Servizio di pronta disponibilità. 1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3. 2. All’inizio di ogni anno le Aziende ed Enti predispongono un piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla propria organizzazione, ai profili professionali necessari per l’erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stesso. 3. Le Aziende ed Enti definiscono le modalità di cui al comma 1 ed i piani per l’emergenza. 4. Sono tenuti a svolgere il servizio di pronta disponibilità i dipendenti in servizio presso le unità operative di cui al piano del comma 2 ed in numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali dell’unità operativa stessa, con le precisazioni di cui all’art. 26 comma 8 (Istituzione e graduazione degli incarichi di posizione) e all’art. 31 Comma 7 (Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi di funzione organizzativa e professionale). 5. Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della stessa unità operativa/servizio, tenendo comunque conto delle caratteristiche del servizio da erogare e del territorio di riferimento. 6. Il servizio di pronta disponibilità va limitato, di norma, ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale. Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta, su richiesta del lavoratore, anche un’intera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. In caso di chiamata tali ore sono retribuite a titolo di straordinario ovvero in caso di adesione alla banca delle ore trova applicazione l’art. 48 (Banca delle ore). 7. La pronta disponibilità ha durata di norma di dodici ore; essa dà diritto ad una indennità oraria di euro 1,80 lorde, eventualmente elevabile in sede di contrattazione integrativa. 8. Due turni di pronta disponibilità della durata di dodici ore ciascuno sono prevedibili solo nei giorni festivi. 9. Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente sospensione delle undici ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo, deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo; nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite, in un’unica soluzione, nei successivi tre giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo. Le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente comma sono definibili dalle Aziende ed Enti. 10.Non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di sette turni di pronta disponibilità al mese. 11.E’ escluso dalla pronta disponibilità il personale del ruolo amministrativo. 00.Xx compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui all’art. 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro). 00.Xx presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 28 e l’art. 86, comma 1 del CCNL 21.5.2018.
Appears in 4 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Servizio di pronta disponibilità. 1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente dirigente e dall’obbligo dall'obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura lo stabilimento nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi stabilito nell'ambito del comma 3.
2. All’inizio piano annuale adottato, all’inizio di ogni anno le Aziende ed Enti predispongono un piano annuale anno, dall'Azienda o Ente per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla propria organizzazione, ai profili professionali necessari per l’erogazione dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stessostrutture.
32. Le Aziende ed Enti definiscono le modalità Sulla base del piano di cui al comma 1 ed i piani per l’emergenza.
4. Sono 1, sono tenuti a svolgere il al servizio di pronta disponibilità i dipendenti dirigenti - esclusi quelli di struttura complessa con le eccezioni previste nel successivo comma 3- in servizio presso le unità operative di cui al piano del comma 2 ed in con attività continua nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali dell’unità operativa stessafunzionali. Con le procedure del comma 1, con in sede aziendale, possono essere individuate altre unità operative per le precisazioni di cui all’art. 26 comma 8 (Istituzione e graduazione degli incarichi di posizione) e all’art. 31 Comma 7 (Conferimentoquali, duratasulla base dei piani per le emergenze, rinnovo e revoca degli incarichi di funzione organizzativa e professionale).
5. Il sia opportuno prevedere il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della stessa unità operativa/servizio, tenendo comunque conto delle caratteristiche del servizio da erogare e del territorio di riferimentodisponibilità.
63. Il servizio di pronta disponibilità va limitato, di norma, ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale, fatto salvo quanto previsto all’Art. 6 bis comma 2 (Organismo paritetico). Tale servizio può essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia di cui al presente CCNL. Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva può prevedersi esclusivamente la pronta disponibilità integrativa. Il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia è di norma di competenza di tutti i dirigenti, compresi quelli di struttura complessa. Il servizio sostitutivo coinvolge a turno individuale, solo i dirigenti che non siano direttori di struttura complessa. Tuttavia, in relazione alla dotazione organica, può essere previsto, in via eccezionale e su base volontaria, il servizio di pronta disponibilità sostitutiva anche per i dirigenti di struttura complessa. Possono essere emanate linee di indirizzo regionale che individuino le modalità per il graduale superamento della pronta disponibilità sostitutiva, allo scopo di garantire mediante turni di guardia una più ampia tutela assistenziale nelle aree di competenza.
4. Nel caso in cui esso il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo spetta, su richiesta del lavoratore, dirigente anche un’intera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanaleorario.
5. In caso di chiamata tali ore chiamata, l’attività può essere compensata come lavoro straordinario ai sensi dell’art. 30 (Lavoro straordinario) o, su richiesta dell’interessato, come recupero orario, purché il dirigente abbia assolto integralmente il proprio debito orario, avuto riguardo al saldo progressivo annuale rilevato alla fine del mese precedente.
6. La pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono retribuite a titolo prevedibili solo per le giornate festive. Di regola, potranno essere programmati per ciascun dirigente non più di straordinario ovvero in caso dieci turni di adesione alla banca delle ore trova applicazione l’art. 48 (Banca delle ore)pronta disponibilità mensili.
7. La pronta disponibilità ha durata di norma di dodici ore; essa dà diritto ad una indennità oraria di euro 1,80 lorde20,66 lorde per ogni dodici ore, eventualmente elevabile in sede di contrattazione integrativa. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata – che comunque non possono essere inferiori a quattro ore – l’indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata della stessa, maggiorata del 10%.
8. Due turni di pronta disponibilità della durata di dodici ore ciascuno sono prevedibili solo nei giorni festivi.
9. Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente sospensione delle undici ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo, deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo; nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite, in un’unica soluzione, nei successivi tre giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo. Le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente comma sono definibili dalle Aziende ed EntiEnti avendo riguardo di collocare il turno successivo a quello programmato in pronta disponibilità, nella fascia oraria pomeridiana.
9. 10.Non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di sette turni di pronta disponibilità al mese. 11.E’ escluso dalla pronta disponibilità il personale del ruolo amministrativo. 00.Xx Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui all’art. 103 96 (Fondo premialità e per la retribuzione delle condizioni di lavoro). 00.Xx presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 28 e l’art. 86, comma 1 del CCNL 21.5.2018.
Appears in 3 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Servizio di pronta disponibilità. 1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3.
2. All’inizio di ogni anno le Aziende ed Enti predispongono un piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla propria organizzazione, ai profili professionali necessari per l’erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stesso.
3. Le Aziende ed Enti definiscono le modalità di cui al comma 1 ed i piani per l’emergenza.
4. Sono tenuti a svolgere il servizio di pronta disponibilità i dipendenti in servizio presso le unità operative di cui al piano del comma 2 ed in numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali dell’unità operativa stessa, con le precisazioni di cui all’art…. 26 comma 8 9 (Istituzione e graduazione degli incarichi di posizione) e all’art. 31 …. Comma 7 (Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi di funzione organizzativa e professionale).
5. Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della stessa unità operativa/servizio, tenendo comunque conto delle caratteristiche del servizio da erogare e del territorio di riferimento.
6. Il servizio di pronta disponibilità va limitato, di norma, ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale. Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta, su richiesta del lavoratore, anche un’intera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. In caso di chiamata chiamata, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, tali ore sono retribuite possono essere corrisposte a titolo di straordinario ovvero in caso di adesione alla banca delle ore trova applicazione l’art. 48 … (Banca delle ore).
7. La pronta disponibilità ha durata di norma di dodici ore; essa dà diritto ad una indennità oraria di euro 1,80 lorde, eventualmente elevabile in sede di contrattazione integrativa.
8. Due turni di pronta disponibilità della durata di dodici ore ciascuno sono prevedibili solo nei giorni festivi.
9. Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente sospensione delle undici ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo, deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo; nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite, in un’unica soluzione, nei successivi tre giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo. Le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente comma sono definibili dalle Aziende ed Enti. 10.Non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di sette otto turni di pronta disponibilità al mese. 11.E’ escluso dalla pronta disponibilità il personale del ruolo amministrativo. 00.Xx compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui all’art. 103 …. (Fondo premialità e condizioni di lavoro). 00.Xx presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 28 e l’art. 86, comma 1 del CCNL 21.5.2018.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Servizio di pronta disponibilità. 1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3.
2. All’inizio di ogni anno le Aziende ed Enti predispongono un piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla propria organizzazionedotazione organica, ai profili professionali necessari per l’erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stessostesso ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
3. Le Aziende ed Enti definiscono le modalità di cui al comma 1 ed i piani per l’emergenza.
4. Sono Sulla base del piano di cui al comma 2, sono tenuti a svolgere il servizio di pronta disponibilità solo i dipendenti in servizio presso le unità operative di cui al piano del comma 2 con attività continua ed in numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali dell’unità operativa stessa, con le precisazioni di cui all’art. 26 comma 8 (Istituzione e graduazione degli incarichi di posizione) e all’art. 31 Comma 7 (Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi di funzione organizzativa e professionale)dell’unità.
5. Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della stessa unità operativa/servizio, tenendo comunque conto delle caratteristiche del servizio da erogare e del territorio di riferimento.
6. Il servizio di pronta disponibilità va limitato, di norma, ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale. Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta, su richiesta del lavoratore, lavoratore anche un’intera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. In caso di chiamata tali ore sono retribuite a titolo di chiamata, l’attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell’art. 31 (lavoro straordinario) ovvero in caso di adesione alla banca delle ore trova applicazione l’art. 48 (Banca 40 del CCNL integrativo del 20/9/2001(Banca delle ore).
7. La pronta disponibilità ha durata di norma di dodici ore; essa ore e dà diritto ad una indennità oraria di euro 1,80 lorde20,66 lorde per ogni dodici ore, eventualmente elevabile in sede di contrattazione integrativa.
8. Due turni di pronta disponibilità della durata di dodici ore ciascuno sono prevedibili solo nei giorni festivi.
9. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, i quali, comunque, non possono essere inferiori alle quattro ore, l’indennità è corrisposta proporzionalmente alla sua durata, maggiorata del 10%.
10. Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente sospensione delle undici ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo, deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo; nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite, in un’unica soluzione, nei successivi tre sette giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo. Le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente comma sono definibili dalle Aziende ed Enti.
11. 10.Non Di norma non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di sette sei turni di pronta disponibilità al mese.
12. 11.E’ Possono svolgere la pronta disponibilità i dipendenti addetti alle attività operatorie e nelle strutture di emergenza. Fermo restando quanto previsto dal precedente periodo è escluso dalla pronta disponibilità disponibilità:
a) Tutto il personale delle categorie A, B, C e D, profili del ruolo amministrativo;
b) il personale appartenente alle categorie A, C e D, profili del ruolo tecnico;
c) il personale appartenente alla categoria D con incarichi di funzione organizzativi e i profili della riabilitazione della medesima categoria.
13. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 12, a tutto il personale appartenente al ruolo tecnico e al personale del ruolo amministrativosanitario appartenente alla categoria D, livello economico Ds, è consentita la pronta disponibilità per eccezionali esigenze di funzionalità della struttura.
14. 00.Xx Le Aziende ed Enti potranno valutare eventuali ulteriori situazioni in cui ammettere la pronta disponibilità, in base alle proprie esigenze organizzative.
15. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui all’art. 103 80 (Fondo premialità e condizioni di lavorolavoro e incarichi). 00.Xx In base ai modelli organizzativi adottati dall’Azienda o Ente con riguardo alla razionalizzazione dell’orario di lavoro e dei servizi di pronta disponibilità che abbiano carattere di stabilità, si potrà destinare, in tutto o in parte i relativi risparmi alle finalità del fondo di cui all’art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) ovvero rideterminare l’importo dell’indennità di cui al comma 7 del presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 28 e l’art. 86, comma 1 del CCNL 21.5.2018articolo.
Appears in 1 contract
Samples: CCNL Sanità Pubblica
Servizio di pronta disponibilità. 1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3.
2. All’inizio di ogni anno le Aziende ed o Enti predispongono un piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla propria organizzazionedotazione organica, ai profili professionali necessari per l’erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stessostesso ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
3. Le Aziende ed o Enti definiscono le modalità di cui al comma 1 ed i piani per l’emergenza.
4. Sono Sulla base del piano di cui al comma 2, sono tenuti a svolgere il servizio di pronta disponibilità solo i dipendenti in servizio presso le unità operative di cui al piano del comma 2 con attività continua ed in numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali dell’unità operativa stessa, con le precisazioni di cui all’art. 26 comma 8 (Istituzione e graduazione degli incarichi di posizione) e all’art. 31 Comma 7 (Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi di funzione organizzativa e professionale)dell’unità.
5. Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della stessa unità operativa/servizio, tenendo comunque conto delle caratteristiche del servizio da erogare e del territorio di riferimento.
6. Il servizio di pronta disponibilità va limitato, di norma, ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanalefestivi. Nel caso in cui esso la reperibilità senza chiamata cada in giorno festivo spetta, su richiesta del lavoratore, lavoratore anche un’intera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
7. In caso di chiamata tali ore sono retribuite a titolo in giorno di riposo settimanale oltre al computo dell’attività prestata come straordinario ovvero in caso di adesione alla o come banca delle ore trova applicazione l’art. 48 (Banca delle ore), l’Azienda o Ente riconosce un riposo compensativo pari alla durata della prestazione effettivamente resa da fruire entro e non oltre 15 giorni e compatibilmente con le esigenze organizzative.
78. La pronta disponibilità ha durata di norma di dodici ore; essa ore e dà diritto ad una indennità oraria di euro 1,80 lorde, eventualmente elevabile in sede di contrattazione integrativa20,66 lorde per ogni dodici ore.
89. Due turni di pronta disponibilità della durata di dodici ore ciascuno sono prevedibili solo nei giorni festivi.
910. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, i quali, comunque, non possono essere inferiori alle quattro ore, l’indennità è corrisposta proporzionalmente alla sua durata, maggiorata del 10%.
11. Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente sospensione delle undici ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo, deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo; nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite, in un’unica soluzione, fruite nei successivi tre sette giorni, anche in modo frazionato, fino al completamento delle undici ore di riposo. Le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente comma sono definibili dalle Aziende ed o Enti.
12. 10.Non Di norma non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di sette sei turni di pronta disponibilità al mese.
13. 11.E’ Possono svolgere la pronta disponibilità i dipendenti addetti alle attività operatorie e nelle strutture di emergenza. Fermo restando quanto previsto dal precedente periodo è escluso dalla pronta disponibilità disponibilità:
a) Tutto il personale delle categorie A, B, C e D, profili del ruolo amministrativo;
b) il personale appartenente alle categorie A, C e D, profili del ruolo tecnico;
c) il personale appartenente alla categoria D con incarico funzionale di coordinamento o di posizione organizzativa e i profili della riabilitazione della medesima categoria.
14. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 13, a tutto il personale appartenente al ruolo tecnico e al personale del ruolo amministrativosanitario appartenente alla categoria D, livello economico Ds, è consentita la pronta disponibilità per eccezionali esigenze di funzionalità della struttura.
15. 00.Xx Le Aziende o Enti potranno valutare eventuali ulteriori situazioni in cui ammettere la pronta disponibilità, in base alle proprie esigenze organizzative.
16. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui all’art. 103 (Fondo premialità e condizioni ….(condizioni di lavoro). 00.Xx ) .In base ai modelli organizzativi adottati dall’Azienda o Ente con riguardo alla razionalizzazione dell’orario di lavoro e dei servizi di pronta disponibilità che abbiano carattere di stabilità, si potrà destinare, in tutto o in parte i relativi risparmi alle finalità del fondo di cui all’art… (fasce) ovvero rideterminare l’importo dell’indennità di cui al comma 6 del presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 28 e l’art. 86, comma 1 del CCNL 21.5.2018articolo.
Appears in 1 contract
Servizio di pronta disponibilità. 1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3.
2. All’inizio di ogni anno le Aziende ed o Enti predispongono un piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla propria organizzazionedotazione organica, ai profili professionali necessari per l’erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stessostesso ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
3. Le Aziende ed o Enti definiscono le modalità di cui al comma 1 ed i piani per l’emergenza.
4. Sono Sulla base del piano di cui al comma 2, sono tenuti a svolgere il servizio di pronta disponibilità solo i dipendenti in servizio presso le unità operative di cui al piano del comma 2 con attività continua ed in numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali dell’unità operativa stessa, con le precisazioni di cui all’art. 26 comma 8 (Istituzione e graduazione degli incarichi di posizione) e all’art. 31 Comma 7 (Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi di funzione organizzativa e professionale)dell’unità.
5. Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della stessa unità operativa/servizio, tenendo comunque conto delle caratteristiche del servizio da erogare e del territorio di riferimento.
6. Il servizio di pronta disponibilità va limitato, di norma, ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale. Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta, su richiesta del lavoratore, lavoratore anche un’intera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. In caso di chiamata tali ore sono retribuite a titolo di chiamata, l’attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell’art. 31 (lavoro straordinario) ovvero in caso di adesione alla banca delle ore trova applicazione l’art. 48 (Banca 40 del CCNL integrativo del 20/9/2001(Banca delle ore).
7. La pronta disponibilità ha durata di norma di dodici ore; essa ore e dà diritto ad una indennità oraria di euro 1,80 lorde20,66 lorde per ogni dodici ore, eventualmente elevabile in sede di contrattazione integrativa.
8. Due turni di pronta disponibilità della durata di dodici ore ciascuno sono prevedibili solo nei giorni festivi.
9. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, i quali, comunque, non possono essere inferiori alle quattro ore, l’indennità è corrisposta proporzionalmente alla sua durata, maggiorata del 10%.
10. Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente sospensione delle undici ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo, deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo; nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite, in un’unica soluzione, fruite nei successivi tre sette giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo. Le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente comma sono definibili dalle Aziende ed o Enti.
11. 10.Non Di norma non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di sette sei turni di pronta disponibilità al mese.
12. 11.E’ Possono svolgere la pronta disponibilità i dipendenti addetti alle attività operatorie e nelle strutture di emergenza. Fermo restando quanto previsto dal precedente periodo è escluso dalla pronta disponibilità disponibilità:
a) Tutto il personale delle categorie A, B, C e D, profili del ruolo amministrativo;
b) il personale appartenente alle categorie A, C e D, profili del ruolo tecnico;
c) il personale appartenente alla categoria D con incarichi di funzione organizzativi e i profili della riabilitazione della medesima categoria.
13. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 12, a tutto il personale appartenente al ruolo tecnico e al personale del ruolo amministrativosanitario appartenente alla categoria D, livello economico Ds, è consentita la pronta disponibilità per eccezionali esigenze di funzionalità della struttura.
14. 00.Xx Le Aziende o Enti potranno valutare eventuali ulteriori situazioni in cui ammettere la pronta disponibilità, in base alle proprie esigenze organizzative.
15. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui all’art. 103 80 (Fondo premialità e condizioni di lavorolavoro e incarichi). 00.Xx In base ai modelli organizzativi adottati dall’Azienda o Ente con riguardo alla razionalizzazione dell’orario di lavoro e dei servizi di pronta disponibilità che abbiano carattere di stabilità, si potrà destinare, in tutto o in parte i relativi risparmi alle finalità del fondo di cui all’art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) ovvero rideterminare l’importo dell’indennità di cui al comma 7 del presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 28 e l’art. 86, comma 1 del CCNL 21.5.2018articolo.
Appears in 1 contract
Servizio di pronta disponibilità. 1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall’obbligo dall'obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura il presidio nel più breve tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale.
2. All’inizio L’Azienda è tenuta a definire all'inizio di ogni anno le Aziende ed Enti predispongono anno, sentiti i soggetti di cui all’art. 6, lett. b), secondo alinea, un piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla propria organizzazione, dotazione organica ed ai profili professionali necessari per l’erogazione delle prestazioni nei l'organizzazione dei servizi e presidi individuati dal piano stessodei presidi.
3. Le Aziende ed Enti definiscono le modalità di cui al comma 1 ed i piani per l’emergenza.
4. Sono tenuti a svolgere il al servizio di pronta disponibilità esclusivamente i dipendenti in servizio presso le unità operative con attività continua e, solo sulla base del piano di cui al piano del comma 2 ed in numero precedente il personale strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali dell’unità operativa stessa, con le precisazioni di cui all’art. 26 comma 8 (Istituzione e graduazione degli incarichi di posizione) e all’art. 31 Comma 7 (Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi di funzione organizzativa e professionale)personali.
54. Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della stessa unità operativa/servizio, tenendo comunque conto delle caratteristiche .
5. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del servizio da erogare e del territorio di riferimentodebito orario settimanale.
6. Il servizio di pronta disponibilità va limitatodi norma limitato ai periodi notturni e festivi, di norma, ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale. Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta, su richiesta del lavoratore, anche un’intera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. In caso di chiamata tali ore sono retribuite a titolo di straordinario ovvero in caso di adesione alla banca delle ore trova applicazione l’art. 48 (Banca delle ore).
7. La pronta disponibilità ha durata di norma di dodici ore; essa 12 ore e dà diritto ad una indennità oraria nella misura di euro 1,80 lorde, eventualmente elevabile in sede di contrattazione integrativaL. 50.000.= per ogni 12 ore a decorrere dall’1.7.2000.
87. Due turni di pronta disponibilità della durata di dodici ore ciascuno sono prevedibili solo nei giorni festiviper le giornate festive.
8. Qualora il turno sia eccezionalmente articolato in orari di minore durata, la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa.
9. Il personale in L'articolazione del turno di pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente sospensione delle undici ore non può avere comunque durata inferiore alle quattro ore.
10. In caso di riposo immediatamente successivo chiamata l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario e consecutivo, deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo; nel caso in cui, per ragioni eccezionali, norma liquidata.
11. Di regola non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite, in un’unica soluzione, nei successivi tre giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo. Le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente comma sono definibili dalle Aziende ed Enti. 10.Non potranno essere previsti previste per ciascun dipendente più di sette turni di pronta sei pronte disponibilità al mese.
12. 11.E’ escluso dalla È vietata la pronta disponibilità il personale alle seguenti figure professionali, eccetto coloro che svolgono la loro attività nei comparti operativi e nelle strutture di emergenza:
a) tutte le figure del ruolo amministrativo;
b) ruolo tecnico: ausiliario specializzato; operatore professionale (assistente sociale) e collaboratore professionale (assistente sociale);
c) ruolo sanitario: operatore professionale sanitario (capo sala); operatore professionale sanitario (fisioterapista); collaboratore professionale sanitario (fisioterapista).
13. 00.Xx compensi Alle seguenti figure professionali è consentita la pronta disponibilità per eccezionali esigenze di cui al presente articolo si provvede con le risorse funzionalità della struttura: - operatori tecnici; - operatori tecnici coordinatori.
14. Alle altre figure professionali è consentita la pronta disponibilità in relazione alle esigenze ordinarie di servizio ed alla connessa organizzazione del fondo di cui all’art. 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro). 00.Xx presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 28 e l’art. 86, comma 1 del CCNL 21.5.2018.
Appears in 1 contract
Servizio di pronta disponibilità. 1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3.
2. All’inizio di ogni anno le Aziende ed Enti predispongono un piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla propria organizzazione, ai profili professionali necessari per l’erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stesso.
3. Le Aziende ed Enti definiscono le modalità di cui al comma 1 ed i piani per l’emergenza.
4. Sono tenuti a svolgere il servizio di pronta disponibilità i dipendenti in servizio presso le unità operative di cui al piano del comma 2 ed in numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali dell’unità operativa stessa, con le precisazioni di cui all’art…. 26 comma 8 9 (Istituzione e graduazione degli incarichi di posizione) e all’art. 31 …. Comma 7 (Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi di funzione organizzativa e professionale).
5. Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della stessa unità operativa/servizio, tenendo comunque conto delle caratteristiche del servizio da erogare e del territorio di riferimento.
6. Il servizio di pronta disponibilità va limitato, di norma, ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale. Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta, su richiesta del lavoratore, anche un’intera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. In caso di chiamata chiamata, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, tali ore sono retribuite possono essere corrisposte a titolo di straordinario ovvero in caso di adesione alla banca delle ore trova applicazione l’art. 48 … (Banca delle ore).
7. La pronta disponibilità ha durata di norma di dodici ore; essa dà diritto ad una indennità oraria di euro 1,80 lorde, eventualmente elevabile in sede di contrattazione integrativa.
8. Due turni di pronta disponibilità della durata di dodici ore ciascuno sono prevedibili solo nei giorni festivi.
9. Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente sospensione delle undici ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo, deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo; nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite, in un’unica soluzione, nei successivi tre giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo. Le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente comma sono definibili dalle Aziende ed Enti. 10.Non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di sette dieci turni di pronta disponibilità al mese. 11.E’ escluso dalla pronta disponibilità il personale del ruolo amministrativo. 00.Xx compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui all’art. 103 …. (Fondo premialità e condizioni di lavorolavoro e incarichi). 00.Xx presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 28 e l’art. 86, comma 1 del CCNL 21.5.2018.
Appears in 1 contract
Servizio di pronta disponibilità. 1. L’art. 48 (Servizio di pronta disponibilità) del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto Sanità sottoscritto in data 8 agosto 2000, è sostituito dal seguente:
1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con le modalità stabilite ai sensi del dal comma 3.
2. All’inizio L’Azienda è tenuta a definire all’inizio di ogni anno le Aziende ed Enti predispongono un piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla propria organizzazione, dotazione organica ed ai profili professionali necessari per l’erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stessostesso ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
3. Le Aziende ed Enti definiscono le modalità di cui al comma 1 ed i piani per l’emergenzadi emergenza sono definiti mediante procedure di concertazione fra Azienda e XX.XX. firmatarie del contratto.
4. Sono Sulla base del piano di cui al comma 2, sono tenuti a svolgere il al servizio di pronta disponibilità esclusivamente i dipendenti in servizio presso le unità operative di cui al piano del comma 2 con attività continua sulle 24 ore ed in numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali dell’unità operativa stessa, con le precisazioni di cui all’art. 26 comma 8 (Istituzione e graduazione degli incarichi di posizione) e all’art. 31 Comma 7 (Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi di funzione organizzativa e professionale)dell’unità.
5. Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della stessa unità operativa/servizio, tenendo comunque conto delle caratteristiche del servizio da erogare e del territorio di riferimento.
6. Il servizio di pronta disponibilità va limitato, di norma, ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale. Nel caso in cui esso cada la pronta disponibilità (turno di 12 ore) venga prestata in giorno festivo spettao di riposo per il personale turnista, su richiesta del lavoratore, anche un’intera giornata di spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. In caso di chiamata tali ore sono retribuite a titolo di straordinario ovvero in caso di adesione alla banca delle ore trova applicazione l’art. 48 (Banca delle ore).
7. La Il servizio di pronta disponibilità va di norma limitato ai turni notturni e ai giorni festivi ed ha durata di norma 12 ore. Qualora debbano essere prestati due turni di dodici pronta disponibilità successivi, di cui uno inferiore a 12 ore; essa dà diritto ad , al fine di garantire l’intervento di emergenza nell’orario delle 24 ore non coperto dal servizio attivo, per il periodo eccedente il turno di 12 ore viene corrisposta al dipendente un’indennità proporzionata alla durata maggiorata del 10%. Qualora debba essere prestato un solo turno di pronta disponibilità per garantire l’intervento di emergenza nell’orario non coperto dal servizio attivo e il turno abbia una indennità oraria durata inferiore a 12 ore e pari o superiore alla durata minima consentita di euro 1,80 lordequattro ore, eventualmente elevabile in sede al dipendente viene corrisposta l’indennità proporzionata alla durata maggiorata del 20%. Non sono previsti turni di contrattazione integrativapronta disponibilità per l’espletamento della normale attività di servizio.
8. Eventuali servizi di pronta disponibilità non rientranti nelle caratteristiche di cui al comma 7 possono essere attivati in via sperimentale previo accordo decentrato tra le OOSS firmatarie del presente contratto. L’accordo decentrato potrà prevedere forme di trattamento economico incentivante che comunque non potrà essere a carico del fondo accessorio.
9. Due turni di pronta disponibilità della durata di dodici 12 ore ciascuno sono prevedibili di norma solo nei giorni festiviper le giornate festive.
910. Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente sospensione delle undici ore In caso di riposo immediatamente successivo e consecutivo, deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo; nel caso in cui, per ragioni eccezionali, chiamata l’attività prestata viene computata come lavoro straordinario.
11. Di regola non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite, in un’unica soluzione, nei successivi tre giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo. Le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente comma sono definibili dalle Aziende ed Enti. 10.Non potranno essere previsti previste per ciascun dipendente più di sette turni di pronta sei pronte disponibilità al mese. 11.E’ escluso dalla Il superamento di tale limite deve avere carattere di transitorietà e straordinarietà. Qualora, per eccezionali esigenze di servizio, debba essere superato il limite di 10 pronte disponibilità mensili va acquisito il preventivo assenso del dipendente.
12. Possono svolgere la pronta disponibilità solo i dipendenti addetti alle attività operatorie e nelle strutture di emergenza. E’ pertanto escluso:
a) tutto il personale delle categorie A, B, C e D, profili del ruolo amministrativo;
b) il personale appartenente alle categorie A, C e D, profili del ruolo tecnico;
c) per il ruolo sanitario, il personale appartenente ai profili della riabilitazione e il personale con funzioni di coordinamento della categoria D e livello economico Ds.
13. Ai seguenti profili professionali è consentita, previa concertazione con le OOSS firmatarie del presente contratto, la pronta disponibilità per straordinarie esigenze di funzionalità della struttura:
a) personale del ruolo amministrativotecnico appartenente alla categoria B di entrambe le posizioni economiche B e Bs;
b) restante personale del ruolo sanitario appartenente alle categorie C, D e livello economico Ds.
14. 00.Xx L’Azienda potrà valutare con le procedure concertative di cui all’art. 7, comma 2, lett. B), del CCPL 1998/2001, come sostituito dall’art. 5 del presente accordo, eventuali ulteriori situazioni in cui ammettere la pronta disponibilità, in base alle proprie esigenze organizzative.
15. La misura dell’indennità di pronta disponibilità e delle maggiorazioni spettanti in caso di superamento dei limiti di cui al comma 11 è definita all’art. 75 del presente accordo.
16. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo “Fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di cui all’art. 103 particolari condizioni di disagio, pericolo o danno” (Fondo premialità e condizioni di lavoro)accessorio) costituito ai sensi dell’art. 00.Xx presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 28 e l’art. 8692, comma 1 1, del CCNL 21.5.2018C.C.P.L. 1998-2001 di data 8 agosto 2000.”
Appears in 1 contract