna entro i termini previsti dall’art. 3 del presente capitolato, sarà addebitata – per ogni giorno di ritardo - una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento. La penale sarà applicata anche nel caso di consegna parziale. La consegna delle restanti apparecchiature dovrà, in ogni caso, avvenire entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data del contratto. L’Azienda X.X.XX., in caso di ritardo, procederà come di seguito indicato:
1. assegnerà alla Ditta un termine di 10 giorni per effettuare la consegna
2. se la consegna non verrà effettuata entro il suddetto termine, l’Azienda X.X.XX. si riserva di acquisire quanto ordinato nel “libero mercato” , e comunicherà alla Ditta inadempiente l’eventuale annullamento dell’ordine, oltre all’addebito dei maggiori costi sostenuti
3. decorsi 10 giorni di ritardo, l’Azienda X.X.XX. deciderà se risolvere il contratto e procederà all’annullamento dell’ordine
4. con l’annullamento dell’ordine cessa la corresponsione delle penali, fatti salvi i maggiori danni
5. l’Azienda X.X.XX. addebiterà le penali fino al massimo del 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. In tal caso l’Azienda X.X.XX. chiederà, a titolo di risarcimento danni, il costo maggiore sostenuto per le quantità residue poste in gara.
2) in caso di ritardo nel collaudo delle apparecchiature, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda al collaudo entro i termini previsti dall’art. 6 del presente capitolato, sarà addebitata – per ogni giorno di ritardo - una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento.
3) in caso di fornitura di materiali difettosi/non conformi, l’Azienda contesta i difetti ed invita la ditta all’immediata sostituzione in 48 ore. In caso di ritardo nella sostituzione l’Azi...
INADEMPIMENTI E PENALI. Le parti convengono di disciplinare le modalità di erogazione del servizio sulla base degli standard di servizio e qualità indicati all’art. 6. Tale disciplina integra la causa del rapporto negoziale e riveste importanza essenziale per Publiacqua, perché correlata e motivata in relazione agli standard di servizio pubblico vincolativamente assunti sia verso l’utenza con la Carta dei servizi, sia verso i propri soci. Al fine di garantire efficacemente il rispetto degli standard, senza creare effetti ritorsivi su Publiacqua in ragione della sua posizione di socio di LeSoluzioni, le parti convengono che il mancato raggiungimento degli standard costituirà parametro di valutazione negativo per la determinazione della parte variabile della retribuzione dei dipendenti di LeSoluzioni. LeSoluzioni si impegna a fornire mensilmente report sui livelli di servizio, redatti in applicazione di criteri di rilevazione oggettivi e con formato previamente condivisi con Publiacqua. Publiacqua contesterà per iscritto le inadempienze riscontrate, concedendo a LeSoluzioni termine - di norma non inferiore a 15 giorni - per le proprie controdeduzioni. Qualora il mancato rispetto degli SLA risultasse privo di giusta causa, ogni singola inadempienza, opportunamente pesata, sarà considerata nel pannello di valutazione della quota di retribuzione variabile da attribuire ad ogni dipendente appartenente al settore stesso che ha dato causa all’inadempienza. LeSoluzioni sottoporrà all’approvazione di Publiacqua una proposta di pannello di valutazione consuntivato dell’anno precedente, che dovrà indicare le valutazioni e i pesi applicati ad ogni eventuale inadempienza. Il pannello di valutazione dovrà essere definito secondo principi di proporzionalità e appropriatezza. Qualora le parti non raggiungano un accordo sulla misura delle inadempienze, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., qualora gli importi in contestazione superino il 15% del valore del contratto.
INADEMPIMENTI E PENALI. Fatta salva la responsabilità dell’Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c., in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dall’aggiudicazione del presente appalto, il Direttore dell’esecuzione del contratto procederà alla contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, dichiarerà risolto il contratto. Ove ne ricorrano i presupposti l’Azienda potrà applicare le seguenti penali:
a) in caso mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del presente Capitolato Tecnico per la consegna dei prodotti nonché dei termini di volta in volta indicati dal DEC per la sostituzione di materiale contestato/respinto per difformità qualitative rispetto alle caratteristiche dei prodotti richieste dal Capitolato Tecnico ed offerte in sede di gara, è prevista una penale pecuniaria, per ogni giorno di ritardo, pari al € 70,00 e, pari a € 100,00, per le consegne in urgenza;
b) in caso di consegna di prodotti difformi da quelli aggiudicati e/o oggetto di ordine di consegna, è prevista una penale pecuniaria pari al € 200,00 oltre a quanto indicato nei punti che precedono;
c) in caso mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 9 del Capitolato Tecnico per la sostituzione dei prodotti in caso di innovazione tecnologica, è prevista una penale pecuniaria pari a € 300,00.
INADEMPIMENTI E PENALI. In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali, ciascuna Azienda X.X.XX. si riserva di applicare le seguenti penali:
INADEMPIMENTI E PENALI. Le segnalazioni di non conformità di qualunque genere all’Aggiudicataria da parte dell’Ufficio Assicurazioni del Comune sono da considerarsi a tutti gli effetti come formali contestazioni di inadempimento che potranno dare corso all’applicazione delle penali e/o, nei casi di maggiore gravità, alla risoluzione del contratto. Qualora l’Aggiudicataria non ottemperasse agli obblighi assunti, oppure fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto all’oggetto, il Comune invierà comunicazione scritta, mediante posta elettronica certificata o raccomandata a.r., con specifica motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni in esso contenute. In caso di contestazioni, l’Aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni al Comune nel termine massimo di 10 giorni dal ricevimento delle stesse. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall’aggiudicataria non fossero ritenute valide e /o soddisfacenti dal Comune, si potrà procedere all’applicazione delle seguenti penalità, commisurate ai disagi occorsi:
a) in caso di esecuzione del servizio in maniera difforme da quanto previsto nel presente capitolato e da quanto offerto in sede di procedura di aggiudicazione, potrà essere applicata una penale da €. 50,00.= a €. 2000,00.= per ciascuna contestazione;
b) in caso di reiterazione della casisitica di cui alla precedente lettera per più di tre volte, l’Amministrazione si riserva di risolvere il contratto con la sola erogazione di quanto effettivamente maturato dall’aggiudicatario fino a quel momento. In caso di inadempimento è inoltre prevista la possibilità per il Comune di far svolgere i servizi previsti nel contratto ad altra ditta in possesso dei necessari requisiti. La spesa sostenuta per l’inadempimento o l’importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Amministrazione mediante corrispondente riduzione automatica sulla liquidazione delle fatture emesse dall’Aggiudicataria inadempiente. Mancando crediti dell’aggiudicataria o in caso di insufficienza, l’ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione. In tali casi dovrà avvenire l’integrazione dell’importo della cauzione così come previsto nel presente capitolato.
INADEMPIMENTI E PENALI. Qualora si verificassero, da parte del concessionario, comprovate carenze di gestione, comportamenti irrispettosi nei confronti degli utenti, o qualsiasi altro fatto che costituisca un inadempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto e dall'offerta presentata in sede di gara, il Comune procede alla contestazione scritta delle infrazioni al concessionario. Il concessionario deve rispondere per iscritto alle infrazioni contestate entro 5 giorni dal ricevimento delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute adeguate, il Comune addebita al concessionario una penale da Euro 100,00 a Euro 500,00 a seconda della gravità dell'infrazione, che verrà dedotta dalla cauzione definitiva di cui all'art. 14.
INADEMPIMENTI E PENALI. 10 13. CORRISPETTIVI 11
INADEMPIMENTI E PENALI. 1. La Regione Lazio ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l’efficacia del Contratto, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all’applicazione del contratto.