Subappalti. Si rinvia all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Tutte le Imprese, ai sensi dell’articolo 105 del D. Lgs. n. 50/16, dovranno indicare nell’ambito dell’offerta le attività che intendono eventualmente subappaltare a terzi, pena il diniego della successiva autorizzazione al subappalto, nei limiti comunque del massimale previsto dalla normativa rispetto al singolo affidamento. Si procederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazione dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore. In questi casi sarà necessario trasmettere alla stazione appaltante dichiarazione firmata dall’appaltatore e dal subappaltatore, riportante la tipologia dei lavori e l’importo da corrispondere. Nel caso in cui non sussistono le condizioni sopra riportate e non si procede al pagamento diretto al subappaltatore, è fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro e non oltre 20 giorni dalla data di ciascun pagamento relativo ad un SAL, il corrispettivo riconosciuto ai subappaltatori e copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti via via al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute a garanzia. La Stazione Appaltante si riserva di non procedere al pagamento né del SAL successivo, né della rata di saldo né allo svincolo della cauzione definitiva se l’appaltatore non avrà ottemperato all’obbligo di cui al comma precedente. Ai sensi dell’articolo 105 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 si evidenzia che la quota massima subappaltabile non può essere superiore al 30% dell’importo complessivo del singolo contratto (fatto salvo quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo), e l’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni di tale articolo, nonché quanto espressamente indicato in merito nello schema di contratto. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni prev...
Subappalti. II.7.1 Senza previa autorizzazione scritta da parte della Stazione appaltante, l’Appaltatore non affida alcuna prestazione in subappalto né consente che di fatto il Contratto sia eseguito da terzi.
II.7.2 La richiesta di subappalto deve essere accompagnata da una chiara indicazione delle attività che ne saranno oggetto e deve necessariamente soddisfare i requisiti del Contratto in essere nonché le normative italiane vigenti in materia. In caso di subappalto subentrato durante il periodo di validità del Contratto derivante dalla presente procedura, l’Appaltatore deve presentare all’Istituto tutta la documentazione richiesta e attenderne la preventiva autorizzazione prima di renderlo indispensabile, effettivo e operativo.
II.7.3 Anche quando la Stazione appaltante lo autorizzi ad affidare un subappalto a terzi, l’Appaltatore resta vincolato ai suoi obblighi contrattuali nei confronti dell’Istituto, garantisce l’espletamento dei Servizi e conserva la responsabilità esclusiva della corretta esecuzione del presente Contratto, come se ne fosse egli stesso l’esecutore.
II.7.4 L’Appaltatore provvede affinché il subappalto non leda i diritti e le garanzie spettanti alla Stazione appaltante a norma del presente Contratto e acconsente a tenerla indenne da qualsiasi rivendicazione, perdita, costo o spesa pagato, subito, sostenuto o imposto a carico della Stazione appaltante in conseguenza del subappalto.
Subappalti. Qualora l’Appaltatore intenda affidare in subappalto, alle condizioni previste dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’esecuzione di alcune attività facenti parte delle prestazioni contrattualmente previste e si sia riservato, in tal senso, in sede di offerta, questi deve depositare presso Anas, da intendersi quale istanza formale di subappalto, il Contratto di subappalto (originale o copia autenticata), corredato dalla documentazione di cui al medesimo articolo 105, commi 7 e 18 del D.Lgs. n. 50/2016, in coerenza con quanto già dichiarato in sede di offerta e successivamente recepito nel Contratto di appalto. Al momento del deposito del Contratto, l’Appaltatore dovrà inoltre presentare la certificazione attestante l’eventuale possesso, da parte del subappaltatore, dei re- quisiti di micro, piccola o media impresa di cui all’art. 3, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. n. 50/2016. Il deposito del Contratto deve aver luogo almeno 20 (venti) giorni prima della data dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del Contratto di subappalto. Anas provvederà alla verifica che nei contratti di subappalto e/o subcontratti sia inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno dei subappaltatori e/o subcontraenti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 136/2010. A tal fine, sarà cura dell’Appaltatore inviare alla Rappresentanza di Anas, copia conforme all’originale del Contratto di subappalto e/o subcontratto. Si applicano all’Appaltatore, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le verifiche previste dalla vigente normativa antimafia ed, in particolare, dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e nella Legge n.° 136/2010 e s.m.i. nonché le prescrizioni conte- nute nel presente Capitolato. Resta fermo che, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del citato D.Lgs. n. 159/2011, l’affida- mento in subappalto o in cottimo nonché l’attivazione di sub-contratti restano vie- tati, a prescindere dall’importo dei servizi, qualora per l’impresa subappalta- trice/subcontraente/cottimista sia accertata una delle situazioni indicate dall’art. 91 comma 6 dello stesso X.Xxx. n. 159/2011. Anas si riserva di dare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di deposito del Contratto di subappalto, la propria eventuale autorizzazione espressa, che deve essere esibita alla Rappresentanza di Anas, al fine di consentire l’accesso al subappaltatore al sito Anas, per lo svolgimento del servizio. Anas si ris...
Subappalti. II.7.1 Senza previa autorizzazione scritta dell’Istituto, il Contraente non attribuisce subappalti né affida di fatto a terzi l’esecuzione del Contratto.
II.7.2 La richiesta di attribuzione di subappalto deve essere accompagnata da una chiara indicazione delle attività che saranno subappaltate e deve necessariamente soddisfare le disposizioni del presente Contratto e di ogni normativa applicabile [italiana
II.7.3 Anche quando l’Istituto lo autorizzi ad attribuire un subappalto a terzi, l’Appaltatore resta comunque vincolato agli obblighi contrattuali e conserva la responsabilità esclusiva della corretta esecuzione del presente Contratto.
II.7.4 Il Contraente provvede affinché il subappalto non leda i diritti e le garanzie spettanti all’Istituto a norma del presente Contratto, In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto dell’Istituto al risarcimento di ogni danno e spesa, il Contratto si risolverà di diritto.
Subappalti. Edizionedel 31 luglio 2016 Qualora l'Appaltatore intenda affidare in subappalto, alle condizioni previ!ite dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'esecuzione di alcune attività facenti parte. delle prestazioni contrattualmente previste e si sia riservato, in tal senso, in sede di offerta, questi deve depositare presso Anas, da intendersi quale istanza formale di subappalto, il Contratto di subappalto (originale o copia autenticata), corredato dalla documentazione di cui al medesimo articolo 105, commi 7 e 18 del D.Lgs. n. 50/2016, in coerenza con quanto già dichiarato in sede di offerta e successivamentè recepito nel Contratto di appalto. AI momento del deposito del Contratto, l'Appaltatore dovrà inoltre presentare la certificazione attestante l'eventuale possesso, da parte del subappaltatore, dei re- quisiti di micro, piccola o media impresa di cui all'art. 3, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. n. 50/2016. 11 deposito del Contratto deve aver luogo almeno 20 (venti) giorni prima della data dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del Contratto di subappalto. Anas prowederà alla verifica che nei contratti di subappalto e/o subcontratti sia inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno dei subappaltatori e/o subcontraenti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 136/2010. A tal fine, sarà cura dell'Appaltatore inviare alla Rappresentanza di Anas, copia conforme all'originale del Contratto di subappalto e/o subcontratto. Si applicano all'Appaltatore, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti lé verifiche previste dalla vigente normativa antimafia ed, in particolare, dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e nella Legge n.o 136/2010 e s.m.i. nonché le prescrizioni conte- nute nel presente Capitolato. Resta fermo che, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del citato D.Lgs. n. 159/2011, l'affida- mento in subappalto o in cottimo nonché l'attivazione di sub-contratti restano vie- tati, a prescindere dall'importo dei servizi, qualora per l'impresa subappalta- trice/subcontraente/cottimista sia accertata una delle situazioni indicate dall'art. 91 comma 6 dello stesso X.Xxx. n. 159/2011. Anas si riserva di dare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di deposito del Contratto di subappalto, la propria eventuale autorizzazione espressa, che deve essere esibita alla Rappresentanza di Anas, al fine di consentire l'accesso al subappaltatore al sito Anas, per lo svolgimen...
Subappalti. 10 ART. 2.8 -
Subappalti. Non è consentito il subappalto.
Subappalti. 1. I subappalti di lavori pubblici, forniture e servizi sono disciplinati dal D.Lgs 163/06 e dal Regolamento attuativo.
2. Il subappalto viene preventivamente autorizzato su richiesta dell'appaltatore.
Subappalti. Il subappalto dei singoli interventi, intesi come tali sia gli interventi “a chiamata” che gli interventi “programmati” è consentito secondo quanto previsto dall’articolo 105 del Codice, previa autorizzazione della stazione appaltante ed è soggetto alle seguenti condizioni: • l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto; • il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria ed in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice; • all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori che si intendono subappaltare
Subappalti. 15.1 Fermo restando che i lavori oggetto del presente accordo quadro dovranno essere eseguiti dall’Appaltatore, l’affidamento in subappalto/subaffidamento è soggetto ai limiti ed alle disposizioni dell’art. 105 del Codice, sull’importo complessivo progressivo dei contratti applicativi stipulati, con l’osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente per la lotta contro la criminalità di stampo mafioso.
15.2 L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Committente per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto di subappalto/subaffidamento, sollevando la Committente medesimo da ogni pretesa dei subappaltatori/subaffidatari o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione delle lavorazioni subappaltate/subaffidate.