Sensibilità al conflitto Clausole campione

Sensibilità al conflitto. Le interconnessioni tra conflitto, salute e pace sono sfaccettate. La pandemia di COVID ne è un duro promemoria e l'OMS ha continuamente esortato tutte le parti interessate a mettere da parte la politica e dare la priorità a un cessate il fuoco globale, in modo da poter porre fine a questa pandemia. Il conflitto porta spesso all'interruzione dei sistemi sanitari, al collasso delle catene di approvvigionamento medico essenziali, al collasso dei sistemi sociali ed economici, all'esodo degli operatori sanitari e all'impennata sia delle epidemie che della fame. Il conflitto può anche influenzare la capacità dell'OMS di adempiere al proprio mandato aumentando l'incertezza e il rischio. Nei paesi colpiti da conflitti, l'OMS sta applicando una programmazione sensibile ai conflitti. L'OMS tiene conto del contesto in cui si opera, inclusa la consapevolezza dell'impatto che le nostre attività possono avere sulla pace e sui conflitti, e agisce di conseguenza. Una volta identificati i rischi, possono essere messe in atto misure di mitigazione per consentire adattamenti alle attività e sviluppare risposte per ridurre al minimo le conseguenze dei rischi quando si verificano. Per quanto riguarda l'azione umanitaria, l'OMS lo è impegnata nel quadro delle Nazioni Unite per le emergenze prolungate, nei principi del Sphere Project (Carta umanitaria e standard minimi nella risposta umanitaria) e nella politica di protezione del Comitato Permanente Interagenzia.

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  • Dati sensibili Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi della citata legge.

  • Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

  • Reperibilità I dipendenti possono, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperi- bili fuori dell’orario ordinario di lavoro nel caso in cui il Consorzio ne fac- cia richiesta in relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheran- no, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal normale orario di lavoro. Tenuto conto delle esigenze di cui al precedente comma, i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. dei turni di reperibilità. I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un reca- pito che consenta al Consorzio di rintracciarli in modo che possano pre- stare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessaria. La reperibilità può essere richiesta anche per singole giornate ma per non più di 6 giorni consecutivi, fatta eccezione per il periodo di esercizio irriguo e di accentuata attività degli impianti idrovori. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, duran- te il periodo di reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo: • reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; • reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00; Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavo- ro dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive, festive notturne). Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservati.

  • SOGGETTI ASSICURATI La presente polizza viene stipulata per tutte le categorie per le quali il Contraente ha l’obbligo od interesse ad attivare la copertura assicurativa e vale per gli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione della partecipazione all’attività della Contraente o nello svolgimento delle mansioni dichiarate dal Contraente stesso. Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate: per l’identificazione di tali persone, si farà riferimento ai documenti depositati presso il Contraente. Il Contraente è inoltre esonerato dall’obbligo di notificare le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate. In caso di errore od omissione, avvenuti in buona fede, e riguardanti l’inclusione in garanzia o la determinazione delle somme assicurate relativamente a singoli assicurati o a categorie di assicurati per i quali l’assicurazione con oneri a carico del Contraente è obbligatoria ai sensi di legge o di CCNL, le parti convengono che l’Assicurazione si intenderà comunque valida nei termini previsti dalla legge o dal CCNL, con l’intesa che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere il maggior premio dovuto a decorrere dall’inizio della copertura.

  • Attività 1- Il presente protocollo si prefigge la realizzazione delle seguenti attività: a) Individuare 35 minori non accompagnati rifugiati in Niger di età compresa tra i 16 e i 17 anni, fortemente motivati ad intraprendere in Italia un percorso di studi superiore o un percorso di formazione professionale, dopo il conseguimento del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione. La selezione dei beneficiari sarà effettuata mediante una valutazione olistica che tenga conto di una serie di criteri (in primis la motivazione allo studio e l’impegno dimostrato nelle attività educative in Niger) con procedure trasparenti che tengano il superiore interesse del minore quale considerazione preminente, nel rispetto delle norme internazionali e nazionali, secondo criteri e metodologie delineate nelle “Guidelines on assessing and determining the best interests of the child” di UNHCR del 2018. b) Fornire ai minori selezionati tutte le informazioni rilevanti inerenti il progetto e i diritti/doveri connessi alla loro permanenza in Italia al fine di consentire loro di compiere una scelta informata rispetto alla loro adesione al progetto, nel rispetto del diritto alla partecipazione piena e consapevole. c) Per ciascuno dei minori selezionati che avranno espresso la propria volontà di aderire al progetto, saranno adottate procedure finalizzate all’eventuale rintraccio dei genitori al fine di informarli di tale opportunità e chiedere il loro consenso, che sarà acquisito in conformità con quanto previsto dall’art. 3 del Decreto del Ministero degli Affari Esteri dell’11 maggio 2011 Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento. Nei casi in cui non sia possibile rintracciare i genitori, UNHCR predisporrà una dichiarazione per certificare che i genitori sono risultati irreperibili. d) Individuare, in collaborazione con i servizi sociali del Comune di Torino e con l’Ufficio Pastorale Migranti della Diocesi di Torino, famiglie disponibili ed idonee ad assumere il ruolo di famiglie affidatarie dei minori selezionati per il progetto. Una volta compiuto il percorso previsto dal Comune di Torino per diventare affidatari, le famiglie valutate idonee dai servizi sociali riceveranno una preparazione specifica riguardante il contesto di provenienza e i bisogni dei minori beneficiari del progetto. e) Effettuare, in collaborazione con i servizi sociali del Comune di Torino, l’abbinamento tra i minori individuati come beneficiari e le famiglie disponibili e idonee a prenderli in affidamento, tenendo in considerazione gli specifici bisogni dei minori, i loro profili e quelli delle potenziali famiglie affidatarie. f) Nel caso in cui non sia possibile individuare famiglie affidatarie disponibili ad accogliere i minori, provvedere ad individuare, d’accordo con i servizi sociali del Comune di Torino, adeguate strutture di accoglienza, conformi ai requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di accoglienza di minori non accompagnati, che possano accogliere i beneficiari. g) Garantire il contatto pre-partenza tra i minori, le potenziali famiglie affidatarie e gli operatori che accoglieranno i minori a Torino, per favorire la creazione di un legame e gestire le aspettative di tutti i soggetti coinvolti. h) Pre-iscrivere i minori selezionati in uno o più CPIA (Centro Per l'Istruzione degli Adulti) nel territorio della Città Metropolitana di Torino. i) Richiedere per ciascun minore un visto per studio ai sensi dell’art. 39-bis, co. 1, lett. c) del d.lgs. n. 286/98 e dell’art. 44-bis, co. 2, lett. b) del D.P.R. n. 394/99, allegando: la documentazione riguardante l’iscrizione del minore al CPIA; la disponibilità di una borsa di studio erogata da INTERSOS alla famiglia affidataria finalizzata a coprire i costi di sostentamento dei minori affidati (550 euro al mese per 12 mesi) e dell’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale; la documentazione riguardante la disponibilità della famiglia affidataria ad accogliere il minore non accompagnato e una dichiarazione del servizio sociale che attesti il compimento con esito positivo del percorso di informazione e conoscenza; l’acquisizione del consenso del genitore all’ingresso del minore in Italia per studio e all’affido, ovvero la dichiarazione di UNHCR in merito all’irreperibilità dei genitori; la documentazione inerente la determinazione del superiore interesse del minore; la documentazione riguardante il riconoscimento dello status di rifugiato da parte delle autorità nigerine e il documento di viaggio rilasciato dalle autorità nigerine. j) Curare l’effettuazione delle vaccinazioni, delle visite mediche e delle procedure previste per la prevenzione del contagio COVID-19 ai fini dell’ingresso in Italia. k) In seguito al rilascio del visto, accompagnare i minori da Niamey a Torino. l) All’arrivo a Torino, ospitare i minori in una struttura di prima accoglienza per minori, dove effettueranno l’isolamento fiduciario e le altre eventuali procedure per la prevenzione del contagio COVID-19 previste per gli ingressi dall’estero ed ogni altra attività prevista dalla normativa sulla prima accoglienza dei minori. Una volta terminato il periodo di isolamento fiduciario, i minori restereranno nella struttura d’accoglienza per un periodo di circa un mese, durante il quale si strutturerà il percorso di conoscenza tra i minori e le famiglie affidatarie. m) Garantire, in collaborazione con i servizi sociali, la presentazione dell’istanza al Tribunale per i Minorenni di Torino ai fini della nomina del tutore, e supportare il minore e la famiglia affidataria nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria. n) Supportare il tutore volontario e la famiglia affidataria, in collaborazione con i servizi sociali, nella presentazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per studio, nonché nell’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, nella conferma dell’iscrizione presso il CPIA e in tutte le altre pratiche burocratiche necessarie al godimento dei diritti del minore. o) Fornire alle famiglie affidatarie il sostegno economico finalizzato a coprire i costi di sostentamento dei minori affidati (vitto, vestiario, spese di trasporto, libri, piccole spese personali ecc.), per i primi 12 mesi a partire dal momento dell’arrivo del minore in Italia. Il sostegno finanziario verrà erogato sotto forma di borsa di studio e verrà versato alle famiglie affidatarie. p) Supportare il minore, la famiglia affidataria e il tutore volontario, in collaborazione con i servizi sociali, nell’inserimento del minore presso il CPIA e nella frequenza dei corsi e successivamente nell’orientamento finalizzato alla scelta del percorso da intraprendere in seguito al conseguimento del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione (iscrizione a una scuola secondaria superiore o a un corso di formazione professionale), a seconda delle aspirazioni e delle capacità di ciascun minore, nonché nell’eventuale attivazione di misure di supporto all’inserimento lavorativo quali tirocini formativi e contratti di apprendistato. q) Promuovere l'integrazione degli studenti beneficiari del progetto, anche attraverso l’inserimento in attività che consentano loro di conoscere loro coetanei e inserirsi positivamente sul territorio (doposcuola, attività sportive, ludiche ecc.). r) Supportare il minore e il tutore volontario, attraverso una consulenza legale specializzata, nel valutare se, per i minori ai quali sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, una volta trascorso un primo periodo di permanenza in Italia, sia nel loro superiore interesse presentare domanda di protezione internazionale in Italia. s) Fornire al minore e alla famiglia affidataria un supporto psicologico, ove necessario. t) Al compimento della maggiore età, supportare il minore, il tutore volontario e la famiglia affidataria, in collaborazione con i servizi sociali, nell’eventuale presentazione dell’istanza per richiedere al Tribunale per i minorenni di disporre il c.d. “prosieguo amministrativo” previsto dall’art. 13 della legge n. 47/17, finalizzato a consentire al neomaggiorenne di proseguire il percorso di inserimento sociale intrapreso in vista del raggiungimento dell’autonomia, attraverso l’affidamento ai servizi sociali e l’eventuale permanenza presso la famiglia affidataria (o, qualora ciò non fosse possibile o opportuno, presso una struttura d’accoglienza) fino al massimo al compimento dei 21 anni. 2- Dopo la selezione, l’ingresso in Italia, l’inserimento presso le famiglie affidatarie e l’avvio del percorso di studi per un primo gruppo di 5 minori, si procederà ad un attento monitoraggio delle attività svolte per valutare la necessità di rivedere e adattare il percorso e l’approccio utilizzato sulla base delle eventuali criticità emerse. Si procederà quindi con la selezione e l’ingresso in Italia di un secondo gruppo di 15 minori e successivamente di un terzo gruppo di 15 minori, man mano adattando il percorso sulla base delle criticità emerse nel corso del monitoraggio. 3- 15 minori (5 del primo gruppo, 5 del secondo e 5 del terzo gruppo) saranno accolti nella Città di Torino. I restanti 20 minori saranno accolti in altri Comuni, da individuarsi sulla base della disponibilità dei servizi sociali comunali. L’ingresso dei 35 minori sarà subordinato all’individuazione di un numero congruo di famiglie affidatarie o strutture idonee, in collaborazione con i servizi sociali competenti del Comune di Torino e di altri Comuni, e con altri partner con i quali sono già in corso interlocuzioni. L’ingresso di nuovi partner e nuovi Comuni all’interno del progetto sarà formalizzato secondo le procedure di cui all’art. 8 del presente protocollo. 4- I nuovi Comuni che aderiranno al progetto si impegneranno a svolgere, a favore dei beneficiari che saranno accolti sul proprio territorio, le medesime attività che nella descrizione sopra sono riferite al Comune di Torino. 5- Le azioni volte a realizzare gli obiettivi del progetto saranno concordate nel dettaglio tra i promotori e i partner del progetto in conformità al progetto allegato. 6- Le parti potranno concordare modalità e tempistiche diverse rispetto a quelle definite nel progetto allegato, nel caso ciò si renda necessario, anche in relazione all’attuale emergenza sanitaria relativa alla pandemia di COVID-19 (ad esempio per nuove scadenze fissate dal MAECI, protocolli sanitari, etc.).

  • Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. In ogni caso, si conviene che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1. L’ Accordo Quadro è inoltre condizionata in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

  • Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

  • Modalità operative Al ricevimento del Modulo di Adesione AmbienteScuola® S.r.l. invierà alla scuola la lettera di copertura provvisoria – unico documento valido per la co- pertura immediata. Se il numero degli alunni indicato nel Modulo di Adesione è: - definitivo, dal 30° giorno dalla data di decorrenza della copertura verrà emessa la Polizza. Se nel frattempo la scuola avrà già provveduto al pagamento riceverà la Polizza quietanzata; - non definitivo, entro i successivi 30 giorni dalla data di decorrenza della copertura, la scuola potrà modificarlo secondo le proprie esigenze e ri- ceverà un’ulteriore copertura per il nuovo numero di alunni comunicato. AmbienteScuola® S.r.l. potrà inviare eventuali avvisi per informare la scuola della scadenza del termine utile (30 giorni) per la comunicazione del nume- ro definitivo. Comunque onde evitare ritardi nella consegna del Contratto di Assicurazione, dal 30° giorno dalla data di decorrenza della copertura verrà emessa la Polizza considerando l’ultimo numero di Assicurati comunicato, come definitivo.

  • Obblighi assicurativi A garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla gestione dello spazio assegnato, il soggetto assegnatario dovrà costituire e produrre una polizza assicurativa prima della sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo, per il periodo di assegnazione, a copertura di danni agli spazi, agli immobili, agli impianti, a cose, persone e personale dipendente derivanti dall’espletamento di tutte le attività svolte dall’assegnatario (sia durante lo svolgimento delle attività sia durante le operazioni di allestimento e disallestimento delle strutture). La polizza di RCT e RCO deve avere un massimale minimo unico di € 5.000.000,00 con sottolimite per ricorso terzi da incendio di € 500.000,00. Si precisa, altresì, che le garanzie della polizza dovranno estendersi a tutti gli altri soggetti, persone fisiche o giuridiche a qualsiasi titolo abilitate dall’assegnatario a partecipare allo svolgimento delle attività di cui al presente avviso che, indipendentemente dalla natura del rapporto con l’assicurato, provochino danni a cose e/o a terzi in conseguenza della loro partecipazione alle attività medesime. Nel caso in cui l’assegnatario non procedesse a tali incombenze, sarà considerato rinunciatario ad ogni effetto e il Comune di Firenze si riserva eventualmente di assegnare lo spazio al concorrente successivo in graduatoria o, in caso di mancanza di questi, di assegnarlo direttamente a soggetto idoneo, o di non assegnarlo. La responsabilità civile è a carico dell’assegnatario, intendendosi integralmente sollevata l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità. L’assegnatario esonera espressamente il Comune di Firenze da ogni responsabilità per la sicurezza dei luoghi, dei manufatti, attrezzature, automezzi e quant’altro presente all’interno dell’area oggetto di concessione; esonera altresì l’Amministrazione comunale da eventuali danni a terzi che potessero essere arrecati durante gli eventi e le fasi di montaggio/smontaggio, da sanzioni e quant’altro potesse derivarle per qualsiasi ragione. Nel caso in cui fosse necessaria la realizzazione di opere per rendere a norma o adeguato lo spazio concesso agli scopi di utilizzo dell’assegnatario, questi si dovrà impegnare a realizzarli a propria cura e spese e a ripristinare la condizione iniziale. I lavori o gli apprestamenti dovranno comunque essere effettuati dal soggetto aggiudicatario solo dopo aver ricevuto i permessi e le autorizzazioni necessarie secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

  • ASSISTENZA INFERMIERISTICA Qualora il paziente a seguito di malattia o infortunio necessita dell'assistenza domiciliare d’infermieri generici e/o specializzati a domicilio, la Centrale Operativa provvede alla ricerca ed all’invio del personale tenendo a proprio carico i relativi costi entro il limite di € 1.000,00.