Rumorosità Clausole campione

Rumorosità. Le aziende sulla base di apposite indagini uniformeranno le macchine di lavorazione al dettato del “Piano cave” e del relativo disciplinare.
Rumorosità. Per la salvaguardia della salute dei lavoratori l’Impresa effettuerà una valutazione del rumore al fine di identificare i lavoratori, gli ambienti di lavoro e le attività a rischio di danno uditivo, per attuare le misure preventive e protettive collettive ed individuali, ove necessario. A tale fine si misurerà l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore (Lep, d) ovvero quella settimanale (Lep, w) se quella quotidiana dovesse risultare variabile nell'arco della settimana lavorativa. La valutazione sarà effettuata da personale competente ad intervalli opportuni, con la consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti. Nel caso di variazioni degli impianti, macchine e/o delle lavorazioni, queste rilevazioni dovranno essere nuovamente effettuate. Il rapporto contenente l'indagine di esposizione professionale al rumore e indicante i criteri, i metodi, le strumentazioni, le modalità e il personale tecnico competente, sarà posto a disposizione degli organi di vigilanza e redatto secondo quanto previsto al Capo II – “Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro” del D. Lgs. 81/2008. Tutte le macchine utilizzate per i lavori, quali ad esempio quelle per movimenti terra (escavatori, pale meccaniche, ecc.), compressori, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, ecc. dovranno essere del tipo silenziato e di moderna concezione, con marmitte perfettamente efficienti. Il rapporto contenente l'indagine fonometrica e indicante i criteri, i metodi, le strumentazioni, le modalità e il personale tecnico competente, deve essere messo a disposizione degli organi di vigilanza.
Rumorosità. Il COMUNE DI MARSALA ritiene componente qualificante del prodotto offerto il contenimento del livello di rumore, ottenuto tramite un’accurata progettazione strutturale, l’applicazione di materiali fonoassorbenti, l’adozione di componenti ed apparecchiature a basse emissioni sonore. Particolare attenzione sarà posta all’insonorizzazione del propulsore e degli organi di trazione. I livelli di rumore interno ed esterno, misurati secondo le norme CUNA e certificati da apposito verbale di prova redatto da ente terzo accreditato, saranno presentati in sede di offerta e saranno considerati vincolanti in sede di collaudo di accettazione.
Rumorosità. I livelli di pressione sonora generati dall’impianto all’esterno dello stesso e in prossimità dei macchinari saranno compatibili con le norme vigenti al momento dell’accettazione dell’ordine. In particolare saranno rispettati i limiti previsti dal DPCM 01/03/91 e del D.P.R. 14/11/97 per quanto riguarda l’emissione verso l’esterno (sia come criterio differenziale che come criterio assoluto) e le indicazioni riportate nel Decreto Legislativo n. 277 del 15/08/91, del D.P.R. 05/12/1997 in materia di protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione al rumore, nonché le indicazioni della Legge 26/10/1995 n. 447. Si assume comunque quale classe di riferimento per la destinazione d’uso del territorio quella evidenziata nella tabella B e C del D.P.R. 14/11/97, individuando come valori limite di emissione Leq in dB(A) i seguenti:
Rumorosità. Sarà verificata la rispondenza dei valori dichiarati in sede di offerta. In caso di scostamento dei valori di rumorosità rilevati rispetto a quelli dichiarati, per ogni punto di misura, verranno applicate delle penali secondo le clausole contrattualmente previste.
Rumorosità. Rumorosità interna - Deve essere verificato il livello di rumorosità interna del veicolo secondo quanto indicato nelle tabelle CUNA NC 504-01, NC 504-02. Rumorosità esterna - Deve essere verificato il livello di rumorosità esterna del veicolo secondo quanto indicato nelle tabelle CUNA NC 504-03, NC 504-04.

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  • Caratteristiche tecniche Descrizione petrografica semplificata Dimensione dell'aggregato (analisi granulometrica e contenuto dei fini) Indice di appiattimento Dimensione per il filler Forma dell'aggregato grosso (per aggregato proveniente da riciclo) Resistenza alla frammentazione/frantumazione (per calcestruzzo Rck = C50/60)

  • RIFERIMENTI NORMATIVI Per quanto non espressamente previsto o specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto, l’esecuzione dell’appalto si intende subordinato al rispetto delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall’Appaltatore: ▪ Il Codice Civile, libro IV, titolo III, capo VII dell’appalto, artt. 1655-1677; ▪ Le norme in materia di contabilità di Stato: ▇.▇. ▇▇/▇▇/▇▇▇▇, n. 2440 e ▇.▇. ▇▇ maggio 1924, n. 827; ▪ Direttiva 89/391/CE, del 12/06/1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il servizio; ▪ Direttiva Europea 89/654/CE del 30/11/1989 relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di servizio; ▪ La legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i. e tutta la normativa antimafia, in particolare in relazione al subappalto; ▪ UNI 10339: 1995 Titolo: Impianti aeraulici al fine del benessere. Generalità, classificazione e requisiti; ▪ UNI ENV 12097/1999 - Ventilazione degli edifici - Rete delle condotte - Requisiti relativi ai componenti atti a facilitare la manutenzione delle reti delle condotte; ▪ Linee Guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati - Accordo Stato- Regioni del 05.05.2000 (G.U. n. 276 del 27.11.2001 – Serie Ordinari n. 252); ▪ Procedure per la pulizia e sanificazione dei sistemi aeraulici – AIISA Rev. 0 settembre 2005; ▪ Il decreto legge 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”; ▪ Linee Guida per la definizione dei protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione - Accordo Stato- Regioni del 05.10.2006 (G.U. n. 256 del 03.11.2006 – Serie Ordinari n. 207); ▪ Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 163/2006, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, per le parti ancora in vigore; ▪ Il decreto legge 30 aprile 2008, n. 81, in particolare il Titolo II: Luoghi di servizio, Capo I, Articolo 64 nonché l’allegato IV: requisiti dei luoghi di servizio che, trattando la materia in maniera specifica e circostanziata, ha previsto ai punti 1.9.1.4 e 1.9.1.5 che “gli impianti di areazione debbano essere funzionanti ed efficienti, devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori e qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente”; ▪ La legge 13 agosto 2010 n. 136, recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i.; ▪ Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; ▪ Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di trattamento aria - Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante - Repertorio atti n. 55/CSR del 7 febbraio 2013; ▪ ACR lo Standard NADCA 2013 per la valutazione, la pulizia ed il ripristino degli impianti HVAC; ▪ Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi – Accordo Ministero Salute- Regioni del 05.05.2000 (G.U. n. 103 del 05.05.2000 – Serie Generale), Accordo Stato-Regioni su linee guida “legionellosi” Rep. Atti n. 79/CSR del 7 maggio 2015; ▪ Il decreto legge 18 aprile 2016, n. 50 del e s.m.i. denominato “Codice dei contratti”; ▪ D.M. (MIT) 7 marzo 2018, n. 49 recate “Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”; ▪ Protocollo Operativo AIISA per l’ispezione e la Sanificazione degli impianti aeraulici - Rev. Rev. 1.0 del 30 aprile 2018; ▪ Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni); ▪ Tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia edile ed impiantistica riferite alle opere pubbliche (nazionali, regionali e provinciali e comunali) e quelle riguardanti in particolare i beni culturali ed ambientali; ▪ La normativa tecnica emanata dal CNR, dall’UNI, dall’UNICHIM, dalla CEI, dalla CEI-UNEL, ANCC e dalle commissioni NORMAL anche se non espressamente richiamata nel presente Capitolo Tecnico. Si precisa che l'elenco sopra riportato non deve intendersi esaustivo della materia, infatti l'impresa è tenuta all'osservanza di norme tecniche, disposizioni, regolamenti e leggi che, anche se non espressamente nominati, possono riguardare la sicurezza, i materiali, lo smaltimento dei materiali di risulta e quant'altro riguardi l'esecuzione degli interventi oggetto dell’appalto.

  • NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO La nozione di pacchetto turistico è la seguente: “I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.

  • Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. In ogni caso, si conviene che ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1. L’ Accordo Quadro è inoltre condizionata in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

  • Riposo giornaliero Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, potranno essere concordate modalità di deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003. In attesa della regolamentazione ai sensi del comma precedente e fatte salve le ipotesi già convenute al secondo livello di contrattazione, il riposo giornaliero di 11 ore consecutive può essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte anche nelle seguenti ipotesi: - cambio del turno/fascia; - interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti, attrezzature; - manutenzione svolta presso terzi; - attività straordinarie finalizzate alla sicurezza; - allestimenti in fase di avvio di nuove attività, allestimenti e riallestimenti straordinari; - aziende che abbiano un intervallo tra la chiusura e l'apertura del giorno successivo inferiore alle 11 ore; - inventari, bilanci ed adempimenti fiscali ed amministrativi straordinari. In tali ipotesi, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le parti convengono che la garanzia di un riposo minimo continuativo di almeno 9 ore rappresenta un'adeguata protezione degli stessi.