SOGGETTI BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI Clausole campione

SOGGETTI BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI. Possono beneficiare delle agevolazioni: • le imprese, di qualsiasi dimensione, alle quale sono applicabili tutte le previste agevolazioni fiscali e contributive; • i titolari di reddito di lavoro autonomo, che possono beneficiare esclusivamente dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, a carico del datore di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Soggetti già costituiti alla data di presentazione dell’istanza I soggetti già costituiti, in possesso di tutti i requisiti richiesti, ma non attivi alla data di presentazione dell’istanza, possono accedere alle agevolazioni e beneficiare delle stesse a condizione che avviino l’attività, nella sede o nell’unità locale ubicata all’in- terno della ZFU, entro il 31.12.2017. Contribuenti “minimi” e “forfettari” Possono accedere alle agevolazioni per la ZFU anche coloro che hanno optato per: • il regime dei c.d. “contribuenti minimi”, di cui all’art. 27 del DL 98/2011, • o il c.d. “regime forfettario”, di cui all’art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014, a condizione che optino per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. Soggetti iscritti solo al REA Pur esercitando un’attività economica, i soggetti iscritti solo al “Repertorio economico amministrativo” (REA) tenuto dalle Camere di commercio, ad esempio gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, i comitati e gli or- ganismi religiosi, non possono beneficiare delle agevolazioni previste per la ZFU in quanto non sono definibili “imprese”.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).