Sospensione del rapporto e dell’attività convenzionale. 1. Il pediatra deve essere sospeso dagli incarichi della pediatria di famiglia: a) in esecuzione dei provvedimenti sospensivi di cui all’articolo 30; b) per sospensione dall’albo professionale. In materia si applicano le disposizioni di cui all’art. 9, comma 3, della legge 23 aprile 1981, n. 154; c) per tutta la durata del servizio, nei casi di richiamo alle armi, nonché nei casi di servizio prestato all’estero, ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38; d) in caso di emissione, da parte della Autorità Giudiziaria, di provvedimenti restrittivi della libertà personale, quali arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere o luogo di cura, divieto di dimora nel territorio dell’ambito territoriale di attività convenzionale o nel territorio dell’Azienda, che impediscano il corretto svolgimento dell’attività convenzionata ambulatoriale e domiciliare. 2. I periodi di sospensione del rapporto convenzionale non possono essere considerati, a nessun titolo, come attività di servizio e non possono comportare alcun onere, anche previdenziale, a carico del SSN. 3. Il pediatra è sospeso dalle attività di pediatria di famiglia: a) in caso di malattia o infortunio non occorsi nello svolgimento delle attività professionali convenzionate, per la durata massima di tre anni nell’arco di cinque; b) nel caso di attribuzione e accettazione da parte del pediatra di incarico di Direttore di Distretto o di altri incarichi organizzativi o di dirigenza nel Distretto o nell’ambito delle altre strutture organizzative e gestionali del Servizio Sanitario Nazionale o Regionale, anche ai sensi del disposto dell’articolo 8, comma 1, lettera
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale
Sospensione del rapporto e dell’attività convenzionale. 1. Il pediatra medico deve essere sospeso dagli incarichi della pediatria di famigliamedicina generale:
a) in esecuzione dei provvedimenti sospensivi di cui all’articolo 30;
b) per sospensione dall’albo dall'albo professionale. In materia si applicano le disposizioni di cui all’artall'art. 9, comma 3, della legge 23 aprile 1981, n. 154;
c) per tutta la durata del servizio, nei casi di richiamo alle armiservizio militare o servizio civile sostitutivo, nonché nei casi di servizio prestato all’esteroall'estero per tutta la durata dello stesso, ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38;
d) in caso di emissione, da parte della Autorità Giudiziaria, di provvedimenti restrittivi della libertà personale, quali arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere o luogo di cura, divieto di dimora nel territorio dell’ambito territoriale di attività convenzionale o nel territorio dell’Azienda, che impediscano il corretto svolgimento dell’attività convenzionata ambulatoriale di studio e domiciliare.;
2. I periodi di sospensione del rapporto convenzionale non possono essere considerati, a nessun titolo, come attività di servizio e non possono comportare alcun onere, anche previdenziale, a carico del SSN.
3. Il pediatra medico è sospeso dalle attività di pediatria di famigliamedicina generale:
a) in caso di malattia o infortunio non occorsi nello svolgimento delle attività professionali convenzionate, per la durata massima di tre anni nell’arco di cinque;
b) nel caso di attribuzione e accettazione da parte del pediatra medico di incarico di Direttore di Distretto o di altri incarichi organizzativi o di dirigenza nel Distretto o nell’ambito delle altre strutture organizzative e gestionali del Servizio Sanitario Nazionale o Regionale, anche ai sensi del disposto dell’articolo 8, comma 1, lettera
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Samples: Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale
Sospensione del rapporto e dell’attività convenzionale. 1. Il pediatra deve essere sospeso dagli incarichi della pediatria di famiglia:
a) in esecuzione dei provvedimenti sospensivi di cui all’articolo all'articolo 30;
b) per sospensione dall’albo dall'albo professionale. In materia si applicano le disposizioni di cui all’artall'art. 9, comma 3, della legge 23 aprile 1981, n. 154;
c) per tutta la durata del servizio, nei casi di richiamo alle armi, nonché nei casi di servizio prestato all’esteroall'estero, ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38;
d) in caso di emissione, da parte della Autorità Giudiziaria, di provvedimenti restrittivi della libertà personale, quali arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere o luogo di cura, divieto di dimora nel territorio dell’ambito dell'ambito territoriale di attività convenzionale o nel territorio dell’Aziendadell'Azienda, che impediscano il corretto svolgimento dell’attività dell'attività convenzionata ambulatoriale e domiciliare.
2. I periodi di sospensione del rapporto convenzionale non possono essere considerati, a nessun titolo, come attività di servizio e non possono comportare alcun onere, anche previdenziale, a carico del SSN.
3. Il pediatra è sospeso dalle attività di pediatria di famiglia:
a) in caso di malattia o infortunio non occorsi nello svolgimento delle attività professionali convenzionate, per la durata massima di tre anni nell’arco nell'arco di cinque;
b) nel caso di attribuzione e accettazione da parte del pediatra di incarico di Direttore di Distretto o di altri incarichi organizzativi o di dirigenza nel Distretto o nell’ambito nell'ambito delle altre strutture organizzative e gestionali del Servizio Sanitario Nazionale o Regionale, anche ai sensi del disposto dell’articolo dell'articolo 8, comma 1, lettera
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale Per La Pediatria Di Libera Scelta