Common use of Scavi a sezione obbligata Clause in Contracts

Scavi a sezione obbligata. Si definiscono scavi a sezione obbligata quelli eseguiti a qualunque profondità, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa anche la roccia, in presenza o meno di acqua, a sezione ristretta ed obbligata per dare luogo a singole parti di opere come muri, plinti, fondazioni continue, fondazioni di macchine, apparecchiature, strutture metalliche, fognature, acquedotti, condutture in genere, cavi elettrici e per strumentazione, pozzetti, ecc. Gli scavi a sezione obbligata possono essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo vietino, anche con pareti a scarpata ed anche per gruppi di fondazioni continue, con sbancamento generale, ma in tali casi non viene pagato il maggior scavo eseguito in conseguenza. L'Appaltatore deve successivamente provvedere, a sua cura e spese, anche al maggior reinterro e costipamento intorno alle fondazioni. Nel caso che questo maggior reinterro debba essere effettuato, a giudizio della Direzione Lavori, con materiali provenienti da cave di prestito o da altri luoghi, la fornitura, posa e costipamento del maggior volume di materiali è a completo carico dell'Appaltatore. Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua, e questa si elevi negli scavi, non oltre però il limite massimo di cm 20 previsto nel titolo seguente, l'Appaltatore dovrà provvedere, a Sua cura ed onere, se richiesto dalla Direzione dei lavori, all'esaurimento dell'acqua stessa coi mezzi che saranno ritenuti più opportuni. L'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura, spese ed iniziativa, alle suddette assicurazioni, armature, puntellature e sbadacchiature, nelle quantità e robustezza che per la qualità delle materie da escavare siano richieste. Il legname impiegato a tale scopo, sempreché‚ non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprietà dell'Amministrazione, resteranno di proprietà dell'Impresa, che potrà perciò ricuperarle ad opera compiuta. Nessun compenso spetta all'Impresa se, per qualsiasi ragione, tale ricupero possa risultare soltanto parziale, od anche totalmente negativo. L'Impresa sarà tenuta ad evitare il recapito entro i cavi di fondazione di acque provenienti dall'esterno. Nel caso che ciò si verificasse resterebbe a suo totale carico la spesa per i necessari aggottamenti. Gli scavi saranno inoltre distinti in:

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Samples: Contract for Works

Scavi a sezione obbligata. Si definiscono Per scavi a sezione obbligata si intendono quelli eseguiti a qualunque profondità, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa anche la roccia, in presenza o meno di acqua, a sezione ristretta ed obbligata necessari per dare luogo a singole parti di opere come muri, plinti, fondazioni continue, fare posto alle fondazioni di macchinemanufatti, apparecchiaturealla posa di tubazioni con forma e andamento definiti, strutture metallichesotto il piano del terreno naturale o raggiunto mediante uno scavo generale di sbancamento. Qualunque sia la natura del terreno, fognature, acquedotti, condutture in genere, cavi elettrici e per strumentazione, pozzetti, ecc. Gli gli scavi a sezione obbligata possono dovranno essere eseguitispinti fino alla profondità di progetto o a quella che dalla Direzione Lavori verrà ordinata, ove ragioni speciali all'atto della esecuzione dello scavo. Gli scavi dovranno essere condotti in modo da non lo vietinosconnettere il materiale di fondo. Qualora, anche data la natura del terreno e la profondità di scavo, le normali sbadacchiature non si dimostrassero sufficienti, si dovrà procedere alla totale armatura delle pareti di scavo, limitatamente alle zone che ne richiederanno l'impiego. Il materiale scavato sarà di norma utilizzato per i successivi reinterri. Maggiori approfondimenti degli scavi, non concordati con pareti a scarpata ed anche per gruppi di fondazioni continue, con sbancamento generale, ma in tali casi non viene pagato il maggior scavo eseguito in conseguenza. L'Appaltatore deve successivamente provvedere, a sua cura e spese, anche al maggior reinterro e costipamento intorno alle fondazioni. Nel caso che questo maggior reinterro debba essere effettuato, a giudizio della la Direzione Lavori, dovranno a cura e spese dell'Appaltatore, essere riempiti con materiali provenienti da cave calcestruzzo dosato a 150 Kg/mc. o con altro materiale prescritto dalla Direzione Lavori, che eviti cedimenti successivi sotto carico. Le dimensioni in pianta dello scavo saranno ricavate dalle dimensioni di prestito o da altri luoghiprogetto dei manufatti con una maggiorazione di cm. 50 per ogni lato, salvo nei casi in cui le fondazioni siano gettate contro terra senza l'ausilio di casseri. Non si deve procedere all'inizio di altre opere immediatamente seguenti agli scavi, se prima non sia stata verificata la fornitura, posa corrispondenza delle sezioni eseguite con quelle di progetto e costipamento non siano state valutate le caratteristiche geotecniche del maggior volume terreno su cui debbono insistere ulteriormente altre opere. Il fondo scavo deve essere consegnato a perfetto piano ed alla esatta quota di materiali è a completo carico dell'Appaltatoreprogetto. Qualora gli scavi si debbano eseguire in Il prezzo per l’esecuzione dello scavo tiene conto della maggiore cura che l’Appaltatore deve porre per la presenza di acqua, sottoservizi e questa si elevi negli scavi, non oltre però il limite massimo per l’eventuale onere di cm 20 previsto regolamentazione del traffico veicolare nel titolo seguente, l'Appaltatore dovrà provvedere, a Sua cura ed onere, se richiesto dalla Direzione dei lavori, all'esaurimento dell'acqua stessa coi mezzi che saranno ritenuti più opportuni. L'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura, spese ed iniziativa, alle suddette assicurazioni, armature, puntellature e sbadacchiature, nelle quantità e robustezza che per la qualità delle materie da escavare siano richieste. Il legname impiegato a tale scopo, sempreché‚ non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi caso lo scavo venga eseguito in posto sede stradale o in proprietà dell'Amministrazione, resteranno di proprietà dell'Impresa, che potrà perciò ricuperarle ad opera compiuta. Nessun compenso spetta all'Impresa se, per qualsiasi ragione, tale ricupero possa risultare soltanto parziale, od anche totalmente negativo. L'Impresa sarà tenuta ad evitare il recapito entro i cavi di fondazione di acque provenienti dall'esterno. Nel caso che ciò si verificasse resterebbe a suo totale carico la spesa per i necessari aggottamenti. Gli scavi saranno inoltre distinti in:prossimità della stessa.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Scavi a sezione obbligata. Si definiscono Per scavi a sezione obbligata si intendono quelli eseguiti a qualunque profondità, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa anche la roccia, in presenza o meno di acqua, incassati ed a sezione ristretta ed obbligata necessari per dare dar luogo a singole parti ai muri o pilastri di opere come murifondazione propriamente detti o per dar luogo alle fogne, plinticondutture, fondazioni continuefossi e cunette. Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, fondazioni di macchine, apparecchiature, strutture metalliche, fognature, acquedotti, condutture in genere, cavi elettrici e per strumentazione, pozzetti, ecc. Gli scavi a sezione obbligata possono essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo vietino, anche con pareti a scarpata ed anche per gruppi di fondazioni continue, con sbancamento generale, ma in tali casi non viene pagato il maggior scavo eseguito in conseguenza. L'Appaltatore deve successivamente provvedere, a sua cura e spese, anche al maggior reinterro e costipamento intorno alle fondazioni. Nel caso che questo maggior reinterro debba essere effettuato, a giudizio della Direzione Lavori, con materiali provenienti da cave di prestito o da altri luoghi, la fornitura, posa e costipamento del maggior volume di materiali è a completo carico dell'Appaltatore. Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua, e questa si elevi negli scavi, non oltre però il limite massimo di cm 20 previsto nel titolo seguente, l'Appaltatore dovrà provvedere, a Sua cura ed onere, se richiesto per fondazione dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla Direzione dei Lavori verrà ordinata all'atto delle loro esecuzioni tenendo in debito conto le istruzioni impartite dal Ministero dei lavori pubblici con il d.m. 21 gennaio 1981 e successive modifiche ed integrazioni. Le profondità, che si trovino indicate nei disegni di consegna, sono perciò di semplice avviso e l'Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all'Impresa motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo essa soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere. È vietato all'Impresa, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle murature prima che la Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato le fondazioni. I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinata contropendenza. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di 1,50 metri, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, all’applicazione delle necessarie armature di sostegno, in modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materia durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle murature. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri. L'Impresa è responsabile dei danni ai lavori, all'esaurimento dell'acqua stessa coi mezzi che saranno ritenuti più opportuni. L'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura, spese ed iniziativaalle persone, alle suddette assicurazioni, armature, puntellature proprietà pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali essa deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo le venissero impartite dalla Direzione dei Lavori. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione può essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle quantità sottomurazioni e robustezza quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti, le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite degli scavi. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che per gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine. Compiuta la qualità muratura di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in più attorno alla medesima, dovrà essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'Impresa, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo. Col procedere delle materie da escavare siano richieste. Il legname impiegato a tale scopomurature l'Impresa potrà recuperare i legami costituenti le armature, sempreché‚ sempre che non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprietà dell'Amministrazione, resteranno di proprietà dell'Impresa; i legnami però, che potrà perciò ricuperarle ad opera compiuta. Nessun compenso spetta all'Impresa sea giudizio della Direzione dei Lavori, per qualsiasi ragionenon potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, tale ricupero possa risultare soltanto parziale, od anche totalmente negativo. L'Impresa sarà tenuta ad evitare il recapito entro i cavi di fondazione di acque provenienti dall'esterno. Nel caso che ciò si verificasse resterebbe a suo totale carico la spesa per i necessari aggottamentidovranno essere abbandonati negli scavi. Gli scavi di fondazione saranno inoltre distinti in:computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento o del terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Scavi a sezione obbligata. Si definiscono Per scavi a sezione obbligata si intendono quelli eseguiti a qualunque profonditàricadenti al di sotto del piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenzaoppure dal terreno naturale quando lo sbancamento non viene effettuato, compresa anche la rocciachiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni delle opere d'arte, in presenza o meno di acqua, sono pure considerati scavi a sezione ristretta ed obbligata per dare luogo a singole parti tutti quelli relativi ad opere di opere come muri, plinti, fondazioni continue, fondazioni di macchine, apparecchiature, strutture metalliche, fognature, acquedotti, condutture in genere, cavi elettrici e per strumentazione, pozzetti, eccfognatura. Gli scavi a sezione obbligata possono saranno computati per un volume eguale a quello risultante dal prodotto sulla base di fondazione stabilita in progetto, per la sua profondità sotto il piano di sbancamento o da quello di campagna quando lo sbancamento non viene fatto e soltanto al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi già compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggior scavo e qualunque armatura e puntellature occorrente. Gli scavi a sezione obbligata potranno essere eseguiti, eseguiti ,ove ragioni speciali non lo vietino, vietino ,anche con pareti a scarpata ed anche per gruppi di fondazioni continue, con sbancamento generalescarpa , ma in tali casi tal caso non viene sarà pagato il maggior scavo eseguito volume ne il successivo maggior riempimento in conseguenzaghiaia, come pure non sarà corrisposto il maggior ripristino in bitumato. L'Appaltatore deve successivamente provvedere, a sua cura e spese, anche al maggior reinterro e costipamento intorno alle fondazioni. Nel caso che questo maggior reinterro debba essere effettuato, a giudizio della Direzione Lavori, con materiali provenienti da cave di prestito o da altri luoghi, la fornitura, posa e costipamento del maggior volume di materiali è a completo carico dell'Appaltatore. Qualora Coi prezzi per gli scavi si debbano eseguire di fondazione oltre agli obblighi sopra specificati e a quelli emergenti dal precedente articolo, l'appaltatore dovrà ritenersi compensato: di tutti gli oneri e spese relative agli scavi in presenza genere da eseguirsi con qualsiasi mezzo, paleggi,innalzamento carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto a qualsiasi distanza, sistemazione delle materie di acquarifiuto e indennità di deposito; delle spese occorrenti: per la regolarizzazione delle scarpate o pareti per lo spianamento del fondo, per le formazioni di gradoni, per il successivo rinterro all'ingiro delle murature, attorno e sopra le condotte d'acqua od altre condotte in genere, e questa si elevi negli scavi, non oltre però il limite massimo sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di cm 20 previsto nel titolo seguente, l'Appaltatore dovrà provvedere, a Sua cura ed onere, se richiesto dalla Direzione dei lavori, all'esaurimento dell'acqua stessa coi mezzi che saranno ritenuti più opportuni. L'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura, spese ed iniziativa, alle suddette assicurazioni, armature, puntellature e sbadacchiature, nelle quantità e robustezza che per la qualità progetto; delle materie da escavare siano richieste. Il legname impiegato a tale scopo, sempreché‚ non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprietà dell'Amministrazione, resteranno di proprietà dell'Impresa, che potrà perciò ricuperarle ad opera compiuta. Nessun compenso spetta all'Impresa se, per qualsiasi ragione, tale ricupero possa risultare soltanto parziale, eventuale perdita parziale od anche totalmente negativo. L'Impresa sarà tenuta ad evitare il recapito entro i cavi totale dei legnami impiegati nelle puntellature ed armature di fondazione qualsiasi entità, occorrenti per l'esecuzione degli scavi di acque provenienti dall'esterno. Nel caso che ciò si verificasse resterebbe a suo totale carico la fondazione; di ogni altra spesa infine necessarie per i necessari aggottamenti. Gli l'esecuzione completa degli scavi saranno inoltre distinti in:di cui trattasi.

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Samples: Construction Contract

Scavi a sezione obbligata. Si definiscono Per scavi di a sezine obbligata si intendono quelli incassati e a sezione ristretta necessari per dar luogo alle opere di fondazione, posa di tubazioni e pozzetti ecc.. Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi a sezione obbligata quelli eseguiti a qualunque profondità, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa anche la roccia, in presenza o meno di acqua, a sezione ristretta ed obbligata per dare luogo a singole parti di opere come muri, plinti, fondazioni continue, fondazioni di macchine, apparecchiature, strutture metalliche, fognature, acquedotti, condutture in genere, cavi elettrici e per strumentazione, pozzetti, ecc. Gli scavi a sezione obbligata possono dovranno essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo vietino, anche con pareti a scarpata ed anche per gruppi di fondazioni continue, con sbancamento generale, ma in tali casi non viene pagato il maggior scavo eseguito in conseguenza. L'Appaltatore deve successivamente provvedere, a sua cura e spese, anche al maggior reinterro e costipamento intorno alle fondazioni. Nel caso spinti fino alla profondità che questo maggior reinterro debba essere effettuato, a giudizio della Direzione Lavori, con materiali provenienti da cave di prestito o da altri luoghi, la fornitura, posa e costipamento del maggior volume di materiali è a completo carico dell'Appaltatore. Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua, e questa si elevi negli scavi, non oltre però il limite massimo di cm 20 previsto nel titolo seguente, l'Appaltatore dovrà provvedere, a Sua cura ed onere, se richiesto dalla Direzione dei Lavori verrà ordinata all’atto delle loro esecuzioni tenendo in debito conto le istruzioni impartite dal Ministero dei lavori pubblici con il D.M. 21 gennaio 1981 e successive modifiche ed integrazioni. Le profondità, che si trovino indicate nei disegni di consegna, sono perciò di semplice avviso e l’Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all’Impresa motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo essa soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere. È vietato all’Impresa, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle murature prima che la Direzione dei Lavori abbia verificato e accettato le fondazioni. I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinata contropendenza. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m. 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno, in modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materia durante l’esecuzione tanto degli scavi che delle murature. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri. L’Impresa è responsabile dei danni ai lavori, all'esaurimento dell'acqua stessa coi mezzi che saranno ritenuti più opportuni. L'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura, spese ed iniziativaalle persone, alle suddette assicurazioni, armature, puntellature proprietà pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, nelle quantità alle quali essa deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo le venissero impartite dalla Direzione dei Lavori. Compiuta la fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in più attorno alla medesima, dovrà essere diligentemente riempito e robustezza costipato, a cura e spese dell’Impresa, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo. Col procedere delle opere l’Impresa potrà recuperare i legami costituenti le armature, sempre che per la qualità delle materie da escavare siano richieste. Il legname impiegato a tale scopo, sempreché‚ non si tratti di armature formanti parte integrante dell'operadell’opera, da restare quindi in posto in proprietà dell'Amministrazione, resteranno di proprietà dell'Impresadell’Amministrazione; i legnami però, che potrà perciò ricuperarle ad opera compiuta. Nessun compenso spetta all'Impresa sea giudizio della Direzione dei Lavori, per qualsiasi ragionenon potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, tale ricupero possa risultare soltanto parziale, od anche totalmente negativo. L'Impresa sarà tenuta ad evitare il recapito entro i cavi di fondazione di acque provenienti dall'esterno. Nel caso che ciò si verificasse resterebbe a suo totale carico la spesa per i necessari aggottamentidovranno essere abbandonati negli scavi. Gli scavi di fondazione saranno inoltre distinti in:computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento o del terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.

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Samples: Contract for Public Works