Sistemi di misurazione puntuale e commisurazione del servizio reso. 1. Ai sensi dell’art.14, comma 29 del DL n. 201/2011 sono definiti “sistemi di misurazione puntuale” i sistemi di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati che consentono di associare ad ogni singola utenza la quantità di rifiuti urbani dalla stessa conferiti espressa in unità di peso (kg). 2. La misurazione della quantità di rifiuti prodotti, quindi l’espressione della stessa in peso, è finalizzata alla commisurazione del prelievo economico per il servizio effettivamente reso all’utenza. La misurazione in fase di conferimento potrà avvenire anche mediante rilevazione del dato volumetrico, che deve poi essere razionalmente e fondatamente tradotto in unità di peso tramite idonei coefficienti di trasformazione (pesi specifici medi apparenti). 3. La misurazione della quantità può essere effettuata su una o più frazioni che compongono il rifiuto urbano, come usualmente suddivise nell’organizzazione della raccolta. La misurazione della quantità è finalizzata alla commisurazione del prelievo economico per il servizio effettivamente reso all’utenza, purché nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità e al principio Europeo “chi inquina paga”. Devono essere evitate la misurazione di frazioni o specifici flussi i cui costi di gestione siano poco significativi e/o non presentino diretta correlazione con i costi totali effettivamente sostenuti. A tale scopo deve essere seguito il criterio della significatività dei costi medesimi e/o quello della loro diretta correlazione rispetto all’ammontare complessivo del Piano Finanziario. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle utenze alle quali viene reso un servizio individuale. Per motivi logistici, organizzativi o comunque per il rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia il servizio può venire reso con attrezzature di conferimento e misurazione utilizzate da gruppi ristretti di utenze. 5. Rientrano tra i sistemi di misurazione puntuale e commisurazione del servizio reso: • raccolta domiciliare con assegnazione e misurazione dei volumi di contenitori o sacchi di volumetria nota conferiti al circuito di raccolta eseguito secondo frequenze definite. • raccolta presso strutture a conferimento collettivo con misurazione della volumetria o del peso di ciascun conferimento e/o possibilità di contabilizzare gli svuotamenti ed associarli alla singola utenza (press container con controllo degli accessi; cassonetti con sistemi di accesso controllato,….). • altri sistemi di misurazione dei servizi resi che consentano la commisurazione degli stessi all’effettivo livello di servizio erogato a ciascuna utenza.
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Sistemi di misurazione puntuale e commisurazione del servizio reso. 1. Ai sensi dell’art.14, comma 29 del DL n. 201/2011 sono definiti “sistemi di misurazione puntuale” i sistemi di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati che consentono di associare ad ogni singola utenza la quantità di rifiuti urbani dalla stessa conferiti espressa in unità di peso (kg).
2. La misurazione della quantità di rifiuti prodotti, quindi l’espressione della stessa in peso, è finalizzata alla commisurazione del prelievo economico per il servizio effettivamente reso all’utenza. La misurazione in fase di conferimento potrà avvenire anche mediante rilevazione del dato volumetrico, che deve poi essere razionalmente e fondatamente tradotto in unità di peso tramite idonei coefficienti di trasformazione (pesi specifici medi apparenti).
3. La misurazione della quantità può essere effettuata su una o più frazioni che compongono il rifiuto urbano, come usualmente suddivise nell’organizzazione della raccolta. La misurazione della quantità è finalizzata alla commisurazione del prelievo economico per il servizio effettivamente reso all’utenza, purché nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità e al principio Europeo “chi inquina paga”. Devono essere evitate la misurazione di frazioni o specifici flussi i cui costi di gestione siano poco significativi e/o non presentino diretta correlazione con i costi totali effettivamente sostenuti. A tale scopo deve essere seguito il criterio della significatività dei costi medesimi e/o quello della loro diretta correlazione rispetto all’ammontare complessivo del Piano Finanziario.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle utenze alle quali viene reso un servizio individuale. Per motivi logistici, organizzativi o comunque per il rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia il servizio può venire reso con attrezzature di conferimento e misurazione utilizzate da gruppi ristretti di utenze.dei
5. Rientrano tra i sistemi di misurazione puntuale e commisurazione del servizio reso: • raccolta − .raccolta domiciliare con assegnazione e misurazione dei volumi di contenitori o sacchi di volumetria nota conferiti al circuito di raccolta eseguito secondo frequenze definite. • raccolta ; − .raccolta presso strutture a conferimento collettivo con misurazione della volumetria o del peso di ciascun conferimento e/o possibilità di contabilizzare gli svuotamenti ed associarli alla singola utenza (press container con controllo degli accessi; cassonetti con sistemi di accesso controllato,….). • altri ; − .altri sistemi di misurazione dei servizi resi che consentano la commisurazione degli stessi all’effettivo livello di servizio erogato a ciascuna utenza.
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Sistemi di misurazione puntuale e commisurazione del servizio reso. 1. Ai sensi dell’art.14del comma 668 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, comma 29 del DL n. 201/2011 147 e s.m.i. sono definiti “sistemi di misurazione puntuale” i sistemi di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati che consentono di associare ad ogni singola utenza la quantità di rifiuti urbani dalla stessa conferiti espressa in unità di peso (kg).
2. La misurazione della quantità di rifiuti prodotti, quindi l’espressione della stessa in peso, è finalizzata alla commisurazione del prelievo economico per il servizio effettivamente reso all’utenza. La misurazione in fase di conferimento potrà avvenire anche mediante rilevazione del dato volumetrico, che deve poi essere razionalmente e fondatamente tradotto in unità di peso tramite idonei coefficienti di trasformazione (pesi specifici medi apparenti).
3. La misurazione della quantità può essere effettuata su una o più frazioni che compongono il rifiuto urbano, come usualmente suddivise nell’organizzazione della raccolta. La misurazione della quantità è finalizzata alla commisurazione del prelievo economico per il servizio effettivamente reso all’utenza, purché nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità e al principio Europeo “chi inquina paga”. Devono essere evitate la misurazione di frazioni o specifici flussi i cui costi di gestione siano poco significativi e/o non presentino diretta correlazione con i costi totali effettivamente sostenuti. A tale scopo deve essere seguito il criterio della significatività dei costi medesimi e/o quello della loro diretta correlazione rispetto all’ammontare complessivo del Piano Finanziario.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle utenze alle quali viene reso un servizio individuale. Per motivi logistici, organizzativi o comunque per il rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia il servizio può venire reso con attrezzature di conferimento e misurazione utilizzate da gruppi ristretti di utenze.
5. Rientrano tra i sistemi di misurazione puntuale e commisurazione del servizio reso: • raccolta domiciliare con assegnazione e misurazione dei volumi di contenitori o sacchi di volumetria nota conferiti al circuito di raccolta eseguito secondo frequenze definite. ; • raccolta presso strutture a conferimento collettivo con misurazione della volumetria o del peso di ciascun conferimento e/o possibilità di contabilizzare gli svuotamenti ed associarli alla singola utenza (press container con controllo degli accessi; cassonetti con sistemi di accesso controllato,….). ; • altri sistemi di misurazione dei servizi resi che consentano la commisurazione degli stessi all’effettivo livello di servizio erogato a ciascuna utenza.
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Sistemi di misurazione puntuale e commisurazione del servizio reso. 1. Ai sensi dell’art.14del comma 668 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, comma 29 del DL n. 201/2011 147 e s.m.i sono definiti “sistemi di misurazione puntuale” i sistemi di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati che consentono di associare ad ogni singola utenza la quantità di rifiuti urbani dalla stessa conferiti espressa in unità di peso (kg).
2. La misurazione della quantità di rifiuti prodotti, quindi l’espressione della stessa in peso, è finalizzata alla commisurazione del prelievo economico per il servizio effettivamente reso all’utenza. La misurazione in fase di conferimento potrà avvenire anche mediante rilevazione del dato volumetrico, che deve poi essere razionalmente e fondatamente tradotto in unità di peso tramite idonei coefficienti di trasformazione (pesi specifici medi apparenti).
3. La misurazione della quantità può essere effettuata su una o più frazioni che compongono il rifiuto urbano, come usualmente suddivise nell’organizzazione della raccolta. La misurazione della quantità è finalizzata alla commisurazione del prelievo economico per il servizio effettivamente reso all’utenza, purché nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità e al principio Europeo “chi inquina paga”. Devono essere evitate la misurazione di frazioni o specifici flussi i cui costi di gestione siano poco significativi e/o non presentino diretta correlazione con i costi totali effettivamente sostenuti. A tale scopo deve essere seguito il criterio della significatività dei costi medesimi e/o quello della loro diretta correlazione rispetto all’ammontare complessivo del Piano Finanziario.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle utenze alle quali viene reso un servizio individuale. Per motivi logistici, organizzativi o comunque per il rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia il servizio può venire reso con attrezzature di conferimento e misurazione utilizzate da gruppi ristretti di utenze.
5. Rientrano tra i sistemi di misurazione puntuale e commisurazione del servizio reso: • raccolta domiciliare con assegnazione e misurazione dei volumi di contenitori o sacchi di volumetria nota conferiti al circuito di raccolta eseguito secondo frequenze definite. ; • raccolta presso strutture a conferimento collettivo con misurazione della volumetria o del peso di ciascun conferimento e/o possibilità di contabilizzare gli svuotamenti ed associarli alla singola utenza (press container con controllo degli accessi; cassonetti con sistemi di accesso controllato,….). ; • altri sistemi di misurazione dei servizi resi che consentano la commisurazione degli stessi all’effettivo livello di servizio erogato a ciascuna utenza.
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Sistemi di misurazione puntuale e commisurazione del servizio reso. 1. Ai sensi dell’art.14, comma 29 del DL n. 201/2011 sono definiti “sistemi di misurazione puntuale” i sistemi di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati che consentono di associare ad ogni singola utenza la quantità di rifiuti urbani dalla stessa conferiti espressa in unità di peso (kg).
2. La misurazione della quantità di rifiuti prodotti, quindi l’espressione della stessa in peso, è finalizzata alla commisurazione del prelievo economico per il servizio effettivamente reso all’utenza. La misurazione in fase di conferimento potrà avvenire anche mediante rilevazione del dato volumetrico, che deve poi essere razionalmente e fondatamente tradotto in unità di peso tramite idonei coefficienti di trasformazione (pesi specifici medi apparenti).
3. La misurazione della quantità può essere effettuata su una o più frazioni che compongono il rifiuto urbano, come usualmente suddivise nell’organizzazione della raccolta. La misurazione della quantità è finalizzata alla commisurazione del prelievo economico per il servizio effettivamente reso all’utenza, purché nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità e al principio Europeo “chi inquina paga”. Devono essere evitate la misurazione di frazioni o specifici flussi i cui costi di gestione siano poco significativi e/o non presentino diretta correlazione con i costi totali effettivamente sostenuti. A tale scopo deve essere seguito il criterio della significatività dei costi medesimi e/o quello della loro diretta correlazione rispetto all’ammontare complessivo del Piano Finanziario.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle utenze alle quali viene reso un servizio individuale. Per motivi logistici, organizzativi o comunque per il rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia il servizio può venire reso con attrezzature di conferimento e misurazione utilizzate da gruppi ristretti di utenze.
5. Rientrano tra i sistemi di misurazione puntuale e commisurazione del servizio reso: • raccolta domiciliare con assegnazione e misurazione dei volumi di contenitori o sacchi di volumetria nota conferiti al circuito di raccolta eseguito secondo frequenze definite. • ; raccolta presso strutture a conferimento collettivo con misurazione della volumetria o del peso di ciascun conferimento e/o possibilità di contabilizzare gli svuotamenti ed associarli alla singola utenza (press container con controllo degli accessi; cassonetti con sistemi di accesso controllato,…., ). • ; altri sistemi di misurazione dei servizi resi che consentano la commisurazione degli stessi all’effettivo livello di servizio erogato a ciascuna utenza.
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