Common use of SCELTA DEL PEDIATRA Clause in Contracts

SCELTA DEL PEDIATRA. 1. La costituzione e lo svolgimento del rapporto con il pediatra sono fondati sull’elemento fiducia. 2. Il rapporto di fiducia si fonda anche sulla reciproca conoscenza e sulla trasparenza dei rapporti reciproci. A tal fine, e per maggiormente radicare il rapporto tra pediatra e cittadino, le Aziende promuovono, sulla base di intese stipulate tra le Regioni e le XX.XX. maggiormente rappresentative, una corretta informazione ai cittadini sulla opportunità di avviare preliminarmente alla scelta una diretta conoscenza del pediatra e, a margine della scelta effettuata, promuovono la informazione sull’organizzazione dei servizi aziendali e sulle modalità organizzative della pediatria di famiglia, mediante consegna della Carta dei servizi. 3. Le Aziende provvedono ad informare adeguatamente i cittadini, sul curriculum formativo e professionale del pediatra, sulle caratteristiche della attività professionale (ubicazione ed orario dello studio, aderenza a forme associative, utilizzo di procedure informatiche, disponibilità telefonica, disponibilità del personale di studio, caratteristiche strutturali e strumentali, ecc.). 4. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo. 5. La scelta del pediatra di fiducia, da operarsi da parte dei genitori o da chi ne fa le veci, avviene tra i sanitari iscritti nell’elenco riferito all’ambito territoriale in cui e’ compresa la residenza dell’avente diritto. La scelta è annotata sul documento personale di iscrizione dando specifica evidenza alla qualifica di pediatra. 6. Il pediatra iscritto negli elenchi acquisisce le scelte relative ad assistiti dalla nascita fino al compimento del sesto anno di età e può acquisire e conservare le scelte fino al compimento del quattordicesimo anno di età. 7. Per i cittadini extracomunitari in regola con le norme in materia di soggiorno sul territorio italiano, la scelta è a tempo determinato e ha validità pari a quella del permesso di soggiorno. 8. La scelta di cui al comma 7 è automaticamente rinnovata alla scadenza anche nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, fatta salva ogni azione di rivalsa per quote percepite anche a seguito di mancato rinnovo del permesso di soggiorno. Il pediatra è obbligato alla assistenza del cittadino extracomunitario nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno. 9. L‘Azienda, sentito il parere obbligatorio del Comitato di cui all’art. 23 e acquisita l’accettazione del pediatra di nuova scelta, consente che la scelta sia effettuata in favore di un pediatra iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell’ambito territoriale in cui l’assistito è residente o quando la scelta sia o diventi obbligata, oppure quando per ragioni di vicinanza o di migliore viabilità la residenza dell’assistito graviti su un ambito limitrofo e tutte le volte che gravi ed obiettive circostanze ostacolino la normale erogazione dell’assistenza. 10. La scelta per i cittadini residenti ha validità annuale, salvo revoca nel corso dell’anno, ed è tacitamente rinnovata. 11. Per i cittadini non residenti la scelta è a tempo determinato da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 1 anno, con contemporanea cancellazione della scelta eventualmente già in carico al pediatra della Azienda di provenienza del cittadino. La scelta è espressamente prorogabile. 12. Nella ipotesi di ambito territoriale in cui insistano assistiti in età pediatrica in numero non sufficiente a determinare una zona carente le scelte possono essere attribuite a: a) pediatri iscritti nell’elenco dello stesso ambito territoriale o, in subordine, in un ambito limitrofo con le procedure e modalità di cui al comma 13 anche oltre il massimale; b) nel caso di indisponibilità dei pediatri o inadeguatezza dei rimedi di cui alla precedente lettera a) le scelte possono essere temporaneamente assegnate al medico iscritto negli elenchi dei medici di medicina generale per l'assistenza primaria. 13. Le scelte di cui al comma 12 vengono iscritte in separato elenco. Qualora venga inserito un pediatra l’Azienda notifica ai rappresentanti legali dei bambini in età di esclusiva inseriti nell’elenco e al medico che li assiste, l’obbligo di effettuare la scelta in favore del pediatra disponibile, assegnando un termine non superiore a 30 giorni per la sua effettuazione. Da tale data le scelte in carico al medico decadono. 14. Con l’inserimento di un nuovo pediatra in un ambito carente non verranno più attribuite scelte al pediatra con deroga del massimale.

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SCELTA DEL PEDIATRA. 1. La costituzione e lo svolgimento del rapporto con il pediatra sono fondati sull’elemento fiducia. 2. Il rapporto di fiducia si fonda anche sulla reciproca conoscenza e sulla trasparenza dei rapporti reciproci. A tal fine, e per maggiormente radicare il rapporto tra pediatra e cittadino, le Aziende promuovono, sulla base di intese stipulate tra le Regioni e le XX.XX. maggiormente rappresentative, una corretta informazione ai cittadini sulla opportunità di avviare preliminarmente alla scelta una diretta conoscenza del pediatra e, a margine della scelta effettuata, promuovono la informazione sull’organizzazione dei servizi aziendali e sulle modalità organizzative della pediatria di famiglia, mediante consegna della Carta dei servizi. 3. Le Aziende provvedono ad informare adeguatamente i cittadini, sul curriculum formativo e professionale del pediatra, sulle caratteristiche della attività professionale (ubicazione ed orario dello studio, aderenza a forme associative, utilizzo di procedure informatiche, disponibilità telefonica, disponibilità del personale di studio, caratteristiche strutturali e strumentali, ecc.). 4. E’ È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo. 5. La scelta del pediatra di fiducia, da operarsi da parte dei genitori o da chi ne fa le veci, avviene tra i sanitari iscritti nell’elenco riferito all’ambito territoriale in cui e’ è compresa la residenza dell’avente diritto. La scelta è annotata sul documento personale di iscrizione dando specifica evidenza alla qualifica di pediatra. 6. Il pediatra iscritto negli elenchi acquisisce le scelte relative ad assistiti dalla nascita fino al compimento del sesto anno di età e può acquisire e conservare le scelte fino al compimento del quattordicesimo anno di età. 7. Per i cittadini extracomunitari in regola con le norme in materia di soggiorno sul territorio italiano, la scelta è a tempo determinato e ha validità pari a quella del permesso di soggiorno. 8. La scelta di cui al comma 7 è automaticamente rinnovata alla scadenza anche nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, fatta salva ogni azione di rivalsa per quote percepite anche a seguito di mancato rinnovo del permesso di soggiorno. soggiorno Il pediatra è obbligato alla assistenza del cittadino extracomunitario nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno. 9. L‘AziendaL’Azienda, sentito il parere obbligatorio del Comitato di cui all’art. 23 e acquisita l’accettazione del pediatra di nuova scelta, consente che la scelta sia effettuata in favore di un pediatra iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell’ambito territoriale in cui l’assistito è residente o quando la scelta sia o diventi obbligata, oppure quando per ragioni di vicinanza o di migliore viabilità la residenza dell’assistito graviti su un ambito limitrofo e tutte le volte che gravi ed obiettive circostanze ostacolino la normale erogazione dell’assistenza. 10. La scelta per i cittadini residenti ha validità annuale, salvo revoca nel corso dell’anno, ed è tacitamente rinnovata. 11. Per i cittadini non residenti la scelta è a tempo determinato da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 1 anno, con contemporanea cancellazione della scelta eventualmente già in carico al pediatra della Azienda di provenienza del cittadino. La scelta è espressamente prorogabile. 12. Nella ipotesi di ambito territoriale in cui insistano assistiti in età pediatrica in numero non sufficiente a determinare una zona carente le scelte possono essere attribuite a: a) pediatri iscritti nell’elenco dello stesso ambito territoriale o, in subordine, in un ambito limitrofo con le procedure e modalità di cui al comma 13 anche oltre il massimale; b) nel caso di indisponibilità dei pediatri o inadeguatezza dei rimedi di cui alla precedente lettera a) le scelte possono essere temporaneamente assegnate al medico iscritto negli elenchi dei medici di medicina generale per l'assistenza l’assistenza primaria. 13. Le scelte di cui al comma 12 vengono iscritte in separato elenco. Qualora venga inserito un pediatra l’Azienda notifica ai rappresentanti legali dei bambini in età di esclusiva inseriti nell’elenco e al medico che li assiste, l’obbligo di effettuare la scelta in favore del pediatra disponibile, assegnando un termine non superiore a 30 giorni per la sua effettuazione. Da tale data le scelte in carico al medico decadono. 14. Con l’inserimento di un nuovo pediatra in un ambito carente non verranno più attribuite scelte al pediatra con deroga del massimale.

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SCELTA DEL PEDIATRA. 1. La costituzione libera scelta del pediatra, nel rispetto del numero massimo di assistiti, è collegata alla residenza e lo svolgimento compatibile con l'organizzazione sanitaria di riferimento del rapporto con territorio. Il genitore o il tutore legale sceglie il pediatra sono fondati sull’elemento fiduciadi fiducia tra quelli iscritti negli elenchi dell’Azienda Sanitaria di residenza, articolati per Comuni o gruppi di Comuni. L'ambito territoriale per la scelta del pediatra non può essere inferiore all'area comunale; nei Comuni ove operano più Aziende l'ambito territoriale coincide con una frazione del Comune stesso. Per i cittadini residenti la scelta è a tempo indeterminato salvo revoca. 2. Il rapporto Nell'ambito dell'Azienda, il genitore o il tutore legale sceglie il pediatra tra quelli operanti nel Comune di fiducia si fonda anche sulla reciproca conoscenza e sulla trasparenza dei rapporti reciproci. A tal fineresidenza o nei Comuni afferenti al medesimo ambito; può, e per maggiormente radicare il rapporto tra tuttavia, scegliere un pediatra e cittadinoiscritto in elenchi diversi da quello di residenza, le Aziende promuovono, sulla base di intese stipulate tra le Regioni e le XX.XX. maggiormente rappresentative, una corretta informazione ai cittadini sulla opportunità di avviare preliminarmente alla scelta una diretta conoscenza previa accettazione da parte del pediatra e, a margine della scelta effettuata, promuovono la informazione sull’organizzazione dei servizi aziendali e sulle modalità organizzative della pediatria di famiglia, mediante consegna della Carta dei serviziinteressato. Le Aziende comunicano ai pediatri l'elenco degli assistiti in carico con i necessari aggiornamenti. 3. Le Aziende provvedono ad informare adeguatamente i cittadini, sul curriculum formativo e professionale del pediatra, sulle caratteristiche della attività professionale (ubicazione ed orario dello studio, aderenza a forme associative, utilizzo Eventuali scelte in deroga territoriale in Comuni limitrofi di procedure informatiche, disponibilità telefonica, disponibilità del personale Aziende/Regioni diverse da quella di studio, caratteristiche strutturali e strumentali, ecc.)appartenenza sono disciplinate negli Accordi Integrativi Regionali o accordi tra Regioni. 4. E’ demandata alla contrattazione regionale Per il cittadino non residente la definizione dei contenuti scelta è a tempo determinato per una durata minima di 3 mesi e delle modalità massima di attuazione dei commi successivi1 anno, secondo quanto disposto dall’artespressamente prorogabile al fine del mantenimento della continuità assistenziale, così come indicato nell’Accordo Stato-Regioni del 8 maggio 2003, rep. 14 n. 1705. L’Azienda provvede all’iscrizione temporanea previo accertamento dell’avvenuta cancellazione dall’elenco del presente Accordopediatra di libera scelta dell’Azienda di provenienza. 5. La scelta del pediatra di fiduciaPer il cittadino extracomunitario, da operarsi da parte dei genitori o da chi ne fa le veci, avviene tra i sanitari iscritti nell’elenco riferito all’ambito territoriale in cui e’ compresa la residenza dell’avente diritto. La scelta è annotata sul documento personale di iscrizione dando specifica evidenza alla qualifica di pediatra. 6. Il pediatra iscritto negli elenchi acquisisce le scelte relative ad assistiti dalla nascita fino al compimento del sesto anno di età e può acquisire e conservare le scelte fino al compimento del quattordicesimo anno di età. 7. Per i cittadini extracomunitari in regola con le norme in materia di soggiorno sul territorio italiano, la scelta è a tempo determinato e ha con validità pari a quella del permesso di soggiorno. 8. La scelta di cui al comma 7 è automaticamente rinnovata prorogabile alla scadenza su richiesta dell’assistito, purché risulti avviato l’iter procedurale per il rinnovo del permesso di soggiorno. 6. Il pediatra è obbligato alla assistenza del cittadino extracomunitario anche nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, fatta salva ogni azione di rivalsa per quote percepite anche a seguito di mancato rinnovo del permesso di soggiorno. Il pediatra è obbligato alla assistenza del cittadino extracomunitario nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, fatte salve le prestazioni aggiuntive effettuate. 97. L‘Azienda, sentito il parere obbligatorio del Comitato di cui all’art. 23 e acquisita l’accettazione del pediatra di nuova scelta, consente che la scelta sia effettuata in favore di un pediatra iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell’ambito territoriale in cui l’assistito è residente o quando la scelta sia o diventi obbligata, oppure quando per ragioni di vicinanza o di migliore viabilità la residenza dell’assistito graviti su un ambito limitrofo e tutte le volte che gravi ed obiettive circostanze ostacolino la normale erogazione dell’assistenza. 10. La scelta per i cittadini residenti ha validità annuale, salvo revoca nel corso dell’anno, ed è tacitamente rinnovata. 11. Per i cittadini non residenti la scelta è a tempo determinato da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 1 anno, con contemporanea cancellazione della scelta eventualmente già in carico al pediatra della Azienda di provenienza del cittadino. La scelta è espressamente prorogabile. 12. Nella ipotesi Nell'ipotesi di ambito territoriale in cui insistano assistiti in età pediatrica in il numero di assistibili non sia sufficiente a determinare una zona carente o in caso di carenza di pediatri disponibili ad operare in detta zona, esperite inutilmente anche le procedure di cui all’articolo 36, comma 2, ultimo capoverso, può essere scelto un medico del ruolo unico di assistenza primaria titolare nello stesso ambito. Tali scelte possono essere attribuite a: a) pediatri iscritti nell’elenco dello stesso ambito territoriale o, in subordine, sono iscritte in un ambito limitrofo con le procedure e modalità di cui al comma 13 anche oltre il massimale; b) nel caso di indisponibilità dei pediatri o inadeguatezza dei rimedi di cui alla precedente lettera a) le scelte possono essere temporaneamente assegnate al medico iscritto negli elenchi dei medici di medicina generale per l'assistenza primaria. 13. Le scelte di cui al comma 12 vengono iscritte in separato elenco. Qualora venga inserito un pediatra pediatra, l’Azienda notifica ai rappresentanti legali comunica al genitore/tutore legale dei bambini in età di esclusiva inseriti nell’elenco e ed al medico che li assiste, l’obbligo assiste la possibilità di effettuare la scelta in favore del pediatra disponibile, assegnando un termine non superiore a 30 giorni per la sua effettuazione(trenta) giorni. Da tale data Decorso detto termine le scelte in carico al medico decadonoiscritte nell’elenco separato sono revocate. 148. Con l’inserimento di un nuovo pediatra in un ambito carente non verranno più attribuite Le scelte dei cittadini che, ai sensi dell’articolo 7 della Legge 7 agosto 1982, n. 526, vengono temporaneamente sospesi dagli elenchi della Azienda, sono riattribuite automaticamente al pediatra con dal momento della cessazione della sospensione temporanea, anche in deroga al massimale individuale, fatta salva ogni altra e diversa determinazione da parte dell’assistito. A tal fine le Aziende istituiscono apposito separato elenco dei cittadini ai quali sia stata revocata d’ufficio la scelta, onde facilitarne la riattribuzione automatica. 9. In caso di eventuali ritardi nella riattribuzione della scelta di cui al precedente comma, gli effetti economici della stessa decorrono comunque, in difetto di scelta in favore di altro medico, dalla data di cessazione della sospensione. A tal proposito il pediatra è tenuto comunque alla assistenza del massimalecittadino temporaneamente sospeso dagli elenchi fin dalla data di cessazione della sospensione medesima. 10. Le Aziende provvedono ad informare adeguatamente i cittadini sui servizi e le attività assistenziali fornite dalla AFT del pediatra scelto in base al programma delle attività che le stesse AFT predispongono.

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SCELTA DEL PEDIATRA. 1. La costituzione e lo svolgimento del rapporto con il pediatra sono fondati sull’elemento sull'elemento fiducia. 2. Il rapporto di fiducia si fonda anche sulla reciproca conoscenza e sulla trasparenza dei rapporti reciproci. A tal fine, e per maggiormente radicare il rapporto tra pediatra e cittadino, le Aziende promuovono, sulla base di intese stipulate tra le Regioni e le XX.XX. maggiormente rappresentative, una corretta informazione ai cittadini sulla opportunità di avviare preliminarmente alla scelta una diretta conoscenza del pediatra e, a margine della scelta effettuata, promuovono la informazione sull’organizzazione sull'organizzazione dei servizi aziendali e sulle modalità organizzative della pediatria di famiglia, mediante consegna della Carta dei servizi. 3. Le Aziende provvedono ad informare adeguatamente i cittadini, sul curriculum formativo e professionale del pediatra, sulle caratteristiche della attività professionale (ubicazione ed orario dello studio, aderenza a forme associative, utilizzo di procedure informatiche, disponibilità telefonica, disponibilità del personale di studio, caratteristiche strutturali e strumentali, ecc.). 4. E' demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’artdall'art. 14 del presente Accordo. 5. La scelta del pediatra di fiducia, da operarsi da parte dei genitori o da chi ne fa le veci, avviene tra i sanitari iscritti nell’elenco nell'elenco riferito all’ambito all'ambito territoriale in cui e' compresa la residenza dell’avente dell'avente diritto. La scelta è annotata sul documento personale di iscrizione dando specifica evidenza alla qualifica di pediatra. 6. Il pediatra iscritto negli elenchi acquisisce le scelte relative ad assistiti dalla nascita fino al compimento del sesto anno di età e può acquisire e conservare le scelte fino al compimento del quattordicesimo anno di età. 7. Per i cittadini extracomunitari in regola con le norme in materia di soggiorno sul territorio italiano, la scelta è a tempo determinato e ha validità pari a quella del permesso di soggiorno. 8. La scelta di cui al comma 7 è automaticamente rinnovata alla scadenza anche nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, fatta salva ogni azione di rivalsa per quote percepite anche a seguito di mancato rinnovo del permesso di soggiorno. Il pediatra è obbligato alla assistenza del cittadino extracomunitario nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno. 9. L‘Azienda, sentito il parere obbligatorio del Comitato di cui all’artall'art. 23 e acquisita l’accettazione l'accettazione del pediatra di nuova scelta, consente che la scelta sia effettuata in favore di un pediatra iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell’ambito dell'ambito territoriale in cui l’assistito l'assistito è residente o quando la scelta sia o diventi obbligata, oppure quando per ragioni di vicinanza o di migliore viabilità la residenza dell’assistito dell'assistito graviti su un ambito limitrofo e tutte le volte che gravi ed obiettive circostanze ostacolino la normale erogazione dell’assistenzadell'assistenza. 10. La scelta per i cittadini residenti ha validità annuale, salvo revoca nel corso dell’annodell'anno, ed è tacitamente rinnovata. 11. Per i cittadini non residenti la scelta è a tempo determinato da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 1 anno, con contemporanea cancellazione della scelta eventualmente già in carico al pediatra della Azienda di provenienza del cittadino. La scelta è espressamente prorogabile. 12. Nella ipotesi di ambito territoriale in cui insistano assistiti in età pediatrica in numero non sufficiente a determinare una zona carente le scelte possono essere attribuite a: a) pediatri iscritti nell’elenco nell'elenco dello stesso ambito territoriale o, in subordine, in un ambito limitrofo con le procedure e modalità di cui al comma 13 anche oltre il massimale; ba) nel caso di indisponibilità dei pediatri o inadeguatezza dei rimedi di cui alla precedente lettera a) le scelte possono essere temporaneamente assegnate al medico iscritto negli elenchi dei medici di medicina generale per l'assistenza primaria. 13. Le scelte di cui al comma 12 vengono iscritte in separato elenco. Qualora venga inserito un pediatra l’Azienda l'Azienda notifica ai rappresentanti legali dei bambini in età di esclusiva inseriti nell’elenco nell'elenco e al medico che li assiste, l’obbligo l'obbligo di effettuare la scelta in favore del pediatra disponibile, assegnando un termine non superiore a 30 giorni per la sua effettuazione. Da tale data le scelte in carico al medico decadono. 14. Con l’inserimento l'inserimento di un nuovo pediatra in un ambito carente non verranno più attribuite scelte al pediatra con deroga del massimale.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale Per La Pediatria Di Libera Scelta