SECONDA PARTE. Gli Stati parti si impegnano a far lar- gamente conoscere i principi e le dispo- sizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi e adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.
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Sources: Convenzione Sui Diritti Dell’infanzia E Dell’adolescenza
SECONDA PARTE. Gli Stati parti Parti si impegnano a far lar- gamente largamente conoscere i principi e le dispo- sizioni disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi e ed adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.
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SECONDA PARTE. Gli Stati parti si impegnano a far lar- gamente largamente conoscere i principi e le dispo- sizioni disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi e adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.
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Sources: Convenzione Di New York Sui Diritti Dell’infanzia E Dell’adolescenza
SECONDA PARTE. Gli Stati parti si impegnano a far lar- gamente largamente conoscere i principi e le dispo- sizioni disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi e ed adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.
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Sources: Convenzione Sui Diritti Dell'infanzia E Dell'adolescenza