Common use of Ritardo dei pagamenti Clause in Contracts

Ritardo dei pagamenti. In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento rispetto al termine fissato nella bolletta, verranno applicati, sugli importi non pagati, interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento fissato dalla BCE (Banca Centrale Europea), così come definito ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 213/1998 (pubblicato in GURI n. 157 dell’8.7.1998), aumentato di 3,5 punti percentuali, dalla data di scadenza alla data di effettivo pagamento, oltre le spese documentabili che il Fornitore avrà sostenuto per il recupero del proprio credito, in accordo con la normativa vigente. In caso di mancato pagamento di una bolletta/fattura entro i termini di cui all’art. 6.1 delle Condizioni Generali di Vendita, e comunque oltre 15 giorni dalla data di scadenza per il pagamento della bolletta/fattura stessa, il Fornitore si riserva il diritto di attivare le procedure di messa in mora e di sospensione della fornitura nei termini ed alle condizioni di cui alla delibera ARERA 258/2015/R/COM del 29 Maggio 2015 e ss.mm.ii. ed all’Allegato A alla delibera stessa. Al Cliente vengono addebitati in fattura il corrispettivo di sospensione e di eventuale riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare eventualmente previsto dall’ARERA o definito nel prezziario del Distributore. Il Fornitore si riserva, inoltre di addebitare al Cliente i costi per prestazioni commerciali relative a operazioni di sospensione ed eventuale riattivazione della fornitura per morosità per un importo in quota fissa come previsto nella Sezione Economica Contrattuale. Per ulteriori specificazioni si rinvia all’art. 6 delle Condizioni Generali di Vendita.

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Ritardo dei pagamenti. In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento rispetto al termine fissato nella bolletta, verranno applicati, sugli importi non pagati, interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento fissato dalla BCE (Banca Centrale Europea), così come definito ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 213/1998 (pubblicato in GURI n. 157 dell’8.7.1998), aumentato di 3,5 punti percentuali, dalla data di scadenza alla data di effettivo pagamento, oltre le spese documentabili che il Fornitore avrà sostenuto per il recupero del proprio credito, in accordo con la normativa vigente. In caso di mancato pagamento di una bolletta/fattura entro i termini di cui all’art. 6.1 delle Condizioni Generali di Vendita, e comunque oltre 15 giorni dalla data di scadenza per il pagamento della bolletta/fattura stessa, il Fornitore si riserva il diritto di attivare le procedure di messa in mora e di sospensione della fornitura nei termini ed alle condizioni di cui alla delibera ARERA 258/2015/R/COM del 29 Maggio 2015 e ss.mm.ii. ed all’Allegato A alla delibera stessa. stessa e s.m.e i. Al Cliente cliente vengono addebitati in fattura il corrispettivo di sospensione e di eventuale riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare eventualmente previsto dall’ARERA o definito nel prezziario del Distributore. Il Fornitore si riserva, inoltre di addebitare al Cliente i costi per prestazioni commerciali relative a operazioni di sospensione ed eventuale riattivazione della fornitura per morosità per un importo in quota fissa come previsto nella Sezione Economica Contrattuale. Per ulteriori specificazioni si rinvia all’art. 6 delle Condizioni Generali di Vendita.

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Ritardo dei pagamenti. In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento rispetto al termine fissato nella bolletta, verranno applicati, sugli importi non pagati, interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento fissato dalla BCE (Banca Centrale Europea), così come definito ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 213/1998 (pubblicato in GURI n. 157 dell’8.7.1998), aumentato di 3,5 punti percentuali, dalla data di scadenza alla data di effettivo pagamento, oltre le spese lespese documentabili che il Fornitore avrà sostenuto per il recupero del proprio credito, in accordo con la normativa vigente. In caso di mancato pagamento di una bolletta/fattura entro i termini di cui all’art. 6.1 delle Condizioni Generali di Vendita, e comunque oltre 15 giorni dalla data di scadenza per il pagamento della bolletta/fattura stessa, il Fornitore si riserva il diritto di attivare le procedure di messa in mora e di sospensione della fornitura nei termini ed alle condizioni di cui alla delibera ARERA 258/2015/R/COM del 29 Maggio 2015 e ss.mm.ii. ed all’Allegato A alla delibera stessa. Al Cliente vengono addebitati in fattura il corrispettivo di sospensione e di eventuale riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare eventualmente previsto dall’ARERA o definito nel prezziario del Distributore. Il Fornitore si riserva, inoltre di addebitare al Cliente i costi per prestazioni commerciali relative a operazioni di sospensione ed eventuale riattivazione della fornitura per morosità per un importo in quota fissa come previsto nella Sezione Economica Contrattuale. Per ulteriori specificazioni si rinvia all’art. 6 delle Condizioni Generali di Vendita.

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Ritardo dei pagamenti. In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento rispetto al termine fissato nella bolletta, verranno applicati, sugli importi non pagati, interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento fissato dalla BCE (Banca Centrale Europea), così come definito ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 213/1998 (pubblicato in GURI n. 157 dell’8.7.1998), aumentato di 3,5 punti percentuali, dalla data di scadenza alla data di effettivo pagamento, oltre le spese documentabili che il Fornitore avrà sostenuto per il recupero del proprio credito, in accordo con la normativa vigente. In caso di mancato pagamento di una bolletta/fattura entro i termini di cui all’art. 6.1 delle Condizioni Generali di Vendita, e comunque oltre 15 giorni dalla data di scadenza per il pagamento della bolletta/fattura stessa, il Fornitore si riserva il diritto di attivare le procedure di messa in mora e di sospensione della fornitura nei termini ed alle condizioni di cui alla delibera ARERA 258/2015/R/COM del 29 Maggio 2015 e ss.mm.ii. ed all’Allegato A alla delibera stessa. Al Cliente cliente vengono addebitati in fattura il corrispettivo di sospensione e di eventuale riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare eventualmente previsto dall’ARERA o definito nel prezziario del Distributore. Il Fornitore si riserva, inoltre di addebitare al Cliente i costi per prestazioni commerciali relative a operazioni di sospensione ed eventuale riattivazione della fornitura per morosità per un importo in quota fissa come previsto nella Sezione Economica Contrattuale. Per ulteriori specificazioni si rinvia all’art. 6 delle Condizioni Generali di Vendita.

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Ritardo dei pagamenti. In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento rispetto al termine fissato nella bolletta, verranno applicati, sugli importi non pagati, interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento fissato dalla BCE (Banca Centrale Europea), così come definito ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 213/1998 (pubblicato in GURI n. 157 dell’8.7.1998), aumentato di 3,5 punti percentuali, dalla data di scadenza alla data di effettivo pagamento, oltre le spese documentabili che il Fornitore avrà sostenuto per il recupero del proprio credito, in accordo con la normativa vigente. In caso di mancato pagamento di una bolletta/fattura entro i termini di cui all’art. 6.1 delle Condizioni Generali di Vendita, e comunque oltre 15 giorni dalla data di scadenza per il pagamento della bolletta/fattura stessa, il Fornitore si riserva il diritto di attivare le procedure di messa in mora e di sospensione della fornitura dellafornitura nei termini ed alle condizioni di cui alla delibera ARERA 258/2015/R/COM del 29 Maggio 2015 e ss.mm.ii. ed all’Allegato A alla delibera stessa. Al Cliente cliente vengono addebitati in fattura il corrispettivo di sospensione e di eventuale riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare eventualmente previsto dall’ARERA o definito nel prezziario del Distributore. Il Fornitore si riserva, inoltre di addebitare al Cliente i costi per prestazioni commerciali relative a operazioni di sospensione ed eventuale riattivazione della fornitura per morosità per un importo in quota fissa come previsto nella Sezione Economica Contrattuale. Per ulteriori specificazioni si rinvia all’art. 6 delle Condizioni Generali di Vendita.

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Ritardo dei pagamenti. In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento rispetto al termine fissato nella bolletta, verranno applicati, sugli importi non pagati, interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento fissato dalla BCE (Banca Centrale Europea), così come definito ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 213/1998 (pubblicato in GURI n. 157 dell’8.7.1998), aumentato di 3,5 punti percentuali, dalla data di scadenza alla data di effettivo pagamento, oltre le spese documentabili che il Fornitore avrà sostenuto per il recupero del proprio credito, in accordo con la normativa vigente. In caso di mancato pagamento di una bolletta/fattura entro i termini di cui all’art. 6.1 11.13 delle Condizioni Generali di Vendita, e comunque oltre 15 giorni dalla data di scadenza per il pagamento della bolletta/fattura stessa, il Fornitore si riserva il diritto di attivare le procedure di messa in mora e di sospensione della fornitura nei termini ed alle condizioni di cui alla delibera ARERA 258/2015/R/COM del 29 Maggio 2015 e ss.mm.ii. ed all’Allegato A alla delibera stessa. Al Cliente vengono addebitati in fattura il corrispettivo di sospensione e di eventuale riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare eventualmente previsto dall’ARERA o definito nel prezziario del Distributore. Il Fornitore si riserva, inoltre di addebitare al Cliente i costi per prestazioni commerciali relative a operazioni di sospensione ed eventuale riattivazione della fornitura per morosità per un importo in quota fissa come previsto nella Sezione Economica Contrattuale. Per ulteriori specificazioni si rinvia all’art. 6 14 delle Condizioni Generali di Vendita.

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