SCREENING MAMMOGRAFICO Clausole campione

SCREENING MAMMOGRAFICO. Tipo prestazione Numerosità Tariffa (€) Totale (€) Incremento numerosità 3% Incremento budget 3% (€) Totale budget incrementato (€)
SCREENING MAMMOGRAFICO. DOTAZIONE STRUMENTALE Tipologia apparecchiature Età limite qualità Età limite sicurezza Azioni di miglioramento richieste: nel percorso di mini HTA già intrapreso è opportuno definire il cronoprogramma della sua sostituzione.
SCREENING MAMMOGRAFICO. Il sistema deve prevedere funzionalità dedicate per la gestione dello screening mammografico, in relazione alle caratteristiche proprie di questa tipologia di screening.
SCREENING MAMMOGRAFICO. La DA usufruirà del RIS‐PACS regionale dedicato allo screening mammografico in grado di gestire tutte le fasi dello screening dalla pianificazione dell’attività, all’esecuzione degli esami, alla refertazione ed alla informatizzazione dei dati di II e III livello per la costruzione degli indicatori GISMA. La DA dovrà dotare le unità mobili di postazioni RIS e di sistemi di connessione on line al RIS PACS regionale con adeguata ampiezza di banda per consentire l’accettazione delle utenti. Tutte le immagini acquisite dovranno essere trasferite nel PACS regionale con le corrette modalità di norma a fine giornata.
SCREENING MAMMOGRAFICO. DOTAZIONE STRUMENTALE
SCREENING MAMMOGRAFICO. Tipo prestazione Numerosità Tariffa (€) Totale (€) Incremento numerosità 3% Incremento budget 3% (€) Totale budget incrementato (€) 87.37.1 1460 44,87 65.510 45 2.019 67.529 Mammografia bilaterale di 1° livello compresa la prima lettura Prestazione Volumi Tariffa unitaria (€) Totale (€) Incremento numerosità 3% (anche in considerazione ampliamento fascia età) Incremento budget 3% (€) Totale budget incrementato (€) 4525 COLONSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE. Incluso eventuali biopsie di una o più sedi e/o eventuali brushing, washing per prelievo di campione 215 77,31 16.621,65 6 463,86 17.085,51 00000 Xxxxxx opaco 10 109,26 1.092,60 1 109,26 1.201,86 88016 COLON TAC 2 209,54 419,08 0 0 419,08 4542 Pancolon+polipectomia 50 110,84 5.542 2 221,68 5.763,68

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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.