Common use of Servizio di documentazione tributaria Clause in Contracts

Servizio di documentazione tributaria. La determinazione del valore del patrimonio netto destinato alle prestazioni e, quindi, del valore unitario delle quote, viene effettuata con riferimento ai cosiddetti giorni di valorizzazione (costituiscono giorni di valorizzazione almeno le giornate di fine mese, ferma restando la possibilita' di effettuare la valorizzazione anche con frequenza maggiore). Ne deriva che il calcolo dell'imposta sostitutiva sugli incrementi (ovvero sui decrementi) del patrimonio netto deve essere effettuato con la stessa periodicita' con la quale il fondo procede al calcolo del valore delle singole quote, rilevando contestualmente: l'incremento imponibile del patrimonio che deriva dalle diverse componenti reddituali (reddito, plusvalenze o minusvalenze maturati), l'imposta dovuta sull'incremento e, di conseguenza, il patrimonio netto da assumere per la valorizzazione delle quote. Tale criterio, peraltro, consente di determinare in modo corretto il valore unitario delle quote ai fini delle operazioni di sottoscrizione e di riscatto (o di erogazione della prestazione o di trasferimento della posizione pensionistica), che e' espressione di un valore al netto delle imposte che sono pagate interamente dal fondo. Il comma 2 dell'articolo 14 disciplina l'ipotesi in cui il risultato della gestione del fondo evidenzi un decremento anziche' un incremento. In tal caso la disposizione in esame stabilisce che il risultato negativo - che deve risultare dalla dichiarazione prodotta annualmente dal fondo ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 14 - e' computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza e senza alcun limite temporale. Inoltre, il risultato negativo puo' essere utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Diversamente, qualora l'imposta riguardasse il fondo pensione e non la singola linea d'investimento alla quale l'iscritto ha aderito, si verrebbe a creare un'ingiustificata compensazione di risultati economici fra diverse linee di investimento, con la illogica conseguenza che un partecipante ad una linea che ha realizzato un risultato negativo potrebbe vedersi addebitata un'imposta di competenza di un'altra linea di investimento. In caso di scioglimento del fondo pensione, la forma pensionistica complementare o individuale alla quale l'iscritto ha trasferito la propria posizione individuale, puo' utilizzare i risultati negativi dell'ultimo periodo di gestione del fondo che si e' sciolto, e di quelli precedenti non ancora compensati, a riduzione, rispettivamente, del risultato netto della propria gestione o del risultato netto determinato con riferimento all'iscritto trasferito. La forma pensionistica complementare, ai fini dell'assegnazione delle quote di partecipazione al predetto soggetto, dovra' tener conto anche del credito di imposta conseguente all'utilizzo della quota di risultati negativi ad essa pervenuti. Per effetto del nuovo sistema di tassazione dei fondi pensione, sono state apportate modifiche alle disposizioni riguardanti la tassazione dei proventi conseguiti dai fondi, che, da un lato, limitano il prelievo soltanto a taluni redditi di capitale e, dall'altro, attribuiscono ai fondi la qualifica di soggetto cosiddetto "lordista", espressione questa desunta dalla normativa recata dal D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, che per taluni Circolare del 20/03/2001 n. 29 soggetti stabilisce il diritto a percepire i redditi di capitale "al lordo" dell'imposta sostitutiva ovvero delle ritenute alla fonte applicabili. Conseguentemente, i fondi pensione non subiscono la tassazione sui redditi di capitale percepiti ad eccezione delle ipotesi in cui specifiche norme dispongano diversamente prevedendo l'applicazione del prelievo alla fonte. Al riguardo, il comma 3 dell'articolo 14 stabilisce che le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi pensione si considerano a titolo d'imposta, mentre il secondo periodo di tale comma stabilisce che nei confronti dei fondi pensione non si applicano: . la ritenuta del 27 per cento prevista dall'articolo 26, secondo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali; . la ritenuta del 12,50 per cento prevista dal comma 3-bis dell'articolo 26 del citato D.P.R. n. 600 del 1973, sui proventi delle operazioni di prestito titoli e di pronti contro termine di cui all'articolo 41, comma 1, lettere g-bis) e g-ter), del TUIR; . la ritenuta del 12,50 per cento sui proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, di cui all'articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77. Si tratta dei proventi degli O.I.C.R. esteri armonizzati collocati in Italia. Al riguardo, si precisa che, qualora l'O.I.C.R. estero armonizzato non sia collocato in Italia, i relativi proventi concorrono alla formazione del risultato della gestione. Inoltre, per effetto delle modifiche recate dal comma 2 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 47 al D.Lgs. n. 239 del 1996, i fondi pensione non sono piu' compresi tra i soggetti destinatari dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 1 dello stesso D.Lgs. n. 239, nonche' sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del X.X.X. x. 000 xxx 0000 xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxx. Per effetto della modifica del comma 1-quater dell'articolo 2 del citato D.Lgs. n. 239, i fondi pensione restano soggetti passivi dell'imposta soltanto per i proventi dei titoli obbligazionari ai quali si applica l'aliquota del 27 per cento (obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti con scadenza inferiore a 18 mesi) ai sensi del comma 1-ter del predetto articolo 2. Tale disposizione si applica con riferimento ai redditi di capitale maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001. Inoltre, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973 dal comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 47, i fondi pensione non subiranno piu', a decorrere dagli utili divenuti esigibili dal 1 gennaio 2001, la ritenuta sugli utili distribuiti da societa' ed enti soggetti all'IRPEG. Pertanto, i fondi pensione non subiscono piu' alcun prelievo alla fonte - sia sotto forma di ritenuta che di imposta sostitutiva prevista dall'articolo 27-ter dello stesso D.P.R. n. 600 del 1973. In sostanza, anche per i fondi pensione, cosi' come per i fondi comuni di investimento soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato di gestione, i casi relativamente ai quali il legislatore ha ritenuto di poter attribuire ai fondi pensione la qualita' di "lordisti" sono esclusivamente - salvo la deroga prevista per gli interessi dei conti correnti bancari e postali - quelli per i quali e' prevista l'applicazione da parte dei soggetti che intervengono nel pagamento (se rientrano tra quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973) di una ritenuta alla fonte ovvero di un'imposta sostitutiva del 12,50 per cento. Detta esclusione non e' stata, tuttavia, generalizzata a tutti i redditi di capitale che scontano un'imposizione del 12,50 per cento. Non sono stati, infatti, esclusi dall'applicazione del prelievo, ad esempio: gli interessi e gli altri proventi dei titoli obbligazionari e titoli similari di cui all'articolo 26, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, emessi da societa' non quotate residenti. Inoltre, e' stato mantenuto il regime del prelievo alla fonte per i redditi di capitale soggetti a ritenuta nella misura del 27 per cento. Tale regime ovviamente comporta l'esclusione dei redditi cosi' tassati dal concorso alla formazione del risultato di gestione, in quanto diversamente si sarebbe determinata una duplicazione di imposta. Ed infatti, ad eccezione Circolare del 20/03/2001 n. 29 di quella prevista per gli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, rimane, ad esempio, applicabile la ritenuta del 27 per cento sui proventi dei titoli obbligazionari ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973 e quella sugli interessi e altri proventi dei depositi, compresi quelli rappresentati da certificati, di cui all'articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, nonche' sugli interessi e altri proventi dei conti correnti e depositi costituiti all'estero di cui all'articolo 26, comma 3, dello stesso decreto. Si applica, altresi', la ritenuta del 12,50 per cento sui proventi degli O.I.C.R. esteri non armonizzati di cui all'articolo 10-ter, comma 6, della legge n. 77 del 1983, percepiti per il tramite di soggetti residenti incaricati del loro pagamento. In questi termini va intesa la disposizione contenuta nel primo periodo del comma 3 dell'articolo 14 in esame, secondo cui le ritenute operate sui redditi di capitale si intendono applicate a titolo d'imposta.

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Servizio di documentazione tributaria. La determinazione Esulano, pertanto, dalla disposizione agevolativa tutte le operazioni per le quali il pagamento del valore corrispettivo - anche se parziale, ma in tal caso limitatamente all'importo fatturato - avviene anteriormente o contestualmente alla consegna del patrimonio netto destinato bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione. Con riferimento alle prestazioni e, quindi, del valore unitario delle quote, viene effettuata con riferimento ai cosiddetti giorni di valorizzazione (costituiscono giorni di valorizzazione almeno le giornate di fine mese, ferma restando la possibilitaconcrete modalita' di effettuare la valorizzazione anche con frequenza maggiore)applicazione della disposizione agevolativa per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali ci si puo' avvalere della facolta' di trimestralizzazione dalla stessa accordata si osserva quanto segue. Per le cessioni di beni, come ricordato, della facolta' in parola ci si puo' avvalere ove per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla data della consegna. Ne deriva consegue che il calcolo dell'imposta sostitutiva sugli incrementi (ovvero sui decrementi) del patrimonio netto deve essere effettuato per le consegne con la stessa periodicita' con la quale il fondo procede al calcolo del valore delle singole quote, rilevando contestualmente: l'incremento imponibile del patrimonio che deriva dalle diverse componenti reddituali (reddito, plusvalenze o minusvalenze maturati), l'imposta dovuta sull'incremento e, di conseguenza, il patrimonio netto da assumere per la valorizzazione delle quote. Tale criterio, peraltro, consente di determinare in modo corretto il valore unitario delle quote ai fini delle operazioni di sottoscrizione e di riscatto (o di erogazione della prestazione o di trasferimento della posizione pensionistica), che e' espressione di un valore al netto delle imposte che sono pagate interamente dal fondo. Il comma 2 dell'articolo 14 disciplina l'ipotesi in cui il risultato della gestione del fondo evidenzi un decremento anziche' un incremento. In tal caso la disposizione in esame stabilisce che il risultato negativo - che deve risultare dalla dichiarazione prodotta annualmente dal fondo ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 14 - e' computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza e senza alcun limite temporale. Inoltre, il risultato negativo puo' essere utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Diversamente, qualora l'imposta riguardasse il fondo pensione e non la singola linea d'investimento alla quale l'iscritto ha aderito, si verrebbe a creare un'ingiustificata compensazione di risultati economici fra diverse linee di investimento, con la illogica conseguenza che un partecipante ad una linea che ha realizzato un risultato negativo potrebbe vedersi addebitata un'imposta di competenza di un'altra linea di investimento. In caso di scioglimento del fondo pensione, la forma pensionistica complementare o individuale alla quale l'iscritto ha trasferito la propria posizione individualefatturazione immediata, puo' utilizzare i risultati negativi dell'ultimo periodo farsi riferimento alla data della fattura, che coincide con quella della consegna, competendo quindi la facolta' di gestione trimestralizzazione nei casi in cui sia pattuito che il pagamento del fondo che corrispettivo debba essere eseguito entro una data successiva a quella di emissione della fattura; per le operazioni per le quali ci si eavvalga della fatturazione differita puo' sciolto, e farsi riferimento alla data del documento di quelli precedenti non ancora compensati, a riduzione, rispettivamente, del risultato netto della propria gestione o del risultato netto determinato con riferimento all'iscritto trasferito. La forma pensionistica complementare, ai fini dell'assegnazione delle quote di partecipazione cui al predetto soggetto, dovra' tener conto anche del credito di imposta conseguente all'utilizzo della quota di risultati negativi ad essa pervenuti. Per effetto del nuovo sistema di tassazione dei fondi pensione, sono state apportate modifiche alle disposizioni riguardanti la tassazione dei proventi conseguiti dai fondi, che, da un lato, limitano il prelievo soltanto a taluni redditi di capitale e, dall'altro, attribuiscono ai fondi la qualifica di soggetto cosiddetto "lordista", espressione questa desunta dalla normativa recata dal D.Lgs. 1 aprile D.P.R. 14 agosto 1996, n. 239472, competendo quindi per tali operazioni il beneficio accordato dalla norma anche nei casi in cui sia pattuito che il pagamento del corrispettivo debba essere eseguito alla data di emissione della fattura, che in tale ipotesi e' ovviamente successiva alla data della consegna. Si precisa che per taluni Circolare del 20/03/2001 n. 29 soggetti stabilisce il diritto le cessioni periodiche o continuative di beni (che a percepire i redditi di capitale "al lordo" dell'imposta sostitutiva ovvero delle ritenute alla fonte applicabili. Conseguentemente, i fondi pensione non subiscono la tassazione sui redditi di capitale percepiti ad eccezione delle ipotesi in cui specifiche norme dispongano diversamente prevedendo l'applicazione del prelievo alla fonte. Al riguardo, il comma 3 norma dell'articolo 14 stabilisce che le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi pensione si considerano a titolo d'imposta, mentre il secondo periodo di tale comma stabilisce che nei confronti dei fondi pensione non si applicano: . la ritenuta del 27 per cento prevista dall'articolo 26, secondo comma, 6 del D.P.R. n. 600 633 del 19731972, sugli interessi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo o, se precedente, alla data della loro fatturazione), con esecuzione reiterata di pluralita' di consegne in un determinato periodo di tempo stabilito contrattualmente (periodo settimanale, decadale, quindicinale, ecc.), per valutare l'operativita' della norma agevolativa si deve far riferimento non alle singole consegne nel suddetto periodo, ma alla globalita' delle consegne eseguite in tale periodo, e altri proventi quindi la facolta' di cui trattasi compete se contrattualmente e' pattuito che il pagamento debba essere eseguito in data successiva alla scadenza di tale periodo. Per le prestazioni di servizi, ove l'avvenuta esecuzione della prestazione non formi oggetto di specifica comunicazione, agli effetti della disposizione agevolativa puo' assumersi a riferimento la data della fattura, dovendosi ritenere che assolva anche a tale funzione di comunicazione dell'avvenuta esecuzione la richiesta del pagamento del corrispettivo delle prestazioni eseguite e nella fattura indicate; la facolta' di trimestralizzazione dei conti correnti bancari e postali; versamenti e' quindi da ritenersi accordata a condizione che per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla data della fattura. la ritenuta del 12,50 Si precisa che i subfornitori che intendono avvalersi della predetta facolta' non hanno alcun obbligo di comunicazione agli Uffici competenti della scelta effettuata in tal senso. Per quanto concerne il contenuto dell'agevolazione si rileva che l'articolo 8 non intacca per cento prevista dal comma 3-bis dell'articolo 26 del citato D.P.R. n. 600 del 1973le operazioni in esame il principio della unitarieta', sui proventi delle sia con riferimento all'I.V.A. a debito che con riferimento dell'I.V.A. ammessa in detrazione, della liquidazione mensile o trimestrale, consentendo soltanto al contribuente che intende avvalersene di versare trimestralmente, senza interessi, l'ammontare dell'I.V.A. imputabile alle operazioni di prestito titoli subfornitura in esame ogni qual volta per il loro pagamento sia stato pattuito un termine successivo alla consegna o alla ultimazione della prestazione. Ne consegue che rimangono fermi i termini e le modalita' di Circolare del 18/02/1999 n. 45 fatturazione, registrazione e di pronti contro termine liquidazione del tributo anche relativamente alla subforniture. I subfornitori che intendono avvalersi della agevolazione, se effettuano solo operazioni di subfornitura richiamate nell'articolo 8, una volta eseguite le liquidazioni mensili, provvedono a versare l'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni di subfornitura con cadenza trimestrale, senza interessi. I contribuenti trimestrali di cui all'articolo 41, comma 1, lettere g-bis) e g-ter), del TUIR; . la ritenuta del 12,50 per cento sui proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, di cui all'articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77. Si tratta dei proventi degli O.I.C.R. esteri armonizzati collocati in Italia. Al riguardo, si precisa che, qualora l'O.I.C.R. estero armonizzato non sia collocato in Italia, i relativi proventi concorrono alla formazione del risultato della gestione. Inoltre, per effetto delle modifiche recate dal comma 2 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 47 al D.Lgs. n. 239 del 1996, i fondi pensione non sono piu' compresi tra i soggetti destinatari dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 1 dello stesso D.Lgs. n. 239, nonche' sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del X.X.X. x. 000 xxx 0000 xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxx. Per effetto della modifica del comma 1-quater dell'articolo 2 del citato D.Lgs. n. 239, i fondi pensione restano soggetti passivi dell'imposta soltanto per i proventi dei titoli obbligazionari ai quali si applica l'aliquota del 27 per cento (obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti con scadenza inferiore a 18 mesi) ai sensi del comma 1-ter del predetto articolo 2. Tale disposizione si applica con riferimento ai redditi di capitale maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001. Inoltre, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 27 33 del D.P.R. n. 600 633 del 1973 dal comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 471972 eseguono i versamenti conseguenti alle liquidazioni dei primi tre trimestri solari senza applicazione di interessi; per il quarto trimestre, i fondi pensione non subiranno piu'al versamento dell'imposta si procede entro il 16 febbraio senza applicazione di interessi, a decorrere dagli utili divenuti esigibili dal 1 gennaio 2001, la ritenuta sugli utili distribuiti da societa' ed enti soggetti all'IRPEG. Pertanto, i fondi pensione non subiscono piu' alcun prelievo alla fonte - sia sotto forma di ritenuta che di imposta sostitutiva prevista dall'articolo 27-ter dello stesso D.P.R. n. 600 del 1973. In sostanza, anche per i fondi pensione, cosi' come per i fondi comuni di investimento soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato di gestione, i casi relativamente ai quali il legislatore ha ritenuto di poter attribuire ai fondi pensione la qualita' di "lordisti" sono esclusivamente - salvo la deroga prevista per gli interessi dei conti correnti bancari e postali - quelli per i quali e' prevista l'applicazione da parte dei soggetti che intervengono nel pagamento (se rientrano tra quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973) di una ritenuta alla fonte ovvero di un'imposta sostitutiva tale imposta puo' tenersi conto in sede di liquidazione del 12,50 per cento. Detta esclusione non e' stataquarto trimestre operata con la dichiarazione annuale, tuttavia, generalizzata a tutti i redditi ma in tal caso con applicazione di capitale che scontano un'imposizione del 12,50 per cento. Non sono stati, infatti, esclusi dall'applicazione del prelievo, ad esempio: gli interessi e gli altri proventi dei titoli obbligazionari e titoli similari di cui all'articolo 26, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, emessi sull'ammontare complessivo dell'imposta da societa' non quotate residenti. Inoltre, e' stato mantenuto il regime del prelievo alla fonte per i redditi di capitale soggetti a ritenuta nella misura del 27 per cento. Tale regime ovviamente comporta l'esclusione dei redditi cosi' tassati dal concorso alla formazione del risultato di gestione, in quanto diversamente si sarebbe determinata una duplicazione di imposta. Ed infatti, ad eccezione Circolare del 20/03/2001 n. 29 di quella prevista per gli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, rimane, ad esempio, applicabile la ritenuta del 27 per cento sui proventi dei titoli obbligazionari ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973 e quella sugli interessi e altri proventi dei depositi, compresi quelli rappresentati da certificati, di cui all'articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, nonche' sugli interessi e altri proventi dei conti correnti e depositi costituiti all'estero di cui all'articolo 26, comma 3, dello stesso decreto. Si applica, altresi', la ritenuta del 12,50 per cento sui proventi degli O.I.C.R. esteri non armonizzati di cui all'articolo 10-ter, comma 6, della legge n. 77 del 1983, percepiti per il tramite di soggetti residenti incaricati del loro pagamento. In questi termini va intesa la disposizione contenuta nel primo periodo del comma 3 dell'articolo 14 in esame, secondo cui le ritenute operate sui redditi di capitale si intendono applicate a titolo d'impostaversare.

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Servizio di documentazione tributaria. La determinazione del valore del patrimonio netto destinato alle prestazioni e, quindi, del valore unitario delle quote, viene effettuata con riferimento ai cosiddetti giorni predetta disciplina di valorizzazione (costituiscono giorni di valorizzazione almeno carattere antielusivo concernente le giornate di fine mese, ferma restando la possibilita' di effettuare la valorizzazione anche con frequenza maggiore). Ne deriva che il calcolo dell'imposta sostitutiva sugli incrementi (ovvero sui decrementi) del patrimonio netto deve essere effettuato con la stessa periodicita' con la quale il fondo procede al calcolo del valore delle singole quote, rilevando contestualmente: l'incremento imponibile del patrimonio che deriva dalle diverse componenti reddituali (reddito, plusvalenze o minusvalenze maturati), l'imposta dovuta sull'incremento e, di conseguenza, il patrimonio netto da assumere per la valorizzazione delle quote. Tale criterio, peraltro, consente di determinare in modo corretto il valore unitario delle quote ai fini delle operazioni di sottoscrizione e di riscatto (o di erogazione della prestazione o di trasferimento della posizione pensionistica), che pronti contro termine ed i mutui su titoli e' espressione poi completata in materia di un valore al netto delle imposte che sono pagate interamente dal fondo. Il comma 2 dell'articolo 14 disciplina l'ipotesi in cui il risultato della gestione del fondo evidenzi un decremento anziche' un incremento. In tal caso la disposizione in esame stabilisce che il risultato negativo - che deve risultare dalla dichiarazione prodotta annualmente dal fondo ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 14 - e' computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza e senza alcun limite temporale. Inoltre, il risultato negativo puo' essere utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Diversamente, qualora l'imposta riguardasse il fondo pensione e non la singola linea d'investimento alla quale l'iscritto ha aderito, si verrebbe a creare un'ingiustificata compensazione di risultati economici fra diverse linee di investimento, con la illogica conseguenza che un partecipante ad una linea che ha realizzato un risultato negativo potrebbe vedersi addebitata un'imposta di competenza di un'altra linea di investimento. In caso di scioglimento del fondo pensione, la forma pensionistica complementare o individuale alla quale l'iscritto ha trasferito la propria posizione individuale, puo' utilizzare i risultati negativi dell'ultimo periodo di gestione del fondo che si e' sciolto, e di quelli precedenti non ancora compensati, a riduzione, rispettivamente, del risultato netto della propria gestione o del risultato netto determinato con riferimento all'iscritto trasferito. La forma pensionistica complementare, ai fini dell'assegnazione delle quote di partecipazione al predetto soggetto, dovra' tener conto anche del credito di imposta conseguente all'utilizzo della quota di risultati negativi ad essa pervenuti. Per effetto del nuovo sistema di tassazione dei fondi pensione, sono state apportate modifiche alle disposizioni riguardanti la tassazione dei proventi conseguiti dai fondi, che, da un lato, limitano il prelievo soltanto a taluni redditi di capitale e, dall'altro, attribuiscono ai fondi la qualifica di soggetto cosiddetto "lordista", espressione questa desunta dalla normativa recata dal D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, che per taluni Circolare del 20/03/2001 n. 29 soggetti stabilisce il diritto a percepire i redditi di capitale "al lordo" dell'imposta sostitutiva ovvero delle ritenute alla fonte applicabili. Conseguentemente, i fondi pensione non subiscono la tassazione sui redditi di capitale percepiti ad eccezione delle ipotesi in cui specifiche norme dispongano diversamente prevedendo l'applicazione del prelievo alla fonte. Al riguardo, il comma 3 dell'articolo 14 stabilisce che le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi pensione si considerano a titolo d'imposta, mentre il secondo periodo di tale comma stabilisce che nei confronti dei fondi pensione non si applicano: . la ritenuta del 27 per cento prevista dall'articolo 26, secondo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali; . la ritenuta del 12,50 per cento prevista dal comma 3-bis dell'articolo 26 del citato D.P.R. n. 600 del 1973, sui proventi delle operazioni di prestito titoli e di pronti contro termine di cui all'articolo 41, comma 1, lettere g-bis) e g-ter), del TUIR; . la ritenuta del 12,50 per cento sui proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, di cui all'articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77. Si tratta dei proventi degli O.I.C.R. esteri armonizzati collocati in Italia. Al riguardo, si precisa che, qualora l'O.I.C.R. estero armonizzato non sia collocato in Italia, i relativi proventi concorrono alla formazione del risultato della gestione. Inoltre, per effetto delle modifiche recate dal comma 2 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 47 al D.Lgs. n. 239 del 1996, i fondi pensione non sono piu' compresi tra i soggetti destinatari dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 1 dello stesso D.Lgs. n. 239, nonche' sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del X.X.X. x. 000 xxx 0000 xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxx. Per effetto della modifica del comma 1-quater dell'articolo 2 del citato D.Lgs. n. 239, i fondi pensione restano soggetti passivi dell'imposta soltanto per i proventi dei titoli obbligazionari ai quali si applica l'aliquota del 27 per cento (obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti con scadenza inferiore a 18 mesi) ai sensi del comma 1-ter del predetto articolo 2. Tale disposizione si applica con riferimento ai redditi di capitale maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001. Inoltre, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973 dal comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 47, i fondi pensione non subiranno piu', a decorrere dagli utili divenuti esigibili dal 1 gennaio 2001, la ritenuta sugli utili distribuiti da con il quale e' previsto che le societa' ed e gli enti soggetti all'IRPEG. Pertanto, che corrispondono i fondi pensione non subiscono piu' alcun prelievo alla fonte - sia sotto forma proventi sulle operazioni di ritenuta che di imposta sostitutiva prevista dall'articolo 27-ter dello stesso D.P.R. n. 600 del 1973. In sostanza, anche per i fondi pensione, cosi' come per i fondi comuni di investimento soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato di gestione, i casi relativamente ai quali il legislatore ha ritenuto di poter attribuire ai fondi pensione la qualita' di "lordisti" sono esclusivamente - salvo la deroga prevista per gli interessi dei conti correnti bancari e postali - quelli per i quali e' prevista l'applicazione da parte dei soggetti che pronti contro termine o intervengono nel pagamento (se rientrano tra quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973) di nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta alla fonte ovvero di un'imposta sostitutiva del 12,50 per cento. Detta esclusione non e' stata, tuttavia, generalizzata a tutti i redditi di capitale che scontano un'imposizione del 12,50 per cento. Non sono stati, infatti, esclusi dall'applicazione del prelievo, ad esempio: gli interessi e gli altri proventi dei titoli obbligazionari e titoli similari di cui all'articolo 26, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, emessi da societa' non quotate residenti. Inoltre, e' stato mantenuto il regime del prelievo alla fonte per i redditi di capitale soggetti a ritenuta nella misura del con la stessa aliquota (12,5 o 27 per cento. Tale regime ovviamente comporta l'esclusione dei redditi cosi' tassati dal concorso alla formazione del risultato di gestione, in quanto diversamente si ) che sarebbe determinata una duplicazione di imposta. Ed infatti, ad eccezione Circolare del 20/03/2001 n. 29 di quella prevista per stata applicata se gli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postaligenerati dai titoli sottostanti le predette operazioni fossero stati conseguiti direttamente dal cedenti a pronti o dai mutuanti. Cio' posto, rimane, ad esempio, applicabile la ritenuta del 27 per cento sui proventi dei titoli obbligazionari ai sensi dell'articolo 26l'articolo 2, comma 119, del D.P.R. decreto, con l'obiettivo di adeguare l'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 600 461 del 1973 1997 al sistema di tassazione dei dividendi introdotto dalla riforma dell'Ires, prevede che al mutuatario e quella sugli interessi e altri proventi dei depositi, compresi quelli rappresentati da certificati, di cui all'articolo 26al cessionario a pronti si applichi il regime previsto dall'articolo 89, comma 2, del D.P.R. n. 600 TUIR, ossia l'esclusione dal reddito del 197395 per cento degli utili percepiti, nonche' sugli interessi e altri proventi dei conti correnti e depositi costituiti all'estero solo se tale regime sarebbe stato applicabile al mutuante o al cedente a pronti. In buona sostanza, il riferimento al credito di cui all'articolo 26imposta del precedente testo dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 461 del 1997 e' stato sostituito con il riferimento al regime di non concorrenza al reddito imponibile nella misura del 95 per cento previsto dall'articolo 89, comma 2, del TUIR. Di conseguenza, per le operazioni di pronti contro termine su titoli azionari (nonche' per le altre operazioni considerate) il regime di esclusione da imposizione e' applicabile ai dividendi staccati nel periodo di durata del contratto e percepiti dal cessionario a pronti o dal mutuatario esclusivamente nell'ipotesi in cui il cedente a pronti o il mutuante rientrino tra quei soggetti che possono usufruire dello stesso decretoregime di tassazione. Si applicaTrattasi, altresi'in particolare, la ritenuta del 12,50 per cento sui proventi degli O.I.C.R. esteri non armonizzati dei soggetti di cui all'articolo 10-ter73, comma 61, della legge n. 77 lettera a) e b), del 1983TUIR, percepiti per nonche' dei soggetti non residenti di cui alla successiva lettera d) del medesimo articolo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato. E' inoltre opportuno precisare che la norma in commento si applica agli utili di fonte estera relativi a titoli oggetto di operazioni di pronti contro termine in cui il tramite di cedente a pronti o il mutuante siano soggetti residenti incaricati esteri. Si precisa, infine, che, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, del loro pagamento. In questi termini va intesa decreto, la disposizione contenuta si applica ai "contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto" vale a dire dal 3 ottobre 2006, considerato anche che le disposizioni in commento riproducono quelle originariamente contenute nel primo periodo commi 2 e 3 dell'art. 3 del comma 3 dell'articolo 14 in esamedecreto, secondo cui le ritenute operate sui redditi articolo poi soppresso dalla legge di capitale si intendono applicate a titolo d'impostaconversione.

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Servizio di documentazione tributaria. La determinazione del valore del patrimonio netto destinato alle prestazioni e, quindi, del valore unitario delle quote, viene effettuata con Con riferimento ai cosiddetti giorni fondi di valorizzazione (costituiscono giorni di valorizzazione almeno le giornate di fine meseprevidenza "interni" del personale dipendente, ferma restando la possibilita' di effettuare la valorizzazione anche con frequenza maggiore). Ne deriva che il calcolo dell'imposta sostitutiva sugli incrementi (ovvero sui decrementi) del patrimonio netto deve essere effettuato con la stessa periodicita' con la quale il fondo procede al calcolo del valore delle singole quote, rilevando contestualmente: l'incremento imponibile del patrimonio che deriva dalle diverse componenti reddituali (reddito, plusvalenze o minusvalenze maturati), l'imposta dovuta sull'incremento e, di conseguenza, il patrimonio netto da assumere per la valorizzazione delle quote. Tale criterio, peraltro, consente di determinare in modo corretto il valore unitario delle quote ai fini delle operazioni di sottoscrizione e di riscatto (o di erogazione della prestazione o di trasferimento della posizione pensionistica), che e' espressione di un valore al netto delle imposte che sono pagate interamente dal fondo. Il comma 2 dell'articolo 14 disciplina l'ipotesi in cui il risultato della gestione del fondo evidenzi un decremento anziche' un incremento. In tal caso la disposizione in esame stabilisce che il risultato negativo - che deve risultare dalla dichiarazione prodotta annualmente dal fondo ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 14 - e' computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza e senza alcun limite temporale. Inoltre, il risultato negativo puo' essere utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Diversamente, qualora l'imposta riguardasse il fondo pensione e non la singola linea d'investimento alla quale l'iscritto ha aderito, si verrebbe a creare un'ingiustificata compensazione di risultati economici fra diverse linee di investimento, con la illogica conseguenza che un partecipante ad una linea che ha realizzato un risultato negativo potrebbe vedersi addebitata un'imposta di competenza di un'altra linea di investimento. In caso di scioglimento del fondo pensione, la forma pensionistica complementare o individuale alla quale l'iscritto ha trasferito la propria posizione individuale, puo' utilizzare i risultati negativi dell'ultimo periodo di gestione del fondo che si e' sciolto, e di quelli precedenti non ancora compensati, a riduzione, rispettivamente, del risultato netto della propria gestione o del risultato netto determinato con riferimento all'iscritto trasferito. La forma pensionistica complementare, ai fini dell'assegnazione delle quote di partecipazione al predetto soggetto, dovra' tener conto anche del credito di imposta conseguente all'utilizzo della quota di risultati negativi ad essa pervenuti. Per effetto del nuovo sistema di tassazione dei fondi pensione, sono state apportate modifiche alle disposizioni riguardanti la tassazione dei proventi conseguiti dai fondi, che, da un lato, limitano il prelievo soltanto a taluni redditi di capitale e, dall'altro, attribuiscono ai fondi la qualifica di soggetto cosiddetto "lordista", espressione questa desunta dalla normativa recata dal D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, che per taluni Circolare del 20/03/2001 n. 29 soggetti stabilisce il diritto a percepire i redditi di capitale "al lordo" dell'imposta sostitutiva ovvero delle ritenute alla fonte applicabili. Conseguentemente, i fondi pensione non subiscono la tassazione sui redditi di capitale percepiti ad eccezione delle ipotesi in cui specifiche norme dispongano diversamente prevedendo l'applicazione del prelievo alla fonte. Al riguardo, il comma 3 dell'articolo 14 stabilisce che le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi pensione si considerano a titolo d'imposta, mentre il secondo periodo di tale comma stabilisce che nei confronti dei fondi pensione non si applicano: . la ritenuta del 27 per cento prevista dall'articolo 26, secondo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali; . la ritenuta del 12,50 per cento prevista dal comma 3-bis dell'articolo 26 del citato D.P.R. n. 600 del 1973, sui proventi delle operazioni di prestito titoli e di pronti contro termine di cui all'articolo 41l'articolo 1, comma 1, lettere g-bis) e g-terlettera f), del TUIR; . la ritenuta del 12,50 per cento sui proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, di cui all'articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77. Si tratta dei proventi degli O.I.C.R. esteri armonizzati collocati in Italia. Al riguardo, si precisa che, qualora l'O.I.C.R. estero armonizzato non sia collocato in Italia, i relativi proventi concorrono alla formazione del risultato della gestione. Inoltre, per effetto delle modifiche recate dal comma 2 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 47 al D.Lgs. n. 239 del 1996, i fondi pensione non sono piu' compresi tra i soggetti destinatari dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 1 dello stesso D.Lgs. n. 239, nonche' sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del X.X.X. x. 000 xxx 0000 xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxx. Per effetto della modifica del comma 1-quater ha sostituito il testo dell'articolo 2 del citato D.Lgs. n. 239, i fondi pensione restano soggetti passivi dell'imposta soltanto per i proventi dei titoli obbligazionari ai quali si applica l'aliquota del 27 per cento (obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti con scadenza inferiore a 18 mesi) ai sensi del comma 1-ter del predetto articolo 2. Tale disposizione si applica con riferimento ai redditi di capitale maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001. Inoltre, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973 dal comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 47, i fondi pensione non subiranno piu', a decorrere dagli utili divenuti esigibili dal 1 gennaio 2001, la ritenuta sugli utili distribuiti da societa' ed enti soggetti all'IRPEG. Pertanto, i fondi pensione non subiscono piu' alcun prelievo alla fonte - sia sotto forma di ritenuta che di imposta sostitutiva prevista dall'articolo 27-ter dello stesso D.P.R. n. 600 del 1973. In sostanza, anche per i fondi pensione, cosi' come per i fondi comuni di investimento soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato di gestione, i casi relativamente ai quali il legislatore ha ritenuto di poter attribuire ai fondi pensione la qualita' di "lordisti" sono esclusivamente - salvo la deroga prevista per gli interessi dei conti correnti bancari e postali - quelli per i quali e' prevista l'applicazione da parte dei soggetti che intervengono nel pagamento (se rientrano tra quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973) di una ritenuta alla fonte ovvero di un'imposta sostitutiva del 12,50 per cento. Detta esclusione non e' stata, tuttavia, generalizzata a tutti i redditi di capitale che scontano un'imposizione del 12,50 per cento. Non sono stati, infatti, esclusi dall'applicazione del prelievo, ad esempio: gli interessi e gli altri proventi dei titoli obbligazionari e titoli similari di cui all'articolo 2670, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, emessi da societa' non quotate residenti. Inoltre, e' stato mantenuto il regime del prelievo alla fonte per i redditi di capitale soggetti a ritenuta nella misura del 27 per centoTUIR. Tale regime ovviamente comporta l'esclusione dei redditi cosidisposizione prevede la deducibilita' tassati dal concorso alla formazione del risultato di gestionedegli accantonamenti ai predetti fondi, nei limiti delle quote maturate nell'esercizio, in quanto diversamente si sarebbe determinata una duplicazione conformita' alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di imposta. Ed infattilavoro, ad eccezione Circolare del 20/03/2001 n. 29 di quella prevista per gli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, rimane, ad esempio, applicabile la ritenuta del 27 per cento sui proventi dei titoli obbligazionari a condizione che essi siano istituiti ai sensi dell'articolo 262117 del cod. civ. e siano costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti. A tal fine, comma 1oltre ad indicare nel bilancio il saldo e la quota accantonata e le eventuali utilizzazioni nell'esercizio, del D.P.R. n. 600 del 1973 e quella sugli interessi e altri proventi dei depositi, compresi quelli rappresentati da certificati, di cui all'articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, nonche' sugli interessi e altri proventi dei conti correnti e depositi costituiti all'estero di cui all'articolo 26, comma 3, dello stesso decreto. Si applicae', altresi', necessario che nei registri obbligatori per i lavoratori dipendenti (es.: libro paga o libro matricola) o, eventualmente, in analoghi documenti contabili sostitutivi, siano iscritti gli accantonamenti imputabili a ciascun lavoratore dipendente. La nuova norma, quindi, prevede la ritenuta deducibilita' - al verificarsi delle prescritte condizioni - delle sole quote maturate nell'esercizio in conformita' alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro. Qualora i fondi di previdenza interni non siano costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, gli accantonamenti non sono deducibili, ma resta ferma la deducibilita' delle somme erogate a titolo di prestazione. Allo stesso modo, se i fondi interni non sono configurati ai sensi dell'articolo 2117 del 12,50 per cento sui proventi codice civile, ancorche' costituiti in conti individuali, gli accantonamenti sono indeducibili, restando ferma la loro deducibilita' quando verra' erogata la prestazione. La linearita' del meccanismo delineato attraverso il nuovo regime di deducibilita' degli O.I.C.R. esteri accantonamenti ai fondi di previdenza non armonizzati ammette alcun tipo di cui all'articolo 10deroga. Pertanto, anche con riferimento al personale in quiescenza e' ammessa la deducibilita' delle somme soltanto al momento dell'erogazione delle prestazioni. Nel comma 2-terbis dello stesso articolo 70 e' stata trasferita la disposizione contenuta nell'articolo 13, comma 6, della legge del D.Lgs. n. 77 124, che prevede la deducibilita' dal reddito d'impresa di un importo pari al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del 1983, percepiti per il tramite di soggetti residenti incaricati del loro pagamento. In questi termini va intesa la disposizione contenuta nel primo periodo del comma 3 dell'articolo 14 in esame, secondo cui le ritenute operate sui redditi di capitale si intendono applicate TFR destinate a titolo d'impostaforme pensionistiche collettive.

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Servizio di documentazione tributaria. La determinazione del valore del patrimonio netto destinato alle prestazioni Tali strumenti si differenziano dalle forme collettive di previdenza per il fatto che l'adesione avviene su base individuale, anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive, e, quindipertanto, nel presupposto di una scelta del valore unitario delle quotetutto incondizionata. Il carattere pienamente volontario dell'adesione alle forme pensionistiche individuali e', viene effettuata con riferimento inoltre, confermato dalla facolta', per l'aderente, di variare nel tempo l'entita' del livello di contribuzione ovvero del premio assicurativo, ancorche' al momento dell'adesione o della conclusione del contratto assicurativo l'ammontare sia stato definito, ai cosiddetti giorni di valorizzazione (costituiscono giorni di valorizzazione almeno le giornate di fine mesesensi degli articoli 9-bis, ferma restando la comma 3, e 9-ter, comma 2, in misura fissa, nonche' dalla possibilita' di effettuare proseguire la valorizzazione anche con frequenza maggiore)partecipazione per un periodo massimo di 5 anni dal raggiungimento del limite dell'eta' pensionabile, in base agli articoli 9-bis, comma 5, e 9-ter, comma 1. Ne deriva che il calcolo dell'imposta sostitutiva sugli incrementi (ovvero sui decrementi) del patrimonio netto deve essere effettuato con la stessa periodicita' con la quale il fondo procede al calcolo del valore La disciplina generale delle singole quote, rilevando contestualmente: l'incremento imponibile del patrimonio che deriva dalle diverse componenti reddituali (reddito, plusvalenze o minusvalenze maturati), l'imposta dovuta sull'incremento e, di conseguenza, il patrimonio netto da assumere per la valorizzazione delle quote. Tale criterio, peraltro, consente di determinare in modo corretto il valore unitario delle quote ai fini delle operazioni di sottoscrizione e di riscatto (o di erogazione della prestazione o di trasferimento della posizione pensionistica), che forme pensionistiche individuali e' espressione pressoche' integralmente mutuata da quella relativa alle forme collettive di un valore al netto delle imposte che sono pagate interamente dal fondoprevidenza attuate mediante l'adesione a forme pensionistiche complementari. Il comma 2 dell'articolo 14 disciplina l'ipotesi in cui il risultato della gestione del fondo evidenzi un decremento anziche' un incremento. In tal caso la disposizione in esame stabilisce che il risultato negativo - che deve risultare dalla dichiarazione prodotta annualmente dal fondo ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 14 - e' computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza e senza alcun limite temporale. Inoltre, il risultato negativo puo' essere utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Diversamente, qualora l'imposta riguardasse il fondo pensione e non la singola linea d'investimento alla quale l'iscritto ha aderito, si verrebbe a creare un'ingiustificata compensazione di risultati economici fra diverse linee di investimento, con la illogica conseguenza che un partecipante ad una linea che ha realizzato un risultato negativo potrebbe vedersi addebitata un'imposta di competenza di un'altra linea di investimento. In caso di scioglimento del fondo pensione, la forma pensionistica complementare o individuale alla quale l'iscritto ha trasferito la propria posizione individuale, puo' utilizzare i risultati negativi dell'ultimo periodo di gestione del fondo che si e' sciolto, e di quelli precedenti non ancora compensati, a riduzione, rispettivamente, del risultato netto della propria gestione o del risultato netto determinato con riferimento all'iscritto trasferito. La forma pensionistica complementare, ai fini dell'assegnazione delle quote di partecipazione al predetto soggetto, dovra' tener conto anche del credito di imposta conseguente all'utilizzo della quota di risultati negativi ad essa pervenuti. Per effetto del nuovo sistema di tassazione dei fondi pensione, sono state apportate modifiche alle disposizioni riguardanti la tassazione dei proventi conseguiti dai fondi, cheInfatti, da un lato, limitano il prelievo soltanto a taluni redditi i regolamenti di capitale entrambe le forme pensionistiche individuali devono definire i requisiti di accesso degli aderenti alle prestazioni di vecchiaia e di anzianita' e, dall'altro, attribuiscono ai fondi possono prevedere la qualifica facolta' del titolare del diritto di soggetto cosiddetto "lordista"chiedere la liquidazione della prestazione in forma di capitale per un importo non superiore al 50 per cento di quello maturato, espressione questa desunta dalla normativa recata dal D.Lgs. 1 aprile 1996salvo che l'importo annuo della prestazione in forma periodica risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 239335. In particolare, il comma 4 del citato articolo 9-bis dispone che per taluni i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo o d'impresa il regolamento deve prevedere che le prestazioni di vecchiaia siano consentite, in caso di cessazione dell'attivita' lavorativa, nel concorso dei requisiti di partecipazione di almeno 15 anni e di un'eta' di non piu' di 10 anni inferiore a quella prevista dal regime obbligatorio di appartenenza ai fini del pensionamento di vecchiaia. Per i soggetti per i quali non opera alcun regime pensionistico obbligatorio occorre invece, determinare l'eta' pensionabile secondo l'articolo 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995 (attualmente, cinquantasette anni). Analoghe previsioni reca l'articolo 9-ter in relazione alle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, per effetto del richiamo contenuto nel comma 1 del medesimo articolo. Per quanto riguarda le forme individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, l'articolo 9-ter stabilisce, inoltre, talune condizioni soggettive ed oggettive in coerenza con la legislazione che disciplina il settore assicurativo. In primo luogo, i contratti della specie possono essere stipulati esclusivamente con imprese di assicurazione autorizzate dall'ISVAP all'esercizio dell'attivita' assicurativa ovvero con imprese assicurative aventi sede legale all'estero ed operanti in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi, regime, quest'ultimo, riservato alle imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'U.E. ed alle sedi secondarie, situate in uno di tali Stati di imprese aventi sede legale in Italia. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo prevede che le imprese di assicurazione debbano comunicare le condizioni di polizza alla COVIP prima Circolare del 20/03/2001 n. 29 soggetti stabilisce il diritto a percepire i redditi di capitale "al lordo" dell'imposta sostitutiva ovvero delle ritenute alla fonte applicabilidella relativa applicazione. ConseguentementeAi sensi dell'articolo 10, i fondi pensione non subiscono la tassazione sui redditi di capitale percepiti ad eccezione delle ipotesi in cui specifiche norme dispongano diversamente prevedendo l'applicazione del prelievo alla fonte. Al riguardo, il comma 3 dell'articolo 14 stabilisce che le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi pensione si considerano a titolo d'imposta, mentre il secondo periodo di tale comma stabilisce che nei confronti dei fondi pensione non si applicano: . la ritenuta del 27 per cento prevista dall'articolo 26, secondo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali; . la ritenuta del 12,50 per cento prevista dal comma 3-bis dell'articolo 26 del citato D.P.R. n. 600 del 1973, sui proventi delle operazioni di prestito titoli e di pronti contro termine di cui all'articolo 41, comma 1, lettere g-bis) e g-ter), del TUIR; . la ritenuta del 12,50 per cento sui proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, di cui all'articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77. Si tratta dei proventi degli O.I.C.R. esteri armonizzati collocati in Italia. Al riguardo, si precisa che, qualora l'O.I.C.R. estero armonizzato non sia collocato in Italia, i relativi proventi concorrono alla formazione del risultato della gestione. Inoltre, per effetto delle modifiche recate dal comma 2 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 47 al D.Lgs. n. 239 del 199647, i fondi pensione non le imprese stabilite in altro paese dell'U.E. operanti in Italia in libera prestazione di servizi sono piu' compresi tra i soggetti destinatari dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 tenute a nominare un rappresentante fiscale che risponde in solido con l'impresa per cento sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari l'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti di cui all'articolo 1 dello stesso D.Lgs. n. 239trattasi, nonche' sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del X.X.X. x. 000 xxx 0000 xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxx. Per effetto della modifica del comma 1-quater dell'articolo 2 del citato D.Lgs. n. 239, i fondi pensione restano soggetti passivi dell'imposta soltanto per i proventi dei titoli obbligazionari ai quali si applica l'aliquota del 27 per cento (obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti con scadenza inferiore a 18 mesi) ai sensi del comma 1-ter del predetto articolo 2. Tale disposizione si applica con riferimento ai redditi di capitale maturati stipulati a decorrere dal 1 gennaio 2001. InoltreLe medesime funzioni attribuite al rappresentante fiscale possono comunque essere svolte da uno stabilimento delle predette imprese eventualmente gia' presente in Italia. Si ritiene opportuno ricordare che, per effetto con decreto del Ministro delle modifiche apportate all'articolo 27 finanze 13 dicembre 2000 (pubblicato sulla G.U. n. 301 del D.P.R. n. 600 del 1973 dal comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 47, i fondi pensione non subiranno piu', a decorrere dagli utili divenuti esigibili dal 1 gennaio 2001, la ritenuta sugli utili distribuiti da societa' ed enti soggetti all'IRPEG. Pertanto, i fondi pensione non subiscono piu' alcun prelievo alla fonte - sia sotto forma di ritenuta che di imposta sostitutiva prevista dall'articolo 27-ter dello stesso D.P.R. n. 600 del 1973. In sostanza, anche per i fondi pensione, cosi' come per i fondi comuni di investimento soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato di gestione, i casi relativamente ai quali il legislatore ha ritenuto di poter attribuire ai fondi pensione la qualita' di "lordisti" sono esclusivamente - salvo la deroga prevista per gli interessi dei conti correnti bancari e postali - quelli per i quali e' prevista l'applicazione da parte dei soggetti che intervengono nel pagamento (se rientrano tra quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973) di una ritenuta alla fonte ovvero di un'imposta sostitutiva del 12,50 per cento. Detta esclusione non e' stata, tuttavia, generalizzata a tutti i redditi di capitale che scontano un'imposizione del 12,50 per cento. Non sono stati, infatti, esclusi dall'applicazione del prelievo, ad esempio: gli interessi e gli altri proventi dei titoli obbligazionari e titoli similari di cui all'articolo 26, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, emessi da societa' non quotate residenti. Inoltre28 dicembre 2000), e' stato mantenuto previsto che il regime rappresentante, ovvero lo stabilimento, deve tenere evidenza in apposito registro dei dati identificativi del prelievo alla fonte per i redditi contratto, dell'importo dei premi incassati e di capitale soggetti a ritenuta nella misura del 27 per cento. Tale regime ovviamente comporta l'esclusione dei redditi cosi' tassati quelli eventualmente non dedotti, comunicatogli dal concorso alla formazione del risultato di gestione, in quanto diversamente si sarebbe determinata una duplicazione di imposta. Ed infatti, ad eccezione Circolare del 20/03/2001 n. 29 di quella prevista per gli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, rimane, ad esempio, applicabile la ritenuta del 27 per cento sui proventi dei titoli obbligazionari ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973 e quella sugli interessi e altri proventi dei depositi, compresi quelli rappresentati da certificati, di cui all'articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973contraente, nonche' sugli interessi e altri proventi dei conti correnti e depositi costituiti all'estero di cui all'articolo 26, comma 3, dello stesso decreto. Si applica, altresi', la ritenuta del 12,50 per cento sui proventi degli O.I.C.R. esteri non armonizzati di cui all'articolo 10-ter, comma 6, della legge n. 77 del 1983, percepiti per il tramite di soggetti residenti incaricati del loro pagamento. In questi termini va intesa la disposizione contenuta nel primo periodo del comma 3 dell'articolo 14 in esame, secondo cui le ritenute operate sui redditi di capitale si intendono applicate a titolo d'impostadell'ammontare delle prestazioni erogate.

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Servizio di documentazione tributaria. La determinazione del valore del patrimonio netto destinato alle prestazioni e, quindi, del valore unitario delle quote, viene effettuata con riferimento ai cosiddetti giorni di valorizzazione (costituiscono giorni di valorizzazione almeno le giornate di fine mese, ferma restando la possibilita' di effettuare la valorizzazione anche con frequenza maggiore). Ne deriva che il calcolo dell'imposta sostitutiva sugli incrementi (ovvero sui decrementi) del patrimonio netto deve essere effettuato con la stessa periodicita' con la quale il fondo procede al calcolo del valore delle singole quote, rilevando contestualmente: l'incremento imponibile del patrimonio che deriva dalle diverse componenti reddituali (reddito, plusvalenze o minusvalenze maturati), l'imposta dovuta sull'incremento e, di conseguenzaA tal fine, il patrimonio netto da assumere regime fiscale di detrazione d'imposta viene riconosciuto per la valorizzazione delle quote. Tale criterio, peraltro, consente i contratti aventi ad oggetto il rischio di determinare in modo corretto il valore unitario delle quote ai fini delle operazioni di sottoscrizione morte e di riscatto (o invalidita' permanente nonche' per quelli contro il rischio di erogazione non autosufficienza nel compimento degli atti della prestazione o vita quotidiana, mentre per i contratti diversi da quelli teste' citati e da quelli aventi finalita' previdenziali di trasferimento della posizione pensionistica), che ecui all'articolo 9-ter del D.Lgs. n. 124 viene introdotto un trattamento fiscale analogo a quello previsto per le gestioni personali di portafoglio e cioe' espressione di un valore al netto delle imposte che sono pagate interamente dal fondo. Il comma 2 dell'articolo 14 disciplina l'ipotesi in cui il risultato della gestione del fondo evidenzi un decremento anziche' un incremento. In tal caso la disposizione in esame stabilisce che il risultato negativo - che deve risultare dalla dichiarazione prodotta annualmente dal fondo ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 14 - e' computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza e senza alcun limite temporale. Inoltre, il risultato negativo puo' essere utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Diversamente, qualora l'imposta riguardasse il fondo pensione e non la singola linea d'investimento alla quale l'iscritto ha aderito, si verrebbe a creare un'ingiustificata compensazione di risultati economici fra diverse linee di investimento, con la illogica conseguenza che un partecipante ad una linea che ha realizzato un risultato negativo potrebbe vedersi addebitata un'imposta di competenza di un'altra linea di investimento. In caso di scioglimento del fondo pensione, la forma pensionistica complementare o individuale alla quale l'iscritto ha trasferito la propria posizione individuale, puo' utilizzare i risultati negativi dell'ultimo periodo di gestione del fondo che si e' sciolto, e di quelli precedenti non ancora compensati, a riduzione, rispettivamente, del risultato netto della propria gestione o del risultato netto determinato con riferimento all'iscritto trasferito. La forma pensionistica complementare, ai fini dell'assegnazione delle quote di partecipazione al predetto soggetto, dovra' tener conto anche del credito di imposta conseguente all'utilizzo della quota di risultati negativi ad essa pervenuti. Per effetto del nuovo sistema di tassazione dei fondi pensione, sono state apportate modifiche alle disposizioni riguardanti la tassazione dei proventi conseguiti dai fondiredditi compresi nei capitali corrisposti, chesenza alcuna riduzione, da con applicazione di un lato, limitano il prelievo soltanto apposito fattore di rettifica finalizzato a taluni redditi di capitale e, dall'altro, attribuiscono ai fondi la qualifica di soggetto cosiddetto "lordista", espressione questa desunta dalla normativa recata dal D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, che per taluni Circolare del 20/03/2001 n. 29 soggetti stabilisce il diritto a percepire i redditi di capitale "al lordo" dell'imposta sostitutiva ovvero delle ritenute alla fonte applicabili. Conseguentemente, i fondi pensione non subiscono rendere la tassazione sui equivalente a quella che sarebbe derivata se i predetti redditi di capitale percepiti ad eccezione delle ipotesi in cui specifiche norme dispongano diversamente prevedendo l'applicazione del prelievo alla fonteavessero subito la tassazione per maturazione. Al riguardo, il comma 3 dell'articolo 14 stabilisce che le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti Prescindendo dai fondi pensione si considerano a titolo d'imposta, mentre il secondo periodo di tale comma stabilisce che nei confronti dei fondi pensione non si applicano: . la ritenuta del 27 per cento prevista dall'articolo 26, secondo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali; . la ritenuta del 12,50 per cento prevista dal comma 3-bis dell'articolo 26 del citato D.P.R. n. 600 del 1973, sui proventi delle operazioni di prestito titoli e di pronti contro termine contratti assicurativi di cui all'articolo 419-ter del D.Lgs. n. 124 gia' illustrati nel capitolo I, va osservato che la nuova lettera f) dell'articolo 13-bis, comma 1, lettere g-bis) del TUIR comporta, in prima analisi, la seguente distinzione: . contratti aventi ad oggetto il rischio di morte, di invalidita' permanente non inferiore al 5 per cento o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, per i quali e' riconosciuto il beneficio della detrazione d'imposta relativamente ai premi versati per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e g-ter)500 mila. Per i soggetti che percepiscono redditi di lavoro dipendente e assimilato, del TUIRsi tiene conto, ai fini di tale limite, anche dei predetti premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta; . contratti aventi contenuto prevalentemente finanziario, per i quali non e' riconosciuto alcun beneficio fiscale relativamente ai premi versati. Va, inoltre, sottolineato che la ritenuta del 12,50 per cento sui proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi d'investimento collettivo nuova lettera f) in valori mobiliari commento non comprende piu' il riferimento ai contributi volontari, il cui versamento, pertanto, come meglio si vedra' in seguito, non da' diritto alla detrazione d'imposta, mentre i contributi versati volontariamente alla gestione di diritto estero, di cui all'articolo una forma pensionistica obbligatoria sono stati inseriti nella lettera e) dell'articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77. Si tratta dei proventi degli O.I.C.R. esteri armonizzati collocati in Italia. Al riguardo, si precisa che, qualora l'O.I.C.R. estero armonizzato non sia collocato in Italia, i relativi proventi concorrono alla formazione del risultato della gestione. InoltreTUIR, per effetto delle modifiche recate dal apportate a tale lettera dall'articolo 13, comma 2 dell'articolo 5 1, lettera a), del D.Lgs. n. 47 al 47. Inoltre e' stato soppresso l'articolo 2, comma 5, del D.Lgs. n. 239 del 16 settembre 1996, i fondi pensione non sono piun. 565, che prevedeva l'applicabilita' compresi tra i soggetti destinatari dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura della lettera f) dell'articolo 13-bis, comma 1, del 12,50 TUIR e, quindi, il riconoscimento della detrazione del 19 per cento sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari per i contributi versati dagli iscritti al fondo di cui all'articolo 1 dello stesso D.LgsX.Xxx. n. 239565 (cosiddetto fondo casalinghe): trattasi dei soggetti che svolgono, nonchesenza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilita' sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni familiari, che non prestano attivita' lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e degli altri titoli che non sono titolari di pensione diretta. Pertanto, l'importo massimo su cui all'articolo 31 del X.X.X. x. 000 xxx 0000 xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxx. Per effetto della modifica del comma 1-quater dell'articolo 2 del citato D.Lgs. n. 239, i fondi pensione restano soggetti passivi dell'imposta soltanto per i proventi dei titoli obbligazionari ai quali si applica l'aliquota del 27 per cento (obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti con scadenza inferiore a 18 mesi) ai sensi del comma 1-ter del predetto articolo 2. Tale disposizione si applica calcolare la detrazione d'imposta con riferimento ai redditi di capitale maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001. Inoltre, premi per effetto delle modifiche apportate all'articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973 dal comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 47, i fondi pensione non subiranno piu', a decorrere dagli utili divenuti esigibili dal 1 gennaio 2001, la ritenuta sugli utili distribuiti da societa' ed enti soggetti all'IRPEG. Pertanto, i fondi pensione non subiscono piu' alcun prelievo alla fonte - sia sotto forma di ritenuta le menzionate assicurazioni (che di imposta sostitutiva prevista dall'articolo 27-ter dello stesso D.P.R. n. 600 del 1973. In sostanza, anche per i fondi pensione, cosi' come per i fondi comuni di investimento soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato di gestione, i casi relativamente ai quali il legislatore ha ritenuto di poter attribuire ai fondi pensione la qualita' di "lordisti" sono esclusivamente - salvo la deroga prevista per gli interessi dei conti correnti bancari e postali - quelli per i quali e' prevista l'applicazione da parte dei soggetti che intervengono nel pagamento (se rientrano tra quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973rimasto fissato in lire 2.500.000) e' ora riferibile esclusivamente all'importo di una ritenuta alla fonte ovvero di un'imposta sostitutiva del 12,50 per centodetti premi. Detta esclusione non eE' stata, tuttaviainoltre, generalizzata a tutti i redditi di capitale che scontano un'imposizione del 12,50 per cento. Non sono stati, infatti, esclusi dall'applicazione del prelievo, ad esempio: gli interessi e gli altri proventi dei titoli obbligazionari e titoli similari disposta l'esenzione dall'imposta sui premi di cui all'articolo 26alla legge 29 ottobre 1961, comma 1n. 1216, del D.P.R. n. 600 del 1973, emessi da societa' non quotate residenti. Inoltre, e' stato mantenuto il regime del prelievo alla fonte per i redditi relativamente ai contratti di capitale soggetti a ritenuta nella misura del 27 per cento. Tale regime ovviamente comporta l'esclusione dei redditi cosi' tassati dal concorso alla formazione del risultato assicurazione sulla vita e di gestione, in quanto diversamente si sarebbe determinata una duplicazione di imposta. Ed infatti, ad eccezione Circolare del 20/03/2001 n. 29 di quella prevista per gli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, rimane, ad esempio, applicabile la ritenuta del 27 per cento sui proventi dei titoli obbligazionari ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973 e quella sugli interessi e altri proventi dei depositi, compresi quelli rappresentati da certificati, di cui all'articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, nonche' sugli interessi e altri proventi dei conti correnti e depositi costituiti all'estero di cui all'articolo 26, comma 3, dello stesso decreto. Si applica, altresi', la ritenuta del 12,50 per cento sui proventi degli O.I.C.R. esteri non armonizzati di cui all'articolo 10-ter, comma 6, della legge n. 77 del 1983, percepiti per il tramite di soggetti residenti incaricati del loro pagamento. In questi termini va intesa la disposizione contenuta nel primo periodo del comma 3 dell'articolo 14 in esame, secondo cui le ritenute operate sui redditi di capitale si intendono applicate a titolo d'imposta.capitalizzazione

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Servizio di documentazione tributaria. La determinazione del valore del patrimonio netto destinato alle prestazioni e11 RIPORTO PERDITE NELLA TRASPARENZA FISCALE (articolo 2, quindicomma 23) L'articolo 36, commi 9 e 10, del valore unitario d.l. n. 223 del 2006 ha introdotto delle quote, viene effettuata con riferimento ai cosiddetti giorni di valorizzazione (costituiscono giorni di valorizzazione almeno le giornate di fine mese, ferma restando la possibilitamodifiche alla disciplina della c.d. trasparenza fiscale delle societa' di effettuare la valorizzazione anche con frequenza maggiore). Ne deriva che il calcolo dell'imposta sostitutiva sugli incrementi (ovvero sui decrementi) del patrimonio netto deve essere effettuato con la stessa periodicita' con la quale il fondo procede al calcolo del valore delle singole quote, rilevando contestualmente: l'incremento imponibile del patrimonio che deriva dalle diverse componenti reddituali (reddito, plusvalenze o minusvalenze maturati), l'imposta dovuta sull'incremento ecapitali, di conseguenzacui agli articoli 115 e 116 del TUIR, il patrimonio netto da assumere per la valorizzazione delle quote. Tale criterio, peraltro, consente di determinare stabilendo che le perdite realizzate dai soci in modo corretto il valore unitario delle quote ai fini delle operazioni di sottoscrizione e di riscatto (o di erogazione della prestazione o di trasferimento della posizione pensionistica), che e' espressione di un valore al netto delle imposte che sono pagate interamente dal fondo. Il comma 2 dell'articolo 14 disciplina l'ipotesi in cui il risultato della gestione del fondo evidenzi un decremento anziche' un incremento. In tal caso la disposizione in esame stabilisce che il risultato negativo - che deve risultare dalla dichiarazione prodotta annualmente dal fondo ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 14 - e' computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, precedenti a quello di inizio della tassazione per l'intero importo che trova in essi capienza e senza alcun limite temporale. Inoltre, il risultato negativo puotrasparenza non possono piu' essere utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui eutilizzate per compensare i redditi imputati dalla societa' maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Diversamente, qualora l'imposta riguardasse il fondo pensione e non la singola linea d'investimento alla quale l'iscritto ha aderito, si verrebbe a creare un'ingiustificata compensazione di risultati economici fra diverse linee di investimento, con la illogica conseguenza che un partecipante ad una linea che ha realizzato un risultato negativo potrebbe vedersi addebitata un'imposta di competenza di un'altra linea di investimento. In caso di scioglimento del fondo pensione, la forma pensionistica complementare o individuale alla quale l'iscritto ha trasferito la propria posizione individuale, puo' utilizzare i risultati negativi dell'ultimo periodo di gestione del fondo che si e' sciolto, e di quelli precedenti non ancora compensati, a riduzione, rispettivamente, del risultato netto della propria gestione o del risultato netto determinato con riferimento all'iscritto trasferito. La forma pensionistica complementare, ai fini dell'assegnazione delle quote di partecipazione al predetto soggetto, dovra' tener conto anche del credito di imposta conseguente all'utilizzo della quota di risultati negativi ad essa pervenutipartecipata. Per effetto di tali modifiche, nei periodi d'imposta di efficacia dell'opzione per la trasparenza, le perdite pregresse del nuovo sistema socio possono essere portate in diminuzione soltanto di tassazione altri redditi prodotti dallo stesso, ma non dei fondi pensioneredditi ad esso imputati per trasparenza dalla societa' partecipata. L'art. 2, sono state apportate modifiche alle disposizioni riguardanti comma 23, del decreto, senza intervenire sulla norma sostanziale di cui sopra, ne modifica la tassazione dei proventi conseguiti dai fondi, che, da un lato, limitano il prelievo soltanto a taluni redditi di capitale e, dall'altro, attribuiscono ai fondi la qualifica di soggetto cosiddetto "lordista", espressione questa desunta dalla normativa recata dal D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, che per taluni Circolare del 20/03/2001 n. 29 soggetti stabilisce il diritto a percepire i redditi di capitale "al lordo" dell'imposta sostitutiva ovvero delle ritenute alla fonte applicabili. Conseguentemente, i fondi pensione non subiscono la tassazione sui redditi di capitale percepiti ad eccezione delle ipotesi in cui specifiche norme dispongano diversamente prevedendo l'applicazione del prelievo alla fonte. Al riguardo, decorrenza sostituendo integralmente il comma 3 dell'articolo 14 stabilisce che le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi pensione si considerano a titolo d'imposta, mentre il secondo periodo di tale comma stabilisce che nei confronti dei fondi pensione non si applicano: . la ritenuta del 27 per cento prevista dall'articolo 26, secondo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali; . la ritenuta del 12,50 per cento prevista dal comma 3-bis dell'articolo 26 11 del citato D.P.R. articolo 36 del d.l. n. 600 del 1973, sui proventi 223. Le modifiche attualmente apportate alla norma sono sostanzialmente dirette a posticipare l'entrata in vigore delle operazioni di prestito titoli disposizioni contenute nei commi 9 e di pronti contro termine 10; nel predetto comma 11 viene previsto infatti che: "Le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettere g-bis) ai commi 9 e g-ter), del TUIR; . la ritenuta del 12,50 per cento sui proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, di cui all'articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77. Si tratta dei proventi degli O.I.C.R. esteri armonizzati collocati in Italia. Al riguardo, si precisa che, qualora l'O.I.C.R. estero armonizzato non sia collocato in Italia, i relativi proventi concorrono alla formazione del risultato della gestione. Inoltre, per 10 hanno effetto delle modifiche recate dal comma 2 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 47 al D.Lgs. n. 239 del 1996, i fondi pensione non sono piu' compresi tra i soggetti destinatari dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 1 dello stesso D.Lgs. n. 239, nonche' sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del X.X.X. x. 000 xxx 0000 xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxx. Per effetto della modifica del comma 1-quater dell'articolo 2 del citato D.Lgs. n. 239, i fondi pensione restano soggetti passivi dell'imposta soltanto per i proventi dei titoli obbligazionari ai quali si applica l'aliquota del 27 per cento (obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti con scadenza inferiore a 18 mesi) ai sensi del comma 1-ter del predetto articolo 2. Tale disposizione si applica con riferimento ai redditi delle societa' partecipate relativi a periodi di capitale maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001imposta che iniziano successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto". Inoltre, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973 dal comma 3 dell'articolo 5 del D.LgsConsiderato che il d.l. n. 47223 e' entrato in vigore il 4 luglio 2006, i fondi pensione non subiranno piu', a decorrere dagli utili divenuti esigibili dal 1 gennaio 2001nel caso in cui la societa' partecipata trasparente abbia l'esercizio coincidente con l'anno solare, la ritenuta sugli utili distribuiti da norma trova applicazione con riferimento ai redditi prodotti dalla stessa a partire dal periodo d'imposta 2007. In altri termini, rispetto al testo previgente, l'attuale formulazione del comma 11, in caso di periodo di imposta coincidente con l'anno solare, consente ancora al socio che opera in regime di trasparenza ex articolo 115 o 116 del TUIR di compensare le proprie perdite fiscali, realizzate ante opzione, con i redditi della societa' ed enti soggetti all'IRPEGpartecipata relativi al periodo d'imposta 2006. PertantoTuttavia, l'ultimo periodo del comma 11, come modificato dall'articolo 2 comma 23 del decreto, prevede che per i fondi pensione non subiscono piu' alcun prelievo alla fonte - sia sotto forma di ritenuta che periodi di imposta sostitutiva prevista dall'articolo 27precedenti a quello a partire dal quale si applicano le limitazioni introdotte dal d.l. n. 223 resta ferma l'applicazione della disposizione antielusiva generale di cui all'articolo 37-ter dello stesso D.P.R. bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 600. 12 applicazione della no tax area ai soggetti non residenti (articolo 2, comma 24) Il comma 24 dell'art. 2 del 1973decreto prevede il riconoscimento della deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione (no tax area) ai soggetti non residenti in Italia limitatamente all'anno 2006. In sostanza, anche per i fondi pensione, cosi' come per i fondi comuni di investimento soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato di gestione, i casi relativamente ai quali il legislatore ha ritenuto di poter attribuire ai fondi pensione la qualita' di "lordisti" sono esclusivamente - salvo la deroga prevista per gli interessi dei conti correnti bancari e postali - quelli per i quali e' prevista l'applicazione da parte dei soggetti che intervengono nel pagamento (se rientrano tra quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973) di una ritenuta alla fonte ovvero di un'imposta sostitutiva del 12,50 per cento. Detta esclusione non e' stata, tuttavia, generalizzata a tutti i redditi di capitale che scontano un'imposizione del 12,50 per cento. Non sono statiTale disposizione stabilisce, infatti, esclusi dall'applicazione che "per l'anno 2006, l'art. 3, comma 1 del prelievotesto unico delle imposte sui redditi, ad esempio: gli interessi e gli altri proventi dei titoli obbligazionari e titoli similari di cui all'articolo 26al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006". L'intervento del legislatore ha lo scopo di "sterilizzare" gli effetti delle modificazioni introdotte dall'art. 36, comma 122, del D.P.R. d.l. n. 600 223 del 19732006, emessi da societache avevano determinato, per i non residenti, l'eliminazione delle deduzioni per assicurare la progressivita' dell'imposizione. Cio' comporta che, nel periodo d'imposta 2006, i non quotate residentiresidenti beneficiano ancora delle deduzioni per oneri e per assicurare la Circolare del 19/01/2007 n. 1 progressivita' di cui, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 del TUIR, mentre non spetta loro la deduzione per familiari a carico, di cui all'art. Inoltre12, del TUIR, come gia' chiarito con la Circolare n. 28 del 4 agosto 2006. La norma contenuta nel comma 24 in esame si collega alle modifiche della disciplina dell'IRPEF previste dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) che stabiliscono la sostituzione delle deduzioni per lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo e altri redditi (la cosiddetta "no tax area") e per familiari a carico, con un sistema di detrazioni. Per il 2006 si e' stato mantenuto tenuto fermo il regime del prelievo alla fonte preesistente per evitare che, nelle more di dette modifiche, i redditi percepiti da non residenti (precipuamente quelli originati da pensioni di capitale soggetti a ritenuta nella misura del 27 per cento. Tale regime ovviamente comporta l'esclusione dei redditi cosi' tassati dal concorso alla formazione del risultato di gestionefonte italiana) fossero pesantemente penalizzati, in quanto diversamente si sarebbe determinata una duplicazione di impostaprivati sia delle deduzioni, non piu' operanti, che delle detrazioni, non ancora vigenti. Ed infattiDi conseguenza, ad eccezione Circolare del 20/03/2001 n. 29 di quella prevista per gli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, rimane, ad esempio, applicabile la ritenuta del 27 per cento sui proventi dei titoli obbligazionari ai sensi dell'articolo 26l'art. 2, comma 124, del D.P.R. n. 600 del 1973 e quella sugli interessi e altri proventi dei depositi, compresi quelli rappresentati da certificati, consente di continuare ad applicare ai non residenti le deduzioni di cui all'articolo 26agli articoli 10 e 11 del TUIR, comma 2, prima eliminate dal d.l. n. 223 del D.P.R. n. 600 del 1973, nonche' sugli interessi e altri proventi dei conti correnti e depositi costituiti all'estero di cui all'articolo 26, comma 3, dello stesso decreto. Si applica, altresi', la ritenuta del 12,50 per cento sui proventi degli O.I.C.R. esteri non armonizzati di cui all'articolo 10-ter, comma 6, della legge n. 77 del 1983, percepiti per il tramite di soggetti residenti incaricati del loro pagamento. In questi termini va intesa la disposizione contenuta nel primo periodo del comma 3 dell'articolo 14 in esame, secondo cui le ritenute operate sui redditi di capitale si intendono applicate a titolo d'imposta2006.

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Servizio di documentazione tributaria. La determinazione del valore del patrimonio netto destinato alle prestazioni e, quindi, del valore unitario delle quote, viene effettuata con riferimento ai cosiddetti giorni di valorizzazione (costituiscono giorni di valorizzazione almeno le giornate di fine mese, ferma restando la possibilita' di effettuare la valorizzazione anche con frequenza maggiore)L'art. Ne deriva che il calcolo dell'imposta sostitutiva sugli incrementi (ovvero sui decrementi) del patrimonio netto deve essere effettuato con la stessa periodicita' con la quale il fondo procede al calcolo del valore delle singole quote, rilevando contestualmente: l'incremento imponibile del patrimonio che deriva dalle diverse componenti reddituali (reddito, plusvalenze o minusvalenze maturati), l'imposta dovuta sull'incremento e, di conseguenza, il patrimonio netto da assumere per la valorizzazione delle quote. Tale criterio, peraltro, consente di determinare in modo corretto il valore unitario delle quote ai fini delle operazioni di sottoscrizione e di riscatto (o di erogazione della prestazione o di trasferimento della posizione pensionistica), che e' espressione di un valore al netto delle imposte che sono pagate interamente dal fondo. Il comma 2 dell'articolo 14 disciplina l'ipotesi in cui il risultato della gestione del fondo evidenzi un decremento anziche' un incremento. In tal caso la disposizione in esame stabilisce che il risultato negativo - che deve risultare dalla dichiarazione prodotta annualmente dal fondo ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 14 - e' computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza e senza alcun limite temporale. Inoltre, il risultato negativo puo' essere utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Diversamente, qualora l'imposta riguardasse il fondo pensione e non la singola linea d'investimento alla quale l'iscritto ha aderito, si verrebbe a creare un'ingiustificata compensazione di risultati economici fra diverse linee di investimento, con la illogica conseguenza che un partecipante ad una linea che ha realizzato un risultato negativo potrebbe vedersi addebitata un'imposta di competenza di un'altra linea di investimento. In caso di scioglimento del fondo pensione, la forma pensionistica complementare o individuale alla quale l'iscritto ha trasferito la propria posizione individuale, puo' utilizzare i risultati negativi dell'ultimo periodo di gestione del fondo che si e' sciolto, e di quelli precedenti non ancora compensati, a riduzione, rispettivamente, del risultato netto della propria gestione o del risultato netto determinato con riferimento all'iscritto trasferito. La forma pensionistica complementare, ai fini dell'assegnazione delle quote di partecipazione al predetto soggetto, dovra' tener conto anche del credito di imposta conseguente all'utilizzo della quota di risultati negativi ad essa pervenuti. Per effetto del nuovo sistema di tassazione dei fondi pensione, sono state apportate modifiche alle disposizioni riguardanti la tassazione dei proventi conseguiti dai fondi, che, da un lato, limitano il prelievo soltanto a taluni redditi di capitale e, dall'altro, attribuiscono ai fondi la qualifica di soggetto cosiddetto "lordista", espressione questa desunta dalla normativa recata dal D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, che per taluni Circolare del 20/03/2001 n. 29 soggetti stabilisce il diritto a percepire i redditi di capitale "al lordo" dell'imposta sostitutiva ovvero delle ritenute alla fonte applicabili. Conseguentemente, i fondi pensione non subiscono la tassazione sui redditi di capitale percepiti ad eccezione delle ipotesi in cui specifiche norme dispongano diversamente prevedendo l'applicazione del prelievo alla fonte. Al riguardo, il comma 3 dell'articolo 14 stabilisce che le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi pensione si considerano a titolo d'imposta, mentre il secondo periodo di tale comma stabilisce che nei confronti dei fondi pensione non si applicano: . la ritenuta del 27 per cento prevista dall'articolo 26, secondo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali; . la ritenuta del 12,50 per cento prevista dal comma 3-bis dell'articolo 26 del citato D.P.R. n. 600 del 1973, sui proventi delle operazioni di prestito titoli e di pronti contro termine di cui all'articolo 4110, comma 1, lettere g-bis) e g-ter)n. 8), del TUIR; . la ritenuta DPR n. 633 del 12,50 1972, nel testo risultante a seguito delle modifiche, prevede come principio generale l'esenzione da IVA per cento sui proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari le locazioni di diritto esterofabbricati con l'esclusione di quelli strumentali per natura, di cui all'articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77. Si tratta dei proventi degli O.I.C.R. esteri armonizzati collocati in Italia. Al riguardo, si precisa che, qualora l'O.I.C.R. estero armonizzato non sia collocato in Italia, i relativi proventi concorrono alla formazione del risultato della gestione. Inoltre, che per effetto delle modifiche recate dal comma 2 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 47 al D.Lgs. n. 239 del 1996, i fondi pensione le loro caratteristiche non sono piu' compresi tra i soggetti destinatari dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari suscettibili di cui all'articolo 1 dello stesso D.Lgs. n. 239diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (fabbricati classificabili catastalmente nelle categorie B, C, D, ed E, nonche' sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni nella categoria A/10 ma in tal caso solo se la destinazione ad ufficio o studio privato sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria) effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e degli altri titoli di cui all'articolo 31 c) del X.X.X. x. 000 xxx 0000 xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxn. 8-ter) dell'art. Per effetto della modifica del comma 1-quater dell'articolo 2 del citato D.Lgs. n. 239, i fondi pensione restano soggetti passivi dell'imposta soltanto per i proventi dei titoli obbligazionari ai quali si applica l'aliquota del 27 per cento (obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti con scadenza inferiore a 18 mesi) ai sensi del comma 1-ter del predetto articolo 2. Tale disposizione si applica con riferimento ai redditi di capitale maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001. Inoltre, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973 dal comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 47, i fondi pensione non subiranno piu', a decorrere dagli utili divenuti esigibili dal 1 gennaio 2001, la ritenuta sugli utili distribuiti da societa' ed enti soggetti all'IRPEG10. Pertanto, i fondi pensione le locazioni di fabbricati strumentali, sono obbligatoriamente assoggettate ad IVA se sono realizzate in favore di cessionari soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' che conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore (pro-rata) al 25 per cento o di cessionari che non subiscono piu' alcun prelievo alla fonte - sia sotto forma di ritenuta agiscono nell'esercizio d'impresa arti e professioni e che di imposta sostitutiva prevista dall'articolo quindi non hanno diritto ad esercitare la detrazione. Sono allo stesso modo imponibili ad IVA le locazioni in relazione alle quali l'impresa locatrice abbia manifestato l'opzione per l'imposizione. Alla medesima disciplina, come puntualizzato dalla circolare n. 27-ter dello stesso D.P.R. n. 600 /E del 1973. In sostanza4 agosto 2006, sono sottoposte anche per i fondi pensione, cosi' come per i fondi comuni di investimento soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato di gestionele locazioni finanziarie, i casi relativamente ai quali il legislatore ha ritenuto di poter attribuire ai fondi pensione la qualita' di "lordisti" sono esclusivamente - salvo la deroga prevista per gli interessi dei conti correnti bancari e postali - quelli per i quali e' prevista l'applicazione da parte dei soggetti che intervengono nel pagamento (se rientrano tra quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973) di una ritenuta alla fonte ovvero di un'imposta sostitutiva del 12,50 per cento. Detta esclusione non e' stata, tuttavia, generalizzata a tutti i redditi di capitale che scontano un'imposizione del 12,50 per cento. Non sono stati, infatti, esclusi dall'applicazione del prelievo, ad esempio: gli interessi e gli altri proventi dei titoli obbligazionari e titoli similari di cui all'articolo 26, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, emessi da societa' non quotate residenti. Inoltre, e' stato mantenuto il regime del prelievo alla fonte per i redditi di capitale soggetti a ritenuta nella misura del 27 per cento. Tale regime ovviamente comporta l'esclusione dei redditi cosi' tassati dal concorso alla formazione del risultato di gestione, in quanto diversamente si sarebbe determinata una duplicazione di imposta. Ed infatti, ad eccezione Circolare del 20/03/2001 n. 29 di quella prevista per gli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, rimane, ad esempio, applicabile la ritenuta del 27 per cento sui proventi dei titoli obbligazionari ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973 e quella sugli interessi e altri proventi dei depositi, compresi quelli rappresentati da certificati, di cui all'articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973canoni, nonche' sugli interessi e altri proventi dei conti correnti e depositi costituiti all'estero le relative quote di cui all'articolo 26riscatto che seguono, comma 3ai fini IVA, dello lo stesso decretoregime previsto per le locazioni. Si applica, altresi'Tanto premesso, la ritenuta scrivente ritiene che il comportamento tenuto dalla societa' di leasing per le operazioni immobiliari poste in essere (di compravendita dell'immobile e di contestuale contratto di leasing), possa considerarsi corretto. Infatti, le modifiche apportate alla originaria stesura del 12,50 per cento sui proventi degli O.I.C.R. esteri non armonizzati di cui all'articolo 10-terdecreto legge n.223, comma 6, ad opera della legge n. 77 248 del 19832006, percepiti per pongono il tramite problema di soggetti residenti incaricati verificare se le norme originarie del loro pagamento. In questi termini va intesa la disposizione contenuta nel primo periodo del comma 3 dell'articolo 14 decreto legge oggetto di modifiche abbiano conservato qualche efficacia in esame, secondo cui le ritenute operate sui redditi sede di capitale si intendono applicate a titolo d'impostaconversione.

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Servizio di documentazione tributaria. La determinazione In applicazione del valore del patrimonio netto destinato alle prestazioni e, quindi, del valore unitario delle quote, viene effettuata con riferimento ai cosiddetti giorni di valorizzazione (costituiscono giorni di valorizzazione almeno le giornate di fine mese, ferma restando la possibilita' di effettuare la valorizzazione anche con frequenza maggiore). Ne deriva che il calcolo dell'imposta sostitutiva sugli incrementi (ovvero sui decrementi) del patrimonio netto deve essere effettuato con la stessa periodicita' con la quale il fondo procede al calcolo del valore delle singole quote, rilevando contestualmente: l'incremento imponibile del patrimonio che deriva dalle diverse componenti reddituali (reddito, plusvalenze o minusvalenze maturati), l'imposta dovuta sull'incremento e, di conseguenza, il patrimonio netto da assumere per la valorizzazione delle quote. Tale criterio, peraltro, consente di determinare in modo corretto il valore unitario delle quote ai fini delle operazioni di sottoscrizione e di riscatto (o di erogazione della prestazione o di trasferimento della posizione pensionistica), che e' espressione di un valore al netto delle imposte che sono pagate interamente dal fondo. Il comma 2 dell'articolo 14 disciplina l'ipotesi in cui il risultato della gestione del fondo evidenzi un decremento anziche' un incremento. In tal caso la disposizione in esame stabilisce che il risultato negativo - che deve risultare dalla dichiarazione prodotta annualmente dal fondo ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 14 - e' computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza e senza alcun limite temporale. Inoltre, il risultato negativo puo' essere utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Diversamente, qualora l'imposta riguardasse il fondo pensione e non la singola linea d'investimento alla quale l'iscritto ha aderitoprincipio, si verrebbe a creare un'ingiustificata compensazione ritiene invece deducibile la quota del canone di risultati economici fra diverse linee di investimento, con la illogica conseguenza che un partecipante ad una linea che ha realizzato un risultato negativo potrebbe vedersi addebitata un'imposta di competenza di un'altra linea di investimento. In caso di scioglimento del fondo pensione, la forma pensionistica complementare o individuale alla quale l'iscritto ha trasferito la propria posizione individuale, puo' utilizzare i risultati negativi dell'ultimo periodo di gestione del fondo che si e' sciolto, e di quelli precedenti non ancora compensati, a riduzione, rispettivamente, del risultato netto della propria gestione o del risultato netto determinato con riferimento all'iscritto trasferito. La forma pensionistica complementare, ai fini dell'assegnazione delle quote di partecipazione al predetto soggetto, dovra' tener conto anche del credito di imposta conseguente all'utilizzo della quota di risultati negativi ad essa pervenuti. Per effetto del nuovo sistema di tassazione dei fondi pensione, sono state apportate modifiche alle disposizioni riguardanti la tassazione dei proventi conseguiti dai fondi, che, da un lato, limitano il prelievo soltanto a taluni redditi di capitale e, dall'altro, attribuiscono ai fondi la qualifica di soggetto cosiddetto "lordista", espressione questa desunta dalla normativa recata dal D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, che per taluni Circolare del 20/03/2001 n. 29 soggetti stabilisce il diritto a percepire i redditi di capitale "al lordo" dell'imposta sostitutiva ovvero delle ritenute alla fonte applicabili. Conseguentemente, i fondi pensione non subiscono la tassazione sui redditi di capitale percepiti ad eccezione delle ipotesi in cui specifiche norme dispongano diversamente prevedendo l'applicazione del prelievo alla fonte. Al riguardo, il comma 3 dell'articolo 14 stabilisce che le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi pensione si considerano a titolo d'imposta, mentre il secondo periodo di tale comma stabilisce che nei confronti dei fondi pensione non si applicano: . la ritenuta del 27 per cento prevista dall'articolo 26, secondo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, sugli leasing costituita dagli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali; . la ritenuta del 12,50 per cento prevista dal comma 3-bis dell'articolo 26 del citato D.P.R. n. 600 del 1973, sui proventi delle operazioni di prestito titoli e di pronti contro termine di cui all'articolo 41, comma 1, lettere g-bis) e g-ter), del TUIR; . la ritenuta del 12,50 per cento sui proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, di cui all'articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77. Si tratta dei proventi degli O.I.C.R. esteri armonizzati collocati in Italia. Al riguardo, si precisa che, qualora l'O.I.C.R. estero armonizzato non sia collocato in Italia, i relativi proventi concorrono alla formazione del risultato della gestione. Inoltre, per effetto delle modifiche recate dal comma 2 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 47 al D.Lgs. n. 239 del 1996, i fondi pensione non sono piu' compresi tra i soggetti destinatari dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 1 dello stesso D.Lgs. n. 239, nonche' sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del X.X.X. x. 000 xxx 0000 xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxx. Per effetto della modifica del comma 1-quater dell'articolo 2 del citato D.Lgs. n. 239, i fondi pensione restano soggetti passivi dell'imposta soltanto per i proventi dei titoli obbligazionari ai quali si applica l'aliquota del 27 per cento (obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti con scadenza inferiore a 18 mesi) ai sensi del comma 1-ter del predetto articolo 2. Tale disposizione si applica con riferimento ai redditi di capitale maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001. Inoltre, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973 dal comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 47, i fondi pensione non subiranno piu', a decorrere dagli utili divenuti esigibili dal 1 gennaio 2001, la ritenuta sugli utili distribuiti da societa' ed enti soggetti all'IRPEG. Pertanto, i fondi pensione non subiscono piu' alcun prelievo alla fonte - sia sotto forma di ritenuta che di imposta sostitutiva prevista dall'articolo 27-ter dello stesso D.P.R. n. 600 del 1973. In sostanzaimpliciti, anche per i fondi pensionela parte riferibile alla quota capitale relativa al valore dei terreni. In altre parole, cosi' come per i fondi comuni di investimento soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato di gestionel'acquisto delle aree occupate dalla costruzione, i casi relativamente ai quali il legislatore ha ritenuto di poter attribuire ai fondi pensione realizzato con mezzi finanziari esterni, avrebbe comportato la qualitadeducibilita' di "lordisti" degli interessi passivi relativi al finanziamento, allo stesso modo sono esclusivamente - salvo la deroga prevista per deducibili gli interessi passivi corrisposti per l'acquisizione della medesima area con un contratto di leasing. Tali interessi concorreranno alla determinazione del reddito d'impresa nell'esercizio di competenza tenendo conto dei conti correnti bancari limiti previsti dagli articoli 96, 97 e postali - quelli per i quali e' prevista l'applicazione da parte dei soggetti che intervengono nel pagamento (se rientrano tra quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 23 98 del D.P.R. n. 600 del 1973) TUIR in materia di una ritenuta alla fonte ovvero di un'imposta sostitutiva del 12,50 per centopro-rata generale, pro-rata patrimoniale e thin capitalization. Detta esclusione non e' stata, tuttavia, generalizzata a tutti i redditi di capitale che scontano un'imposizione del 12,50 per cento. Non sono statiSi ricorda, infatti, esclusi dall'applicazione che, ai fini dell'applicazione degli articoli 97 e 98 del prelievoTUIR, ad esempio: vanno considerati anche gli interessi passivi impliciti nei canoni dovuti in base ai contratti di leasing finanziario (cfr. circolari del 17 marzo 2005, n. 11/E e gli altri proventi dei titoli obbligazionari e titoli similari del 2 novembre 2005, n. 46/E). Per determinare la parte di cui all'articolo 26canone riferibile agli interessi passivi occorrera' fare riferimento alle indicazioni fornite ai fini IRAP dall'articolo 1 del decreto ministeriale 24 aprile 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 maggio 1998, comma 1n. 108). Pertanto, la quota capitale del D.P.R. n. 600 del 1973, emessi da canone di competenza dell'esercizio sara' pari all'importo risultante dal rapporto tra il costo sostenuto dalla societa' concedente, al netto del prezzo di riscatto, ed il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria, moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta. Il valore da attribuire alla parte della quota capitale riferibile all'area (ossia quella non quotate residentideducibile) sara' pari, per i contratti di leasing finanziari stipulati a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del d.l. Inoltren. 223 (4 luglio 2006), a quella derivante dall'applicazione delle percentuali del 20 o 30 per cento alla quota capitale complessiva di competenza del periodo d'imposta. Esempio 5. Contratto di leasing stipulato nel 2006 Si riporta di seguito un esempio relativo ad un contratto di locazione per l'acquisizione di un fabbricato industriale stipulato il 1 gennaio 2006 da un contribuente con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. L'esempio e' stato mantenuto il regime sviluppato considerando un maxicanone iniziale di euro 5000 (che nella tabella che segue e' ripartito per competenza sulla base della durata del prelievo contratto) e un prezzo di riscatto finale di 2500 euro. (Omissis) La tabella e' vsibile nel formato pdf La parte non deducibile riferibile al terreno e' stata determinata applicando la percentuale del 30 per cento alla fonte per quota capitale di competenza del periodo d'imposta. Per i redditi contratti di leasing stipulati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso al 4 luglio 2006, invece, occorre calcolare la residua quota capitale soggetti a ritenuta nella misura del 27 per centofiscalmente deducibile. Tale regime ovviamente comporta l'esclusione dei redditi cosiresidua quota sara' tassati dal concorso pari alla formazione quota capitale complessiva relativa al fabbricato (ottenuta applicando le percentuali del risultato di gestione, in quanto diversamente si sarebbe determinata una duplicazione di imposta. Ed infatti, ad eccezione 20 o 30 per cento alla quota capitale complessiva Circolare del 20/03/2001 19/01/2007 n. 29 1 dell'area) decurtata dell'ammontare complessivo delle quote capitali dedotte fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 4 luglio 2006 che devono intendersi interamente riferibili al fabbricato. Il valore residuo della quota capitale riferibile al fabbricato sara' deducibile a partire dal periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006 sulla base della residua durata del contratto di quella prevista per gli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, rimane, ad esempio, applicabile la ritenuta del 27 per cento sui proventi dei titoli obbligazionari ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973 e quella sugli interessi e altri proventi dei depositi, compresi quelli rappresentati da certificati, di cui all'articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, nonche' sugli interessi e altri proventi dei conti correnti e depositi costituiti all'estero di cui all'articolo 26, comma 3, dello stesso decreto. Si applica, altresi', la ritenuta del 12,50 per cento sui proventi degli O.I.C.R. esteri non armonizzati di cui all'articolo 10-ter, comma 6, della legge n. 77 del 1983, percepiti per il tramite di soggetti residenti incaricati del loro pagamento. In questi termini va intesa la disposizione contenuta nel primo periodo del comma 3 dell'articolo 14 in esame, secondo cui le ritenute operate sui redditi di capitale si intendono applicate a titolo d'impostaleasing.

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