SERVIZIO DI ALLARME VERSO LA SOCIETÀ DI ASSISTENZA IN CASO DI INCIDENTE STRADALE Clausole campione

SERVIZIO DI ALLARME VERSO LA SOCIETÀ DI ASSISTENZA IN CASO DI INCIDENTE STRADALE. Il servizio, purché espressamente richiamato sul frontespizio del contratto, è erogato dalle ore 24 del giorno di attivazione di Linear Autobox. In caso di rilevazione di un crash con un valore di picco uguale o superiore a 2,5 g verrà inviata una segnalazione alla centrale operativa della Società di Assistenza incaricata da Linear. Le modalità di erogazione del servizio di assistenza stradale sono dettagliate nelle condizioni di assicurazione del contratto assicurativo collegato al presente contratto, che il Contraente stipula con l’Impresa e per la quale corrisponde il relativo premio. L’erogazione del servizio è sospesa nel caso di inserimento in manutenzione di Linear Autobox e nel caso di sospensione del contratto assicurativo.
SERVIZIO DI ALLARME VERSO LA SOCIETÀ DI ASSISTENZA IN CASO DI INCIDENTE STRADALE. In caso di incidente stradale la Società di servizi telematici inoltra un allarme di segnalazione dal proprio Centro Servizi, alla Società di Assistenza incaricata dall’Impresa a gestire il servizio di Soccorso stradale. Le modalità di erogazione del servizio di assistenza sono dettagliate all’interno del contratto assicurativo che il cliente ha stipulato con l’ Impresa. Edizione 12/2010 Pagina 24 di 27 Fascicolo Informativo - Contratto di Responsabilità Civile Autoveicoli - Offerta Sapiens
SERVIZIO DI ALLARME VERSO LA SOCIETÀ DI ASSISTENZA IN CASO DI INCIDENTE STRADALE. Il servizio, purché espressamente richiamato sul frontespizio del contratto, è erogato dalle ore 24 del giorno di attivazione di RebelBot. In caso di rilevazione di un crash con un valore di picco uguale o superiore a 2,5 g verrà inviata una segnalazione alla centrale operativa della Società di Assistenza incaricata da Linear. Le modalità di erogazione del servizio di assistenza stradale sono dettagliate nelle condizioni di assicurazione del contratto assicurativo collegato al presente contratto, che il Contraente stipula con l’Impresa e per la quale corrisponde il relativo premio. L’erogazione del servizio è sospesa nel caso di inserimento in manutenzione di RebelBot.
SERVIZIO DI ALLARME VERSO LA SOCIETÀ DI ASSISTENZA IN CASO DI INCIDENTE STRADALE. Il Servizio è erogato dalle ore 24 del giorno di attivazione della Black Box. In caso di rilevazione di un incidente con il quadro del veicolo acceso che dia luogo ad un evento Crash con intensità uguale o superiore a 2,5 g per le autovetture/autoveicoli adibiti a trasporto promiscuo, e 4g per i veicoli di cui alle lettere d, e, f, g, h, i, m, n dell’art. 54, I° comma del nuovo Codice della Strada, il Centro Servizi della Società inoltra una segnalazione di allarme alla Sala Operativa di primo livello che provvederà a contattare il Cliente attraverso il viva voce presente nella Black Box che si attiverà automaticamente in caso di mancata risposta. In alternativa la Sala Operativa di primo livello della Società contatterà il Cliente ai numeri di telefonia mobile indicati nel Contratto per identificarlo e verificare la necessità di assistenza. Qualora il Cliente confermi il sinistro e/o una situazione di necessità, la Sala Operativa di primo livello provvederà ad inoltrare la segnalazione, completa di posizione del Veicolo ove rilevata, alla Società di Assistenza incaricata dalla Compagnia di erogare il servizio. Le modalità di erogazione del servizio di assistenza sono dettagliate all’interno della Polizza collegata al presente contratto, che il Contraente ha stipulato con la Compagnia e per la quale ha corrisposto il relativo premio. In caso di mancato contatto con il Cliente, ovvero qualora non venga confermata dal Cliente la sussistenza di una situazione di pericolo o la richiesta di una prestazione di intervento, la Sala Operativa di primo livello inoltrerà comunque la segnalazione alla Società di Assistenza. L’erogazione del servizio di allarme verso la Centrale di Assistenza è sospesa in caso di inserimento in manutenzione della Black Box e nel caso di sospensione della Polizza.
SERVIZIO DI ALLARME VERSO LA SOCIETÀ DI ASSISTENZA IN CASO DI INCIDENTE STRADALE. Il servizio, purché espressamente richiamato sul frontespizio del contratto, viene prestato con i dispositivi EASY, SUPEREASY, SUPEREASY PIU’, FULL, TOP, VOICE, SAFE, 13 di 30 CONDIZIONI GENERALI SUPEREASY 2RUOTE, 2RUOTE FULL e 2RUOTE TOP ed è erogato dalle ore 24 del giorno di attivazione di Unibox. In caso di rilevazione di un crash con un valore di picco uguale o superiore a 2,5 g e/o in caso di caduta per i motocicli/ciclomotori, verrà inviata una segnalazione alla centrale operativa della Società di Assistenza incaricata da UnipolSai. Sono escluse dalla rilevazione le cadute conseguenti a spostamento manuale del mezzo. Le modalità di erogazione del servizio di assistenza stradale sono dettagliate nelle condizioni di assicurazione del contratto assicurativo collegato al presente contratto, che il Contraente stipula con l’Impresa e per la quale corrisponde il relativo premio. L’erogazione del servizio è sospesa nel caso di inserimento in manutenzione di Unibox e nel caso di sospensione del contratto assicurativo. N.B: Limitatamente al dispositivo SuperEasy 2Ruote l’erogazione del servizio è subordinata alla corretta ricarica della batteria del dispositivo. A questo proposito si rimanda al manuale d’uso del dispositivo stesso.

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  • Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. 2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente, ai sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. 3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno. 4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • Servizi di trasporto per ferrovia 19 Servizi di trasporto per via d’acqua 20 Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

  • Dichiarazioni inesatte o reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

  • Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. 2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati. 3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.

  • CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 37 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 37

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Clausola di salvaguardia Ai sensi dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A. Con il presente contratto viene abrogato l'art. 12, prima parte dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall'articolo precedente.