Agevolazioni fiscali. 1. Ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo situati nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, stipulati o rinnovati ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto delle condizioni fissate dal presente decreto, nonché ai contratti di cui agli articoli 1, comma 3, e 5, comma 2, della medesima legge n. 431 del 1998, si applica la disciplina fiscale di cui ai seguenti commi.
2. Il reddito imponibile dei fabbricati locati, determinato ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ulteriormente ridotto del 30 per cento, a condizione che nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si intende usufruire della agevolazione siano indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, l'anno di presentazione della denuncia dell'immobile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili e il comune di ubicazione dello stesso fabbricato. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 431/98, i tipi di contratto di cui all’articolo 4-bis della stessa legge si intendono utilizzati ove le pattuizioni negli stessi previste siano state tutte integralmente accettate da entrambe le parti contraenti ed integrate quando richiesto.
3. In sede di prima applicazione del presente decreto e fino all'eventuale aggiornamento periodico eseguito ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della citata legge n. 431 del 1998, la base imponibile per la determinazione dell'imposta di registro è assunta nella misura del 70 per cento del corrispettivo annuo pattuito.
4. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 10 della citata legge n. 431 del 1998 e dall'articolo 13-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera h) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3 e 4, commi 2 e 3, della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:
a) Euro 495,80 se il reddito complessivo non ...
Agevolazioni fiscali. Il presente atto è esente da imposta di bollo e dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 82, comma 5, del CTS. Le attività oggetto della presente Convenzione non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi dell’art. 8, comma 2, della L. 266/1991. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso come disposto dall’art. 5 del DPR n. 131/1986; in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.
Agevolazioni fiscali. (artt. 17 e 20 D. Lgs. 28/2010)
Agevolazioni fiscali. Sono numerosi le agevolazioni fiscali concesse dal governo brasiliano alle imprese che investono in Brasile. Gli incentivi variano costantemente e sono per lo più costituiti da finanziamenti agevolati, crediti fiscali ed esenzioni di certe imposte e tasse, nonché dall’azzeramento o dall’abbattimento sostanziale dei dazi di importazioni per i beni strumentali e altri beni destinati all’investimento. La maggior parte di queste agevolazioni sono erogate sia alle società brasiliane che straniere. Vi sono, tuttavia, alcune agevolazioni riservate esclusivamente alle società locali. Le agevolazioni sono offerte per promuovere lo sviluppo economico di alcune regioni del Brasile e per canalizzare il capitale privato verso settori specifici dell’attività economica. I progetti che beneficiano delle agevolazioni sono approvati singolarmente da un organo responsabile. Di solito, l’approvazione è condizionata al controllo da parte del governo dello sviluppo del progetto presentato.
Agevolazioni fiscali. Zona Franca di Manaus
Agevolazioni fiscali. Il presente atto è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro ai sensi dell’art.8, comma 1, della Legge 11 agosto 1991, n° 266. Le attività svolte dall’Associazione non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, ai sensi della Legge 266/1991, art. 8 , comma2. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso come disposto dall’art. 5 del DPR n. 131/1986.
Agevolazioni fiscali grazie alle diverse possibilità di facilitazioni fiscali offerte, il carico fiscale sulle imprese si riduce a circa il 22%. L'effettiva incidenza del prelievo fiscale sulle società di capitale si attesta in Austria al 22,4%. A questo contribuisce un sistema di facilitazioni fiscali, come ad esempio le detrazioni per spese in formazione e per l'apprendistato, la deduzione delle perdite o il riporto di riserve latenti. Le aziende traggono vantaggio soprattutto dalla "Tassazione di Gruppo". Sia le grandi multinazionali che le imprese straniere più piccole con società affiliate possono avere enormi vantaggi nel dislocare la propria attività in Austria. Le regole vigenti in Austria rendono il paese particolarmente attrattivo come sede d'impresa, soprattutto come ponte verso le regioni dell'Est Europa. Tale sistema permette a livello di gruppo di definire una sola base imponibile per tutte le società appartenenti al gruppo, con eventuale compensazione delle perdite, anche oltre confine, e degli utili delle varie società. La "Tassazione di Gruppo" può essere applicata in presenza di una quota di partecipazione di almeno il 50% e una azione. Esenzione d'imposta per investimenti in ricerca: all'inizio del 2011 il premio per la ricerca per spese relative ad attività di ricerca e sviluppo svolte internamente o all'esterno dell'azienda è aumentato dall'8% all'11%. Questo ha migliorato ulteriormente le condizioni per lo sviluppo di innovazione imprenditoriale. Le aziende hanno diritto legalmente a questo premio, che viene erogato in contanti. Esenzione d'imposta per investimenti in formazione: l'ammontare dell'investimento in formazione e perfezionamento dei dipendenti esente da imposta può arrivare fino al 20%. In alternativa si può richiedere un premio per la formazione pari al 6% della spesa sostenuta.
Agevolazioni fiscali. 1. La retribuzione corrisposta per le prestazioni di lavoro rese in base al con- tratto di lavoro telematico mini job è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisi- che.
2. Il costo sostenuto dal datore di lavoro per le prestazioni di lavoro tramite con- tratto di lavoro telematico mini job, com- presi gli oneri previdenziali e assicurativi, è deducibile dal reddito nella misura del 30 per cento, nel limite di 6.000 euro com- plessivi per ciascun periodo d’imposta.
Agevolazioni fiscali. 1. Le agevolazioni fiscali che verranno applicate in favore dei locatori che stipuleranno contratti ai sensi del presente accordo saranno disciplinate con apposita intesa tra le Organizzazioni Sindacali e le Amministrazioni comunali.
Agevolazioni fiscali. 1. Le agevolazioni fiscali per i contratti di locazione a c.d. canone agevolato . . 529
2. Il regime dei redditi non percepiti derivanti da contratti di locazione 531