Cessione crediti Clausole campione

Cessione crediti. Previa espressa accettazione di Anas, sulla base di quanto previsto dal presente arti- colo, è ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell’art. 106, co. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in applicazione di quanto disposto dalla L. n. 52/1991. Ai fini dell’opponibilità ad Anas della cessione dei crediti, l’atto di cessione dovrà essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante, mediante PEC o Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso la Dire- zione Generale ANAS S.p.A. – DAA (Direzione Appalti e Acquisti) e Direzione CFO (Chief Financial Officier) / Amministrazione, via Monzambano n.° 10 – 00000 Xxxx, indi- cando espressamente il codice IBAN completo di numero di conto corrente (banca- rio/postale) sul quale deve essere effettuato il pagamento. Al suddetto conto corrente si applicano le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’atto di cessione dovrà contenere l’indicazione del cedente, del cessionario, dell’im- porto e della natura del debito ceduto. Il mancato rispetto di ciascuna delle anzidette prescrizioni determina l’inefficacia e l’inopponibilità della cessione nei confronti di ANAS S.p.A.. Resta inteso che l’efficacia dell’atto di cessione è subordinata all’approvazione espressa – da rendersi entro il termine di 45 giorni dalla notifica della cessione – di Anas S.p.A., che si riserva di verificare, di volta in volta, la sussistenza dei presupposti giuridici e contabili per l’opponibilità della cessione medesima nonché l’effettivo paga- mento, da parte del cedente, nei confronti dei subappaltatori e/o subcontraenti. Resta inteso che, anche in caso di accettazione espressa della cessione, ANAS S.p.A. potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente e derivanti dall’ap- plicazione del presente Contratto.
Cessione crediti. 1. La cessione dei crediti vantati nei confronti del Committente a titolo di corrispettivo per il presente appalto, può essere effettuata dall’Appaltatore a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. 2. La cessione, fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, deve essere stipulata, ai sensi dell’art. 106, comma 13 del Codice, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere comunicata al Committente mediante raccomandata a.r. o PEC o equipollente. 3. La cessione dei crediti è efficace e opponibile al Committente qualora questo non la rifiuti con comunicazione da notificarsi con identiche modalità al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla comunicazione della cessione stessa. 4. Il Concessionario cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto di appalto.
Cessione crediti. È consentita esclusivamente la cessione totale del credito. La cessione del credito deve essere conforme alle condizioni contrattuali contenute nel presente Capitolato. Non sono cedibili le fatture oggetto di contestazione. La cessione del credito non è efficace senza espressa autorizzazione dell’ Azienda Ospedaliera. In caso di cessione dei crediti, il creditore deve notificare all’Azienda Ospedaliera copia legale degli atti di cessione. L’ Azienda Ospedaliera non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta. Nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. si precisa che i cessionari di crediti sono tenuti ad indicare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e ad anticipare i pagamenti dell’appaltatore mediante bonifico bancario o postale su conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi ai movimenti tra Amministrazione aggiudicatrice e Cessionario, il quale deve conseguentemente segnalare alla stazione appaltante il conto corrente dedicato.
Cessione crediti. La cessione di crediti e procure non potranno essere fatte dalla ditta aggiudicataria senza l’accettazione dell’Amministrazione aggiudicatrice in base alla formale notifica dei relativi atti, pe- na l’immediata risoluzione del contratto e conseguente rivalsa degli eventuali danni subiti. E’ altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione del contratto, senza l’espressa autorizzazione del Comune di Cinisello Balsamo. E’ comunque fatta salva la responsabilità dell’aggiudicatario e del nuovo titolare per le obbligazioni anteriori al trasferimento. In caso di fallimento dell’aggiudicatario sarà facoltà dell’Ente di ritenere risolto il contratto salvi gli effetti di cui all’art. 72, comma 4, del X.X. 000/0000.
Cessione crediti. Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto si fa riferimento a quanto previsto dall'art.106 comma 13 del D. Lgs. n.50/2016, l'eventuale cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Cessione crediti. La cessione dei crediti dovrà essere espressamente accettata dal Committente, previa formale notifica dei relativi atti. Resta inteso che potrà essere opposta al cessionario ogni eccezione opponibile all'impresa aggiudicataria, ivi compresa la compensazione per l'applicazione delle penali.
Cessione crediti. Per la cessione dei crediti si rimanda a quanto previsto dall’art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e s.i.m.
Cessione crediti. 1. Per la cessione crediti si deve fare riferimento alle normative in vigore. In caso di raggruppamenti di imprese e costituzione di Società consortile tra le stesse, la cessione potrà essere effettuata solo da parte dei componenti del raggruppamento non determinandosi alcuna modificazione nella titolarità dei rapporti con il committente.
Cessione crediti. Per quanto concerne l’istituto della Cessione del credito, si applicano le disposizioni di cui all’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n.50/2016.
Cessione crediti. Cedere e permutare crediti della Società, firmando ogni documento necessario per perfezionare la cessione degli stessi, per un valore per singola operazione non eccedente Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), ovvero a firma congiunta con altro Amministratore Delegato o Procuratore per importi superiori. Sottoscrivere contratti di finanziamento, fruttiferi o non, con società controllate o collegate.