Sospensione del contratto Clausole campione

Sospensione del contratto. E’ ammessa la sospensione della garanzia di cui all’art. 8 “Sospensione in corso di contratto”. Il Contraente che intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato e il contrassegno, nonché l’eventuale Carta Verde. La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione dei documenti anzidetti. Al momento della sospensione il periodo di assicurazione in corso con premio pagato, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, deve avere una residua durata non inferiore a due mesi. Qualora la durata sia inferiore a due mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere due mesi, con rinuncia però, da parte della Società, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento. All’atto della sospensione la Società rilascia un’appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente. Per tutta la durata della sospensione rimane sospeso il periodo di osservazione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia. La riattivazione del contratto avviene a condizione che siano rimasti invariati il Proprietario ed il Contraente, per lo stesso veicolo o per altro veicolo di proprietà; in quest’ultima ipotesi la riattivazione è consentita a condizione che sia fornita idonea documentazione relativamente alla vendita, distruzione, demolizione, consegna in conto vendita o esportazione all’estero del veicolo precedentemente assicurato con il contratto sospeso. Alla riattivazione del contratto, a tutte le garanzie previste dallo stesso, è applicata la Tariffa in vigore in quel momento, e la scadenza è prorogata per un periodo pari a quello della sospensione, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesi. Sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, compresa l’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesi, la Società non procede alla proroga della scadenza né al rimborso del premio pagato e non goduto relativo al periodo di sospensione; la Società rimborsa invece l’eventuale integrazione versata dal Contraente al momento della sospensione. se il Contraente, entro l’anno dalla sospensione, fornisce documentazione relativa all’avvenu...
Sospensione del contratto. Il direttore dell’esecuzione del contratto può ordinare la sospensione del contratto indicando le ragioni e l’imputabilità delle stesse nei casi tassativamente indicati dall’art 107 del D.Lgs. 50/2016.
Sospensione del contratto. Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie.
Sospensione del contratto. Circostanza che determina la cessazione degli effetti della polizza sino alla data della sua eventuale riattivazione.
Sospensione del contratto. Se il Contraente intende sospendere la polizza è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato di assicurazione e l’eventuale Carta Verde all’intermediario cui è assegnato il contratto. La sospensione non è ammessa il giorno della scadenza del periodo di assicurazione in corso. All’atto della sospensione la Società rilascia un’appendice, che riporta le condizioni relative alla sospensione stessa, e che deve essere sottoscritta dal Contraente. Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 2 mesi. Qualora tale durata sia inferiore a 2 mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 2 mesi, con rinuncia però, da parte della Società, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento relative al periodo di sospensione utilizzato.
Sospensione del contratto. In caso di alienazione del veicolo senza sostituzione con un altro o senza cessione del contratto, è ammessa la sospensione della garanzia di cui all’art. 8 “Sospensione in corso di contratto”. Le disposizioni del presente articolo si intendono valide -in quanto applicabili -anche nel caso in cui il veicolo sia stato consegnato in conto vendita. Peraltro ove l’incarico non vada a buon fine e l’assicurato rientri in possesso del veicolo, questo viene considerato, ai fini della applicazione della relativa forma tariffaria, come se fosse immatricolato per la prima volta, qualora la classe sia già stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto.
Sospensione del contratto. Il contratto si intenderà sospeso, senza nessuna pretesa da parte del concessionario, qualora per un motivo di forza maggiore (es. lavori di manutenzione, inagibilità ecc.) l'Amministrazione Comunale decidesse di chiudere l'area assegnata per un determinato periodo. In tal caso verrà data comunicazione scritta al concessionario. Alla riapertura, sempre previa comunicazione scritta, la convenzione riprenderà la sua efficacia, senza alcuna pretesa economica da parte del concessionario per l'attività non esercitata nel periodo di sospensione.
Sospensione del contratto. Il contraente può chiedere che il Contratto sia sospeso e quindi eventualmente riattivato, se ha acquistato l'opzione "Sospensione". Per il dettaglio sulle regole di funzionamento dell'opzione vedere: Sezione R.C.A., art. 1 - "Cosa è assicurato" - opzioni facoltative con pagamento di un Premio aggiuntivo.
Sospensione del contratto. Il contraente può chiedere che il Contratto sia sospeso e quindi eventualmente riattivato secondo le regole contenute nell'articolo "Sospensione della copertura assicurativa/riattivazione".
Sospensione del contratto. Il contraente può chiedere che il contratto sia sospeso e quindi eventualmente riattivato, se ha acquistato l'opzione "Sospensione". Per il dettaglio sulle regole di funzionamento dell'opzione vedere: Sezione R.C.A., art. 1 - "Cosa è assicurato" - opzioni facoltative con pagamento di un premio aggiuntivo.