SCHEMA DFD DEL SISTEMA Clausole campione

SCHEMA DFD DEL SISTEMA. DFD PROGETTO E-CEDOLE MODELLO 1 ISTITUTI BANCARI ISCRITTI X SIGLA ISCRITTI-MONTE ORE X SIGLA SIGLA SINDACALE PER CONTROFIRMA Determina iscritti CERTIFICAZIONE ISCRITTI-ORE RIPARTIZ. TERRITORIALE ORE X SIGLA ESEGUE CARICAMENTO

Related to SCHEMA DFD DEL SISTEMA

  • GESTORE DEL SISTEMA Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è la Presidenza del Consiglio dei ministri la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all’uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l’onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo. Il Gestore del Sistema è, in particolare, Responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso e riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì responsabile dell’adozione di tutte le misure stabilite dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. L’offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto.

  • REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

  • INSORGENZA DEL SINISTRO Il Sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momen- to in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. In particolare: • nel Penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il Reato; si ricava dalla informazione di ga- ranzia e non ha nulla a che fare con la data di notifica- zione di quest’ultima; • nell’Extracontrattuale (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l’evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del Risarcimento; • nel Contrattuale (carenza di 90 giorni): momento in cui una delle Parti ha posto in essere il primo comporta- mento non conforme ai patti concordati. La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono: • dalle ore 24,00 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale o di ricorso/opposizione a san- zioni amministrative; • trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, nel caso di vertenze contrattuali. Qualora la polizza sostitu- isca analoga copertura, la carenza decorre dalla data di effetto della polizza sostituita; • il Sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di: • vertenze, promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse; • procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al mede- simo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.

  • Modalità per la denuncia del sinistro In caso di sinistro l’Assicurato deve spedire alla Compagnia una denuncia con una detta- gliata descrizione dei fatti e dei danni subiti, giorno e ora in cui sono avvenuti, persone e beni coinvolti, eventuali testimoni e ogni altro dato rilevante. Tale denuncia deve essere inoltrata alla Compagnia entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art.1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile. In caso di furto o atto vandalico deve inoltre essere fatta denuncia immediata all’Autorità competente (Polizia, Carabinieri). Copia di tale denuncia (vistata dall’Autorità stessa) deve essere inviata alla Compagnia. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo pos- sibile, tutte le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari pertinenti. In caso di eventi naturali la prova dell’evento, qualora non sia facilmente reperibile sugli organi di stampa (anche on-line), dovrà essere fornita attraverso una dichiarazione scritta dell’Autorità del luogo. In caso di perdita totale per furto, a pena di decadenza, l’Assicurato deve inviare inoltre alla Compagnia: • l’estratto cronologico generale e certificato di spossessamento (da richiedersi al Pubbli- co Registro Automobilistico); • la carta di circolazione; • la fattura o altra documentazione d’acquisto del veicolo; • la documentazione attestante l’avvenuto pagamento del mezzo (copia assegno, boni- fico bancario, eventuale contratto di leasing o finanziamento); • la serie completa delle chiavi, tessere identificative, e stampigliature con i seriali (fornite da casa madre) di cui è dotato il veicolo assicurato; • ogni altra documentazione richiesta specificatamente dalla Compagnia. La denuncia può essere spedita via email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx, via posta presso Genertel S.p.A. -

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus In caso di sinistro stradale, tra due veicoli definito in base alla cosidetta convenzione di indennizzo diretto, ove ti sia attribuita la responsabilità principale, puoi evitare l'applicazione del malus, e quindi la maggiorazione del premio, rimborsando gli importi liquidati direttamente alla CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SPA. Per maggiori dettagli e informazioni devi consultare il sito xxx.xxxxxx.xx. Qualora il sinistro sia invece definito al di fuori della convenzione indennizzo diretto, puoi evitare l'applicazione del malus offrendo alla Compagnia, in occasione della scadenza annuale di rinnovo, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente la scadenza annuale stessa. Quanto sopra non è applicabile nel caso in cui la Polizza sia stata stipulata con "formula tariffaria Franchigia".

  • Gestione del sinistro L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

  • CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

  • SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata. Tale seduta virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il canale “Comunicazioni Procedura” di SINTEL. Il RUP supportato dal Seggio di Gara, procederà, in seduta pubblica virtuale, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività: a) Verifica sulla piattaforma SINTEL della ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché della validità della firma digitale apposta; b) Verifica sulla piattaforma SINTEL della mera presenza dei documenti richiesti nella Documentazione amministrativa. Le offerte tecniche e quelle economiche, ivi incluso il Documento d’Offerta, resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né al Seggio di gara, né alla stazione appaltante, né dagli altri concorrenti, né da terzi. Il Seggio di gara, a seguito dello spirare dei termini di presentazione delle offerte/domande di partecipazione, sarà composto da tre membri con comprovate capacità professionali in materia di appalti pubblici (il RUP e due assistenti del RUP). Il Seggio di Gara, quindi, concluse le operazioni sopra descritte, procederà, in successive sedute riservate, all’analisi della documentazione presente nella Documentazione amministrativa (presentata in formato elettronico). In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell’interesse di Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4, il concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione tramite la piattaforma di e-procurement Sintel, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati. Si precisa che, ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni. Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato si procederà all’esclusione del concorrente alle successive fasi di gara. La stazione appaltante al termine della verifica dei requisiti previsti dalla lex specialis procederà alla comunicazione di cui all’art. 76 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di ammissione/esclusione. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, anche attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

  • Relazioni sindacali Per la piena realizzazione di tali obiettivi, diventa indispensabile qualificare il sistema di relazioni sindacali e di buone pratiche, al fine di determinare la massima convergenza, sia nel rapporto con le aziende del settore, sia in relazione alle scelte politiche istituzionali, che debbono guardare con maggiore attenzione alle problematiche del settore. Le parti condividono - pertanto - la necessità di concertare le azioni per il governo dei processi di crisi e si impegnano, secondo quanto previsto dal vigente c.c.n.l., a favorire il confronto preventivo volto ad evitare azioni unilaterali che possano annullare gli effetti della contrattazione di secondo livello in essere. In particolare, in presenza di situazioni di difficoltà aziendali, l'azienda comunicherà alle Organizzazioni sindacali lo stato di crisi, per effettuare una valutazione congiunta dei possibili strumenti di gestione della stessa. Le parti, impegnandosi a mantenere costante il confronto sull'andamento occupazionale nei settori interessati, si incontreranno entro il 31 dicembre 2009 per monitorare gli effetti delle misure individuate nel presente accordo, con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli ad una loro piena ed efficace attuazione. Il presente Patto per il lavoro nel terziario, distribuzione e servizi costituisce parte integrante del c.c.n.l. 18 luglio 2008, che si intende integralmente confermato e recepito. Nella stesura del suddetto c.c.n.l. 18 luglio 2008 in calce agli articoli lavoro domenicale e apprendistato verrà annessa la seguente: "Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto che la materia oggetto del presente articolo è parte integrante del successivo accordo del 23 giugno 2009, di cui al "Patto per il lavoro" e che gli obiettivi in esso contenuti, le modalità di attuazione e le sedi di verifica costituiranno impegno prioritario delle parti per l'intera vigenza contrattuale. Le parti concordano di incontrarsi entro e non oltre il 24 luglio per addivenire alla stesura definitiva del Testo unico contrattuale.". La crisi che interessa l'intero sistema economico coinvolge il sistema delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi, facendo paventare ripercussioni dirette sui livelli occupazionali, anche a causa delle caratteristiche "labour intensive" dei settori, connotati da una forte presenza di manodopera prevalentemente femminile, chiamata a svolgere importanti funzioni di servizio agli utenti consumatori. In particolare, è fondamentale evitare un fenomeno depressivo dovuto alla perdita di numerosi posti di lavoro con le immaginabili conseguenze in termini di costo sociale e di ulteriore raffreddamento dei consumi. E' per questo motivo che le parti stanno seguendo con attenzione il percorso intrapreso dal Governo in materia di ammortizzatori sociali, favorendo la permanenza dei rapporti di lavoro anche in presenza di situazioni di crisi, attraverso il potenziamento degli strumenti di sostegno alle sospensioni dei rapporti di lavoro, con il coinvolgimento degli Enti bilaterali quali attori deputati a sviluppare un volano di risorse aggiuntive a quelle pubbliche. Le parti manifestano, tuttavia, l'esigenza che l'avvio nel breve termine delle misure delineate dal recente "decreto anticrisi" tenga nella debita considerazione l'entità dello sforzo organizzativo e delle risorse finanziarie, a disposizione: - nei nostri settori il sistema degli Enti bilaterali evidenzia una significativa articolazione nazionale e territoriale, ma anche una eterogeneità per numero e tipologia di iscritti, risorse, possibili destinatari, che si rifletterà sulla distribuzione degli oneri e dei benefici; - i destinatari delle nuove disposizioni previste dall'art. 19 della legge n. 2/2009 non rappresentano la totalità degli iscritti agli Enti bilaterali nel terziario, in quanto una componente significativa già versa all'INPS i contributi assicurativi destinati ai fondi per la C.i.g.s. e la mobilità; - il sostegno al reddito non è ancora stato inserito dalle parti sociali firmatarie della contrattazione collettiva nazionale del terziario (distribuzione e servizi) tra gli scopi degli Enti bilaterali ad esclusione di alcune realtà locali; - per realizzare gli interventi previsti dal decreto anticrisi, è necessario modificare l'attuale destinazione di spesa dei contributi degli Enti bilaterali, con conseguenze da verificare anche in termini di riorganizzazione dei singoli enti e del relativo personale, nonché di gestione amministrativa; - sulle quote destinate alla bilateralità, così come ad importanti istituti del "welfare" contrattuale, gravano ancora i contributi di solidarietà INPS (10%) che andrebbero definitivamente eliminati per incentivare settori che, più di altri, concorrono in via sussidiaria al sostegno del "welfare" pubblico e che rischiano di continuare a sostenere costi di "solidarietà sulla solidarietà". Per tali motivi le parti: - ritengono indispensabile introdurre il nuovo meccanismo in modo graduale attraverso un primo momento di sperimentazione di durata biennale, nei territori e settori che dichiarino la propria disponibilità, nell'ambito delle risorse a tale scopo destinate e con modalità coerenti ai diversi regimi che si delineeranno tra i possibili destinatari delle nuove disposizioni da un lato, e gli iscritti che operano nel regime "assicurativo" INPS dall'altro; - richiedono che in ogni caso sia comunque garantito - anche senza l'integrazione degli Enti bilaterali - il mantenimento degli impegni di risorse pubbliche ed il trattamento attualmente previsto; - sollecitano l'estensione del contributo previsto dall'art. 5 della legge n. 236/1993 alle aziende che, occupando meno di 16 dipendenti, non possono attivare procedure di mobilità, con un iter semplificato; - chiedono maggiore semplificazione e snellimento delle procedure per le istanze di Cassa integrazione in deroga, soprattutto ove siano interessate all'utilizzo dello strumento imprese localizzate in più regioni; - chiedono che venga ripristinata l'indennità di disoccupazione per le sospensioni temporanee; - chiedono che le somme versate dalle imprese e dai lavoratori alla bilateralità, così come le prestazioni erogate dagli enti ai lavoratori, in considerazione delle finalità sociali perseguite, debbano essere escluse dall'imponibile fiscale e contributivo; - evidenziano la necessità che venga ribadito il rispetto delle norme di legge (art. 10 della legge n. 30/2003) che stabiliscono l'applicazione integrale dei contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; - concordano sulla necessità di un incontro con il Ministro del lavoro. Qualificati Quadri 250,00 1.339,34 180,76 540,37 2.060,47 I 225,20 1.206,49 - 537,52 1.744,01 II 194,80 1.043,60 - 532,54 1.576,14 III 166,50 892,00 - 527,90 1.419,90 IV 144,00 771,46 - 524,22 1.295,68 V 130,10 696,98 - 521,94 1.218,92 VI 116,80 625,75 - 519,76 1.145,51 VII 100,00 535,73 5,16 517,51 1.058,40 Operatori di vendita