Sede di elezione della RSU Clausole campione

Sede di elezione della RSU. È prevista l’elezione di una unica RSU nelle Amministrazioni del comparto Funzioni locali e del comparto Sanità, nonché nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione e nelle Università. In tali enti l’elezione della RSU avviene, dunque, a livello di Amministrazione, coincidente con il collegio elettorale unico (che comprende le eventuali sedi distaccate a prescindere dalla loro ubicazione territoriale). Per le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione gli elenchi delle sedi per la presentazione delle liste sono resi disponibili dal Ministero dell’Istruzione e dal MAECI, alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta. E’ possibile prevedere più sedi di elezione della RSU nelle Amministrazioni del comparto Funzioni centrali, del comparto Istruzione e ricerca (con esclusione delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione e delle Università) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per l’individuazione delle sedi di elezione delle RSU, occorre fare riferimento agli appositi Protocolli che le Amministrazioni articolate sul territorio in sedi e strutture periferiche hanno definito con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto entro l’11 gennaio 2022. In merito si rinvia alla circolare A.Ra.N. n.1 del 2021 (nota prot. 8535 del 10 dicembre 2021).
Sede di elezione della RSU. E’ prevista un’unica RSU per Istituzione scolastica. Non essendo stato sottoscritto, per il comparto Scuola, alcun accordo integrativo dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998, la norma contrattuale di riferimento per la individuazione delle sedi dove possono svolgersi le elezioni delle RSU è l'art. 2, comma 1 della parte I dell'Accordo medesimo (7 agosto 1998). Non è, pertanto, possibile l'elezione della RSU laddove vi siano Istituti diversi ed autonomi che, ancorché situati nella stessa sede, abbiano ciascuno meno di 15 dipendenti. La elezione della RSU avviene, dunque, a livello di Istituzione scolastica, coincidente con il collegio elettorale unico (che comprende le eventuali sedi distaccate a prescindere dalla loro ubicazione territoriale). Gli elenchi delle sedi per la presentazione delle liste sono resi disponibili dal MIUR (su supporto informatico) e dal Ministero degli esteri (su carta), alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta. Sono escluse dalle elezioni in oggetto le Istituzioni non ricomprese nel comparto Scuola e collocate in altri comparti di contrattazione. Rientrano, ad esempio, in questa casistica, l’IRRE, l’INDIRE e l’INVALSI essendo tali amministrazioni escluse dalle elezioni in oggetto in quanto collocate in comparti di contrattazione diversi da quello della Scuola. Il personale ivi operante, compreso quello in posizione di comando, ha partecipato alle elezioni delle RSU dei comparti di appartenenza di detti enti che si sono svolte nel 2007, o ha comunque titolo a partecipare alle elezioni in tale separato contesto.
Sede di elezione della RSU. E' prevista l'elezione di una unica RSU nelle Amministrazioni dei comparti: - Regioni e Autonomie locali - Servizio sanitario nazionale - Università In tali comparti l'elezione della RSU avviene, dunque, a livello di Amministrazione, coincidente con il collegio elettorale unico. Sono previste più sedi di elezione della RSU nelle Amministrazioni dei comparti: - Agenzie fiscali - Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo - Enti pubblici non economici - Istituzioni e Enti di ricerca e sperimentazione - Ministeri - Presidenza del Consiglio dei Ministri In tali comparti, le Amministrazioni articolate sul territorio in sedi e strutture periferiche dovranno procedere, entro il 24 settembre 2004, tramite appositi Protocolli con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, alla mappatura delle sedi di contrattazione integrativa ove dovranno essere elette le RSU. La previsione di collegi elettorali per le specifiche tipologie professionali, contenuta esclusivamente nell'accordo integrativo del comparto Enti pubblici non economici, è da intendersi superata con la collocazione dei professionisti nell'area dirigenziale. Pertanto, detti collegi elettorali non dovranno essere previsti nella mappatura delle sedi elettorali degli Enti pubblici non economici. Copia del Protocollo contenente la mappatura delle sedi RSU dovrà essere affissa all'albo dell'Amministrazione ed inviata all'Aran e alle Confederazioni firmatarie del Protocollo di cui al punto A) entro il 6 ottobre 2004. Qualora non si dovesse pervenire alla sigla del Protocollo per la mappatura, le Amministrazioni dovranno, comunque, inviare all'Aran l'elenco delle sedi presentato dalle organizzazioni sindacali, segnalando in modo sintetico le ragioni della mancata sigla. Si significa l'importanza di tale adempimento che permette a questa Agenzia di dotarsi di una corretta e compiuta "anagrafe" delle sedi elettorali, anche al fine della verifica della completezza della rilevazione dei dati.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.

  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.