Soci fondatori Clausole campione

Soci fondatori. L’Emittente è stata costituita da Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Jove Invest, Yamanote e Techwald , in forma di società per azioni con la denominazione di “Life Care Capital S.p.A.” e in forma abbreviata “LCC S.p.A.”, con capitale sociale di Euro 50.000,00 con atto a rogito del Notaio xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, repertorio n. 70706, raccolta n. 13430 . Alla Data del Documento di Ammissione non è possibile escludere che uno o più membri del Consiglio di Amministrazione deterrà partecipazioni azionarie nel capitale sociale ordinario dell’Emittente. Alcuni dei membri del Consiglio di Amministrazione di Life Care Capital svolgono attività imprenditoriali e/o professionali ulteriori rispetto all’attività svolta nell’Emittente o rivestono cariche sociali in altre società, anche nel settore di riferimento di LCC; essi sono pertanto portatori di interessi inerenti a dette attività/cariche non connessi a Life Care Capital e potrebbero quindi trovarsi in una situazione di conflitto di interesse in relazione alla ricerca e selezione della Target e alla realizzazione dell’Operazione Rilevante. In particolare, nel corso delle proprie attività professionali o nel contesto delle cariche ricoperte, i Consiglieri potrebbero venire a conoscenza di opportunità di investimento idonee sia ai fini dell’Operazione Rilevante, sia in relazione alle ulteriori attività da essi svolte o alle ulteriori cariche da essi ricoperte. Gli stessi Consiglieri potrebbero pertanto trovarsi in una potenziale situazione di conflitto di interessi nel determinare i soggetti ai quali presentare una determinata opportunità di investimento. A tal proposito, si segnala che alla Data del Documento di Ammissione nessuno dei Consiglieri ha assunto alcun impegno nei confronti della società presso la quale svolge la propria attività (di cui sopra) a presentare eventuali opportunità di investimento con priorità rispetto a LCC.. Inoltre, si segnala che in caso di scioglimento della Società a seguito della mancata realizzazione dell’Operazione Rilevante entro il Termine Massimo (i) non si verificheranno i presupposti per la conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie e (ii) le Azioni Speciali saranno postergate alle Azioni Ordinarie in sede di ripartizione dell’attivo nell’ambito del processo di liquidazione, come meglio indicato all’articolo 27 dello Statuto. Per tali motivi, i membri del Consiglio di Amministrazione potrebbero versare in una situazione di possibile conflitto di interesse nel valu...
Soci fondatori. Le istituzioni scolastiche che sottoscrivono il presente accordo hanno la qualifica di Xxxxx fondatore. Possono sottoscrivere l'accordo in qualità di soci fondatori le Istituzioni Scolastiche, scuole capofila dei laboratori territoriali per l'occupabilità dell’territorio lombardo. I soci fondatori rappresentano l'elettorato attivo e sono i componenti dell’Assemblea della Rete. Per i soci fondatori è previsto il versamento di una quota associativa di importo pari a euro 500 (cinquecento), entro 30 giorni dall’adesione alla Rete e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno solare.
Soci fondatori. La Società è stata costituita il 27 maggio 1998 da Banca Popolare Commercio e Industria, con sede in Xxxxxx, Xxx xxxxx Xxxxxxx 00, e da Banca Popolare di Luino e di Varese, con sede in Xxxxx (XX), Xxx Xxxxx Xxxxxx n. 9.
Soci fondatori. Ai fini del presente Statuto e dell’Associazione, sono da intendersi “Soci Fondatori” coloro che hanno aderito all’Associazione sin dalla sua costituzione essendo presenti nell’atto costitutivo. I Soci Fondatori sono anche coloro che hanno preso parte al primo Consiglio Direttivo dell’Associazione. Ai Soci Fondatori competono gli stessi oneri e diritti che spettano ai Soci Ordinari.
Soci fondatori. L’Emittente è stato costituito da Cofiva, in data 5 febbraio 2007, in forma di società per azioni, per atto a rogito Notaio Dott. Lainati, Notaio in Gallarate (VA), con un capitale sociale di Euro 1.000.000.
Soci fondatori. La Società è stata costituita dai seguenti soci: Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx (CA), 6 agosto 1957 Xxxxxxx (XX), Xxx Xxx Xxxxxxxxxx x. 9 Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Nuoro, 11 luglio 1957 Oristano, Via Tharros n. 47
Soci fondatori. Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche ai soci che nella costituzione simultanea o in quella per pubblica sottoscrizione stipulano l'atto costitutivo.
Soci fondatori. L’Emittente è stata costituita, in data 22 febbraio 2002, per effetto della scissione parziale proporzionale di CMI S.p.A. (attualmente Enertad S.p.A.), con atto a rogito del Notaio Xxxxxxxxx Xxxxxx iscritto presso il Collegio Notarile di Milano.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Livelli di Contrattazione 1. L’Accordo collettivo nazionale si caratterizza appieno quale momento organizzativo del Sistema e strumento di garanzia per i cittadini e per gli operatori. Le novità normative introdotte nel quadro istituzionale, sono destinate a mutare in modo importante i contenuti dei tre livelli di negoziazione: nazionale, regionale, aziendale.

  • Norme finali e transitorie Articolo 35

  • Invio pezzi di ricambio La Centrale Operativa provvederà alla ricerca e all'invio di pezzi di ricambio necessari alla riparazione del veicolo, qualor a gli stessi non fossero reperibili nel luogo dove si è verificato il guasto o l'incidente. In caso di spedizione aerea, i ricambi saranno inviati presso l'Aeroporto più vicino al luogo ove si trovi il veicolo. In ogni caso le spese di acquisto dei pezzi di ricambio e doganali resteranno a carico dell'Assicurato.

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.