Sospensione dell’esecuzione del contratto Clausole campione

Sospensione dell’esecuzione del contratto. 1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Sospensione dell’esecuzione del contratto. A norma dell’art. 107 del D.lgs. 50/2016, quando circostanze speciali e imprevedibili al momento della stipulazione del contratto impediscono in via temporanea la prosecuzione dell’esecuzione del contratto con buon esito, il direttore dell’esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dell’esecuzione, dello stato di avanzamento d’esecuzione e delle cautele adottate affinché, alla ripresa, l’esecuzione possa essere continuata ed ultimata senza eccessivi oneri; Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. Nel caso di sospensioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra indicate, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Ove, successivamente all’avio dell’esecuzione, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dell’esecuzione sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa. L'esecutore che, per cause a lui n...
Sospensione dell’esecuzione del contratto. 1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, il Direttore dell’Esecuzione ne ordina la sospensione totale o parziale, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime, e in caso di sospensione parziale la parte di Fornitura sospesa, e quella ancora a rendersi. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l’interruzione dell’esecuzione dell’Appalto. 2. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal Direttore dell’Esecuzione ai sensi del comma 1°, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall’art. 311, comma 2°, lettera c) del Regolamento, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del Contratto. 3. Quando, per l’effetto di forza maggiore, l’Appaltatore non si trovi in grado, in tutto o in parte, di eseguire i propri obblighi o comunque di adempiere alle proprie obbligazioni per come specificate nel presente Contratto, il medesimo ne farà denuncia all’Istituto entro 5 giorni, specificando le obbligazioni rispetto alle quali l’esecuzione non sia possibile e descrivendo nel dettaglio l’evento di forza maggiore. 4. Negli altri casi, il Direttore dell’Esecuzione comunica all’Appaltatore il ricorrere di uno di tali eventi indicando anche la stima del periodo di sospensione prevista ed ordina la sospensione, anche parziale, dell'esecuzione del Contratto, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause della sospensione. 5. Fuori dai casi di cui ai precedenti commi, il R.U.P. può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell’esecuzione del Contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli artt. 159 e 160 del Regolamento, in quanto compatibili. 6. Nei casi previsti dal comma precedente, il R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere la Fornitura. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione della prestazione, o comunque quando superino sei ...
Sospensione dell’esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del contratto, il D.E.C. potrà ordinarne la sospensione, indicando le ragioni e la relativa imputabilità. La sospensione potrà essere disposta per: • cause di forza maggiore; • altre circostanze speciali, che impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione.
Sospensione dell’esecuzione del contratto. Il Direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata: a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica; b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l’appalto proceda utilmente a regola d'arte. Il Direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell’esecuzione redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 107 del Codice dei contratti.
Sospensione dell’esecuzione del contratto. I casi di sospensione dell’esecuzione del contratto sono previsti dall’art. 107 del D Lgs. n. 50/2016.
Sospensione dell’esecuzione del contratto. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Sospensione dell’esecuzione del contratto. 1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del contratto, il D.E.C. potrà ordinarne la sospensione, indicando le ragioni e la relativa imputabilità. La sospensione potrà essere disposta per:  cause di forza maggiore;  altre circostanze speciali, che impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione. 2. Ricorrendo le ipotesi di cui al punto 1, il D.E.C., con l’intervento del Contraente o di un suo delegato, compilerà il verbale di sospensione che dovrà essere firmato dal Contraente. 3. Venute a cessare le cause della sospensione, il D.E.C. redigerà i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto, indicando il nuovo termine ultimo di esecuzione dello stesso, calcolato tenendo conto della durata della sospensione e degli effetti da questa prodotti. Tale verbale dovrà, a sua volta, essere firmato dal Contraente. 4. Resta fermo quanto stabilito dall’art. 13 del Capitolato Tecnico.
Sospensione dell’esecuzione del contratto. Si applica, in materia, l’articolo 308 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n . 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Sospensione dell’esecuzione del contratto. II.13.1 Sospensione da parte dell’Appaltatore