Common use of Scambio di informazioni su richiesta Clause in Contracts

Scambio di informazioni su richiesta. 1. L’autorità competente della Parte richiesta fornisce su richiesta le informazioni per Ì fini di cui all’Articolo 1. Tali informazioni vengono scambiate a prescindere dal fatto che la condotta indagata costituisca o meno reato secondo le leggi della Parte richiesta se tale condotta ha avuto luogo nella Parte richiesta. 2. Se le informazioni in possesso dell’autorità competente della Parte richiesta non sono sufficienti per consentire a tale Parte di soddisfare la richiesta di informazioni, quella Parte ricorre a tutte le pertinenti misure per la raccolta di informazioni al fine di fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, anche se la Parte richiesta può non aver bisogno di quelle informazioni per i propri fini fiscali. 3. Qualora specificatamente interpellata dall’autorità competente di una Parte richiedente, l’autorità competente della Parte richiesta fornisce le informazioni ai sensi del presente Articolo, nella misura consentita dalle proprie leggi interne, sotto forma di deposizioni di testimoni e copie autenticate di documenti originali. 4. Ciascuna Parte Contraente assicura che le proprie autorità competenti, per i fini specificati nell’Articolo 1 dell’Accordo, abbiano l’autorità di ottenere e fornire su richiesta: a) informazioni detenute da banche, altri istituti finanziari ed ogni soggetto che agisce in qualità di agenzia o fiduciaria, ivi compresi prestanome e amministratori fiduciari; b) i) informazioni relative alla titolarità giuridica ed effettiva di società di capitali, società di persone, fondazioni, “Anstalten” e altre persone, e, entro i limiti di cui all’Articolo 2, qualsiasi altra persona che fa parte di una catena di proprietari, comprese, in caso di schemi collettivi di investimento, informazioni relative ad azioni, quote e altre partecipazioni;

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Samples: Tax Information Exchange Agreement

Scambio di informazioni su richiesta. 1. L’autorità competente della Parte richiesta fornisce Fatte salve le disposizioni dell’articolo 2 e di qualsiasi altro accordo che preveda uno scambio di informazioni su richiesta le tra la Svizzera e un qualsiasi Stato membro, l’Autorità Competente della Svizzera e l’Autorità Competente di un qualsiasi Stato membro si scambiano, su richiesta, informazioni prevedibilmente pertinenti per Ì fini l’applicazione del presente accordo o per l’amministrazione o l’applicazione delle leggi nazionali relative alle imposte di ogni tipo e denominazione applicate per conto della Svizzera e degli Stati membri, delle loro suddivisioni politiche o delle loro autorità locali, nella misura in cui all’Articolo 1. Tali informazioni vengono scambiate a prescindere dal fatto la tassazione che tali leggi prevedono non è in contrasto con un accordo sulla doppia imposizione tra la condotta indagata costituisca o meno reato secondo le leggi della Parte richiesta se tale condotta ha avuto luogo nella Parte richiestaSvizzera e lo Stato membro interessato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo e dell’articolo 6 non devono in alcun caso essere interpretate nel senso di imporre alla Svizzera o a uno Stato membro l’obbligo di: a) adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla legislazione e alla prassi amministrativa, rispettivamente, della Svizzera o di tale Stato membro; b) fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legi- slazione o nell’ambito della prassi amministrativa normale, rispettivamente, della Svizzera o di detto Stato membro; c) fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, indu- striale, o professionale oppure procedimenti commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico. 3. Se le informazioni sono richieste da uno Stato membro o dalla Svizzera, che agisce in possesso dell’autorità competente della Parte richiesta non sono sufficienti per consentire qualità di giurisdizione richiedente conformemente al presente articolo, la Svizzera o lo Stato membro, che agisce in qualità di giurisdizione interpellata, usa i poteri a tale Parte di soddisfare la richiesta di informazioni, quella Parte ricorre a tutte le pertinenti misure per la raccolta di informazioni sua disposizione al fine di fornire alla Parte richiedente ottenere le informazioni richieste, anche se qualora queste in- formazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L’obbligo di cui al periodo prece- dente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 2, ma tali limitazioni non devono essere in alcun caso interpretate nel senso di permettere alla giurisdizione interpellata di rifiutare di fornire informazioni solo perché la Parte richiesta può stessa non aver bisogno di quelle informazioni per i propri ne ha un interesse ai fini fiscali. 3. Qualora specificatamente interpellata dall’autorità competente di una Parte richiedente, l’autorità competente della Parte richiesta fornisce le informazioni ai sensi del presente Articolo, nella misura consentita dalle proprie leggi interne, sotto forma di deposizioni di testimoni e copie autenticate di documenti originalifiscali propri. 4. Ciascuna Parte Contraente assicura In nessun caso le disposizioni del paragrafo 2 devono essere interpretate nel senso che le proprie autorità competenti, per i fini specificati nell’Articolo 1 dell’Accordo, abbiano l’autorità la Svizzera o uno Stato membro può rifiutare di ottenere e fornire su richiesta: a) comunicare informazioni uni- camente perché queste sono detenute da bancheuna banca, altri istituti finanziari ed ogni soggetto un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona che agisce opera in qualità di agenzia agente o fiduciaria, ivi compresi prestanome e amministratori fiduciari; b) i) fiduciario oppure perché dette informazioni relative alla titolarità giuridica ed effettiva si riferiscono a diritti di società di capitali, società di persone, fondazioni, “Anstalten” e altre persone, e, entro i limiti di cui all’Articolo 2, qualsiasi altra persona che fa parte proprietà di una catena persona. 5. Le Autorità Competenti concorderanno i moduli standard da utilizzare e uno o più metodi di proprietaritrasmissione dei dati, comprese, in caso comprendenti standard di schemi collettivi di investimento, informazioni relative ad azioni, quote e altre partecipazioni;cifratura.

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Samples: Accordo Sullo Scambio Automatico Di Informazioni Finanziarie

Scambio di informazioni su richiesta. 1. L’autorità competente della Parte richiesta fornisce interpellata provvede a fornire su richiesta le informazioni per Ì fini di cui all’Articolo le finalità indicate all’articolo 1. Tali Dette informazioni vengono sono scambiate a prescindere indipendentemente dal fatto che la condotta indagata il comportamento in esame costituisca o meno un reato secondo le leggi ai sensi della legislazione della Parte richiesta se tale condotta ha avuto luogo interpellata nel caso in cui detto compor- tamento sia stato posto in essere nella Parte richiestainterpellata. L’autorità competente della Parte richiedente sottopone una richiesta di informazioni ai sensi del presente artico- lo soltanto quando essa non sia in grado di ottenere le informazioni richieste con altri mezzi all’interno del proprio territorio, tranne laddove il ricorso a tali mezzi comporti difficoltà sproporzionate. 2. Se le informazioni in possesso dell’autorità competente della Parte richiesta interpellata non sono sufficienti per consentire a tale Parte di soddisfare la richiesta di informazioni, quella detta Parte ricorre a utilizza tutte le pertinenti misure appropriate per la raccolta di delle informazioni al fine di necessarie a fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, anche se nonostante la Parte richiesta può interpellata non aver bisogno abbia necessità di quelle dette informazioni per i propri ai fini fiscalidella propria imposizione. 3. Qualora specificatamente interpellata Se specificamente richiesto dall’autorità competente di una della Parte richiedente, l’autorità competente della Parte richiesta interpellata fornisce le informazioni ai sensi del in base al presente Articolo, articolo nella misura consentita dalle proprie leggi interneprevista dal proprio diritto interno, sotto forma di deposizioni di testimoni e di copie autenticate autentiche di documenti originali. 4. Ciascuna Parte Contraente contraente assicura che le proprie autorità competenti, per i fini specificati nell’Articolo le fina- lità specificate all’articolo 1 e in conformità con l’articolo 2 dell’Accordo, abbiano l’autorità di ottenere e fornire su richiesta: a) informazioni detenute da banche, altri istituti finanziari ed ogni soggetto e qualsiasi persona che agisce operi in qualità di agenzia agente o fiduciariafiduciario, ivi compresi prestanome inclusi intestatari e amministratori fiduciarifiduciari (trustee); b) i) informazioni relative alla titolarità giuridica ed effettiva riguardanti la proprietà di società di capitali, società di persone, fondazionitrust, “Anstalten” fondazioni e altre persone, comprese le informazioni relative alla pro- prietà su tutte queste persone in una catena della proprietà; nel caso dei trust, le informazioni su fiducianti, fiduciari (trustee), guardiani e beneficiari; nel caso delle fondazioni, le informazioni su soci fondatori, componenti del con- siglio della fondazione e beneficiari. Inoltre, il presente Accordo non crea per le Parti contraenti un obbligo di ottenere o fornire informazioni sulla proprietà con riferimento alle società quotate in Borsa o ai fondi o schemi pubblici di investimento collettivo, a meno che dette informazioni non pos- sano essere ottenute senza dar luogo a difficoltà sproporzionate 5. Allorquando effettua una richiesta di informazioni ai sensi dell’Accordo, l’auto- xxxx competente della Parte richiedente, al fine di dimostrare che le informazioni sono verosimilmente rilevanti per la richiesta, fornisce per iscritto le seguenti infor- mazioni all’autorità competente della Parte interpellata: a) l’identità della persona sottoposta a verifica o indagine; b) il periodo per il quale sono richieste le informazioni; c) una dichiarazione relativa alle informazioni richieste, che indichi la loro natura e la forma in cui la Parte richiedente desidera ricevere le informazioni dalla Parte interpellata; d) la finalità fiscale per la quale si richiedono le informazioni; e) le ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste siano detenute dalla Parte interpellata, entro i limiti di cui all’Articolo 2, qualsiasi altra persona che fa parte o siano in possesso o sotto il controllo di una catena persona nella giurisdizione della Parte interpellata; f) se conosciuti, il nome e l’indirizzo delle persone che si ritiene siano in pos- sesso delle informazioni richieste; g) una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legislazione e alle prassi amministrative della Parte richiedente, che, qualora le informa- zioni richieste rientrassero nella giurisdizione della Parte richiedente, l’auto- xxxx competente di proprietariquest’ultima potrebbe acquisire dette informazioni ai sensi della legislazione della Parte richiedente, compreseo nel corso della sua normale prassi amministrativa e che la richiesta è conforme al presente Accordo; h) una dichiarazione attestante che la Parte richiedente ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per acquisire le informazioni, ad ecce- zione di quelli che comporterebbero difficoltà sproporzionate. 6. L’autorità competente della Parte interpellata deve inoltrare le informazioni richieste nel più breve tempo possibile alla Parte richiedente. Per garantire una sollecita risposta, l’autorità competente della Parte interpellata deve: a) confermare per iscritto all’autorità competente della Parte richiedente di aver ricevuto la richiesta e comunicare all’autorità competente della Parte xxxxxx- dente eventuali incompletezze nella richiesta entro 60 giorni dal ricevimento della stessa; b) se l’autorità competente della Parte interpellata non è stata in caso grado di schemi collettivi otte- nere e fornire le informazioni entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, inclusi i casi in cui incontri ostacoli nel fornire le informazioni o si rifiuti di investimentofornirle, informazioni relative ad azioniinformerà immediatamente la Parte richiedente, quote e altre partecipazioni;spiegando le ragio- ni per cui non è in grado di fornire le informazioni, la natura degli ostacoli o le ragioni del rifiuto.

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Samples: Accordo Sullo Scambio Di Informazioni in Materia Fiscale

Scambio di informazioni su richiesta. 1. L’autorità competente della Parte richiesta fornisce Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 e di qualsiasi altro accordo che preveda uno scambio di informazioni su richiesta le tra la Svizzera e un qualsiasi Stato membro, l'Autorità Competente della Svizzera e l'Autorità Competente di un qualsiasi Stato membro si scambiano, su richiesta, informazioni prevedibilmente pertinenti per Ì fini l'applicazione del presente accordo o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi nazionali relative alle imposte di ogni tipo e denominazione applicate per conto della Svizzera e degli Stati membri, delle loro suddivisioni politiche o delle loro autorità locali, nella misura in cui all’Articolo 1. Tali informazioni vengono scambiate a prescindere dal fatto la tassazione che tali leggi prevedono non è in contrasto con un accordo sulla doppia imposizione tra la condotta indagata costituisca o meno reato secondo le leggi della Parte richiesta se tale condotta ha avuto luogo nella Parte richiestaSvizzera e lo Stato membro interessato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 6 non devono in alcun caso essere interpretate nel senso di imporre alla Svizzera o a uno Stato membro l'obbligo di: a) adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla legislazione e alla prassi amministrativa, rispettivamente, della Svizzera o di tale Stato membro; b) fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della prassi amministrativa normale, rispettivamente, della Svizzera o di detto Stato membro; c) fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, o professionale oppure procedimenti commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. 3. Se le informazioni sono richieste da uno Stato membro o dalla Svizzera, che agisce in possesso dell’autorità competente della Parte richiesta non sono sufficienti per consentire qualità di giurisdizione richiedente conformemente al presente articolo, la Svizzera o lo Stato membro, che agisce in qualità di giurisdizione interpellata, usa i poteri a tale Parte di soddisfare la richiesta di informazioni, quella Parte ricorre a tutte le pertinenti misure per la raccolta di informazioni sua disposizione al fine di fornire alla Parte richiedente ottenere le informazioni richieste, anche se qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 2, ma tali limitazioni non devono essere in alcun caso interpretate nel senso di permettere alla giurisdizione interpellata di rifiutare di fornire informazioni solo perché la Parte richiesta può stessa non aver bisogno di quelle informazioni per i propri ne ha un interesse ai fini fiscali. 3. Qualora specificatamente interpellata dall’autorità competente di una Parte richiedente, l’autorità competente della Parte richiesta fornisce le informazioni ai sensi del presente Articolo, nella misura consentita dalle proprie leggi interne, sotto forma di deposizioni di testimoni e copie autenticate di documenti originalifiscali propri. 4. Ciascuna Parte Contraente assicura In nessun caso le disposizioni del paragrafo 2 devono essere interpretate nel senso che le proprie autorità competenti, per i fini specificati nell’Articolo 1 dell’Accordo, abbiano l’autorità la Svizzera o uno Stato membro può rifiutare di ottenere e fornire su richiesta: a) comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da bancheuna banca, altri istituti finanziari ed ogni soggetto un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona che agisce opera in qualità di agenzia agente o fiduciaria, ivi compresi prestanome e amministratori fiduciari; b) i) fiduciario oppure perché dette informazioni relative alla titolarità giuridica ed effettiva si riferiscono a diritti di società di capitali, società di persone, fondazioni, “Anstalten” e altre persone, e, entro i limiti di cui all’Articolo 2, qualsiasi altra persona che fa parte proprietà di una catena persona. 5. Le Autorità Competenti concorderanno i moduli standard da utilizzare e uno o più metodi di proprietaritrasmissione dei dati, comprese, in caso comprendenti standard di schemi collettivi di investimento, informazioni relative ad azioni, quote e altre partecipazioni;cifratura.

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Samples: Protocollo Di Modifica Dell'accordo

Scambio di informazioni su richiesta. 1. L’autorità competente della Parte richiesta fornisce Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 e di qualsiasi altro accordo che preveda uno scambio di informazioni su richiesta le tra il Liechtenstein e un qualsiasi Stato membro, l'Autorità Competente del Liechtenstein e l'Autorità Competente di un qualsiasi Stato membro si scambiano, su richiesta, informazioni prevedibilmente pertinenti per Ì fini l'applicazione del presente accordo o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi nazionali relative alle imposte di ogni tipo e denominazione applicate per conto del Liechtenstein e degli Stati membri, delle loro suddivisioni politiche o delle loro autorità locali, nella misura in cui all’Articolo 1. Tali informazioni vengono scambiate a prescindere dal fatto la tassazione che la condotta indagata costituisca o meno reato secondo le tali leggi della Parte richiesta se tale condotta ha avuto luogo nella Parte richiestaprevedono non confligge con un accordo sulla doppia imposizione tra il Liechtenstein e lo Stato membro interessato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 6 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre al Liechtenstein o a uno Stato membro l'obbligo di: a) adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla legislazione e alla prassi amministrativa del Liechtenstein o dello Stato membro, rispettivamente; b) fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla legislazione o nel quadro della normale prassi amministrativa del Liechtenstein o dello Stato membro, rispettivamente; c) fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, di affari, industriali, professionali o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico (ordre public). 3. Se le informazioni sono chieste da uno Stato membro o dal Liechtenstein, che agisce in possesso dell’autorità competente della Parte richiesta non sono sufficienti qualità di giurisdizione richiedente a norma del presente articolo, il Liechtenstein o lo Stato membro, che agisce in qualità di giurisdizione interpellata, pone in atto, per consentire a tale Parte di soddisfare la richiesta di informazioni, quella Parte ricorre a tutte le pertinenti misure per la raccolta di informazioni al fine di fornire alla Parte richiedente ottenere le informazioni richieste, le misure previste a tale scopo, anche se la Parte richiesta può quando non aver bisogno necessita di quelle dette informazioni per i propri fini fiscali. 3. Qualora specificatamente L'obbligo di cui alla frase precedente è soggetto alle limitazioni di cui al paragrafo 2, che tuttavia non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di autorizzare la giurisdizione interpellata dall’autorità competente a rifiutare di una Parte richiedente, l’autorità competente della Parte richiesta fornisce fornire le informazioni ai sensi del presente Articolo, nella misura consentita dalle proprie leggi interne, sotto forma di deposizioni di testimoni e copie autenticate di documenti originaliper il solo motivo che queste ultime non presentano alcun interesse per tale giurisdizione. 4. Ciascuna Parte Contraente assicura che le proprie autorità competenti, per i fini specificati nell’Articolo 1 dell’Accordo, abbiano l’autorità Le disposizioni del paragrafo 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di ottenere e autorizzare il Liechtenstein o uno Stato membro a rifiutare di fornire su richiesta: a) informazioni solamente perché tali informazioni sono detenute da bancheuna banca, altri istituti finanziari ed ogni soggetto da un altro Ente Finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agenzia agente o fiduciaria, ivi compresi prestanome e amministratori fiduciari; b) i) informazioni relative alla titolarità giuridica ed effettiva di società di capitali, società di persone, fondazioni, “Anstalten” e altre persone, e, entro i limiti di cui all’Articolo 2, qualsiasi altra persona che fa parte fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una catena persona. 5. Le Autorità Competenti concordano i moduli standard da utilizzare e uno o più metodi di proprietaritrasmissione dei dati, comprese, in caso comprendenti standard di schemi collettivi di investimento, informazioni relative ad azioni, quote e altre partecipazioni;cifratura.

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Samples: Protocol of Amendment

Scambio di informazioni su richiesta. 1. L’autorità competente della Parte richiesta fornisce Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 e di qualsiasi altro accordo che preveda uno scambio di informazioni su richiesta le tra San Marino e un qualsiasi Stato membro, l'Autorità Competente di San Marino e l'Autorità Competente di un qualsiasi Stato membro si scambiano, su richiesta, informazioni prevedibilmente pertinenti per Ì fini l'applicazione del presente accordo o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi nazionali relative alle imposte di ogni tipo e denominazione applicate per conto di San Marino e degli Stati membri, delle loro suddivisioni politiche o delle loro autorità locali, nella misura in cui all’Articolo 1. Tali informazioni vengono scambiate a prescindere dal fatto la tassazione che la condotta indagata costituisca o meno reato secondo le tali leggi della Parte richiesta se tale condotta ha avuto luogo nella Parte richiestaprevedono non è in contrasto con un accordo sulla doppia imposizione tra San Marino e lo Stato membro interessato. 2. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 6 devono essere interpretate nel senso di imporre a San Marino o a uno Stato membro l'obbligo di: a) adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla legislazione e alla prassi amministrativa, rispettivamente, di San Marino o di detto Stato membro; b) fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della prassi amministrativa normale, rispettivamente, di San Marino o di detto Stato membro; c) fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale oppure procedimenti commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. 3. Se le informazioni sono richieste da uno Stato membro o da San Marino, che agisce in possesso dell’autorità competente della Parte richiesta non sono sufficienti per consentire qualità di giurisdizione richiedente conformemente al presente articolo, San Marino o lo Stato membro, che agisce in qualità di giurisdizione interpellata, usa i poteri a tale Parte di soddisfare la richiesta di informazioni, quella Parte ricorre a tutte le pertinenti misure per la raccolta di informazioni sua disposizione al fine di fornire alla Parte richiedente ottenere le informazioni richieste, anche se qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui alla frase precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 2, ma tali limitazioni non devono essere in alcun caso interpretate nel senso di permettere alla giurisdizione interpellata di rifiutare di fornire informazioni solo perché la Parte richiesta può stessa non aver bisogno di quelle informazioni per i propri ne ha un interesse ai fini fiscali. 3. Qualora specificatamente interpellata dall’autorità competente di una Parte richiedente, l’autorità competente della Parte richiesta fornisce le informazioni ai sensi del presente Articolo, nella misura consentita dalle proprie leggi interne, sotto forma di deposizioni di testimoni e copie autenticate di documenti originalifiscali propri. 4. Ciascuna Parte Contraente assicura In nessun caso le disposizioni del paragrafo 2 devono essere interpretate nel senso che le proprie autorità competenti, per i fini specificati nell’Articolo 1 dell’Accordo, abbiano l’autorità San Marino o uno Stato membro può rifiutare di ottenere e fornire su richiesta: a) comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da bancheuna banca, altri istituti finanziari ed ogni soggetto un'altra istituzione finanziaria, un mandatario o una persona che agisce opera in qualità di agenzia agente o fiduciaria, ivi compresi prestanome e amministratori fiduciari; b) i) fiduciario oppure perché dette informazioni relative alla titolarità giuridica ed effettiva si riferiscono a diritti di società di capitali, società di persone, fondazioni, “Anstalten” e altre persone, e, entro i limiti di cui all’Articolo 2, qualsiasi altra persona che fa parte proprietà di una catena persona. 5. Le Autorità Competenti concorderanno i moduli standard da utilizzare e uno o più metodi di proprietaritrasmissione dei dati, comprese, in caso comprendenti standard di schemi collettivi di investimento, informazioni relative ad azioni, quote e altre partecipazioni;cifratura.

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Samples: Protocollo Di Modifica