Agevolazioni fiscali. 1. Ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo situati nel territorio dei comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, stipulati o rinnovati ai sensi delle disposizioni dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto delle condizioni fissate dal presente decreto, nonché ai contratti di cui agli articoli 1, comma 3, e 5, comma 2, della medesima legge n. 431 del 1998, si applica la disciplina fiscale di cui ai seguenti commi.
Agevolazioni fiscali. Il presente atto è esente da imposta di bollo e dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 82, comma 5, del CTS. Le attività oggetto della presente Convenzione non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi dell’art. 8, comma 2, della L. 266/1991. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso come disposto dall’art. 5 del DPR n. 131/1986; in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.
Agevolazioni fiscali. 1. Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4, ovvero nel rispetto delle condizioni fissate dal decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 4, determinato ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è ulteriormente ridotto del 30 per cento. Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro è assunto nella misura minima del 70 per cento.
Agevolazioni fiscali. (artt. 17 e 20 D. Lgs. 28/2010)
Agevolazioni fiscali. 11 Zona Franca di Manaus
Agevolazioni fiscali. Sono numerosi le agevolazioni fiscali concesse dal governo brasiliano alle imprese che investono in Brasile. Gli incentivi variano costantemente e sono per lo più costituiti da finanziamenti agevolati, crediti fiscali ed esenzioni di certe imposte e tasse, nonché dall’azzeramento o dall’abbattimento sostanziale dei dazi di importazioni per i beni strumentali e altri beni destinati all’investimento. La maggior parte di queste agevolazioni sono erogate sia alle società brasiliane che straniere. Vi sono, tuttavia, alcune agevolazioni riservate esclusivamente alle società locali. Le agevolazioni sono offerte per promuovere lo sviluppo economico di alcune regioni del Brasile e per canalizzare il capitale privato verso settori specifici dell’attività economica. I progetti che beneficiano delle agevolazioni sono approvati singolarmente da un organo responsabile. Di solito, l’approvazione è condizionata al controllo da parte del governo dello sviluppo del progetto presentato.
Agevolazioni fiscali. Si richiedono per il presente contratto a favore della Provincia di Cagliari organo con personalità giuridica della Regione Sarda le agevolazioni fiscali tutte previste dalla legge e in particolare: - - applicazione dell’imposta fissa di registro ai sensi dell’art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986 n°131. Il presente atto mentre è immediatamente impegnativo e vincolante per il Como- datario lo sarà per il comodante solo dopo l’approvazione degli organi di controllo. Questo atto ricevuto da me Ufficiale rogante e scritto da persona di mia fiducia con sistema meccanografico sotto la mia personale direzione si compone di: ------ N° 8 pagine di carta semplice di scrittura informatizzata e comprende, per farne parte integrante l’allegato “A” planimetrie dell’immobile; l’allegato “B” verbale di consistenza in contraddittorio completo del certificato di richiesta e/o agibilità del- lo stabile; l’allegato “C” delibera del C.d.A. dell’E.F.S. n° xxxx del xx/xx/xxxx. ------ Esso viene da me letto ai comparenti i quali, dopo averlo dichiarato conforme a loro mandato e volere con me lo sottoscrivono qui appresso nonché sui margini delle pagine precedenti e sugli allegati. - Il Legale Rappresentante dell’Ente Foreste della Sardegna: dott. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Per la Provincia di Cagliari Dott. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx L’Ufficiale Rogante
Agevolazioni fiscali. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art.8, comma 1, della Legge 11 agosto 19 91, n° 266. Le attività svolte dall'Associazione non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi della Legge 266/1991, art 8 , comma 2. I l presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d' uso come disposto dall'art 5 del DPR n.131/1986.
Agevolazioni fiscali grazie alle diverse possibilità di facilitazioni fiscali offerte, il carico fiscale sulle imprese si riduce a circa il 22%. L'effettiva incidenza del prelievo fiscale sulle società di capitale si attesta in Austria al 22,4%. A questo contribuisce un sistema di facilitazioni fiscali, come ad esempio le detrazioni per spese in formazione e per l'apprendistato, la deduzione delle perdite o il riporto di riserve latenti. Le aziende traggono vantaggio soprattutto dalla "Tassazione di Gruppo". Sia le grandi multinazionali che le imprese straniere più piccole con società affiliate possono avere enormi vantaggi nel dislocare la propria attività in Austria. Le regole vigenti in Austria rendono il paese particolarmente attrattivo come sede d'impresa, soprattutto come ponte verso le regioni dell'Est Europa. Tale sistema permette a livello di gruppo di definire una sola base imponibile per tutte le società appartenenti al gruppo, con eventuale compensazione delle perdite, anche oltre confine, e degli utili delle varie società. La "Tassazione di Gruppo" può essere applicata in presenza di una quota di partecipazione di almeno il 50% e una azione. Esenzione d'imposta per investimenti in ricerca: all'inizio del 2011 il premio per la ricerca per spese relative ad attività di ricerca e sviluppo svolte internamente o all'esterno dell'azienda è aumentato dall'8% all'11%. Questo ha migliorato ulteriormente le condizioni per lo sviluppo di innovazione imprenditoriale. Le aziende hanno diritto legalmente a questo premio, che viene erogato in contanti. Esenzione d'imposta per investimenti in formazione: l'ammontare dell'investimento in formazione e perfezionamento dei dipendenti esente da imposta può arrivare fino al 20%. In alternativa si può richiedere un premio per la formazione pari al 6% della spesa sostenuta.
Agevolazioni fiscali. Ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo situati nei comuni di cui all’art. 1 del D.L. 30 Dicembre 1988, n.551 convertito in L. 61/89, stipulati o rinnovati ai sensi delle disposizioni dell’art. 2 comma 3 legge 9 Dicembre 1998, n. 431 a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto delle condizioni fissate dal presente accordo, nonché ai contratti di cui agli articoli 1 comma 3 e 5, comma 2 della medesima legge 431/98, si applica la disciplina fiscale di cui ai medesimi commi. Il reddito imponibili dei fabbricati locati determinano ai sensi dell’art. 34 del TUIR, approvato con DPR 22 Dicembre 1986 n. 91, si riduce del 30% a condizione che nella dichiarazione dei redditi relativi all’anno in cui si intende usufruire dell’agevolazione, siano indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, nonché l’anno di presentazione della denuncia dell’immobile ai fini ICI/IMU ed il comune di ubicazione dello stesso. Fino all’eventuale ulteriore aggiornamento periodico del presente accordo, eseguito ai sensi dell’art. 8 comma 4, della citata legge n. 431/98, la base imponibile per la determinazione dell’imposta di registro è assunta nella misura del 70% del corrispettivo annuo pattuito. Al presente accordo si applicano i benefici di cui alla Legge di Stabilità 2016, in fase di pubblicazione. Le parti chiedono al Comune di Fara in Sabina di valutare, in sede di approvazione del bilancio e compatibilmente con le esigenze di equilibrio dello stesso, la possibilità di ridurre l’aliquota IMU per gli alloggi locati in conformità al presente Accordo.