Sindacato di Blocco. 11.1 I Contraenti si impegnano ed obbligano per tutta la durata del Contratto - al fine di mantenere la prevalenza del capitale pubblico ai sensi dell’articolo 7 dello Statuto - a non Trasferire le Azioni Bloccate, salvo quanto previsto ai seguenti Paragrafi 11.4 e 12.1. 11.2 I Contraenti si impegnano a mantenere iscritte nell’Elenco Speciale le Azioni Bloccate nel numero di volta in volta da individuarsi nell’Allegato 3.3. I Contraenti potranno iscrivere nell’Elenco Speciale anche un numero di Azioni maggiore a quello delle Azioni Bloccate. Nell’Allegato 3.3 è individuato rispetto a ciascun Contraente il numero di Azioni Bloccate per tutta la durata del Contratto, fermo restando quanto previsto al Paragrafo 3.4. 11.3 L’Allegato 3.3 è stato predisposto sulla base dell’attuale capitale sociale di HERA ed assumendo che tutti i soggetti ivi indicati sottoscrivano il Contratto entro la data di efficacia iniziale dello stesso. Pertanto, è convenuto tra le Parti che, in ogni caso, il numero complessivo delle Azioni Bloccate non potrà essere inferiore al 38% del capitale sociale di HERA sino alla scadenza del Patto. Ove il numero complessivo delle Azioni Bloccate indicato nell’Allegato 3.3 non rispettasse la predetta indefettibile condizione, le Parti a tal fine danno mandato al Presidente del Comitato di adeguare, senza indugio e sulla base di un principio di proporzionalità, il numero di Azioni Bloccate. Resta inteso che ove la predetta condizione non fosse stata soddisfatta per l’inadempimento di un Contraente troveranno comunque applicazione anche i successivi Articoli 14 e 15. 11.4 In parziale deroga a quanto previsto nel precedente Paragrafo 11.1, i Contraenti saranno liberi di Trasferire le Azioni Bloccate a Soci Pubblici, inclusi gli altri Contraenti, o a consorzi costituiti tra enti pubblici ovvero alle società di cui al successivo Paragrafo 12.1. E’ inteso che i Contraenti saranno liberi di Trasferire, anche a terzi, i diritti di opzione spettanti alle Azioni Bloccate. 11.5 I Trasferimenti di Azioni Bloccate di cui al precedente Paragrafo 11.4 saranno consentiti solo a condizione che l’ente cessionario, entro la data del Trasferimento effettuato in suo favore, abbia aderito al presente Xxxxxxxxx accettandolo in forma scritta e assoggettato a Sindacato di Blocco le Azioni Trasferite. 11.6 Ciascun Contraente si impegna a comunicare per iscritto al Presidente del Comitato, tempestivamente e in ogni caso non oltre il quinto giorno successivo al Trasferimento, ogni variazione delle Azioni Bloccate dallo stesso detenute e, a sua volta, il Presidente del Comitato provvederà ad apportare le conseguenti modifiche all’Allegato 3.3. I Contraenti autorizzano sin d’ora il Presidente del Comitato di Sindacato ad apportare all’Allegato 3.3 tutte le modifiche che si dovessero rendere necessarie in ragione di quanto previsto dal presente Paragrafo e di tali modifiche il Presidente del Comitato di Sindacato dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto ai Contraenti.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Di Sindacato E Di Disciplina Dei Trasferimenti Azionari, Contratto Di Sindacato Di Voto E Di Disciplina Dei Trasferimenti Azionari
Sindacato di Blocco. 11.1 I Contraenti si impegnano ed obbligano per tutta la durata del Contratto - al fine di mantenere la prevalenza del capitale pubblico ai sensi dell’articolo 7 dello Statuto - a non Trasferire le Azioni Bloccate, salvo quanto previsto ai seguenti Paragrafi 11.4 e 12.1.
11.2 I Contraenti si impegnano a mantenere iscritte nell’Elenco Speciale le Azioni Bloccate nel numero di volta in volta da individuarsi nell’Allegato 3.3. I Contraenti potranno iscrivere nell’Elenco Speciale anche un numero di Azioni maggiore a quello delle Azioni Bloccate. .
11.3 Nell’Allegato 3.3 è individuato rispetto a ciascun Contraente il numero numero, di volta in volta, di Azioni Bloccate per tutta la durata rispetto a tre periodi temporali di riferimento ovvero (a) dal 1° luglio 2015 al 31 dicembre 2015; (b) dal 1° gennaio 2016 al giorno in cui sia stato attribuito il Voto Maggiorato ad Azioni Bloccate che rappresentino non meno del Contratto, fermo restando quanto previsto al Paragrafo 3.4.
11.3 45,1% del capitale sociale di HERA; e (c) dal giorno successivo a quello in cui sia stato attribuito il Voto Maggiorato alle predette Azioni Bloccate sino alla scadenza del Patto. L’Allegato 3.3 è stato predisposto sulla base dell’attuale capitale sociale di HERA ed assumendo che tutti i soggetti ivi indicati sottoscrivano il Contratto entro la data di efficacia iniziale dello stesso. Pertanto, è convenuto tra le Parti che, in ogni caso, il numero complessivo delle Azioni Bloccate non potrà essere inferiore (i) al 3845,1% del capitale sociale di HERA, dalla data di efficacia del Patto e sino al giorno in cui sia stato attribuito il Voto Maggiorato a Azioni Bloccate che rappresentino non meno di tale percentuale del capitale sociale; e (ii) al 35% del capitale sociale di HERA dal giorno successivo a quello in cui sia stato attribuito il Voto Maggiorato alle predette Azioni Bloccate e sino alla scadenza del Patto. Ove il numero complessivo delle Azioni Bloccate indicato nell’Allegato 3.3 non rispettasse la predetta indefettibile condizionele predette indefettibili condizioni sub (i) e (ii), le Parti a tal fine danno mandato al Presidente del Comitato di adeguare, senza indugio e sulla base di un principio di proporzionalità, il numero di Azioni Bloccate. Resta inteso che ove la predetta condizione le predette condizioni sub (i) e (ii) non fosse stata soddisfatta fossero state soddisfatte per l’inadempimento di un Contraente troveranno comunque applicazione anche i successivi Articoli 14 e 15.
11.4 In parziale deroga a quanto previsto nel precedente Paragrafo 11.1, i Contraenti saranno liberi di Trasferire le Azioni Bloccate a Soci Pubblici, inclusi gli altri Contraenti, o a consorzi costituiti tra enti pubblici ovvero alle società di cui al successivo Paragrafo 12.1. E’ inteso che i Contraenti saranno liberi di Trasferire, anche a terzi, i diritti di opzione spettanti alle Azioni Bloccate.
11.5 I Trasferimenti di Azioni Bloccate di cui al precedente Paragrafo 11.4 saranno consentiti solo a condizione che l’ente cessionario, entro la data del Trasferimento effettuato in suo favore, abbia aderito al presente Xxxxxxxxx accettandolo in forma scritta e assoggettato a Sindacato di Blocco le Azioni Trasferite.
11.6 Ciascun Contraente si impegna a comunicare per iscritto al Presidente del Comitato, tempestivamente e in ogni caso non oltre il quinto giorno successivo al Trasferimento, ogni variazione delle Azioni Bloccate dallo stesso detenute e, a sua volta, il Presidente del Comitato provvederà ad apportare le conseguenti modifiche all’Allegato 3.3. I Contraenti autorizzano sin d’ora il Presidente del Comitato di Sindacato ad apportare all’Allegato 3.3 tutte le modifiche che si dovessero rendere necessarie in ragione di quanto previsto dal presente Paragrafo e di tali modifiche il Presidente del Comitato di Sindacato dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto ai Contraenti.
Appears in 1 contract
Samples: Voting Syndicate and Share Transfer Regulation Agreement
Sindacato di Blocco. 11.1 I Contraenti si impegnano ed obbligano per tutta la durata del Contratto - al fine di mantenere la prevalenza del capitale pubblico ai sensi dell’articolo 7 dello Statuto - a non Trasferire le Azioni Bloccate, salvo quanto previsto ai seguenti Paragrafi 11.4 e 12.1.
11.2 I Contraenti si impegnano a mantenere iscritte nell’Elenco Speciale le Azioni Bloccate nel numero di volta in volta da individuarsi nell’Allegato 3.3. I Contraenti potranno iscrivere nell’Elenco Speciale anche un numero di Azioni maggiore a quello delle Azioni Bloccate. Nell’Allegato 3.3 è individuato rispetto a ciascun Contraente il numero di Azioni Bloccate per tutta la durata del Contratto, fermo restando quanto previsto al Paragrafo 3.4.
11.3 L’Allegato 3.3 è stato predisposto sulla base dell’attuale capitale sociale di HERA XXXX ed assumendo che tutti i soggetti ivi indicati sottoscrivano il Contratto entro la data di efficacia iniziale dello stesso. Pertanto, è convenuto tra le Parti che, in ogni caso, il numero complessivo delle Azioni Bloccate non potrà essere inferiore al 38% del capitale sociale di HERA sino alla scadenza del Patto. Ove il numero complessivo delle Azioni Bloccate indicato nell’Allegato 3.3 non rispettasse la predetta indefettibile condizione, le Parti a tal fine danno mandato al Presidente del Comitato di adeguare, senza indugio e sulla base di un principio di proporzionalità, il numero di Azioni Bloccate. Resta inteso che ove la predetta condizione non fosse stata soddisfatta per l’inadempimento di un Contraente troveranno comunque applicazione anche i successivi Articoli 14 e 15.
11.4 In parziale deroga a quanto previsto nel precedente Paragrafo 11.1, i Contraenti saranno liberi di Trasferire le Azioni Bloccate a Soci Pubblici, inclusi gli altri Contraenti, o a consorzi costituiti tra enti pubblici ovvero alle società di cui al successivo Paragrafo 12.1. E’ inteso che i Contraenti saranno liberi di Trasferire, anche a terzi, i diritti di opzione spettanti alle Azioni Bloccate.
11.5 I Trasferimenti di Azioni Bloccate di cui al precedente Paragrafo 11.4 saranno consentiti solo a condizione che l’ente cessionario, entro la data del Trasferimento effettuato in suo favore, abbia aderito al presente Xxxxxxxxx accettandolo in forma scritta e assoggettato a Sindacato di Blocco le Azioni Trasferite.
11.6 Ciascun Contraente si impegna a comunicare per iscritto al Presidente del Comitato, tempestivamente e in ogni caso non oltre il quinto giorno successivo al Trasferimento, ogni variazione delle Azioni Bloccate dallo stesso detenute e, a sua volta, il Presidente del Comitato provvederà ad apportare le conseguenti modifiche all’Allegato 3.3. I Contraenti autorizzano sin d’ora il Presidente del Comitato di Sindacato ad apportare all’Allegato 3.3 tutte le modifiche che si dovessero rendere necessarie in ragione di quanto previsto dal presente Paragrafo e di tali modifiche il Presidente del Comitato di Sindacato dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto ai Contraenti.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Sindacato E Di Disciplina Dei Trasferimenti Azionari
Sindacato di Blocco. 11.1 I Contraenti Per tutta la durata del Patto, ciascuna Parte non potrà trasferire, alienare e/o comunque disporre a qualunque titolo delle Azioni Bloccate, senza averle previamente offerte in prelazione all’altra Parte nel rispetto di quanto stabilito nel Patto. In nessun caso le Azioni Bloccate potranno essere vendute, in tutto o in parte, sul mercato. Per tutta la durata del Patto, ciascuna Parte non potrà porre in essere, anche in accordo con soggetti terzi, atti o negozi, che determinino l’insorgenza dell’obbligo di promuovere un’offerta pubblica obbligatoria, senza averli preventivamente concordati per iscritto con l’altra Parte. Ferma restando la penale stabilita nel Patto, nell’ipotesi in cui, in violazione di quanto precede, per effetto di detti atti o negozi sorgesse l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica obbligatoria, la Parte inadempiente dovrà tenere indenne e manlevata l’altra Parte da qualsiasi responsabilità, danno, onere, costo e spesa connessi e derivanti da detto inadempimento. Il Patto prevede che qualora per effetto di operazioni straordinarie sul capitale della Società, la percentuale del capitale sociale di IGD complessivamente rappresentata dalle Azioni Bloccate dovesse scendere al di sotto del 51%, il numero di azioni non apportate al sindacato di blocco ("Azioni Libere") posseduto a tale momento da ciascuna Parte si impegnano ed obbligano ridurrà automaticamente pro quota, per incrementare corrispondentemente il numero di Azioni Bloccate sino alla percentuale complessiva del 51%. Il Patto prevede che, qualora a seguito di cessioni di Azioni Libere, il numero delle stesse posseduto dalle Parti non sia sufficiente, pro quota, a ripristinare la percentuale complessiva del 51% del capitale sociale, non sussisterà per quella Parte alcun obbligo di acquisto delle azioni mancanti sul mercato o da terzi. Fermo restando quanto sopra previsto, per tutta la durata del Contratto - Patto, ciascuna Parte farà tutto quanto in proprio potere al fine di mantenere la prevalenza del capitale pubblico ai sensi dell’articolo 7 dello Statuto - a non Trasferire le Azioni Bloccate, salvo quanto previsto ai seguenti Paragrafi 11.4 e 12.1.
11.2 I Contraenti si impegnano a mantenere iscritte nell’Elenco Speciale le Azioni Bloccate nel numero di volta in volta da individuarsi nell’Allegato 3.3. I Contraenti potranno iscrivere nell’Elenco Speciale anche un numero di Azioni maggiore a quello delle Azioni Bloccate. Nell’Allegato 3.3 è individuato rispetto a ciascun Contraente il numero di Azioni Bloccate per tutta la durata del Contratto, fermo restando quanto previsto al Paragrafo 3.4.
11.3 L’Allegato 3.3 è stato predisposto sulla base dell’attuale capitale sociale di HERA ed assumendo che tutti i soggetti ivi indicati sottoscrivano il Contratto entro la data di efficacia iniziale dello stesso. Pertanto, è convenuto tra le Parti che, in ogni caso, il numero complessivo delle Azioni Bloccate non potrà essere inferiore al 38% percentuale del capitale sociale di HERA sino alla scadenza del Patto. Ove il numero complessivo delle IGD complessivamente rappresentata dalle Azioni Bloccate indicato nell’Allegato 3.3 non rispettasse la predetta indefettibile condizionein misura pari al 51%. Le Azioni Libere potranno essere liberamente cedute a terzi o sul mercato, le Parti a tal fine danno mandato al Presidente del Comitato di adeguare, senza indugio e sulla base di un principio di proporzionalità, il numero di Azioni Bloccate. Resta inteso che ove la predetta condizione non fosse stata soddisfatta per l’inadempimento di un Contraente troveranno comunque applicazione anche i successivi Articoli 14 e 15.
11.4 In parziale deroga a quanto previsto nel precedente Paragrafo 11.1, i Contraenti saranno liberi di Trasferire le Azioni Bloccate a Soci Pubblici, inclusi gli altri Contraenti, o a consorzi costituiti tra enti pubblici ovvero alle società di cui al successivo Paragrafo 12.1. E’ inteso che i Contraenti saranno liberi di Trasferire, anche a terzi, i diritti di opzione spettanti alle Azioni Bloccate.
11.5 I Trasferimenti di Azioni Bloccate di cui al precedente Paragrafo 11.4 saranno consentiti solo a condizione che l’ente cessionario, entro la data del Trasferimento effettuato in suo favore, abbia aderito al presente Xxxxxxxxx accettandolo in forma scritta e assoggettato a Sindacato di Blocco le Azioni Trasferite.
11.6 Ciascun Contraente si impegna a comunicare per iscritto al Presidente del Comitato, tempestivamente e in ogni caso non oltre il quinto giorno successivo al Trasferimento, ogni variazione delle Azioni Bloccate dallo stesso detenute e, a sua volta, il Presidente del Comitato provvederà ad apportare le conseguenti modifiche all’Allegato 3.3. I Contraenti autorizzano sin d’ora il Presidente del Comitato di Sindacato ad apportare all’Allegato 3.3 tutte le modifiche che si dovessero rendere necessarie in ragione di quanto previsto dal presente Paragrafo e di tali modifiche il Presidente del Comitato di Sindacato dovrà darne dandone tempestiva comunicazione per iscritto ai Contraentiscritta all’altra Parte.
Appears in 1 contract
Samples: Patto Parasociale