Selezione dei concorrenti. (art. 72, direttiva 2004/18) 1. Nell'espletamento dei concorsi di progettazione le stazioni appaltanti applicano procedure conformi alle disposizioni della parte II del presente codice. 2. Nel caso in cui ai concorsi di progettazione sia ammessa la partecipazione di un numero limitato di partecipanti, le stazioni appaltanti stabiliscono criteri di selezione chiari e non discriminatori. Al fine di garantire di garantire un'effettiva concorrenza il numero di candidati invitati a partecipare non può essere inferiore a dieci.
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Selezione dei concorrenti. (art. 72, direttiva dir. 2004/18)
1. Nell'espletamento dei concorsi di progettazione le stazioni appaltanti applicano procedure conformi alle disposizioni della parte II del presente codice.
2. Nel caso in cui ai concorsi di progettazione sia ammessa la partecipazione di un numero limitato di partecipanti, le stazioni appaltanti stabiliscono criteri di selezione chiari e non discriminatori. Al fine di garantire di garantire un'effettiva concorrenza il numero di candidati invitati a partecipare non può essere inferiore a dieci.
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Selezione dei concorrenti. (art. 72, direttiva 2004/18)
1. Nell'espletamento Nellʹespletamento dei concorsi di progettazione le stazioni appaltanti applicano procedure conformi alle disposizioni della parte II del presente codice.
2. Nel caso in cui ai concorsi di progettazione sia ammessa la partecipazione di un numero limitato di partecipanti, le stazioni appaltanti stabiliscono criteri di selezione chiari e non discriminatori. Al fine di garantire di garantire un'effettiva unʹeffettiva concorrenza il numero di candidati invitati a partecipare non può essere inferiore a dieci.
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