Subappalti Clausole campione

Subappalti. Qualora l’Appaltatore intenda affidare in subappalto, alle condizioni previste dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’esecuzione di alcune attività facenti parte delle prestazioni contrattualmente previste e si sia riservato, in tal senso, in sede di offerta, questi deve depositare presso Anas, da intendersi quale istanza formale di subappalto, il Contratto di subappalto (originale o copia autenticata), corredato dalla documentazione di cui al medesimo articolo 105, commi 7 e 18 del D.Lgs. n. 50/2016, in coerenza con quanto già dichiarato in sede di offerta e successivamente recepito nel Contratto di appalto. Al momento del deposito del Contratto, l’Appaltatore dovrà inoltre presentare la certificazione attestante l’eventuale possesso, da parte del subappaltatore, dei re- quisiti di micro, piccola o media impresa di cui all’art. 3, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. n. 50/2016. Il deposito del Contratto deve aver luogo almeno 20 (venti) giorni prima della data dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del Contratto di subappalto. Anas provvederà alla verifica che nei contratti di subappalto e/o subcontratti sia inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno dei subappaltatori e/o subcontraenti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 136/2010. A tal fine, sarà cura dell’Appaltatore inviare alla Rappresentanza di Anas, copia conforme all’originale del Contratto di subappalto e/o subcontratto. Si applicano all’Appaltatore, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le verifiche previste dalla vigente normativa antimafia ed, in particolare, dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e nella Legge n.° 136/2010 e s.m.i. nonché le prescrizioni conte- nute nel presente Capitolato. Resta fermo che, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del citato D.Lgs. n. 159/2011, l’affida- mento in subappalto o in cottimo nonché l’attivazione di sub-contratti restano vie- tati, a prescindere dall’importo dei servizi, qualora per l’impresa subappalta- trice/subcontraente/cottimista sia accertata una delle situazioni indicate dall’art. 91 comma 6 dello stesso X.Xxx. n. 159/2011. Anas si riserva di dare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di deposito del Contratto di subappalto, la propria eventuale autorizzazione espressa, che deve essere esibita alla Rappresentanza di Anas, al fine di consentire l’accesso al subappaltatore al sito Anas, per lo svolgimento del servizio. Anas si ris...
Subappalti. II.7.1 Senza previa autorizzazione scritta dell’Istituto, il Contraente non attribuisce subappalti né affida di fatto a terzi l’esecuzione del Contratto.
Subappalti. II.7.1 Senza previa autorizzazione scritta da parte della Stazione appaltante, l’Appaltatore non affida alcuna prestazione in subappalto né consente che di fatto il Contratto sia eseguito da terzi.
Subappalti. Ai sensi dell'art. 31, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici, e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Qualora l’Appaltatore intenda affidare in subappalto, alle condizioni previste dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’esecuzione di alcune attività facenti parte delle prestazioni contrattualmente previste e si sia riservato, in tal senso, in sede di offerta, questi deve depositare presso la Regione, da intendersi quale istanza formale di subappalto, il Contratto di subappalto (originale o copia autenticata), corredato dalla documentazione di cui al medesimo articolo 105, commi 7 e 18 del D. Lgs. n. 50/2016, in coerenza con quanto già dichiarato in sede di offerta e successivamente recepito nel Contratto di appalto. Al momento del deposito del Contratto, l’Appaltatore dovrà inoltre presentare la certificazione attestante l’eventuale possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di micro, piccola o media impresa di cui all’art. 3, comma 1, lettera aa) del D. Lgs. n. 50/2016. Il deposito del Contratto deve aver luogo almeno 20 (venti) giorni prima della data dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del Contratto di subappalto. La Regione provvederà alla verifica che nei contratti di subappalto e/o subcontratti sia inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno dei subappaltatori e/o subcontraenti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 136/2010. A tal fine, sarà cura dell’Appaltatore inviare alla Rappresentanza della Regione, copia conforme all’originale del Contratto di subappalto e/o subcontratto. Si applicano all’Appaltatore, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le verifiche previste dalla vigente normativa antimafia e, in particolare, dal D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e nella Legge n.° 136/2010 e s.m.i. nonché le prescrizioni contenute nel presente Capitolato. Resta fermo che, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del citato D. Lgs. n. 159/2011, l’affidamento in subappalto o in cottimo nonché l’attivazione di subcontratti restano vietati, a prescindere dall’importo dei servizi, qualora per l’impresa subappaltatrice/subcontraente/cottimista sia accerta...
Subappalti. E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 D. Lgs 50/2016, e nei limiti quantitativi dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture, ivi previsti. Sia il subappalto, che eventuali variazioni dell’oggetto o dell’importo dello stesso già autorizzato, sono soggetti ad obbligo di acquisizione di autorizzazione (integrativa se trattasi di variazione). I lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che gli operatori economici concorrenti intendono subappaltare o concedere in cottimo dovranno essere indicati nel DGUE in sede di gara, pena l’impossibilità di subappalto. Ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs 50/2016, trattandosi di appalto sopra soglia di rilevanza comunitaria, è obbligatoria l'indicazione di una terna di subappaltatori. Relativamente alla documentazione:
Subappalti. In ogni caso l'Amministrazione non accetterà come documentazione di supporto alle analisi di prezzo le offerte da parte di Imprese subappaltatrici candidate all'esecuzione della specifica opera o lavorazione. Ciò in quanto tali proposte contrattuali verrebbero ad essere sottratte al giudizio di anomalia. Il subappalto, infatti, introduce a sua volta un altro prezzo che, dovendo consentire almeno un minimo di guadagno per il subappaltatore, è sicuramente più anomalo di quello presentato dalla Ditta e non può pertanto assumere la veste di giustificativo. L'Impresa dovrà quindi giustificare gli elementi di costo che determinano l'economicità del prezzo dell'opera o della lavorazione indipendentemente dal fatto che la stessa possa essere affidata in subappalto. Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" si provvede ad inserire nella documentazione progettuale e di gara pertinente, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei decreti di riferimento agli specifici CAM.
Subappalti. In ordine ai subappalti si richiama l’osservanza di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare si precisa che i subappalti dovranno essere autorizzati dal Committente e che comunque lo stesso corrisponderà all’Assuntore tutti i compensi spettanti ai subappaltatori. In particolare il Committente verificherà che il subappaltatore sia in possesso dei requisiti richiesti all’Assuntore in fase di selezione e di offerta, rapportati all’entità del servizio oggetto di subappalto. In caso di subappalto regolarmente autorizzato il Committente rimane comunque estraneo ai rapporti intercorrenti tra l’impresa subappaltatrice e l’Assuntore, il quale rimarrà unico e diretto responsabile della qualità e corretta esecuzione dei servizi e dei lavori nonché del rispetto dei programmi. Il periodo comunque necessario per l’ottenimento dell’autorizzazione al subaffidamento non potrà in alcun modo essere preso in considerazione quale motivo di protrazione o sospensione del termine stabilito per l’inizio e l’ultimazione dei servizi, né potrà essere addotto a fondamento di alcuna richiesta o pretesa di indennizzi, risarcimenti o maggior compensi di sorta. In tal caso resta comunque a carico dell’Assuntore la responsabilità contrattuale della buona esecuzione degli interventi. Per particolari motivi, che l’Assuntore documenterà adeguatamente al Committente, il subappaltatore potrà essere sostituito in qualsiasi momento con il consenso del Committente. In ogni caso la quota di opere subappaltabili non potrà eccedere il 30% dell’impianto del contratto, in tale quota sono da considerare i noli a caldo mentre resta ammesso l’utilizzo dei noli a freddo. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L’impresa appaltatrice è consapevole della propria responsabilità solidale con il subappaltatore in me...
Subappalti. Il contratto d’appalto non può essere ceduto a pena di nullità. L’eventuale affidamento in subappalto, subordinato alla preventiva autorizzazione della Provincia di Torino, sarà sottoposto alla normativa di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e sarà sottoposto alle seguenti condizioni: ▪ che il concorrente abbia indicato all’atto dell’offerta i servizi e/o le lavorazioni che intende subappaltare; ▪ che l’Appaltatore provveda, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio del servizio e/o delle lavorazioni al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante corredata della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti per l’esecuzione del servizio e/o delle lavorazioni oggetto del subcontratto, della dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. E’ escluso il pagamento diretto del subappaltatore. Pertanto è fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore. L’affidamento in subappalto comporta i seguenti obblighi:
Subappalti. Il subappalto è disciplinato dagli articoli 118 DLgs 163/06 s.m.i. e art. 170 D.P.R. 207/2010. L’affidamento in subappalto o in cottimo delle opere, nel rispetto delle percentuali stabilite, cioè entro il 30% (20% in caso di procedure negoziate) per le categorie prevalenti e fino il 100% delle altre categorie è autorizzato dall’Amministrazione a condizione che l’appaltatore provveda:
Subappalti. 1. I subappalti di lavori pubblici, forniture e servizi sono disciplinati dal D.Lgs 163/06 e dal Regolamento attuativo.