Garanzia degli impianti. Gli impianti ed i macchinari dovranno essere garantiti, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento. Pertanto, fino al termine del periodo di garanzia, l'Appaltatore dovrà riparare tempestivamente ed a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero negli impianti per l’effetto della non buona qualità dei materiali o per difetto di montaggio e funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che non possono attribuirsi all’ordinario esercizio dell’impianto, ma ad evidente imperizia o negligenza di chi ne fa uso.
Garanzia degli impianti. L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire gli impianti eseguiti per un periodo di 12 mesi dalla data di approvazione del certificato di collaudo. Si intende per garanzia degli impianti, entro il termine precisato, l'obbligo che incombe alla Ditta appaltatrice di riparare tempestivamente, a sue spese, comprese quelle di verifica. Tutti i guasti e le imperfezioni che si dovessero manifestare negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali utilizzati o per difetto di montaggio.
Garanzia degli impianti. La ditta assuntrice ha l'obbligo di garantire tutti gli impianti che andrà eventualmente ad installare per quanto concerne la qualità dei materiali, al loro montaggio e per il regolare funzionamento per tutto il periodo della gestione e rispondere del buon funzionamento delle apparecchiature installate per la contabilizzazione del calore. Tutti gli impianti dovranno essere realizzati in conformità alle norme vigenti in materia degli stessi al momento della realizzazione, dovranno essere installate apparecchiature conformi alle specifiche tecniche ISPESL, UNEL, UNI, o altri organi riconosciuti dallo Stato.
Garanzia degli impianti. L’Aggiudicatario ha l'obbligo di garantire tutti gli impianti che installerà per quanto concerne la qualità dei materiali, al loro montaggio e per il regolare funzionamento per tutto il periodo della gestione e rispondere del buon funzionamento delle apparecchiature installate per la contabilizzazione del calore. Tutti gli impianti dovranno essere realizzati in conformità alle norme vigenti in materia degli stessi al momento della realizzazione, dovranno essere installate apparecchiature conformi alle specifiche tecniche ISPESL, UNEL, UNI, o altri organi riconosciuti dallo Stato. Eventuali sostituzioni, riparazioni, revisioni che si rendessero necessarie durante la durata del contratto a seguito di cause accidentali o per mantenere il rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato e dalla normativa vigente, devono essere eseguite dall'Assuntore in quanto TERZO RESPONSABILE con tempestività, dando comunicazione scritta al Committente. Tali interventi devono essere effettuati, se necessario, possibilmente nelle ore concordate con l'Ufficio Tecnico, diverse da quelle del funzionamento dell'impianto ed in modo continuativo fino alla completa eliminazione. In difetto, le opere stesse saranno eseguite direttamente dal Committente ed i relativi oneri, compresi quelli relativi al fermo di impianto, saranno trattenuti dalla rata di saldo.
Garanzia degli impianti. La durata della garanzia è pari a 12 mesi decorrenti dalla data di approvazione del certificato di collaudo. Si intende, per garanzia degli impianti, entro il termine precisato, l'obbligo che incombe sull'Impresa di riparare tempestivamente, a sue spese, comprese quelle di verifica e tenuto presente quanto espresso nell'articolo "Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore responsabilità dell'Appaltatore", tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetto di montaggio, escluse soltanto le riparazioni dei danni che, a giudizio della Stazione Appaltante, non possano attribuirsi all'ordinario esercizio degli impianti, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso.
Garanzia degli impianti. L'impresa è tenuta a riparare tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestano negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetto di montaggio. In ogni caso l'impianto elettrico sarà garantito per un periodo di due anni dalla data di collaudo, mentre le apparecchiature elettroniche di conversione statica dell’energia elettrica (inverter) dovranno essere garantite per almeno 20 anni minimo.
Garanzia degli impianti. La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di garantire tutte le opere realizzate ed i materiali installati sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia per il regolare funzionamento per la durata di ANNI DUE dalla data del certificato di collaudo definitivo o dalla data d'installazione. Pertanto fino al termine di tale periodo la ditta aggiudicataria dovrà riparare a sua cura e spese, nessuna esclusa, tutti i guasti e le imperfezioni che si dovessero verificare per effetto della non buona qualità dei materiali e per difetto di montaggio o funzionamento, e comunque per cause attribuibili ad essa. La garanzia degli impianti non può essere riversata sulle ditte fornitrici dei materiali o delle apparecchiatura sulle quali, eventualmente, la ditta aggiudicataria si potrà rivalere. Tale garanzia si estenderà a qualsiasi sostituzione di materiale destinato alla manutenzione ordinaria e straordinaria ne fa fede la verbalizzazione nel registro del cantiere. Tale garanzia si estenderà all'impianto di protezione di terra sia per difetto di costruzione dei materiali che per le anomalie che dovessero intervenire. Incombe sulla ditta aggiudicataria l'immediato ripristino delle condizioni di efficienza.
Garanzia degli impianti. Se non diversamente disposto dal Capitolato Speciale d’Appalto, la garanzia è fissata entro 12 mesi dalla data di approvazione del certificato di collaudo. Si intende, per garanzia degli impianti, entro il termine precisato, l’obbligo della ditta Appaltatrice di riparare tempestivamente, a sue spese, comprese quelle di verifica tutti i guasti e le imperfezioni che si dovessero manifestare negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio.
Garanzia degli impianti. La garanzia ha validità di 24 mesi a decorrere dal collaudo su ogni parte componente gli impianti. Tale garanzia ha validità fino alla durata di 10 anni per eventuali difetti e imperfezioni occulte. Pertanto, fino al termine di tale periodo, la Ditta assuntrice deve riparare, tempestivamente e a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verifichino negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio o di funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni, che, a giudizio dell'Amministrazione, non possono attribuirsi all'ordinario esercizio degli impianti, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale dell'Amministrazione stessa che ne fa uso.
Garanzia degli impianti. Se non diversamente disposto nel Capitolato speciale di appalto, la garanzia è fissata entro 12 mesi dalla data di approvazione del certificato di collaudo.