Sospensione da parte della Stazione appaltante. La Stazione appaltante può sospendere l’esecuzione del Contratto o di qualsivoglia sua parte: (a) se la procedura di aggiudicazione dell’appalto oppure l’esecuzione del Contratto si rivela inficiata da errori sostanziali, irregolarità o frodi; (b) allo scopo di verificare se sono stati effettivamente commessi presunti errori sostanziali, irregolarità o frodi. La sospensione ha effetto alla data in cui l’Appaltatore riceve la comunicazione ufficiale oppure a una data successiva indicata nella comunicazione. Appena possibile, la Stazione appaltante informa l’Appaltatore che può riprendere l’esecuzione del Servizio sospeso oppure che essa sta procedendo alla risoluzione del Contratto. L’Appaltatore non ha diritto a chiedere risarcimenti per la sospensione del Contratto o di una sua parte.
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Sospensione da parte della Stazione appaltante. La Stazione appaltante può sospendere l’esecuzione del Contratto o di qualsivoglia sua parte:
(a) se la procedura di aggiudicazione dell’appalto oppure l’esecuzione del Contratto si rivela inficiata da risulta oggetto di errori sostanziali, irregolarità o frodi;
(b) allo scopo di verificare se sono stati effettivamente commessi presunti errori sostanziali, irregolarità o frodi. La sospensione ha effetto alla data in cui l’Appaltatore riceve la comunicazione ufficiale oppure a una data successiva indicata nella comunicazione. Appena possibile, la Stazione appaltante informa l’Appaltatore che può riprendere l’esecuzione del Servizio sospeso oppure che essa sta procedendo alla risoluzione del Contratto. L’Appaltatore non ha diritto a chiedere risarcimenti per la sospensione del Contratto o di una sua parte.
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