Garanzia degli impianti Clausole campione

Garanzia degli impianti. Gli impianti ed i macchinari dovranno essere garantiti, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento. Pertanto, fino al termine del periodo di garanzia, l'Appaltatore dovrà riparare tempestivamente ed a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero negli impianti per l’effetto della non buona qualità dei materiali o per difetto di montaggio e funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che non possono attribuirsi all’ordinario esercizio dell’impianto, ma ad evidente imperizia o negligenza di chi ne fa uso.
Garanzia degli impianti. L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire gli impianti eseguiti per un periodo di 12 mesi dalla data di approvazione del certificato di collaudo. Si intende per garanzia degli impianti, entro il termine precisato, l'obbligo che incombe alla Ditta appaltatrice di riparare tempestivamente, a sue spese, comprese quelle di verifica, tutti i guasti e le imperfezioni che si dovessero manifestare negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali utilizzati o per difetto di montaggio.
Garanzia degli impianti. La ditta assuntrice ha l'obbligo di garantire tutti gli impianti che andrà eventualmente ad installare per quanto concerne la qualità dei materiali, al loro montaggio e per il regolare funzionamento per tutto il periodo della gestione e rispondere del buon funzionamento delle apparecchiature installate per la contabilizzazione del calore. Tutti gli impianti dovranno essere realizzati in conformità alle norme vigenti in materia degli stessi al momento della realizzazione, dovranno essere installate apparecchiature conformi alle specifiche tecniche ISPESL, UNEL, UNI, o altri organi riconosciuti dallo Stato. Eventuali sostituzioni, riparazioni, revisioni che si rendessero necessarie durante la durata del contratto a seguito di cause accidentali o per mantenere il rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato e dalla normativa vigente, devono essere eseguite dall'Aggiudicatario in quanto TERZO RESPONSABILE con tempestività, dando comunicazione scritta al Committente. Tali interventi devono essere effettuati, se necessario, possibilmente nelle ore concordate con l'Ufficio Tecnico, diverse da quelle del funzionamento dell'impianto ed in modo continuativo fino alla completa eliminazione.
Garanzia degli impianti. La garanzia ha validità di 24 mesi a decorrere dal collaudo su ogni parte componente gli impianti. Tale garanzia ha validità fino alla durata di 10 anni per eventuali difetti e imperfezioni occulte. Pertanto, fino al termine di tale periodo, la Ditta assuntrice deve riparare, tempestivamente e a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verifichino negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio o di funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni, che, a giudizio dell'Amministrazione, non possono attribuirsi all'ordinario esercizio degli impianti, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale dell'Amministrazione stessa che ne fa uso.
Garanzia degli impianti. La ditta è in ogni momento responsabile dell’efficienza degli impianti ed è tenuta a garantirne la permanenza delle qualità e caratteristiche. Inoltre deve garantire il perfetto funzionamento di tutto il sistema di telegestione e dei misuratori di energia termica. In particolare la ditta sarà responsabile delle apparecchiature sostituite sugli impianti e sarà tenuta alla conservazione dei certificati di omologazione dei dispositivi di protezione e sicurezza. I materiali impiegati nella manutenzione dovranno essere di primaria ditta e di larga diffusione oltre che con marchio CE. Dovranno avere caratteristiche adeguate al loro impiego ed essere rispondenti alle norme vigenti nel settore: la rispondenza dovrà essere attestata da appositi certificati di omologazione alle vigenti leggi e normative ed avere i requisiti delle norme CEI, UNI-CIG, ISPESL e V.V.F., in relazione alla classificazione dell’ambiente in cui vengono installate. La ditta sarà responsabile in sede civile e penale anche dei danni arrecati eventualmente a terzi, sia persone sia cose, nel corso dell’esecuzione del presente appalto. A tal fine la ditta dovrà stipulare apposita polizza assicurativa, che si riferisca esplicitamente agli edifici aggiudicati, con congrui massimali, non inferiori ad Euro 3.000.000,00, a copertura delle responsabilità civili verso terzi. Il Comune di Cuneo è da comprendersi fra i terzi.
Garanzia degli impianti. La durata della garanzia è pari a 12 mesi decorrenti dalla data di approvazione del certificato di collaudo. Si intende, per garanzia degli impianti, entro il termine precisato, l'obbligo che incombe sull'Impresa di riparare tempestivamente, a sue spese, comprese quelle di verifica e tenuto presente quanto espresso nell'articolo "Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore responsabilità dell'Appaltatore", tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetto di montaggio, escluse soltanto le riparazioni dei danni che, a giudizio della Stazione Appaltante, non possano attribuirsi all'ordinario esercizio degli impianti, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso.
Garanzia degli impianti. 1. L’Appaltatore ha l'obbligo di garantire tutti gli impianti ed i dispositivi che andrà eventualmente ad installare per quanto concerne la qualità dei materiali, al loro montaggio e per il regolare funzionamento delle apparecchiature installate per tutto il periodo della gestione.
Garanzia degli impianti. L'impresa è tenuta a riparare tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestano negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetto di montaggio. In ogni caso l'impianto elettrico sarà garantito per un periodo di due anni dalla data di collaudo, mentre le apparecchiature elettroniche di conversione statica dell’energia elettrica (inverter) dovranno essere garantite per almeno 20 anni minimo.
Garanzia degli impianti. La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di garantire tutte le opere realizzate ed i materiali installati sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia per il regolare funzionamento per la durata di ANNI DUE dalla data del certificato di collaudo definitivo o dalla data d'installazione. Pertanto fino al termine di tale periodo la ditta aggiudicataria dovrà riparare a sua cura e spese, nessuna esclusa, tutti i guasti e le imperfezioni che si dovessero verificare per effetto della non buona qualità dei materiali e per difetto di montaggio o funzionamento, e comunque per cause attribuibili ad essa. La garanzia degli impianti non può essere riversata sulle ditte fornitrici dei materiali o delle apparecchiatura sulle quali, eventualmente, la ditta aggiudicataria si potrà rivalere. Tale garanzia si estenderà a qualsiasi sostituzione di materiale destinato alla manutenzione ordinaria e straordinaria ne fa fede la verbalizzazione nel registro del cantiere. Tale garanzia si estenderà all'impianto di protezione di terra sia per difetto di costruzione dei materiali che per le anomalie che dovessero intervenire. Incombe sulla ditta aggiudicataria l'immediato ripristino delle condizioni di efficienza.
Garanzia degli impianti. Art. 8.3