Servizio di documentazione tributaria. In applicazione del medesimo principio, si ritiene invece deducibile la quota del canone di leasing costituita dagli interessi passivi impliciti, anche per la parte riferibile alla quota capitale relativa al valore dei terreni. In altre parole, cosi' come l'acquisto delle aree occupate dalla costruzione, realizzato con mezzi finanziari esterni, avrebbe comportato la deducibilita' degli interessi passivi relativi al finanziamento, allo stesso modo sono deducibili gli interessi passivi corrisposti per l'acquisizione della medesima area con un contratto di leasing. Tali interessi concorreranno alla determinazione del reddito d'impresa nell'esercizio di competenza tenendo conto dei limiti previsti dagli articoli 96, 97 e 98 del TUIR in materia di pro-rata generale, pro-rata patrimoniale e thin capitalization. Si ricorda, infatti, che, ai fini dell'applicazione degli articoli 97 e 98 del TUIR, vanno considerati anche gli interessi passivi impliciti nei canoni dovuti in base ai contratti di leasing finanziario (cfr. circolari del 17 marzo 2005, n. 11/E e del 2 novembre 2005, n. 46/E). Per determinare la parte di canone riferibile agli interessi passivi occorrera' fare riferimento alle indicazioni fornite ai fini IRAP dall'articolo 1 del decreto ministeriale 24 aprile 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 maggio 1998, n. 108). Pertanto, la quota capitale del canone di competenza dell'esercizio sara' pari all'importo risultante dal rapporto tra il costo sostenuto dalla societa' concedente, al netto del prezzo di riscatto, ed il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria, moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta. Il valore da attribuire alla parte della quota capitale riferibile all'area (ossia quella non deducibile) sara' pari, per i contratti di leasing finanziari stipulati a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del d.l. n. 223 (4 luglio 2006), a quella derivante dall'applicazione delle percentuali del 20 o 30 per cento alla quota capitale complessiva di competenza del periodo d'imposta. Esempio 5. Contratto di leasing stipulato nel 2006 Si riporta di seguito un esempio relativo ad un contratto di locazione per l'acquisizione di un fabbricato industriale stipulato il 1 gennaio 2006 da un contribuente con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. L'esempio e' stato sviluppato considerando un maxicanone iniziale di euro 5000 (che nella tabella che segue e' ripartito per competenza sulla base della durata del contratto) e un prezzo di riscatto finale di 2500 euro. (Omissis) La tabella e' vsibile nel formato pdf La parte non deducibile riferibile al terreno e' stata determinata applicando la percentuale del 30 per cento alla quota capitale di competenza del periodo d'imposta. Per i contratti di leasing stipulati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso al 4 luglio 2006, invece, occorre calcolare la residua quota capitale fiscalmente deducibile. Tale residua quota sara' pari alla quota capitale complessiva relativa al fabbricato (ottenuta applicando le percentuali del 20 o 30 per cento alla quota capitale complessiva Circolare del 19/01/2007 n. 1 dell'area) decurtata dell'ammontare complessivo delle quote capitali dedotte fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 4 luglio 2006 che devono intendersi interamente riferibili al fabbricato. Il valore residuo della quota capitale riferibile al fabbricato sara' deducibile a partire dal periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006 sulla base della residua durata del contratto di leasing.
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Servizio di documentazione tributaria. In applicazione La modifica si e' resa necessaria per adeguare il contenuto della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo 461 del 1997 alla disciplina degli utili societari introdotta con la riforma fiscale di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. E' noto come nel sistema precedente alla riforma che ha introdotto l'IRES gli utili scontavano una prima tassazione, che aveva carattere provvisorio, in capo alla societa' che li produceva. La tassazione definitiva avveniva nel momento di percezione del dividendo in capo al socio sulla base del principio di imputazione del dividendo (cosiddetto "imputation system"). Il dividendo percepito e il relativo credito d'imposta (spettante in relazione alle imposte gia' pagate dalla societa') concorreva al reddito complessivo del socio ed il credito di imposta era detratto dall'imposta da questi dovuta. Gli utili, pertanto, dopo l'annullamento degli effetti della tassazione subita dalla societa', erano sottoposti ad imposizione definitiva con l'aliquota personale di ciascun socio. La riforma introdotta dal decreto legislativo n. 344 del 2003 ha previsto l'abolizione del sistema di imputazione appena descritto, e l'eliminazione dell'istituto del credito d'imposta, aderendo al principio secondo cui la tassazione dell'utile deve avvenire esclusivamente presso il soggetto che lo ha realmente prodotto (societa' partecipata), essendo irrilevante, in linea di principio, si ritiene invece deducibile il successivo trasferimento dell'utile stesso ai soci. Per la quota tassazione degli utili percepiti da soggetti IRES, l'articolo 89, comma 2, del canone TUIR prevede l'esclusione dalla formazione del reddito della societa' o dell'ente percipiente degli utili distribuiti da societa' ed enti commerciali residenti nel limite del 95 per cento del loro ammontare. L'applicazione dell'esclusione non e' subordinata ad alcuna condizione. Sulla base del successivo comma 3, la medesima esclusione e' prevista per gli utili relativi ai titoli esteri e strumenti finanziari assimilati che rispettino i requisiti di leasing costituita dagli interessi passivi impliciticui all'articolo 44, anche per la parte riferibile alla quota capitale relativa al valore dei terrenicomma 2, lettera a), del TUIR. In altre parolederoga a tale regime, cosi' come l'acquisto delle aree occupate dalla costruzione, realizzato con mezzi finanziari esterni, avrebbe comportato la deducibilita' degli interessi passivi relativi al finanziamento, allo stesso modo sono deducibili gli interessi passivi corrisposti per l'acquisizione della medesima area con un contratto di leasing. Tali interessi concorreranno concorrono integralmente alla determinazione formazione del reddito d'impresa nell'esercizio del percettore gli utili e gli altri proventi distribuiti da soggetti residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di competenza tenendo conto dei limiti previsti dagli articoli 96cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze adottato ai sensi dell'articolo 167, 97 e 98 del TUIR in materia di pro-rata generalecomma 4, pro-rata patrimoniale e thin capitalization. Si ricorda, infatti, che, ai fini dell'applicazione degli articoli 97 e 98 del TUIR. Anche in tali casi usufruiscono, vanno considerati anche comunque, del regime di esclusione dalla formazione del reddito gli interessi passivi impliciti nei canoni dovuti in base utili relativamente ai contratti di leasing finanziario (cfrquali e' stato esperito con esito positivo l'esercizio dell'interpello secondo le modalita' indicate dal comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167. circolari del 17 marzo 2005Xxx' premesso, n. 11/E e del 2 novembre 2005la disposizione antielusiva contenuta nell'articolo 2, n. 46/E). Per determinare la parte di canone riferibile agli interessi passivi occorrera' fare riferimento alle indicazioni fornite ai fini IRAP dall'articolo 1 comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 1998 (pubblicato nella G.U. legislativo n. 461 del 12 maggio 19981997 non risultava piu' adeguata al quadro normativo risultante dalla riforma. In sostanza, n. 108)tale previsione interessava quelle operazioni di pronti contro termine o di riporto in cui si verificava l'acquisto a pronti di partecipazioni cum cedola al fine di incassare nel periodo di durata del contratto il relativo dividendo usufruendo del credito d'imposta. Pertanto, la quota capitale del canone di competenza dell'esercizio sara' pari all'importo risultante dal rapporto tra norma - disponendo che "il costo sostenuto dalla societa' concedente, al netto del prezzo di riscatto, mutuatario ed il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria, moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta. Il valore da attribuire alla parte della quota capitale riferibile all'area (ossia quella non deducibile) sara' pari, per i contratti di leasing finanziari stipulati cessionario a decorrere dal periodo pronti hanno diritto al credito di imposta in corso alla data di entrata in vigore del d.l. n. 223 (4 luglio 2006), sui dividendi soltanto se tale diritto sarebbe spettato ... al mutuante ovvero al cedente a quella derivante dall'applicazione delle percentuali del 20 pronti" - mirava a evitare che i dividendi incassati dal cessionario a pronti o 30 per cento alla quota capitale complessiva di competenza del periodo d'imposta. Esempio 5. Contratto di leasing stipulato nel 2006 Si riporta di seguito dal mutuatario ricevessero un esempio relativo ad un contratto di locazione per l'acquisizione di un fabbricato industriale stipulato il 1 gennaio 2006 da un contribuente con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. L'esempio etrattamento piu' stato sviluppato considerando un maxicanone iniziale di euro 5000 (che nella tabella che segue e' ripartito per competenza sulla base della durata del contratto) e un prezzo di riscatto finale di 2500 euro. (Omissis) La tabella e' vsibile nel formato pdf La parte non deducibile riferibile al terreno e' stata determinata applicando la percentuale del 30 per cento alla quota capitale di competenza del periodo d'imposta. Per i contratti di leasing stipulati nei periodi di imposta precedenti favorevole rispetto a quello in corso che sarebbe stato applicabile al 4 luglio 2006, invece, occorre calcolare la residua quota capitale fiscalmente deducibilecedente a pronti o al mutuante. Tale residua quota sara' pari alla quota capitale complessiva relativa al fabbricato (ottenuta applicando le percentuali del 20 o 30 per cento alla quota capitale complessiva Circolare del 19/01/2007 n. 1 dell'area) decurtata dell'ammontare complessivo Ed infatti, a differenza delle quote capitali dedotte fino al periodo d'imposta precedente operazioni di pronti contro termine su obbligazioni - laddove il provento dell'obbligazione va calcolato e imputato per maturazione fra le parti dell'operazione in ragione del possesso del titolo ai sensi dell'articolo 89, comma 6, del TUIR - nelle operazioni di pronti contro termine su partecipazioni il dividendo va imputato per intero all'acquirente a quello pronti che provvede allo stacco della cedola e che in corso alla data del 4 luglio 2006 che devono intendersi interamente riferibili al fabbricato. Il valore residuo della quota capitale riferibile al fabbricato sara' deducibile a partire dal periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006 sulla base della residua durata del contratto quel momento incorpora la qualifica di leasingsocio.
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Servizio di documentazione tributaria. In applicazione L'art. 10, comma 1, n. 8), del medesimo principioDPR n. 633 del 1972, si ritiene invece deducibile nel testo risultante a seguito delle modifiche, prevede come principio generale l'esenzione da IVA per le locazioni di fabbricati con l'esclusione di quelli strumentali per natura, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (fabbricati classificabili catastalmente nelle categorie B, C, D, ed E, nonche' nella categoria A/10 ma in tal caso solo se la quota del canone di leasing costituita dagli interessi passivi implicitidestinazione ad ufficio o studio privato sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria) effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del n. 8-ter) dell'art. 10. Pertanto, le locazioni di fabbricati strumentali, sono obbligatoriamente assoggettate ad IVA se sono realizzate in favore di cessionari soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' che conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore (pro-rata) al 25 per cento o di cessionari che non agiscono nell'esercizio d'impresa arti e professioni e che quindi non hanno diritto ad esercitare la parte riferibile alla quota capitale relativa al valore dei terrenidetrazione. In altre parole, cosi' come l'acquisto delle aree occupate dalla costruzione, realizzato con mezzi finanziari esterni, avrebbe comportato la deducibilita' degli interessi passivi relativi al finanziamento, Sono allo stesso modo imponibili ad IVA le locazioni in relazione alle quali l'impresa locatrice abbia manifestato l'opzione per l'imposizione. Alla medesima disciplina, come puntualizzato dalla circolare n. 27/E del 4 agosto 2006, sono deducibili gli interessi passivi corrisposti sottoposte anche le locazioni finanziarie, i canoni, nonche' le relative quote di riscatto che seguono, ai fini IVA, lo stesso regime previsto per l'acquisizione della medesima area con un le locazioni. Tanto premesso, la scrivente ritiene che il comportamento tenuto dalla societa' di leasing per le operazioni immobiliari poste in essere (di compravendita dell'immobile e di contestuale contratto di leasing), possa considerarsi corretto. Tali interessi concorreranno Infatti, le modifiche apportate alla determinazione del reddito d'impresa nell'esercizio di competenza tenendo conto dei limiti previsti dagli articoli 96, 97 e 98 del TUIR in materia di pro-rata generale, pro-rata patrimoniale e thin capitalization. Si ricorda, infatti, che, ai fini dell'applicazione degli articoli 97 e 98 del TUIR, vanno considerati anche gli interessi passivi impliciti nei canoni dovuti in base ai contratti di leasing finanziario (cfr. circolari del 17 marzo 2005, n. 11/E e del 2 novembre 2005, n. 46/E). Per determinare la parte di canone riferibile agli interessi passivi occorrera' fare riferimento alle indicazioni fornite ai fini IRAP dall'articolo 1 originaria stesura del decreto ministeriale 24 aprile 1998 (pubblicato nella G.U. legge n.223, ad opera della legge n. 248 del 12 maggio 1998, n. 108). Pertanto, la quota capitale del canone di competenza dell'esercizio sara' pari all'importo risultante dal rapporto tra il costo sostenuto dalla societa' concedente, al netto del prezzo di riscatto, ed il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria, moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta. Il valore da attribuire alla parte della quota capitale riferibile all'area (ossia quella non deducibile) sara' pari, per i contratti di leasing finanziari stipulati a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del d.l. n. 223 (4 luglio 2006), a quella derivante dall'applicazione delle percentuali del 20 o 30 per cento alla quota capitale complessiva di competenza del periodo d'imposta. Esempio 5. Contratto di leasing stipulato nel 2006 Si riporta di seguito un esempio relativo ad un contratto di locazione per l'acquisizione di un fabbricato industriale stipulato il 1 gennaio 2006 da un contribuente con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. L'esempio e' stato sviluppato considerando un maxicanone iniziale di euro 5000 (che nella tabella che segue e' ripartito per competenza sulla base della durata del contratto) e un prezzo di riscatto finale di 2500 euro. (Omissis) La tabella e' vsibile nel formato pdf La parte non deducibile riferibile al terreno e' stata determinata applicando la percentuale del 30 per cento alla quota capitale di competenza del periodo d'imposta. Per i contratti di leasing stipulati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso al 4 luglio 2006, invece, occorre calcolare la residua quota capitale fiscalmente deducibile. Tale residua quota sara' pari alla quota capitale complessiva relativa al fabbricato (ottenuta applicando pongono il problema di verificare se le percentuali norme originarie del 20 o 30 per cento alla quota capitale complessiva Circolare del 19/01/2007 n. 1 dell'area) decurtata dell'ammontare complessivo delle quote capitali dedotte fino al periodo d'imposta precedente a quello decreto legge oggetto di modifiche abbiano conservato qualche efficacia in corso alla data del 4 luglio 2006 che devono intendersi interamente riferibili al fabbricato. Il valore residuo della quota capitale riferibile al fabbricato sara' deducibile a partire dal periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006 sulla base della residua durata del contratto sede di leasingconversione.
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Samples: Leasing Agreement
Servizio di documentazione tributaria. In applicazione Per effetto di tale sostituzione, le disposizioni in commento non entrano in vigore a partire dal 1 gennaio 2007, come originariamente previsto dall'articolo 37, comma 37 del medesimo principiod.l. n. 223 del 2006 e, si ritiene invece deducibile la quota quindi, i soggetti che svolgono attivita' di commercio al minuto e assimilate in locali aperti al pubblico di cui all'art. 22 del canone d.P.R. n. 633 del 1972 non sono ancora obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi. Il comma 328 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 ha inoltre inserito i commi 37-bis e 37-ter nell'articolo 37 del citato d.l. n. 223 del 2006. Il comma 37-bis, stabilisce, tra l'altro, che "gli apparecchi misuratori fiscali di leasing costituita dagli interessi passivi impliciticui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, anche per la parte riferibile n. 18, immessi sul mercato a decorrere dal 1 gennaio 2008, devono essere idonei alla quota capitale relativa trasmissione telematica dei corrispettivi". I predetti misuratori fiscali, le cui spese di acquisizione saranno integralmente deducibili nell'esercizio in cui saranno sostenute, non dovranno essere sottoposti alla verificazione periodica di cui al valore provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003. L'utilizzo di tali apparecchi misuratori fiscali "di nuova generazione" e' finalizzato a semplificare ulteriormente gli obblighi di certificazione fiscale dei terrenicorrispettivi previsti dall'articolo 12 della legge n. 413 del 1991 e dal regolamento di cui al d.P.R. n. 696 del 1996. In altre parole, cosi' come l'acquisto delle aree occupate dalla costruzione, realizzato con mezzi finanziari esterni, avrebbe comportato la deducibilita' degli interessi passivi relativi al finanziamento, allo stesso modo sono deducibili gli interessi passivi corrisposti per l'acquisizione della medesima area con un contratto di leasing. Tali interessi concorreranno alla determinazione del reddito d'impresa nell'esercizio di competenza tenendo conto dei limiti previsti dagli articoli 96, 97 e 98 del TUIR in materia di proIl citato comma 37-rata generale, pro-rata patrimoniale e thin capitalization. Si ricordabis stabilisce, infatti, cheche "I soggetti che effettuano la trasmissione telematica emettono scontrino non avente valenza fiscale". Al riguardo, il successivo comma 37-ter prevede che "con regolamento emanato ai fini dell'applicazione degli articoli 97 e 98 del TUIRsensi dell'articolo 17, vanno considerati anche gli interessi passivi impliciti nei canoni dovuti in base ai contratti di leasing finanziario (cfr. circolari del 17 marzo 2005comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 11/E e del 2 novembre 2005400, n. 46/E). Per determinare la parte di canone riferibile agli interessi passivi occorrera' fare riferimento alle indicazioni fornite ai fini IRAP dall'articolo 1 del decreto ministeriale 24 aprile 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 maggio 1998, n. 108). Pertanto, la quota capitale del canone di competenza dell'esercizio sara' pari all'importo risultante dal rapporto tra il costo sostenuto entro centottanta giorni dalla societa' concedente, al netto del prezzo di riscatto, ed il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria, moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta. Il valore da attribuire alla parte della quota capitale riferibile all'area (ossia quella non deducibile) sara' pari, per i contratti di leasing finanziari stipulati a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono emanate disposizioni atte a disciplinare le modalita' di rilascio delle certificazioni dei corrispettivi, non aventi valore fiscale, in correlazione alla trasmissione, in via telematica, dei corrispettivi medesimi". Va rilevato, infine, che i soggetti della grande distribuzione, che avevano gia' la facolta' di optare per la comunicazione telematica dei corrispettivi ai sensi dell'articolo 1, commi da 429 a 432, della legge n. 311 del d.l. n. 223 2004 (4 luglio 2006)legge finanziaria 2005) possono continuare ad avvalersi delle richiamate disposizioni, a quella derivante dall'applicazione delle percentuali usufruendo del 20 o 30 per cento alla quota capitale complessiva beneficio dell'esonero dall'obbligo di competenza del periodo d'imposta. Esempio 5. Contratto di leasing stipulato nel 2006 Si riporta di seguito un esempio relativo ad un contratto di locazione per l'acquisizione di un fabbricato industriale stipulato il 1 gennaio 2006 da un contribuente con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. L'esempio e' stato sviluppato considerando un maxicanone iniziale di euro 5000 (che nella tabella che segue e' ripartito per competenza sulla base della durata del contratto) e un prezzo di riscatto finale di 2500 euro. (Omissis) La tabella e' vsibile nel formato pdf La parte non deducibile riferibile al terreno e' stata determinata applicando la percentuale del 30 per cento alla quota capitale di competenza del periodo d'imposta. Per i contratti di leasing stipulati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso al 4 luglio 2006, invece, occorre calcolare la residua quota capitale fiscalmente deducibile. Tale residua quota sara' pari alla quota capitale complessiva relativa al fabbricato (ottenuta applicando le percentuali del 20 o 30 per cento alla quota capitale complessiva Circolare del 19/01/2007 n. 1 dell'area) decurtata dell'ammontare complessivo delle quote capitali dedotte fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 4 luglio 2006 che devono intendersi interamente riferibili al fabbricato. Il valore residuo della quota capitale riferibile al fabbricato sara' deducibile a partire dal periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006 sulla base della residua durata del contratto di leasingemissione dello scontrino fiscale.
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Samples: Circolare
Servizio di documentazione tributaria. In A seguito della novella legislativa, pertanto, anche le spese relative alle prestazioni dei professionisti domiciliati in Paesi o territori black list non potranno essere dedotte dal contribuente, a meno che questi fornisca all'Agenzia delle entrate la prova di cui al comma 11, anche ricorrendo - in via preventiva - alla procedura di interpello prevista dall'articolo 11, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Nell'originaria formulazione del decreto, la norma non faceva espresso riferimento al comma 11, ingenerando incertezze sull'applicabilita' delle esimenti. La modifica apportata in sede di conversione, con lo spostamento della novella dal comma 10-bis al comma 12-bis dell'articolo 110 del TUIR, ha eliminato ogni dubbio interpretativo al riguardo. Quanto all'ambito soggettivo di applicazione del medesimo principiodelle disposizioni in esame, si ritiene invece deducibile la quota del canone di leasing costituita dagli interessi passivi implicitiutile fare le seguenti precisazioni. Il riferimento ai "professionisti" va inteso secondo un'accezione ampia, anche per la parte riferibile alla quota capitale relativa al valore dei terrenicome categoria residuale rispetto alle imprese a cui si rivolge il comma 10. In altre parolesostanza, cosisi tratta dei soggetti individuati dall'articolo 53, comma 1, del TUIR ossia di coloro che esercitano "per professione abituale, ancorche' come l'acquisto delle aree occupate dalla costruzionenon esclusiva, realizzato con mezzi finanziari esterniattivita' di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel Capo VI, avrebbe comportato compreso l'esercizio in forma associata di cui la deducibilita' degli interessi passivi relativi al finanziamentolettera c) del comma 3 dell'articolo 5". Conseguentemente, allo stesso modo sono deducibili gli interessi passivi corrisposti per l'acquisizione della medesima area con un contratto rientrano nella definizione di leasing. Tali interessi concorreranno alla determinazione del reddito d'impresa professionisti non soltanto i soggetti appartenenti alle professioni cosiddette "regolamentate", ma tutti coloro che agiscono, professionalmente nell'esercizio di competenza tenendo conto dei limiti previsti dagli articoli 96arti e professioni. Ai sensi della disposizione in esame, 97 e 98 del TUIR i professionisti devono essere domiciliati in materia di pro-rata generaleStati o territori aventi un regime fiscale privilegiato. Il termine "domiciliati" deve essere inteso in senso ampio, pro-rata patrimoniale e thin capitalization. Si ricordacomprendendo non soltanto i professionisti fiscalmente residenti nei predetti Stati, infatti, che, ai fini dell'applicazione degli articoli 97 e 98 del TUIR, vanno considerati ma anche gli interessi passivi impliciti nei canoni dovuti coloro che sono comunque ivi localizzati in base ai contratti a criteri di leasing finanziario collegamento diversi dalla residenza, ad esempio perche' dispongono di una base fissa da cui forniscono i servizi. Quanto all'ambito territoriale di applicazione, gli Stati o territori a fiscalita' privilegiata (cfrblack list) sono quelli individuati dal D.M. 23 gennaio 2002. circolari del 17 marzo 2005Come e' noto, n. 11/E e del 2 novembre 2005, n. 46/E). Per determinare la parte di canone riferibile agli interessi passivi occorrera' fare riferimento alle indicazioni fornite ai fini IRAP dall'articolo l'articolo 1 del citato decreto ministeriale 24 aprile 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 maggio 1998elenca gli Stati o territori che sono considerati - in assoluto - a fiscalita' privilegiata. L'articolo 2 include cinque ulteriori Paesi, n. 108)con specifica esclusione di determinate tipi di societa'. PertantoL'articolo 3 individua, la quota capitale del canone di competenza dell'esercizio sara' pari all'importo risultante dal rapporto tra il costo sostenuto dalla al comma 1, altri Stati o territori ai quali le disposizioni in esame si applicano limitatamente a determinate societa' concedenteche svolgono attivita' particolari e che godono di determinati regimi fiscali agevolati. Al riguardo, al netto del prezzo di riscattoil comma 1 dell'articolo 3, ed il numero facendo riferimento soltanto a particolari categorie societarie, non sembra possa trovare applicazione nei confronti dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria, moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di impostaprofessionisti localizzati negli stessi Stati. Il valore da attribuire alla parte della quota capitale riferibile all'area (ossia quella non deducibile) sara' pari, per i contratti di leasing finanziari stipulati a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore comma 2 dell'articolo 3 del d.l. n. 223 (4 luglio 2006), a quella derivante dall'applicazione delle percentuali del 20 o 30 per cento alla quota capitale complessiva di competenza del periodo d'imposta. Esempio 5. Contratto di leasing stipulato nel 2006 Si riporta di seguito un esempio relativo ad un contratto di locazione per l'acquisizione di un fabbricato industriale stipulato il 1 gennaio 2006 da un contribuente con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. L'esempio e' stato sviluppato considerando un maxicanone iniziale di euro 5000 (che nella tabella che segue e' ripartito per competenza sulla base della durata del contratto) e un prezzo di riscatto finale di 2500 euro. (Omissis) La tabella e' vsibile nel formato pdf La parte non deducibile riferibile al terreno e' stata determinata applicando la percentuale del 30 per cento alla quota capitale di competenza del periodo d'imposta. Per i contratti di leasing stipulati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso al 4 luglio 2006decreto ministeriale, invece, occorre calcolare include nella black list i "soggetti" insediati negli stati di cui al comma 1 del medesimo articolo 3, che usufruiscono di regimi fiscali agevolati indicati dalla norma in virtu' di accordi o provvedimenti della relativa Amministrazione finanziaria. Detta disposizione puo' trovare applicazione anche con riferimento ai servizi resi da professionisti insediati nei predetti Stati che ivi godono di regimi fiscali agevolati. Per quanto attiene i soggetti che ricevono le prestazioni professionali, la residua quota capitale fiscalmente deducibilenorma si riferisce alle "imprese residenti". Tale residua quota sara' pari alla quota capitale complessiva relativa al fabbricato (ottenuta applicando le percentuali del 20 o 30 per cento alla quota capitale complessiva Al riguardo, Circolare del 19/01/2007 n. 1 dell'area) decurtata dell'ammontare complessivo delle quote capitali dedotte fino si fa presente che, secondo quanto gia' chiarito con le circolari 22 settembre 1980, n. 32 e 19 dicembre 1997, n. 320, la predetta espressione va intesa nel significato piu' generale. Essa comprende chiunque eserciti professionalmente un'attivita' economica organizzata al periodo d'imposta precedente a quello fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, ed include, pertanto, le stabili organizzazioni italiane di imprese non residenti. Infatti, sebbene la stabile organizzazione non sia un soggetto residente, essa determina il proprio reddito secondo le disposizioni applicabili alle imprese residenti e resta pertanto assoggettata alla disposizione antielusiva in corso alla data del 4 luglio 2006 esame. Diversamente, si determinerebbe una ingiustificata discriminazione tra societa' residenti, soggette all'applicazione della disciplina antielusiva, e stabili organizzazioni di imprese non residenti, che devono intendersi interamente riferibili al fabbricato. Il valore residuo della quota capitale riferibile al fabbricato sarapotrebbero dedurre le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con Paesi black list senza la necessita' deducibile a partire dal periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006 sulla base della residua durata del contratto di leasingattivare le previste procedure di interpello.
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Samples: Circolare
Servizio di documentazione tributaria. In applicazione del medesimo principio, si ritiene invece deducibile la quota del canone di leasing costituita dagli interessi passivi impliciti, anche per la parte riferibile alla quota capitale relativa al valore dei terreni. In altre parole, cosi' come l'acquisto delle aree occupate dalla costruzione, realizzato con mezzi finanziari esterni, avrebbe comportato la deducibilita' degli interessi passivi relativi al finanziamento, allo stesso modo sono deducibili gli interessi passivi corrisposti per l'acquisizione della medesima area con un Con il contratto di leasing. Tali interessi concorreranno servizio stipulato in data ........, avente efficacia dal ........ al ..........., i comuni hanno disciplinato i termini e le condizioni attraverso cui deve avvenire la gestione del patrimonio immobiliare destinato all'edilizia residenziale pubblica, concernente l'affidamento delle funzioni attinenti alla determinazione del reddito d'impresa nell'esercizio manutenzione straordinaria, il recupero dell'esistente patrimonio immobiliare destinato all'ERP, nonche' la realizzazione dell'intero patrimonio immobiliare affidato in gestione ad ALFA, di competenza tenendo conto proprieta' dei limiti previsti dagli articoli 96comuni, 97 e 98 del TUIR in materia di pro-rata generaleche acquisiscono, pro-rata patrimoniale e thin capitalization. Si ricorda, infatti, che, ai fini dell'applicazione degli articoli 97 e 98 del TUIR, vanno considerati anche gli interessi passivi impliciti nei canoni dovuti in base ai contratti di leasing finanziario (cfr. circolari del 17 marzo 2005, n. 11/E e del 2 novembre 2005, n. 46/E). Per determinare la parte di canone riferibile agli interessi passivi occorrera' fare riferimento alle indicazioni fornite ai fini IRAP dall'articolo 1 del decreto ministeriale 24 aprile 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 maggio 1998, n. 108). Pertantoa titolo originario, la quota capitale del canone di competenza dell'esercizio saraproprieta' pari all'importo risultante dal rapporto tra il costo sostenuto dalla societa' concedente, al netto del prezzo di riscatto, ed il numero dei giorni di durata delle opere realizzate. Ai sensi dell'articolo 3 del contratto di locazione finanziariaservizio, moltiplicato per il numero dei giorni le risorse del periodo soggetto gestore sono costituite da tre tipologie di imposta. Il valore da attribuire alla parte della quota capitale riferibile all'area (ossia quella non deducibile) sara' parientrate, per i contratti tra cui quelle straordinarie, oggetto dell'istanza di leasing finanziari stipulati a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del d.l. n. 223 (4 luglio 2006)interpello, a quella derivante che derivano dai proventi stabiliti dall'applicazione delle percentuali del 20 o 30 per cento alla quota capitale complessiva leggi vigenti e comunque da ogni altro provento stanziato e finalizzato all'edilizia residenziale pubblica, oltre a quelli a cio' destinati dai comuni proprietari. Dette risorse, in particolare, sono finalizzate al finanziamento degli interventi di competenza del periodo d'impostamanutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione e nuove realizzazioni secondo i programmi strategici di LODE (cosiddetti "interventi qualificati"). Esempio Alla medesima societa' consortile, ai sensi dell'articolo 9, comma 5. Contratto di leasing stipulato nel 2006 Si riporta di seguito un esempio relativo ad un contratto di locazione per l'acquisizione di un fabbricato industriale stipulato il 1 gennaio 2006 da un contribuente con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. L'esempio e' stato sviluppato considerando un maxicanone iniziale di euro 5000 (che nella tabella che segue e' ripartito per competenza sulla base della durata del contratto) e un prezzo di riscatto finale di 2500 euro. (Omissis) La tabella e' vsibile nel formato pdf La parte non deducibile riferibile al terreno e' stata determinata applicando la percentuale del 30 per cento alla quota capitale di competenza del periodo d'imposta. Per i contratti di leasing stipulati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso al 4 luglio 2006, invece, occorre calcolare la residua quota capitale fiscalmente deducibile. Tale residua quota sara' pari alla quota capitale complessiva relativa al fabbricato (ottenuta applicando le percentuali del 20 o 30 per cento alla quota capitale complessiva Circolare del 19/01/2007 n. 1 dell'area) decurtata dell'ammontare complessivo delle quote capitali dedotte fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 4 luglio 2006 che devono intendersi interamente riferibili al fabbricato. Il valore residuo della quota capitale riferibile al fabbricato sara' deducibile a partire dal periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006 sulla base della residua durata del contratto di leasing.servizio, viene riconosciuto un compenso per le spese generali e tecniche in misura percentuale a seconda del tipo di intervento, come previsto da una delibera della Regione Toscana. Lo stesso articolo 9 del medesimo contratto prevede che "costituiscono interventi di manutenzione straordinaria quelli definiti come tali dalle vigenti disposizioni di legge, nonche' quelli effettuati da ALFA in modo programmato utilizzando finanziamenti appositi in base a leggi specifiche di settore o con risorse proprie e/o investimenti dei Comuni appartenenti al LODE". In particolare, il citato articolo 9 prevede che la societa' interpellante:
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Samples: Risoluzione Del 23/05/2007 N. 112
Servizio di documentazione tributaria. In applicazione tal caso, in sede di determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria, puo' essere assunto come costo il valore delle azioni assoggettato a tassazione in qualita' di reddito di lavoro dipendente (nell'esempio, 13,3 per azione). Qualora una parte delle azioni sia stata ceduta prima del medesimo principioquinquennio, nel numero consentito dalla norma (nell'esempio, 75 azioni) e sia stata, pertanto, corrisposta l'imposta sostitutiva sul relativo reddito diverso di natura finanziaria e le restanti azioni (nell'esempio, 45 azioni) siano anch'esse successivamente cedute, sempre prima del quinquennio, considerato che l'intera differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'importo corrisposto dal dipendente viene assoggettata a tassazione come reddito di lavoro dipendente (nell'esempio, euro 600), l'imposta sostitutiva precedentemente corrisposta in relazione alla prima cessione effettuata puo' essere chiesta a rimborso, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Qualora i termini per esperire l'istanza di rimborso ai sensi di quest'ultima disposizione siano scaduti (ad esempio, se alla data della cessione delle azioni prima del quinquennio sono trascorsi 48 mesi dal versamento dell'imposta sostitutiva relativa alla prima cessione) il contribuente puo' attivare la procedura di cui all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ossia presentare domanda di restituzione dell'imposta entro due anni dal giorno in cui si ritiene invece deducibile e' verificato il presupposto per la quota restituzione che, in tal caso, e' rappresentato dalla cessione delle azioni prima dello scadere del canone quinquennio (in senso conforme c.f.r. risposta all'interrogazione n. 5-00420 "Fenomeni di leasing costituita dagli interessi passivi implicitidoppia imposizione fiscale derivanti dall'applicazione della nuova disciplina delle stock option" presentata in commissione finanze della camera il 29 novembre 2006). Xxxx' come chiarito nella citata circolare n. 28/E del 2006, ai fini dell'individuazione del momento impositivo della predetta differenza in qualita' di reddito di lavoro dipendente, assume rilevanza la notizia, acquisita dal datore di lavoro, dell'avvenuta cessione delle azioni da parte del dipendente, sempreche' il cessionario non sia lo stesso datore di lavoro o la societa' emittente. Pertanto, il datore di lavoro deve applicare le relative ritenute nel primo periodo di paga utile, successivo all'avvenuta conoscenza del presupposto impositivo, anche per la parte riferibile effetto di un'apposita comunicazione del dipendente. Trattandosi, quindi, dell'applicazione di una norma agevolativa che condiziona i suoi presupposti alla quota capitale relativa al valore dei terreni. In altre parolesussistenza di un determinato requisito giuridico - temporale (possesso di un determinato numero di azioni per almeno un quinquennio), cosiil datore di lavoro-sostituto d'imposta e' come l'acquisto delle aree occupate dalla costruzione, realizzato con mezzi finanziari esterni, avrebbe comportato la deducibilita' degli interessi passivi relativi al finanziamento, tenuto ad informare i destinatari dell'assegnazione agevolata circa l'obbligo di comunicare tempestivamente allo stesso modo sono deducibili gli interessi passivi corrisposti per l'acquisizione della medesima area le eventuali cessioni delle predette azioni, anche successivamente all'eventuale cessazione del rapporto di lavoro. Nell'ipotesi in cui il contribuente che ha ricevuto l'assegnazione delle azioni abbia cessato il rapporto di lavoro, intraprendendone uno nuovo con un contratto altro datore di leasing. Tali interessi concorreranno alla determinazione lavoro ovvero sia collocato a riposo, il precedente datore di lavoro deve comunicare al nuovo datore di lavoro o all'ente che eroga il trattamento pensionistico l'importo del valore che questi deve assumere a tassazione, unitamente al reddito d'impresa nell'esercizio di competenza tenendo conto dei limiti previsti dagli articoli 96, 97 e 98 del TUIR in materia di pro-rata generale, pro-rata patrimoniale e thin capitalization. Si ricorda, infatti, che, ai fini dell'applicazione degli articoli 97 e 98 del TUIR, vanno considerati anche gli interessi passivi impliciti nei canoni dovuti in base ai contratti di leasing finanziario lavoro dipendente o al trattamento pensionistico erogato (cfr. circolari del 17 marzo 2005, C.M. n. 11326/E del 23 dicembre 1997 e Ris. n. 186/E del 2 novembre 2005, n. 46/E12 giugno 2002). Per determinare la In mancanza o in caso di ritardata comunicazione da parte del precedente datore di canone riferibile agli interessi passivi occorreralavoro, il nuovo datore di Circolare del 19/01/2007 n. 1 lavoro o l'ente pensionistico, informato dal dipendente della sussistenza di un fringe benefit derivante dal precedente rapporto di lavoro, e' fare riferimento tenuto ad attivarsi al fine di conoscere il predetto importo. Qualora il contribuente non intrattenga un altro rapporto di lavoro dipendente o assimilato ovvero non percepisca un trattamento pensionistico, le ritenute relative al reddito di lavoro dipendente derivante dalla cessione delle azioni o dalla loro costituzione in garanzia devono essere operate dal datore di lavoro che aveva assegnato le azioni, previa comunicazione dell'evento da parte del lavoratore cessato e corresponsione della relativa provvista. Le nuove disposizioni si applicano alle indicazioni fornite ai fini IRAP dall'articolo 1 del decreto ministeriale 24 aprile 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 maggio 1998, n. 108). Pertanto, la quota capitale del canone assegnazioni di competenza dell'esercizio sara' pari all'importo risultante dal rapporto tra il costo sostenuto dalla societa' concedente, al netto del prezzo di riscatto, ed il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria, moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta. Il valore da attribuire alla parte della quota capitale riferibile all'area (ossia quella non deducibile) sara' pari, per i contratti di leasing finanziari stipulati azioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta in corso alla 3 ottobre 2006, data di entrata in vigore del d.l. n. 223 (4 luglio 2006)decreto, a quella derivante dall'applicazione delle percentuali del 20 o 30 per cento alla quota capitale complessiva di competenza del periodo d'imposta. Esempio 5. Contratto di leasing stipulato nel 2006 Si riporta di seguito un esempio relativo ad un contratto di locazione per l'acquisizione di un fabbricato industriale stipulato il 1 gennaio 2006 da un contribuente con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. L'esempio e' stato sviluppato considerando un maxicanone iniziale di euro 5000 (che nella tabella che segue e' ripartito per competenza sulla base della durata del contratto) e un prezzo di riscatto finale di 2500 euro. (Omissis) La tabella e' vsibile nel formato pdf La parte non deducibile riferibile al terreno e' stata determinata applicando la percentuale del 30 per cento alla quota capitale di competenza del periodo d'imposta. Per anche se i contratti di leasing stipulati nei periodi di imposta precedenti a quello relativi piani sono stati deliberati in corso al 4 luglio 2006, invece, occorre calcolare la residua quota capitale fiscalmente deducibile. Tale residua quota sara' pari alla quota capitale complessiva relativa al fabbricato (ottenuta applicando le percentuali del 20 o 30 per cento alla quota capitale complessiva Circolare del 19/01/2007 n. 1 dell'area) decurtata dell'ammontare complessivo delle quote capitali dedotte fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 4 luglio 2006 che devono intendersi interamente riferibili al fabbricato. Il valore residuo della quota capitale riferibile al fabbricato sara' deducibile a partire dal periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006 sulla base della residua durata del contratto di leasinganteriore.
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Samples: Circolare
Servizio di documentazione tributaria. In A tal fine, il regime fiscale di detrazione d'imposta viene riconosciuto per i contratti aventi ad oggetto il rischio di morte e di invalidita' permanente nonche' per quelli contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, mentre per i contratti diversi da quelli teste' citati e da quelli aventi finalita' previdenziali di cui all'articolo 9-ter del D.Lgs. n. 124 viene introdotto un trattamento fiscale analogo a quello previsto per le gestioni personali di portafoglio e cioe' la tassazione dei redditi compresi nei capitali corrisposti, senza alcuna riduzione, con applicazione di un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se i predetti redditi avessero subito la tassazione per maturazione. Prescindendo dai contratti assicurativi di cui all'articolo 9-ter del medesimo principioD.Lgs. n. 124 gia' illustrati nel capitolo I, va osservato che la nuova lettera f) dell'articolo 13-bis, comma 1, del TUIR comporta, in prima analisi, la seguente distinzione: . contratti aventi ad oggetto il rischio di morte, di invalidita' permanente non inferiore al 5 per cento o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, per i quali e' riconosciuto il beneficio della detrazione d'imposta relativamente ai premi versati per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Per i soggetti che percepiscono redditi di lavoro dipendente e assimilato, si ritiene invece deducibile la quota del canone di leasing costituita dagli interessi passivi impliciti, anche per la parte riferibile alla quota capitale relativa al valore dei terreni. In altre parole, cosi' come l'acquisto delle aree occupate dalla costruzione, realizzato con mezzi finanziari esterni, avrebbe comportato la deducibilita' degli interessi passivi relativi al finanziamento, allo stesso modo sono deducibili gli interessi passivi corrisposti per l'acquisizione della medesima area con un contratto di leasing. Tali interessi concorreranno alla determinazione del reddito d'impresa nell'esercizio di competenza tenendo conto dei limiti previsti dagli articoli 96, 97 e 98 del TUIR in materia di pro-rata generale, pro-rata patrimoniale e thin capitalization. Si ricorda, infatti, chetiene conto, ai fini dell'applicazione degli articoli 97 e 98 di tale limite, anche dei predetti premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta; . contratti aventi contenuto prevalentemente finanziario, per i quali non e' riconosciuto alcun beneficio fiscale relativamente ai premi versati. Va, inoltre, sottolineato che la nuova lettera f) in commento non comprende piu' il riferimento ai contributi volontari, il cui versamento, pertanto, come meglio si vedra' in seguito, non da' diritto alla detrazione d'imposta, mentre i contributi versati volontariamente alla gestione di una forma pensionistica obbligatoria sono stati inseriti nella lettera e) dell'articolo 10, comma 1, del TUIR, vanno considerati anche gli interessi passivi impliciti nei canoni dovuti per effetto delle modifiche apportate a tale lettera dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 47. Inoltre e' stato soppresso l'articolo 2, comma 5, del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 565, che prevedeva l'applicabilita' della lettera f) dell'articolo 13-bis, comma 1, del TUIR e, quindi, il riconoscimento della detrazione del 19 per cento per i contributi versati dagli iscritti al fondo di cui all'articolo 1 dello stesso X.Xxx. n. 565 (cosiddetto fondo casalinghe): trattasi dei soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in base relazione a responsabilita' familiari, che non prestano attivita' lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e che non sono titolari di pensione diretta. Pertanto, l'importo massimo su cui calcolare la detrazione d'imposta con riferimento ai premi per le menzionate assicurazioni (che e' rimasto fissato in lire 2.500.000) e' ora riferibile esclusivamente all'importo di detti premi. E' stata, inoltre, disposta l'esenzione dall'imposta sui premi di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, relativamente ai contratti di leasing finanziario (cfr. circolari del 17 marzo 2005, n. 11/E assicurazione sulla vita e del 2 novembre 2005, n. 46/E). Per determinare la parte di canone riferibile agli interessi passivi occorrera' fare riferimento alle indicazioni fornite ai fini IRAP dall'articolo 1 del decreto ministeriale 24 aprile 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 maggio 1998, n. 108). Pertanto, la quota capitale del canone di competenza dell'esercizio sara' pari all'importo risultante dal rapporto tra il costo sostenuto dalla societa' concedente, al netto del prezzo di riscatto, ed il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria, moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta. Il valore da attribuire alla parte della quota capitale riferibile all'area (ossia quella non deducibile) sara' pari, per i contratti di leasing finanziari stipulati a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del d.l. n. 223 (4 luglio 2006), a quella derivante dall'applicazione delle percentuali del 20 o 30 per cento alla quota capitale complessiva di competenza del periodo d'imposta. Esempio 5. Contratto di leasing stipulato nel 2006 Si riporta di seguito un esempio relativo ad un contratto di locazione per l'acquisizione di un fabbricato industriale stipulato il 1 gennaio 2006 da un contribuente con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. L'esempio e' stato sviluppato considerando un maxicanone iniziale di euro 5000 (che nella tabella che segue e' ripartito per competenza sulla base della durata del contratto) e un prezzo di riscatto finale di 2500 euro. (Omissis) La tabella e' vsibile nel formato pdf La parte non deducibile riferibile al terreno e' stata determinata applicando la percentuale del 30 per cento alla quota capitale di competenza del periodo d'imposta. Per i contratti di leasing stipulati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso al 4 luglio 2006, invece, occorre calcolare la residua quota capitale fiscalmente deducibile. Tale residua quota sara' pari alla quota capitale complessiva relativa al fabbricato (ottenuta applicando le percentuali del 20 o 30 per cento alla quota capitale complessiva Circolare del 19/01/2007 n. 1 dell'area) decurtata dell'ammontare complessivo delle quote capitali dedotte fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 4 luglio 2006 che devono intendersi interamente riferibili al fabbricato. Il valore residuo della quota capitale riferibile al fabbricato sara' deducibile a partire dal periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006 sulla base della residua durata del contratto di leasing.capitalizzazione
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Samples: Circolare
Servizio di documentazione tributaria. In applicazione del medesimo principio, si ritiene invece deducibile la quota del canone La predetta disciplina di leasing costituita dagli interessi passivi impliciti, anche per la parte riferibile alla quota capitale relativa al valore dei terreni. In altre parole, cosicarattere antielusivo concernente le operazioni di pronti contro termine ed i mutui su titoli e' come l'acquisto delle aree occupate dalla costruzione, realizzato con mezzi finanziari esterni, avrebbe comportato la deducibilita' degli interessi passivi relativi al finanziamento, allo stesso modo sono deducibili gli interessi passivi corrisposti per l'acquisizione della medesima area con un contratto di leasing. Tali interessi concorreranno alla determinazione del reddito d'impresa nell'esercizio di competenza tenendo conto dei limiti previsti dagli articoli 96, 97 e 98 del TUIR poi completata in materia di proritenute dal comma 3-rata generalebis dell'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973 con il quale e' previsto che le societa' e gli enti che corrispondono i proventi sulle operazioni di pronti contro termine o intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta alla fonte con la stessa aliquota (12,5 o 27 per cento) che sarebbe stata applicata se gli interessi e altri proventi generati dai titoli sottostanti le predette operazioni fossero stati conseguiti direttamente dal cedenti a pronti o dai mutuanti. Cio' posto, pro-rata patrimoniale l'articolo 2, comma 19, del decreto, con l'obiettivo di adeguare l'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 461 del 1997 al sistema di tassazione dei dividendi introdotto dalla riforma dell'Ires, prevede che al mutuatario e thin capitalizational cessionario a pronti si applichi il regime previsto dall'articolo 89, comma 2, del TUIR, ossia l'esclusione dal reddito del 95 per cento degli utili percepiti, solo se tale regime sarebbe stato applicabile al mutuante o al cedente a pronti. In buona sostanza, il riferimento al credito di imposta del precedente testo dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 461 del 1997 e' stato sostituito con il riferimento al regime di non concorrenza al reddito imponibile nella misura del 95 per cento previsto dall'articolo 89, comma 2, del TUIR. Di conseguenza, per le operazioni di pronti contro termine su titoli azionari (nonche' per le altre operazioni considerate) il regime di esclusione da imposizione e' applicabile ai dividendi staccati nel periodo di durata del contratto e percepiti dal cessionario a pronti o dal mutuatario esclusivamente nell'ipotesi in cui il cedente a pronti o il mutuante rientrino tra quei soggetti che possono usufruire dello stesso regime di tassazione. Trattasi, in particolare, dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a) e b), del TUIR, nonche' dei soggetti non residenti di cui alla successiva lettera d) del medesimo articolo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato. E' inoltre opportuno precisare che la norma in commento si applica agli utili di fonte estera relativi a titoli oggetto di operazioni di pronti contro termine in cui il cedente a pronti o il mutuante siano soggetti esteri. Si ricordaprecisa, infattiinfine, che, ai fini dell'applicazione degli articoli 97 e 98 sensi dell'articolo 2, comma 20, del TUIR, vanno considerati anche gli interessi passivi impliciti nei canoni dovuti in base ai contratti di leasing finanziario (cfr. circolari del 17 marzo 2005, n. 11/E e del 2 novembre 2005, n. 46/E). Per determinare la parte di canone riferibile agli interessi passivi occorrera' fare riferimento alle indicazioni fornite ai fini IRAP dall'articolo 1 del decreto ministeriale 24 aprile 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 maggio 1998, n. 108). Pertantodecreto, la quota capitale del canone di competenza dell'esercizio sara' pari all'importo risultante dal rapporto tra il costo sostenuto dalla societa' concedente, al netto del prezzo di riscatto, ed il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria, moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta. Il valore da attribuire alla parte della quota capitale riferibile all'area (ossia quella non deducibile) sara' pari, per i disposizione si applica ai "contratti di leasing finanziari stipulati a decorrere dal periodo di imposta in corso alla dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 223 (4 luglio 2006), decreto" vale a quella derivante dall'applicazione delle percentuali del 20 o 30 per cento alla quota capitale complessiva di competenza del periodo d'imposta. Esempio 5. Contratto di leasing stipulato nel 2006 Si riporta di seguito un esempio relativo ad un contratto di locazione per l'acquisizione di un fabbricato industriale stipulato il 1 gennaio 2006 da un contribuente con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. L'esempio e' stato sviluppato considerando un maxicanone iniziale di euro 5000 (che nella tabella che segue e' ripartito per competenza sulla base della durata del contratto) e un prezzo di riscatto finale di 2500 euro. (Omissis) La tabella e' vsibile nel formato pdf La parte non deducibile riferibile al terreno e' stata determinata applicando la percentuale del 30 per cento alla quota capitale di competenza del periodo d'imposta. Per i contratti di leasing stipulati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso al 4 luglio dire dal 3 ottobre 2006, invececonsiderato anche che le disposizioni in commento riproducono quelle originariamente contenute nel commi 2 e 3 dell'art. 3 del decreto, occorre calcolare la residua quota capitale fiscalmente deducibile. Tale residua quota sara' pari alla quota capitale complessiva relativa al fabbricato (ottenuta applicando le percentuali del 20 o 30 per cento alla quota capitale complessiva Circolare del 19/01/2007 n. 1 dell'area) decurtata dell'ammontare complessivo delle quote capitali dedotte fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 4 luglio 2006 che devono intendersi interamente riferibili al fabbricato. Il valore residuo della quota capitale riferibile al fabbricato sara' deducibile a partire dal periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006 sulla base della residua durata del contratto articolo poi soppresso dalla legge di leasingconversione.
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Samples: Circolare
Servizio di documentazione tributaria. In Rispetto al passato, ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria e', oggi, sufficiente che "siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale", essendo stato eliminato il presupposto del definitivo accertamento delle stesse. Pertanto, diviene possibile l'applicazione della sanzione accessoria indipendentemente dal decorso dei termini per l'impugnazione dell'atto di contestazione o del provvedimento di irrogazione o dal passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale in caso di impugnazione, momenti ai quali si ricollega la definitivita' dell'accertamento. Inoltre, la nuova disposizione non richiede che le tre distinte violazioni siano "accertate in tempi diversi". Dal venir meno di tale riferimento discende che l'autorita' competente puo', oggi, disporre la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ovvero la sospensione dell'esercizio dell'attivita' medesima anche nel caso in cui le tre violazioni - che rimangono giuridicamente distinte tra loro - siano contestate unitariamente, a prescindere dall'applicabilita' dell'istituto del concorso o della continuazione alle correlative sanzioni principali. Sotto un diverso profilo, rispetto al passato il trattamento sanzionatorio risulta mitigato. Infatti, per effetto delle modifiche introdotte dal decreto come convertito, la sanzione accessoria e' disposta per un periodo compreso tra tre giorni ed un mese, mentre in passato poteva essere disposta per un periodo superiore, compreso tra quindici giorni e due mesi. Anche l'ipotesi "aggravata" della fattispecie in esame, che prevedeva un innalzamento della misura della sospensione per un periodo da due a sei mesi quando i corrispettivi non documentati nel corso del quinquennio eccedessero la somma di 103.291,37 euro, risulta modificata. Da un lato e' stata ridotta a 50.000 euro la soglia a partire dalla quale la misura "aggravata" trova applicazione, dall'altro la sospensione puo' essere disposta per un periodo inferiore, compreso tra un mese e sei mesi. Con riferimento agli aspetti procedurali, coerentemente con il venire meno del presupposto del definitivo accertamento delle violazioni, e' espressamente previsto che il provvedimento di sospensione sia immediatamente esecutivo, in deroga al principio di cui all'articolo 19, comma 7, del citato d.lgs. n. 472 del 1997 secondo cui, invece, le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione e' divenuto definitivo. Ai sensi del nuovo articolo 12, comma 2-bis, competente a disporre il provvedimento di sospensione - da notificare a pena di decadenza entro sei mesi decorrenti dalla contestazione della terza violazione - e' la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Il compito di dare esecuzione e verificare l'effettivo adempimento dei provvedimenti di sospensione di cui all'articolo 12, comma 2, e' affidato all'Agenzia delle entrate ovvero alla Guardia di finanza, che cooperera' secondo le disposizioni recate dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. A tale fine, Circolare del 19/01/2007 n. 1 l'esecuzione del provvedimento di sospensione e' assicurata mediante applicazione del medesimo principiosigillo dell'organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali. Al riguardo, si ritiene invece deducibile osserva che le modalita' di apposizione del sigillo devono essere tali da consentire la quota riconoscibilita' del canone provvedimento di leasing costituita dagli interessi passivi implicitisospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'. Delle operazioni compiute e' redatto verbale. L'articolo 1, anche per la parte riferibile alla quota capitale relativa al valore dei terreni. In altre parolecomma 8-ter, prevede, infine, che le disposizioni dell'articolo 12, cosi' come l'acquisto delle aree occupate modificate o introdotte dalla costruzionelegge di conversione, realizzato con mezzi finanziari esterni, avrebbe comportato la deducibilita' degli interessi passivi relativi al finanziamento, allo stesso modo sono deducibili gli interessi passivi corrisposti trovano applicazione per l'acquisizione della medesima area con un contratto di leasing. Tali interessi concorreranno alla determinazione del reddito d'impresa nell'esercizio di competenza tenendo conto dei limiti previsti dagli articoli 96, 97 e 98 del TUIR in materia di pro-rata generale, pro-rata patrimoniale e thin capitalization. Si ricorda, infatti, che, ai fini dell'applicazione degli articoli 97 e 98 del TUIR, vanno considerati anche gli interessi passivi impliciti nei canoni dovuti in base ai contratti di leasing finanziario (cfr. circolari del 17 marzo 2005, n. 11/E e del 2 novembre 2005, n. 46/E). Per determinare la parte di canone riferibile agli interessi passivi occorrera' fare riferimento alle indicazioni fornite ai fini IRAP dall'articolo 1 del decreto ministeriale 24 aprile 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 maggio 1998, n. 108). Pertanto, la quota capitale del canone di competenza dell'esercizio sara' pari all'importo risultante dal rapporto tra il costo sostenuto dalla societa' concedente, al netto del prezzo di riscatto, ed il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria, moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta. Il valore da attribuire alla parte della quota capitale riferibile all'area (ossia quella non deducibile) sara' pari, per i contratti di leasing finanziari stipulati le violazioni constatate a decorrere dal periodo di imposta in corso alla dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 223 (4 luglio 2006), a quella derivante dall'applicazione delle percentuali del 20 o 30 per cento alla quota capitale complessiva della medesima legge di competenza del periodo d'imposta. Esempio 5. Contratto di leasing stipulato nel 2006 Si riporta di seguito un esempio relativo ad un contratto di locazione per l'acquisizione di un fabbricato industriale stipulato il 1 gennaio 2006 da un contribuente con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. L'esempio e' stato sviluppato considerando un maxicanone iniziale di euro 5000 (che nella tabella che segue e' ripartito per competenza sulla base della durata del contratto) e un prezzo di riscatto finale di 2500 euro. (Omissis) La tabella e' vsibile nel formato pdf La parte non deducibile riferibile al terreno e' stata determinata applicando la percentuale del 30 per cento alla quota capitale di competenza del periodo d'impostaconversione. Per i contratti le violazioni gia' constatate alla medesima data si applicano, per espressa previsione di leasing stipulati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso al 4 luglio 2006legge, invece, occorre calcolare la residua quota capitale fiscalmente deducibile. Tale residua quota sara' pari alla quota capitale complessiva relativa al fabbricato (ottenuta applicando le percentuali del 20 o 30 per cento alla quota capitale complessiva Circolare del 19/01/2007 n. 1 dell'area) decurtata dell'ammontare complessivo delle quote capitali dedotte fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 4 luglio 2006 che devono intendersi interamente riferibili al fabbricato. Il valore residuo della quota capitale riferibile al fabbricato sara' deducibile a partire dal periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006 sulla base della residua durata del contratto di leasingdisposizioni previgenti.
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Servizio di documentazione tributaria. In applicazione Resta fermo che dalla portata applicativa dell'articolo 164 del medesimo principioTuir sono esclusi tutti i mezzi di trasporto non a motore (ad esempio, biciclette e gondole), come pure i veicoli a motore alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa anche se temporaneamente utilizzati per fini pubblicitari o promozionali (si ritiene invece deducibile veda la quota Circolare n. 48 del canone di leasing costituita dagli interessi passivi impliciti1998). Non rientrano, anche inoltre, nell'area operativa della disposizione, gli autoveicoli individuati dall'art. 54, comma 1 del D.Lgs. n. 285 del 1992 (nuovo codice della strada) che non sono richiamati espressamente dall'articolo 164 del Tuir. Trattasi, ad esempio, degli autobus, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per la parte riferibile alla quota capitale relativa al valore dei terreni. In altre paroletrasporti specifici, cosi' come l'acquisto delle aree occupate dalla costruzioneautoveicoli per uso speciale, realizzato con autotreni, autoarticolati ed autosnodati, mezzi finanziari esterni, avrebbe comportato la deducibilita' degli interessi passivi relativi al finanziamento, allo stesso modo sono deducibili gli interessi passivi corrisposti per l'acquisizione della medesima area con un contratto di leasing. Tali interessi concorreranno alla determinazione del reddito d'impresa nell'esercizio di competenza tenendo conto dei limiti previsti dagli articoli 96, 97 e 98 del TUIR in materia di pro-rata generale, pro-rata patrimoniale e thin capitalizationd'opera. Si ricordasegnala, infattiinoltre, che con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 dicembre 2006, emanato in esecuzione dell'articolo 35, comma 11, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono state individuate le caratteristiche dei veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per i trasporto privato di persone. Si tratta dei veicoli che pur immatricolati o reimmatricolati come N1 abbiano codice di carrozzeria F0 (Effe 0), quattro o piu' posti e un rapporto tra la potenza del motore (Pt), espressa in KW, e la portata (P) del veicolo, ottenuta quale differenza tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T), espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180, secondo la seguente formula: (Omissis) La formula e' visibile nel formato pdf Per espressa previsione del menzionato articolo 35, comma 11, del d.l. n. 223 del 2006, i veicoli con le caratteristiche su indicate dovranno essere assoggettati a regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 164 del Tuir ai fini dell'applicazione degli articoli 97 e 98 del TUIR, vanno considerati anche gli interessi passivi impliciti nei canoni dovuti in base ai contratti di leasing finanziario (cfrdelle imposte dirette. circolari del 17 marzo 2005, n. 11/E e del 2 novembre 2005, n. 46/E). Per determinare la parte di canone riferibile agli interessi passivi occorrera' fare riferimento alle indicazioni fornite ai fini IRAP dall'articolo 1 del decreto ministeriale 24 aprile 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 maggio 1998, n. 108). Pertanto, la quota capitale del canone di competenza dell'esercizio sara' pari all'importo risultante dal rapporto tra il costo sostenuto dalla societa' concedente, al netto del prezzo di riscatto, ed il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria, moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta. Il valore da attribuire alla parte della quota capitale riferibile all'area (ossia quella non deducibile) sara' pari, per i contratti di leasing finanziari stipulati Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del d.l. n. 223 (4 luglio 2006), a quella derivante dall'applicazione delle percentuali del 20 o 30 per cento alla quota capitale complessiva di competenza del periodo d'imposta. Esempio 5. Contratto di leasing stipulato nel 2006 Si riporta di seguito un esempio relativo ad un contratto di locazione per l'acquisizione di un fabbricato industriale stipulato il 1 gennaio 2006 da un contribuente con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. L'esempio e' stato sviluppato considerando un maxicanone iniziale di euro 5000 (che nella tabella che segue e' ripartito per competenza sulla base della durata del contratto) e un prezzo di riscatto finale di 2500 euro. (Omissis) La tabella e' vsibile nel formato pdf La parte non deducibile riferibile al terreno e' stata determinata applicando la percentuale del 30 per cento alla quota capitale di competenza del periodo d'imposta. Per i contratti di leasing stipulati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso al 4 luglio 2006, invece, occorre calcolare la residua quota capitale fiscalmente deducibile. Tale residua quota sara' pari alla quota capitale complessiva relativa al fabbricato (ottenuta applicando le percentuali del 20 o 30 per cento alla quota capitale complessiva Circolare del 19/01/2007 n. 1 dell'area) decurtata dell'ammontare complessivo delle quote capitali dedotte fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 4 luglio 2006 che devono intendersi interamente riferibili al fabbricato. Il valore residuo della quota capitale riferibile al fabbricato sara' deducibile a partire dal periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006 sulla base della residua durata del contratto di leasingcitato decreto.
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Servizio di documentazione tributaria. In applicazione Le disposizioni di cui all'articolo 188-bis si applicheranno pertanto non solo agli iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, ma anche alle persone aventi domicilio fiscale nel medesimo principioComune, si ritiene invece deducibile la quota le quali, gia' residenti nel comune di Campione d'Italia, sono iscritte nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso Comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica. riforma del canone di leasing costituita dagli interessi passivi implicitiREGIME fiscale DELLE C.D. STOCK OPTION (Art. 2, anche per la parte riferibile alla quota capitale relativa al valore dei terreni. In altre parolecommA 29) L'articolo 2, cosi' come l'acquisto delle aree occupate dalla costruzionecomma 29 del decreto ha sostituito i periodi secondo, realizzato con mezzi finanziari esterni, avrebbe comportato la deducibilita' degli interessi passivi relativi al finanziamento, allo stesso modo sono deducibili gli interessi passivi corrisposti per l'acquisizione della medesima area con un contratto di leasing. Tali interessi concorreranno alla determinazione terzo e quarto del reddito d'impresa nell'esercizio di competenza tenendo conto dei limiti previsti dagli articoli 96, 97 e 98 del TUIR in materia di procomma 2-rata generale, pro-rata patrimoniale e thin capitalization. Si ricorda, infatti, che, ai fini dell'applicazione degli articoli 97 e 98 bis dell'articolo 51 del TUIR, vanno considerati anche gli interessi passivi impliciti nei canoni dovuti in base ai contratti di leasing finanziario (cfr. circolari come introdotti dal comma 25 dell'articolo 36 del 17 marzo 2005decreto-legge 4 luglio 2006, n. 11223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i cui contenuti sono stati illustrati nel paragrafo 36 della circolare n. 28/E del 2006. Come si ricorda, all'assegnazione di azioni effettuata nei confronti di soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilato si rende applicabile la disciplina delle stock option contenuta nell'articolo 51, comma 2, lettera g-bis), del TUIR. Tale disposizione agevolativa prevede una forma di esenzione di una quota parte del reddito di lavoro dipendente in misura corrispondente alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione del diritto di opzione e l'ammontare corrisposto dal dipendente per l'esercizio delle opzioni stesse, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta. Inoltre, sempre ai sensi della medesima disposizione, le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente devono rappresentare una percentuale di diritto di voto esercitabile in assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale non superiore al 10 per cento. Non verificandosi entrambe le condizioni, la differenza concorre alla formazione del 2 novembre 2005reddito di lavoro dipendente. Prima delle modifiche apportate dal decreto, n. 46/El'applicazione delle disposizioni agevolative era subordinata, ai sensi del citato comma 2-bis dell'articolo 51 del TUIR, al verificarsi di ulteriori determinate condizioni e in presenza di taluni limiti. In particolare, le azioni offerte non dovevano essere cedute ne' costituite in garanzia prima che fossero trascorsi cinque anni dalla data dell'assegnazione e il valore delle azioni assegnate non doveva essere complessivamente superiore, nel periodo d'imposta, alla retribuzione lorda annua del dipendente relativa al periodo d'imposta precedente (cosiddetto "parametro retributivo"). Per determinare la parte Tali nuove disposizioni si sono rese applicabili alle assegnazioni di canone riferibile agli interessi passivi occorrera' fare riferimento alle indicazioni fornite ai fini IRAP dall'articolo 1 del decreto ministeriale 24 aprile 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 maggio 1998, n. 108). Pertanto, la quota capitale del canone di competenza dell'esercizio sara' pari all'importo risultante dal rapporto tra il costo sostenuto dalla societa' concedente, al netto del prezzo di riscatto, ed il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria, moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta. Il valore da attribuire alla parte della quota capitale riferibile all'area (ossia quella non deducibile) sara' pari, per i contratti di leasing finanziari stipulati a decorrere dal periodo di imposta in corso azioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo d.l. n. 223 del 2006 (4 quindi a decorrere dal 5 luglio 2006), anche se i relativi piani erano stati deliberati anteriormente a quella derivante dall'applicazione delle percentuali tale data. Xxx' premesso, l'articolo 2, comma 29 del 20 o 30 decreto, nel sostituire i periodi secondo, terzo e quarto del comma 2-bis dell'articolo 51 del TUIR, ha eliminato dalle condizioni per cento alla quota capitale complessiva fruire del regime in esame il predetto parametro retributivo ed ha modificato gli ulteriori requisiti richiesti per l'applicazione dell'agevolazione fiscale. In particolare, la norma prevede che la disposizione di competenza del periodo d'imposta. Esempio 5. Contratto di leasing stipulato nel 2006 Si riporta di seguito un esempio relativo ad un contratto di locazione per l'acquisizione di un fabbricato industriale stipulato il 1 gennaio 2006 da un contribuente con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. L'esempio e' stato sviluppato considerando un maxicanone iniziale di euro 5000 (che nella tabella che segue e' ripartito per competenza sulla base della durata del contrattocui all'articolo 51, comma 2, lettera g-bis) e un prezzo di riscatto finale di 2500 euro. (Omissis) La tabella e' vsibile nel formato pdf La parte non deducibile riferibile al terreno e' stata determinata applicando la percentuale del 30 per cento alla quota capitale di competenza del periodo d'imposta. Per i contratti di leasing stipulati nei periodi di imposta precedenti sia applicabile esclusivamente a quello in corso al 4 luglio 2006, invece, occorre calcolare la residua quota capitale fiscalmente deducibile. Tale residua quota sara' pari alla quota capitale complessiva relativa al fabbricato (ottenuta applicando le percentuali del 20 o 30 per cento alla quota capitale complessiva condizione che: Circolare del 19/01/2007 n. 1 dell'area) decurtata dell'ammontare complessivo delle quote capitali dedotte fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 4 luglio 2006 che devono intendersi interamente riferibili al fabbricato. Il valore residuo della quota capitale riferibile al fabbricato sara' deducibile a partire dal periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006 sulla base della residua durata del contratto di leasing.1
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Servizio di documentazione tributaria. In applicazione RIPORTO PERDITE NELLA TRASPARENZA FISCALE (articolo 2, comma 23) L'articolo 36, commi 9 e 10, del medesimo principiod.l. n. 223 del 2006 ha introdotto delle modifiche alla disciplina della c.d. trasparenza fiscale delle societa' di capitali, si ritiene invece deducibile la quota del canone di leasing costituita dagli interessi passivi impliciti, anche per la parte riferibile alla quota capitale relativa al valore dei terreni. In altre parole, cosi' come l'acquisto delle aree occupate dalla costruzione, realizzato con mezzi finanziari esterni, avrebbe comportato la deducibilita' degli interessi passivi relativi al finanziamento, allo stesso modo sono deducibili gli interessi passivi corrisposti per l'acquisizione della medesima area con un contratto di leasing. Tali interessi concorreranno alla determinazione del reddito d'impresa nell'esercizio di competenza tenendo conto dei limiti previsti dagli cui agli articoli 96, 97 115 e 98 del TUIR in materia di pro-rata generale, pro-rata patrimoniale e thin capitalization. Si ricorda, infatti, che, ai fini dell'applicazione degli articoli 97 e 98 116 del TUIR, vanno considerati anche gli interessi passivi impliciti nei canoni dovuti stabilendo che le perdite realizzate dai soci in base ai contratti periodi d'imposta precedenti a quello di leasing finanziario (cfr. circolari del 17 marzo 2005, n. 11/E e del 2 novembre 2005, n. 46/E). Per determinare la parte di canone riferibile agli interessi passivi occorrerainizio della tassazione per trasparenza non possono piu' fare riferimento alle indicazioni fornite ai fini IRAP dall'articolo 1 del decreto ministeriale 24 aprile 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 maggio 1998, n. 108). Pertanto, la quota capitale del canone di competenza dell'esercizio sara' pari all'importo risultante dal rapporto tra il costo sostenuto essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalla societa' concedentepartecipata. Per effetto di tali modifiche, al netto nei periodi d'imposta di efficacia dell'opzione per la trasparenza, le perdite pregresse del prezzo socio possono essere portate in diminuzione soltanto di riscattoaltri redditi prodotti dallo stesso, ed ma non dei redditi ad esso imputati per trasparenza dalla societa' partecipata. L'art. 2, comma 23, del decreto, senza intervenire sulla norma sostanziale di cui sopra, ne modifica la decorrenza sostituendo integralmente il numero dei giorni comma 11 del citato articolo 36 del d.l. n. 223. Le modifiche attualmente apportate alla norma sono sostanzialmente dirette a posticipare l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nei commi 9 e 10; nel predetto comma 11 viene previsto infatti che: "Le disposizioni di durata del contratto di locazione finanziaria, moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta. Il valore da attribuire alla parte della quota capitale riferibile all'area (ossia quella non deducibile) saracui ai commi 9 e 10 hanno effetto con riferimento ai redditi delle societa' pari, per i contratti di leasing finanziari stipulati partecipate relativi a decorrere dal periodo periodi di imposta in corso che iniziano successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto". Considerato che il d.l. n. 223 (e' entrato in vigore il 4 luglio 2006), a quella derivante dall'applicazione delle percentuali del 20 o 30 per cento alla quota capitale complessiva di competenza del periodo d'imposta. Esempio 5. Contratto di leasing stipulato nel 2006 Si riporta di seguito un esempio relativo ad un contratto di locazione per l'acquisizione di un fabbricato industriale stipulato il 1 gennaio 2006 da un contribuente con periodo d'imposta caso in cui la societa' partecipata trasparente abbia l'esercizio coincidente con l'anno solare, la norma trova applicazione con riferimento ai redditi prodotti dalla stessa a partire dal periodo d'imposta 2007. L'esempio eIn altri termini, rispetto al testo previgente, l'attuale formulazione del comma 11, in caso di periodo di imposta coincidente con l'anno solare, consente ancora al socio che opera in regime di trasparenza ex articolo 115 o 116 del TUIR di compensare le proprie perdite fiscali, realizzate ante opzione, con i redditi della societa' stato sviluppato considerando un maxicanone iniziale di euro 5000 (partecipata relativi al periodo d'imposta 2006. Tuttavia, l'ultimo periodo del comma 11, come modificato dall'articolo 2 comma 23 del decreto, prevede che nella tabella che segue e' ripartito per competenza sulla base della durata del contratto) e un prezzo di riscatto finale di 2500 euro. (Omissis) La tabella e' vsibile nel formato pdf La parte non deducibile riferibile al terreno e' stata determinata applicando la percentuale del 30 per cento alla quota capitale di competenza del periodo d'imposta. Per i contratti di leasing stipulati nei periodi di imposta precedenti a quello a partire dal quale si applicano le limitazioni introdotte dal d.l. n. 223 resta ferma l'applicazione della disposizione antielusiva generale di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 12 applicazione della no tax area ai soggetti non residenti (articolo 2, comma 24) Il comma 24 dell'art. 2 del decreto prevede il riconoscimento della deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione (no tax area) ai soggetti non residenti in corso Italia limitatamente all'anno 2006. Tale disposizione stabilisce, infatti, che "per l'anno 2006, l'art. 3, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 4 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006". L'intervento del legislatore ha lo scopo di "sterilizzare" gli effetti delle modificazioni introdotte dall'art. 36, invececomma 22, occorre calcolare del d.l. n. 223 del 2006, che avevano determinato, per i non residenti, l'eliminazione delle deduzioni per assicurare la residua quota capitale fiscalmente deducibileprogressivita' dell'imposizione. Tale residua quota saraCio' pari alla quota capitale complessiva relativa al fabbricato (ottenuta applicando le percentuali del 20 o 30 comporta che, nel periodo d'imposta 2006, i non residenti beneficiano ancora delle deduzioni per cento alla quota capitale complessiva oneri e per assicurare la Circolare del 19/01/2007 n. 1 dell'area) decurtata dell'ammontare complessivo delle quote capitali dedotte fino al periodo d'imposta precedente progressivita' di cui, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 del TUIR, mentre non spetta loro la deduzione per familiari a quello in corso alla data carico, di cui all'art. 12, del TUIR, come gia' chiarito con la Circolare n. 28 del 4 luglio agosto 2006. La norma contenuta nel comma 24 in esame si collega alle modifiche della disciplina dell'IRPEF previste dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) che devono intendersi interamente riferibili al fabbricatostabiliscono la sostituzione delle deduzioni per lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo e altri redditi (la cosiddetta "no tax area") e per familiari a carico, con un sistema di detrazioni. Il valore residuo della quota capitale riferibile al fabbricato saraPer il 2006 si e' deducibile a partire tenuto fermo il regime preesistente per evitare che, nelle more di dette modifiche, i redditi percepiti da non residenti (precipuamente quelli originati da pensioni di fonte italiana) fossero pesantemente penalizzati, in quanto privati sia delle deduzioni, non piu' operanti, che delle detrazioni, non ancora vigenti. Di conseguenza, l'art. 2, comma 24, consente di continuare ad applicare ai non residenti le deduzioni di cui agli articoli 10 e 11 del TUIR, prima eliminate dal periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006 sulla base della residua durata d.l. n. 223 del contratto di leasing2006.
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Servizio di documentazione tributaria. In applicazione Sulla base di tali criteri, il comma 1 dell'articolo 14 del medesimo principioD.Lgs. n. 124 ha stabilito che i fondi in regime di contribuzione definita sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Ai fini del calcolo della base imponibile, si ritiene invece deducibile la quota predetta disposizione ha previsto che il risultato della gestione e' pari alla differenza tra: . il valore del canone di leasing costituita dagli interessi passivi implicitipatrimonio netto del fondo alla fine del periodo d'imposta, anche al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per la parte riferibile alla quota capitale relativa al il pagamento dei riscatti, delle prestazioni e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche, nonche' dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta; . e il valore dei terrenidel patrimonio stesso all'inizio dell'anno. In altre parolesostanza, ai fini della determinazione del risultato di gestione, il valore del patrimonio netto del fondo al termine di ciascun anno (intendendo per tale l'ultimo giorno dell'anno di mercato aperto) e' aumentato e diminuito delle somme che nel corso dell'anno hanno decrementato e aumentato detto patrimonio in dipendenza di vicende che attengono ai rapporti con gli iscritti al fondo stesso. Vengono, quindi, ad essere sterilizzate tutte quelle operazioni che nulla hanno a che vedere con i flussi finanziari connessi alla gestione del patrimonio mobiliare del fondo. Inoltre, e' previsto che i proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato della gestione e su di essi compete un credito d'imposta del 15 per cento; tale credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione ed e' detratto dall'imposta sostitutiva dovuta (si tratta delle quote dei fondi mobiliari aperti italiani, delle Sicav italiane, degli organismi di investimento cosiddetti "lussemburghesi storici" e dei fondi chiusi italiani). Tale disposizione evita la penalizzazione che i fondi pensione avrebbero subito qualora, avendo investito in OICVM italiani o cosiddetti lussemburghesi storici, fossero rimasti soggetti dell'imposta del 12,50 per cento. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. A tal fine, e' utilizzabile quello approvato dalla Commissione di vigilanza dei fondi pensione (COVIP) con deliberazione del 17 giugno 1998. A norma dell'ultimo periodo del comma 1, per i fondi avviati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, mentre per i fondi cessati in corso d'anno si assume, in luogo del patrimonio alla fine dell'anno, il patrimonio alla data di cessazione del fondo. Inoltre, va precisato che l'esclusione dalla formazione del risultato di gestione di ciascun periodo d'imposta prevista per i proventi soggetti a ritenuta, per quelli esenti o non soggetti ad imposta deve essere limitata ai soli redditi di capitale di cui all'articolo 41 del TUIR e non si estende alle eventuali plusvalenze derivanti da negoziazioni o da rimborso, che, pertanto, dovranno concorrere a formare il risultato netto, cosi' come l'acquisto le Circolare del 20/03/2001 n. 29 relative minusvalenze. Come gia' detto, il valore del patrimonio netto del fondo e' diminuito dei contributi versati e delle aree occupate dalla costruzionesomme ricevute da altre forme pensionistiche. A tal fine, realizzato con mezzi finanziari esternii contributi vanno assunti al lordo della quota destinata, avrebbe comportato nel rispetto dello statuto o del regolamento, direttamente alla copertura delle spese che, in quanto tale, non va ad incrementare le singole posizioni individuali, nonche' di quelle destinati ad alimentare le prestazioni per invalidita' e premorienza. Cio' in quanto, ai sensi della nuova lettera e-bis) dell'articolo 10 del TUIR, la deducibilita' degli interessi passivi relativi compete per l'intero importo versato alla forma pensionistica. Con riguardo al finanziamentocalcolo dell'imposta sostitutiva, allo stesso modo sono deducibili gli interessi passivi corrisposti per l'acquisizione si osserva che nell'ambito della medesima area con un contratto fase di leasing. Tali interessi concorreranno alla determinazione accumulo il valore del reddito d'impresa nell'esercizio di competenza tenendo conto dei limiti previsti dagli articoli 96, 97 e 98 del TUIR in materia di pro-rata generale, pro-rata patrimoniale e thin capitalization. Si ricorda, infatti, che, ai fini dell'applicazione degli articoli 97 e 98 del TUIR, vanno considerati anche gli interessi passivi impliciti nei canoni dovuti in base ai contratti di leasing finanziario (cfr. circolari del 17 marzo 2005, n. 11/E e del 2 novembre 2005, n. 46/E). Per determinare la parte di canone riferibile agli interessi passivi occorrera' fare riferimento patrimonio netto destinato alle indicazioni fornite ai fini IRAP dall'articolo 1 del decreto ministeriale 24 aprile 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 maggio 1998, n. 108). Pertanto, la quota capitale del canone di competenza dell'esercizio sara' pari all'importo risultante dal rapporto tra il costo sostenuto dalla societa' concedente, al netto del prezzo di riscatto, ed il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria, moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta. Il valore da attribuire alla parte della quota capitale riferibile all'area (ossia quella non deducibile) sara' pari, per i contratti di leasing finanziari stipulati a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del d.l. n. 223 (4 luglio 2006), a quella derivante dall'applicazione delle percentuali del 20 o 30 per cento alla quota capitale complessiva di competenza del periodo d'imposta. Esempio 5. Contratto di leasing stipulato nel 2006 Si riporta di seguito un esempio relativo ad un contratto di locazione per l'acquisizione di un fabbricato industriale stipulato il 1 gennaio 2006 da un contribuente con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. L'esempio prestazioni e' stato sviluppato considerando un maxicanone iniziale di euro 5000 (suddiviso in quote assegnate al singolo iscritto, che confluiscono nella tabella che segue e' ripartito per competenza sulla base della durata del contratto) e un prezzo di riscatto finale di 2500 euro. (Omissis) La tabella e' vsibile nel formato pdf La parte non deducibile riferibile al terreno e' stata determinata applicando la percentuale del 30 per cento alla quota capitale di competenza del periodo d'imposta. Per i contratti di leasing stipulati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso al 4 luglio 2006, invece, occorre calcolare la residua quota capitale fiscalmente deducibile. Tale residua quota sara' pari alla quota capitale complessiva relativa al fabbricato (ottenuta applicando le percentuali del 20 o 30 per cento alla quota capitale complessiva Circolare del 19/01/2007 n. 1 dell'area) decurtata dell'ammontare complessivo delle quote capitali dedotte fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 4 luglio 2006 che devono intendersi interamente riferibili al fabbricato. Il valore residuo della quota capitale riferibile al fabbricato sara' deducibile a partire dal periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006 sulla base della residua durata del contratto di leasingposizione individuale.
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