Insorgenza del Sinistro Clausole campione

Insorgenza del Sinistro. Il Sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momen- to in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. In particolare: • nel Penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il Reato; si ricava dalla informazione di ga- ranzia e non ha nulla a che fare con la data di notifica- zione di quest’ultima; • nell’Extracontrattuale (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l’evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del Risarcimento; • nel Contrattuale (carenza di 90 giorni): momento in cui una delle Parti ha posto in essere il primo comporta- mento non conforme ai patti concordati. La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono: • dalle ore 24,00 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale o di ricorso/opposizione a san- zioni amministrative; • trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, nel caso di vertenze contrattuali. Qualora la polizza sostitu- isca analoga copertura, la carenza decorre dalla data di effetto della polizza sostituita; • il Sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di: • vertenze, promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse; • procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al mede- simo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.
Insorgenza del Sinistro. Il Sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono: Il Sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di a) vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse; b) procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.
Insorgenza del Sinistro. 1) Ai fini della presente Assicurazione, per insorgenza del Sinistro si intende la data in cui si verifica l’evento dannoso inteso, in base alla natura della vertenza, come: • Il danno o presunto danno extracontrattuale subìto dall’Assicurato • La violazione o presunta violazione del contratto • La violazione o la presunta violazione della norma di legge 2) In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di insorgenza del Sinistro si fa riferimento alla data del verificarsi del primo evento dannoso 3) Si considerano come unico Sinistro, a tutti gli effetti, uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti. La data di insorgenza corrisponde a quella del primo evento dannoso 4) In caso di pluralità di Assicurati coinvolti in un unico Sinistro, la garanzia viene prestata con un unico Massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dagli oneri da ciascuno sopportati. Se al momento della definizione del Sinistro il Massimale risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che non hanno ricevuto integrale ristoro 5) La prestazione assicurativa viene garantita per i Sinistri che siano insorti: • Durante il periodo di effetto del contratto, se si tratta di danno o presunto danno subito dall’Assicurato o di violazione o presunta violazione della norma di legge penale o amministrativa • Trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto del contratto, in tutte le restanti ipotesi 6) Qualora la presente Xxxxxxx sia emessa senza alcuna interruzione della Copertura Assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela Legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con l’Assicurazione precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia di Xxxxxxxx, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale. SEZIONE ASSISTENZA ALLA CASA ‌
Insorgenza del Sinistro. Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie del presente contratto, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso. Più specificamente, l'insorgenza è: - nell'ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato; - nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso; - nell'ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una della Parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.
Insorgenza del Sinistro. A parziale deroga dell’Art. “INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA”, delle Norme che regolano i sinistri, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dal D. Lgs. 81/2008, dalla normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, per insorgenza del sinistro si intende: • il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale; • il momento in cui l’Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose. La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto. La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall’impresa assicurata.
Insorgenza del Sinistro. Per insorgenza del sinistro si intende: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento di danni extracontrattuali; il momento in cui l’assicurato, la Controparte o un Terzo inizi a violare norme di legge o di contratto in tutti gli altri casi.
Insorgenza del Sinistro. Ai fini della presente Polizza, per insorgenza del Sinistro si intende la data in cui si verifica l’evento dannoso inteso, in base alla natura della vertenza, come: a) il danno o presunto danno extracontrattuale subìto o causato dall’assicurato; b) la violazione o presunta violazione del contratto; c) la violazione o la presunta violazione della norma di legge; In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di insorgenza del Sinistro si fa riferimento alla data del verificarsi del primo evento dannoso. Siconsideranocomeunico Sinistro, atuttiglieffetti, unoopiùeventidannositralorocollegatioconsequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti. La data di insorgenza corrisponde a quella del primo evento dannoso. In caso di pluralità di Assicurati coinvolti in un unico Sinistro, la prestazione viene garantita con un unico Massimale per Sinistro che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dagli oneri da ciascuno sopportati. Se al momento della definizione del Sinistro il Massimale per Sinistro risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese di cui all’Art. 6.1 Garanzia base
Insorgenza del Sinistro. Ai fini di questa polizza, per insorgenza del si- nistro si intende: » il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento, per le richieste di risarcimento di danni extracon- trattuali » il momento in cui l’Assicurato, la contropar- te o un Terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di Legge o di contratto per tutte le restanti ipotesi. In presenza di più violazioni della stessa na- tura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione. La garanzia assicurativa copre i casi assicurativi che siano insorti: » durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di richieste di risarcimen- to di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:
Insorgenza del Sinistro. La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l’evento a seguito del quale insorge la vertenza. L’evento, in base alla natura della vertenza, è inteso come: • il danno o presunto danno extracontrattuale subìto o causato dall’Assicurato • la violazione o la presunta violazione della norma di legge In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso. Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso. Sono coperti i sinistri che sono avvenuti dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extra contrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali.
Insorgenza del Sinistro. Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia riguarda i sinistri che insorgono trascorsi 90 giorni dal giorno di stipula del contratto se si tratta di controversie di natura contrattuale, per tutti gli altri casi dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto.