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Subappalti Clausole campione

Subappalti. Si rinvia all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Tutte le Imprese, ai sensi dell’articolo 105 del D. Lgs. n. 50/16, dovranno indicare nell’ambito dell’offerta le attività che intendono eventualmente subappaltare a terzi, pena il diniego della successiva autorizzazione al subappalto, nei limiti comunque del massimale previsto dalla normativa rispetto al singolo affidamento. Si procederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazione dallo stesso eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore. In questi casi sarà necessario trasmettere alla stazione appaltante dichiarazione firmata dall’appaltatore e dal subappaltatore, riportante la tipologia dei lavori e l’importo da corrispondere. Nel caso in cui non sussistono le condizioni sopra riportate e non si procede al pagamento diretto al subappaltatore, è fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro e non oltre 20 giorni dalla data di ciascun pagamento relativo ad un SAL, il corrispettivo riconosciuto ai subappaltatori e copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti via via al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute a garanzia. La Stazione Appaltante si riserva di non procedere al pagamento né del SAL successivo, né della rata di saldo né allo svincolo della cauzione definitiva se l’appaltatore non avrà ottemperato all’obbligo di cui al comma precedente. Ai sensi dell’articolo 105 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 si evidenzia che la quota massima subappaltabile non può essere superiore al 30% dell’importo complessivo del singolo contratto (fatto salvo quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo), e l’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni di tale articolo, nonché quanto espressamente indicato in merito nello schema di contratto. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni prev...
Subappalti. II.7.1 Senza previa autorizzazione scritta da parte della Stazione appaltante, l’Appaltatore non affida alcuna prestazione in subappalto né consente che di fatto il Contratto sia eseguito da terzi. II.7.2 La richiesta di subappalto deve essere accompagnata da una chiara indicazione delle attività che ne saranno oggetto e deve necessariamente soddisfare i requisiti del Contratto in essere nonché le normative italiane vigenti in materia. In caso di subappalto subentrato durante il periodo di validità del Contratto derivante dalla presente procedura, l’Appaltatore deve presentare all’Istituto tutta la documentazione richiesta e attenderne la preventiva autorizzazione prima di renderlo indispensabile, effettivo e operativo. II.7.3 Anche quando la Stazione appaltante lo autorizzi ad affidare un subappalto a terzi, l’Appaltatore resta vincolato ai suoi obblighi contrattuali nei confronti dell’Istituto, garantisce l’espletamento dei Servizi e conserva la responsabilità esclusiva della corretta esecuzione del presente Contratto, come se ne fosse egli stesso l’esecutore. II.7.4 L’Appaltatore provvede affinché il subappalto non leda i diritti e le garanzie spettanti alla Stazione appaltante a norma del presente Contratto e acconsente a tenerla indenne da qualsiasi rivendicazione, perdita, costo o spesa pagato, subito, sostenuto o imposto a carico della Stazione appaltante in conseguenza del subappalto.
Subappalti. 1. L’Appaltatore esegue in proprio le prestazioni oggetto del presente Contratto; è ammesso il subappalto delle opere o dei servizi indicati dall’Appaltatore all’atto dell’offerta fino alla quota del 40 per cento dell’importo complessivo del Contratto di appalto. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), è vietato il subappalto a favore di operatore economico che abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’Appalto. 2. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto deve presentare apposita istanza al R.U.P. con allegata la documentazione prevista dall’art.105, commi 7,9, 17 e 18, del D.Lgs. 50/2016 al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il Contratto di subappalto, completo dell’indicazione dei prezzi unitari e corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del Contratto affidato, che indichi puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. 3. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia ed in base all’“Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici”, sottoscritta in data 10.10.2019 tra il Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze ed approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019, con riferimento ai subappalti ed ai subcontratti è fatto sempre obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione Appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. e dalla stessa Intesa. 4. Le disposizioni contenute nella suddetta Intesa vengono applicate, indipendentemente dal valore dei contratti, nei sub affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190 xx.xx. 5. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle prestazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla Stazione Appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105, comma 14, primo periodo del D.Lgs. 105/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del Contratto di subappalto, questa deve...
Subappalti. II.7.1 Senza previa autorizzazione scritta dell’Istituto, il Contraente non attribuisce subappalti né affida di fatto a terzi l’esecuzione del Contratto. II.7.2 La richiesta di attribuzione di subappalto deve essere accompagnata da una chiara indicazione delle attività che saranno subappaltate e deve necessariamente soddisfare le disposizioni del presente Contratto e di ogni normativa applicabile [italiana II.7.3 Anche quando l’Istituto lo autorizzi ad attribuire un subappalto a terzi, l’Appaltatore resta comunque vincolato agli obblighi contrattuali e conserva la responsabilità esclusiva della corretta esecuzione del presente Contratto. II.7.4 Il Contraente provvede affinché il subappalto non leda i diritti e le garanzie spettanti all’Istituto a norma del presente Contratto, In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto dell’Istituto al risarcimento di ogni danno e spesa, il Contratto si risolverà di diritto.
Subappalti. Ai sensi dell'alt. 31, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, l'Aggiudicatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici, e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Qualora l'Appaltatore intenda affidare in subappalto, alle condizioni previste dall'alt. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'esecuzione di alcune attività facenti parte delle prestazioni contrattualmente previste e si sia riservato, in tal senso, in sede di istanza di partecipazione, questi ad avvenuta aggiudicazione deve depositare presso la Amministrazione Committente il Contratto di subappalto (originale o copia autenticata), corredato dalla documentazione di cui al medesimo articolo 105, commi 7 e 18 del D. Lgs. n. 50/2016, in coerenza con quanto già dichiarato in sede di istanza di partecipazione e successivamente recepito nel Contratto di appalto. Al momento del deposito del Contratto, l'Appaltatore dovrà inoltre presentare la certificazione attestante l'eventuale possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di micro, piccola o media impresa di cui all'art. 3, comma 1, lettera aa) del D. Lgs. n. 50/2016. Il deposito del Contratto deve aver luogo almeno 20 (venti) giorni prima della data dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del Contratto di subappalto. La Amministrazione Committente provvederà alla verifica che nei contratti di subappalto e/o subcontratti sia inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno dei subappaltatori e/o subcontraenti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 13E/2010. A tal fine, sarà cura dell'Appaltatore inviare al RUP, copia conforme all'originale del Contratto di subappalto e/o subcontratto. Si applicano all'Appaltatore, ai subappaltatori ed ai sub contraenti le verifiche previste dalla vigente normativa antimafia e, in particolare, dal D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e nella Legge n.° 136/2010 e s.m.i. nonché le prescrizioni contenute nel presente Capitolato. Resta fermo che, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del citato D. Lgs. n. 159/2011, l'affidamento in subappalto o in cottimo nonché l'attivazione di subcontratti restano vietati, a prescindere dall'importo dei servizi, qualora per l'impresa subappaltatrice/subcontraente/cottimista...
Subappalti. In ogni caso l'Amministrazione non accetterà come documentazione di supporto alle analisi di prezzo le offerte da parte di Imprese subappaltatrici candidate all'esecuzione della specifica opera o lavorazione. Ciò in quanto tali proposte contrattuali verrebbero ad essere sottratte al giudizio di anomalia. Il subappalto, infatti, introduce a sua volta un altro prezzo che, dovendo consentire almeno un minimo di guadagno per il subappaltatore, è sicuramente più anomalo di quello presentato dalla Ditta e non può pertanto assumere la veste di giustificativo. L'Impresa dovrà quindi giustificare gli elementi di costo che determinano l'economicità del prezzo dell'opera o della lavorazione indipendentemente dal fatto che la stessa possa essere affidata in subappalto. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI
SubappaltiIl subappalto dei singoli interventi, intesi come tali sia gli interventi “a chiamata” che gli interventi “programmati” è consentito secondo quanto previsto dall’articolo 105 del Codice, previa autorizzazione della stazione appaltante ed è soggetto alle seguenti condizioni: • l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto; • il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria ed in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice; • all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori che si intendono subappaltare
Subappalti. 10 ART. 2.8 -
Subappalti. 15.1 Fermo restando che i lavori oggetto del presente accordo quadro dovranno essere eseguiti dall’Appaltatore, l’affidamento in subappalto/subaffidamento è soggetto ai limiti ed alle disposizioni dell’art. 105 del Codice, sull’importo complessivo progressivo dei contratti applicativi stipulati, con l’osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente per la lotta contro la criminalità di stampo mafioso. 15.2 L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Committente per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto di subappalto/subaffidamento, sollevando la Committente medesimo da ogni pretesa dei subappaltatori/subaffidatari o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione delle lavorazioni subappaltate/subaffidate.
Subappalti. 1. I subappalti di lavori pubblici, forniture e servizi sono disciplinati dal D.Lgs 163/06 e dal Regolamento attuativo. 2. Il subappalto viene preventivamente autorizzato su richiesta dell'appaltatore.