Sicurezza dei lavoratori. Il personale operante presso le farmacie convenzionate – in ragione del costante e diuturno rapporto con l’utenza e in funzione del ruolo professionale e sociale di pubblico servizio svolto a tutela della salute del cittadino – necessita di idonee misure di sicurezza e prevenzione dall’esposizione al contagio da COVID-19. E’ indispensabile attivare le adeguate misure di salvaguardia e sicurezza a garanzia della salute del personale operante presso le farmacie convenzionate, in coerenza con quanto previsto nel rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità n. 2/2020 in tema di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nel contesto sanitario e socio-sanitario: “I DPI devono essere considerati come una misura efficace per la protezione dell’operatore sanitario solo se inseriti all’interno di un più ampio insieme di interventi che comprenda controlli amministrativi e procedurali, ambientali, organizzativi e tecnici nel contesto assistenziale sanitario”. Il “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020” sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali, così come integrato con il Protocollo condiviso del 24 aprile 2020, determina al suo interno gli adempimenti da osservare per la prosecuzione delle attività lavorative nelle aziende, finalizzati alla salvaguardia primaria della difesa dal contagio dei lavoratori e della collettività. Il quadro normativo vigente e, in particolare, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati per fronteggiare il contesto emergenziale in atto, prevedono disposizioni inerenti la prosecuzione delle attività su tutto il territorio nazionale, indicando le misure di sicurezza da intraprendere per garantire i necessari parametri di salvaguardia della salute. Le associazioni sindacali di categoria delle farmacie convenzionate, sulla base del vigente quadro normativo e dei citati protocolli, hanno fornito indicazioni operative in materia di Adozione di misure igienico-sanitarie, adozione di misure a tutela degli utenti, utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte degli operatori sanitari e, più in generale, di operatività del servizio farmaceutico, in modo da garantire la sicurezza degli addetti alle farmacie e dell’utenza dai pericoli connessi al contagio da COVID-19. Ai fini dell’esecuzione del Tampone antigenico rapido nei confronti dei cittadini sotto l’egida delle farmacie convenzionate, in attuazione e integrazione di quanto stabilito nel protocollo Governo- Parti sociali del 24 Aprile 2020 e nei citati DPCM, nonché fatte salve le eventuali ulteriori misure che potranno derivare dai futuri accordi di settore che si intendono sin d’ora recepite, si concorda che: 1) Per l’esecuzione dei test oggetto del presente Accordo, in aggiunta all’applicazione delle ordinarie misure di prevenzione igienico-sanitarie stabilite dalla normativa di settore, si raccomanda che il farmacista/l’operatore sanitario individuato dalla farmacia: a) svolga il test su appuntamento, previo avviso al cittadino di annullare l’appuntamento e restare al proprio domicilio in caso di comparsa di sintomatologia respiratoria (o assimilabile: vedi anosmia) o di febbre superiore a 37,5°C; b) in preparazione del test indossi la mascherina, preferibilmente FFP2, i guanti monouso, un camice chiuso o camice usa e getta, una protezione per gli occhi; c) si assicuri che il cittadino che acconsente alla partecipazione allo screening rispetti le misure di prevenzione vigenti e quindi indossi correttamente la mascherina, si igienizzi le mani e si sottoponga al controllo della temperatura corporea subito prima dell’esecuzione del test (in caso di temperatura superiore a 37,5°C non sarà possibile eseguire il test); d) si assicuri che per locali fino a quaranta metri quadrati abbia accesso una persona alla volta, oltre ad un massimo di due operatori; per locali di dimensioni superiori a quaranta metri quadrati l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita; e) consenta la presenza di un accompagnatore/care giver solo nel caso di cittadino che necessita di assistenza o di minore; f) faccia eseguire il test in ambiente dedicato o separato dal locale di esecuzione delle ordinarie attività o, in alternativa, a Farmacia chiusa, oppure all’aperto in area limitrofa alla farmacia, anche su suolo pubblico in apposita struttura mobile o amovibile e comunque con modalità di esecuzione che garantiscano la riservatezza necessaria; g) si accerti che l’esecuzione del tampone antigenico rapido sia effettuata dal farmacista o dall’operatore sanitario individuato dalla farmacia, in ottemperanza a quanto indicato nella scheda tecnica del prodotto; h) gestisca correttamente i rifiuti derivanti dall’esecuzione del test con le stesse modalità previste dalla normativa in vigore per i rifiuti a rischio infettivo, inserendoli negli appositi contenitori; i) assicuri la pulizia e la disinfezione dell’area utilizzata con disinfettanti a base di alcoli o di ipoclorito di sodio; j) fornisca il ricambio dell’aria negli ambienti interni della farmacia. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di area esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore di aria. 2) Il Decreto Legge17 marzo 2020 n. 18 coordinato con la Legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. decreto Cura Italia) all’art. 14 stabilisce che la misura di cui all’art. 1, comma 2, lett. d), del DL 25 marzo 2020 n. 19, vale a dire la quarantena precauzionale per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19, non si applica: a) agli operatori sanitari; b) agli operatori dei servizi pubblici essenziali; c) ai dipendenti delle imprese che operano nell’ambito della produzione e dispensazione dei farmaci, dei dispositivi medici e diagnostici, nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori; I lavoratori e gli operai di cui sopra, sottoposti a sorveglianza, sospendono l’attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.
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Samples: Accordo Regionale Per l'Esecuzione Dei Test Rapidi Antigenici, Accordo Regionale Per l'Esecuzione Dei Test Rapidi Antigenici
Sicurezza dei lavoratori. Il personale operante presso le farmacie convenzionate – - in ragione del costante e diuturno rapporto con l’utenza l'utenza e in funzione del ruolo professionale e sociale di pubblico servizio svolto a tutela della salute del cittadino – necessita di idonee misure di sicurezza e prevenzione dall’esposizione dall'esposizione al contagio da COVID-19. E’ ' indispensabile attivare le adeguate misure di salvaguardia e sicurezza a garanzia della salute del personale operante presso le farmacie convenzionate, in coerenza con quanto previsto nel rapporto dell’Istituto dell'Istituto Superiore di Sanità n. 2/2020 in tema di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nel contesto sanitario e socio-sanitariosociosanitario: “I DPI devono essere considerati come una misura efficace per la protezione dell’operatore sanitario solo se inseriti all’interno di un più ampio insieme di interventi che comprenda controlli amministrativi e procedurali, ambientali, organizzativi e tecnici nel contesto assistenziale sanitario”. Il “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020” sottoscritto dal Governo e dalle parti socialiParti Sociali, così come integrato con il Protocollo condiviso del 24 aprile 2020, determina al suo interno gli adempimenti da osservare per la prosecuzione delle attività lavorative nelle aziende, finalizzati alla salvaguardia primaria della difesa dal contagio dei lavoratori e della collettività. Il quadro normativo vigente e, in particolare, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati per fronteggiare il contesto emergenziale in atto, prevedono disposizioni inerenti la prosecuzione delle attività su tutto il territorio nazionale, indicando le misure di sicurezza da intraprendere per garantire i necessari parametri di salvaguardia della salute. Le associazioni sindacali di categoria delle farmacie convenzionate, sulla base del vigente quadro normativo e dei citati protocolliProtocolli, hanno fornito indicazioni operative in materia di Adozione di: adozione di misure igienico-sanitarie, adozione di misure a tutela degli utenti, utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte degli operatori sanitari e, più in generale, di operatività del servizio farmaceutico, in modo da garantire la sicurezza degli addetti alle delle farmacie e dell’utenza dell'utenza dai pericoli connessi al contagio da COVID-19Covid-19. Ai fini dell’esecuzione dell'esecuzione del Tampone antigenico test diagnostico rapido nei confronti da parte dei cittadini sotto l’egida l'egida delle farmacie convenzionateconvenzionate per la ricerca degli anticorpi anti SARS-CoV-2, in attuazione e integrazione di quanto stabilito nel protocollo Governo- Protocollo Governo-Parti sociali Sociali del 24 Aprile aprile 2020 e nei citati DPCM, nonché fatte salve le eventuali ulteriori misure che potranno derivare dai da futuri accordi di settore che si intendono sin d’ora d'ora recepite, si concorda che:
1) Per l’esecuzione dei test oggetto del presente Accordo, in aggiunta all’applicazione delle ordinarie misure di prevenzione igienico-sanitarie stabilite dalla normativa di settore, si raccomanda che il farmacista/l’operatore sanitario individuato dalla farmacia:
a) svolga il test su appuntamento, previo avviso al cittadino di annullare l’appuntamento e restare al proprio domicilio in caso di comparsa di sintomatologia respiratoria (o assimilabile: vedi anosmia) o di febbre superiore a 37,5°C;
b) in preparazione del test indossi la mascherina, preferibilmente FFP2, i guanti monouso, un camice chiuso o camice usa e getta, una protezione per gli occhi;
c) si assicuri che il cittadino che acconsente alla partecipazione allo screening rispetti le misure di prevenzione vigenti e quindi indossi correttamente la mascherina, si igienizzi le mani e si sottoponga al controllo della temperatura corporea subito prima dell’esecuzione del test (in caso di temperatura superiore a 37,5°C non sarà possibile eseguire il test);
d) si assicuri che per locali fino a quaranta metri quadrati abbia accesso una persona alla volta, oltre ad un massimo di due operatori; per locali di dimensioni superiori a quaranta metri quadrati l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
e) consenta la presenza di un accompagnatore/care giver solo nel caso di cittadino che necessita di assistenza o di minore;
f) faccia eseguire il test in ambiente dedicato o separato dal locale di esecuzione delle ordinarie attività o, in alternativa, a Farmacia chiusa, oppure all’aperto in area limitrofa alla farmacia, anche su suolo pubblico in apposita struttura mobile o amovibile e comunque con modalità di esecuzione che garantiscano la riservatezza necessaria;
g) si accerti che l’esecuzione del tampone antigenico rapido sia effettuata dal farmacista o dall’operatore sanitario individuato dalla farmacia, in ottemperanza a quanto indicato nella scheda tecnica del prodotto;
h) gestisca correttamente i rifiuti derivanti dall’esecuzione del test con le stesse modalità previste dalla normativa in vigore per i rifiuti a rischio infettivo, inserendoli negli appositi contenitori;
i) assicuri la pulizia e la disinfezione dell’area utilizzata con disinfettanti a base di alcoli o di ipoclorito di sodio;
j) fornisca il ricambio dell’aria negli ambienti interni della farmacia. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di area esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore di ariasegue.
2) Il Decreto Legge17 marzo 2020 n. 18 coordinato con la Legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. decreto Cura Italia) all’art. 14 stabilisce che la misura di cui all’art. 1, comma 2, lett. d), del DL 25 marzo 2020 n. 19, vale a dire la quarantena precauzionale per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19, non si applica:
a) agli operatori sanitari;
b) agli operatori dei servizi pubblici essenziali;
c) ai dipendenti delle imprese che operano nell’ambito della produzione e dispensazione dei farmaci, dei dispositivi medici e diagnostici, nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori; I lavoratori e gli operai di cui sopra, sottoposti a sorveglianza, sospendono l’attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.
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Sicurezza dei lavoratori. Il personale operante presso le farmacie convenzionate – - in ragione del costante e diuturno rapporto con l’utenza l'utenza e in funzione del ruolo professionale e sociale di pubblico servizio svolto a tutela della salute del cittadino – necessita di idonee misure di sicurezza e prevenzione dall’esposizione dall'esposizione al contagio da COVID-19. E’ ' indispensabile attivare le adeguate misure di salvaguardia e sicurezza a garanzia della salute del personale operante presso le farmacie convenzionate, in coerenza con quanto previsto nel rapporto dell’Istituto dell'Istituto Superiore di Sanità n. 2/2020 in tema di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nel contesto sanitario e socio-sanitariosociosanitario: “I DPI devono essere considerati come una misura efficace per la protezione dell’operatore dell'operatore sanitario solo se inseriti all’interno all'interno di un più ampio insieme di interventi che comprenda controlli amministrativi e procedurali, ambientali, organizzativi e tecnici nel contesto assistenziale sanitario”. Il “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020” sottoscritto dal Governo e dalle parti socialiParti Sociali, così come integrato con il Protocollo condiviso del 24 aprile 2020, determina al suo interno gli adempimenti da osservare per la prosecuzione delle attività lavorative nelle aziende, finalizzati alla salvaguardia primaria della difesa dal contagio dei lavoratori e della collettività. Il quadro normativo vigente e, in particolare, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati per fronteggiare il contesto emergenziale in atto, prevedono disposizioni inerenti la prosecuzione delle attività su tutto il territorio nazionale, indicando le misure di sicurezza da intraprendere per garantire i necessari parametri di salvaguardia della salute. Le associazioni sindacali di categoria delle farmacie convenzionate, sulla base del vigente quadro normativo e dei citati protocolliProtocolli, hanno fornito indicazioni operative in materia di Adozione di: adozione di misure igienico-sanitarie, adozione di misure a tutela degli utenti, utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte degli operatori sanitari e, più in generale, di operatività del servizio farmaceutico, in modo da garantire la sicurezza degli addetti alle delle farmacie e dell’utenza dell'utenza dai pericoli connessi al contagio da COVID-19Covid-19. Ai fini dell’esecuzione dell'esecuzione del Tampone antigenico test diagnostico rapido nei confronti da parte dei cittadini sotto l’egida l'egida delle farmacie convenzionateconvenzionate per la ricerca degli anticorpi anti SARS-CoV-2, in attuazione e integrazione di quanto stabilito nel protocollo Governo- Protocollo Governo-Parti sociali Sociali del 24 Aprile aprile 2020 e nei citati DPCM, nonché fatte salve le eventuali ulteriori misure che potranno derivare dai da futuri accordi di settore che si intendono sin d’ora d'ora recepite, si concorda che:
1) Per l’esecuzione dei test oggetto del presente Accordo, in aggiunta all’applicazione delle ordinarie misure di prevenzione igienico-sanitarie stabilite dalla normativa di settore, si raccomanda che il farmacista/l’operatore sanitario individuato dalla farmacia:
a) svolga il test su appuntamento, previo avviso al cittadino di annullare l’appuntamento e restare al proprio domicilio in caso di comparsa di sintomatologia respiratoria (o assimilabile: vedi anosmia) o di febbre superiore a 37,5°C;
b) in preparazione del test indossi la mascherina, preferibilmente FFP2, i guanti monouso, un camice chiuso o camice usa e getta, una protezione per gli occhi;
c) si assicuri che il cittadino che acconsente alla partecipazione allo screening rispetti le misure di prevenzione vigenti e quindi indossi correttamente la mascherina, si igienizzi le mani e si sottoponga al controllo della temperatura corporea subito prima dell’esecuzione del test (in caso di temperatura superiore a 37,5°C non sarà possibile eseguire il test);
d) si assicuri che per locali fino a quaranta metri quadrati abbia accesso una persona alla volta, oltre ad un massimo di due operatori; per locali di dimensioni superiori a quaranta metri quadrati l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
e) consenta la presenza di un accompagnatore/care giver solo nel caso di cittadino che necessita di assistenza o di minore;
f) faccia eseguire il test in ambiente dedicato o separato dal locale di esecuzione delle ordinarie attività o, in alternativa, a Farmacia chiusa, oppure all’aperto in area limitrofa alla farmacia, anche su suolo pubblico in apposita struttura mobile o amovibile e comunque con modalità di esecuzione che garantiscano la riservatezza necessaria;
g) si accerti che l’esecuzione del tampone antigenico rapido sia effettuata dal farmacista o dall’operatore sanitario individuato dalla farmacia, in ottemperanza a quanto indicato nella scheda tecnica del prodotto;
h) gestisca correttamente i rifiuti derivanti dall’esecuzione del test con le stesse modalità previste dalla normativa in vigore per i rifiuti a rischio infettivo, inserendoli negli appositi contenitori;
i) assicuri la pulizia e la disinfezione dell’area utilizzata con disinfettanti a base di alcoli o di ipoclorito di sodio;
j) fornisca il ricambio dell’aria negli ambienti interni della farmacia. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di area esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore di ariasegue.
2) Il Decreto Legge17 marzo 2020 n. 18 coordinato con la Legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. decreto Cura Italia) all’art. 14 stabilisce che la misura di cui all’art. 1, comma 2, lett. d), del DL 25 marzo 2020 n. 19, vale a dire la quarantena precauzionale per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19, non si applica:
a) agli operatori sanitari;
b) agli operatori dei servizi pubblici essenziali;
c) ai dipendenti delle imprese che operano nell’ambito della produzione e dispensazione dei farmaci, dei dispositivi medici e diagnostici, nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori; I lavoratori e gli operai di cui sopra, sottoposti a sorveglianza, sospendono l’attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.
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